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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO BE Presidente
AB GL DI
AL TI DI relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1861/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DE PADOVA EMANUELA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DE PADOVA EMANUELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto, con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
2) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3) I figli, tenuto conto della loro età, staranno con il padre ogni qual volta lo vorranno, previa comunicazione alla madre. 4) La casa coniugale sita a Guidizzolo (MN) via San Luigi Gonzaga n. 20 in comproprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla Sig. con Parte_1 i mobili che la corredano.
5) Le parti convengono che la Sig.ra si è già trasferita, con Controparte_1 entrambi i figli, presso l'abitazione a Medole (MN) in Vicolo Mulino n.18/c, come da contratto di comodato che si allega.
6) A carico del Sig. viene posto l'onere di contribuire al Parte_1 mantenimento ordinario dei figli e minorenni e ancora non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, attraverso il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00 totali e quindi di euro 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo l'indice ISTAT sull'aumento del costo della vita.
7) Il Sig. inoltre rimborserà per metà le spese straordinarie Pt_1 eventualmente sostenute dalla madre in favore dei figli, come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova e secondo le modalità ivi indicate.
8) I coniugi sono economicamente indipendenti.
5) Il furgone Citroen Jumper targato FB713FE, resta in uso esclusivo al marito
6) L'autoveicolo OPEL MOKKA TARGATO EV101 CM resta in uso esclusivo alla moglie.
7) I coniugi si autorizzano il rilascio o rinnovo del passaporto e/o del documento d'identità valido per l'espatrio per i figli minori.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MEDOLE in data 10/08/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 4, parte II, serie A, Uff.1, anno 2008) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 02.10.2025
La DI relatrice
AL TI
Il Presidente
IO BE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO BE Presidente
AB GL DI
AL TI DI relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1861/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/04/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DE PADOVA EMANUELA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DE PADOVA EMANUELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto, con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
2) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
3) I figli, tenuto conto della loro età, staranno con il padre ogni qual volta lo vorranno, previa comunicazione alla madre. 4) La casa coniugale sita a Guidizzolo (MN) via San Luigi Gonzaga n. 20 in comproprietà di entrambi i coniugi viene assegnata alla Sig. con Parte_1 i mobili che la corredano.
5) Le parti convengono che la Sig.ra si è già trasferita, con Controparte_1 entrambi i figli, presso l'abitazione a Medole (MN) in Vicolo Mulino n.18/c, come da contratto di comodato che si allega.
6) A carico del Sig. viene posto l'onere di contribuire al Parte_1 mantenimento ordinario dei figli e minorenni e ancora non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, attraverso il versamento alla madre della somma mensile di € 400,00 totali e quindi di euro 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo l'indice ISTAT sull'aumento del costo della vita.
7) Il Sig. inoltre rimborserà per metà le spese straordinarie Pt_1 eventualmente sostenute dalla madre in favore dei figli, come individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova e secondo le modalità ivi indicate.
8) I coniugi sono economicamente indipendenti.
5) Il furgone Citroen Jumper targato FB713FE, resta in uso esclusivo al marito
6) L'autoveicolo OPEL MOKKA TARGATO EV101 CM resta in uso esclusivo alla moglie.
7) I coniugi si autorizzano il rilascio o rinnovo del passaporto e/o del documento d'identità valido per l'espatrio per i figli minori.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MEDOLE in data 10/08/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 4, parte II, serie A, Uff.1, anno 2008) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 02.10.2025
La DI relatrice
AL TI
Il Presidente
IO BE
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