Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1967/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1967/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Frattamaggiore alla Parte_1 C.F._1
via Regina Margherita n. 6 presso lo studio dell'Avv. CIRILLO RAFFAELE (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione in opposizione
- Opponente
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla Via CP_1 C.F._3
Pietravalle n. 85 presso lo studio dell'Avv. PETRILLO GIOVANNI (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura rilasciata in corso di C.F._4
causa,
- Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, l'opposizione è inammissibile.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2024 del 07/01/2024, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli venne ingiunta la somma di euro 16.500,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio alla luce della morosità dal medesimo accumulata nei confronti della parte opposta dal mese di gennaio 2020 al mese di settembre 2022, data in cui l'immobile sito in Villaricca alla via Bologna n. 74 venne rilasciato.
Con il presente atto di opposizione, l'opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto per non esservi prova della pretesa creditoria e, comunque, evidenziando che “l'abitazione dello è stata interessata, fin dall'inizio della locazione, da copiose Pt_1
infiltrazioni di acqua piovana che hanno determinato un notevole danneggiamento
dell'appartamento de quo: a tal proposito la aveva acconsentito, dapprima ad CP_1
operare una riduzione del canone di locazione versato dallo per poi, visto lo stato Pt_1 pessimo delle mura del soffitto nel salone, compensare tutti i canoni con le spese che lo Pt_1
avrebbe dovuto effettuare, per il ripristino anche della salubrità dell'appartamento locato”.
Si è ritualmente costituita in giudizio evidenziando: - di aver CP_1
concesso in locazione ad uso abitativo l'unità immobiliare sita in Villaricca (Na) alla via
Bologna n. 74, in favore dell'opponente, per un canone mensile pari ad euro 500,00; - che quest'ultimo si rendeva moroso per il mancato pagamento dei canoni dal mese di gennaio
2020 sino al mese di settembre 2022; - che, in ragione di tanto, gli veniva intimato sfratto per morosità; - che lo sfratto veniva convalidato con Ordinanza n. 9828/2020 del 19.11.2020 e veniva conseguentemente ordinato il rilascio dell'immobile, avvenuto solo in data
29.09.2022; - che l'opponente veniva quindi ingiunto al pagamento della somma di €.
16.500,00, a titolo di canoni scaduti e rimasti impagati dal mese di gennaio 2020 sino al mese di settembre 2022.
Eccepiva l'opposto: - la nullità dell'atto di citazione;
- l'improcedibilità della domanda;
- l'infondatezza della tesi difensiva prospettata dall'opponente; - la temerarietà
dell'opposizione, meritevole di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c..
Ella concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite con clausola di distrazione e condanna di parte avversa ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 11/06/2024 veniva disposto il mutamento del rito, trattandosi di domanda in materia locatizia, rientrante nelle previsioni di cui all'art. 447 bis c.p.c. e quindi soggetta al rito lavoristico, che deve essere introdotta con ricorso, ma che è stata erroneamente introdotta con atto di citazione.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24/10/2024 la causa veniva rinviata per discussione e veniva concesso termine per l'esperimento del tentativo di mediazione.
***
Vi è prova in atti della conclusione del procedimento di mediazione per mancanza della parte invitata (cfr. il verbale del 27.11.2024), onde la domanda è procedibile.
L'opposizione è tuttavia inammissibile, in quanto tardivamente proposta oltre lo spirare del termine perentorio di 40 giorni, previsto dall'art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo.
Si è detto che con ordinanza del 11/06/2024 veniva disposto il mutamento del rito,
avendo l'opponente erroneamente introdotto il giudizio di opposizione con il rito di cognizione ordinario, instaurato nelle forme dell'atto di citazione, a discapito del ricorso che correttamente, vista la natura dell'opposizione (opposizione avverso decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di canoni locatizi), doveva essere esperito.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove l'opposizione sia proposta con atto di citazione anziché con ricorso, si riconosce la produzione degli stessi effetti del ricorso, solo a condizione che l'atto sia depositato – e non semplicemente notificato
– nel termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. (v. tra le tante Cass. n. 21671/2017, n.
27343/2016, 797/2013 e 8014/2009), senza che nella specifica materia della locazione di immobili urbani, possa operare la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 d.lgs.
150/2011 (Cass., Sez. U., 13 gennaio 2022 n. 927, così confermando l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità affermato con le pronunce del 25 maggio 2018, n. 13072,
25 settembre 2019 n. 23909, 11 giugno 2019 n. 15722).
E' dunque pacifico che nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447-bis del c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 06/09/2024, n. 24000).
Ora, nella specie, il citato termine perentorio ex art. 641 c.p.c., che veniva a scadere il
4.03.2024, non risulta rispettato, essendo la notifica del decreto ingiuntivo opposto pacificamente avvenuta, a mani proprie, in data 23.01.2024, laddove l'atto introduttivo risulta depositato solo in data 7.03.2024.
Onde, l'opposizione, in quanto tardivamente proposta, non può che essere dichiarata inammissibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
L'irrevocabilità della statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo, che consegue a siffatta pronuncia, comporta, poi, l'ulteriore conseguenza per cui deve considerarsi definitivamente precluso, per effetto del giudicato, l'esame, da parte del
Tribunale, di tutte le censure fatte valere dall'opponente nell'atto introduttivo (cfr. sugli effetti del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, conseguenti alla mancata proposizione di tempestiva opposizione ex multis, Cass. civ., n. 11360/2010). Di recente è stato sostenuto, sul punto, che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione: anche se, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile in via ufficiosa nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato il giudicato (Cass. civ., sez. I, 30/04/2024,
n. 11607, richiamandosi a Cass. civ., n. 3258/1991).
Poiché infatti al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo consegue il definitivo accertamento circa l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, ogni indagine circa l'effettiva esistenza del rapporto contrattuale de quo e l'ammontare del corrispettivo dovuto va ritenuta definitivamente preclusa. ***
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Alla liquidazione delle stesse si procede come in dispositivo secondo la regolamentazione di cui D.M. 55/2014 come modificato con D.M. n.147/2022, in vigore dal
23 ottobre 2022, avuto riguardo al valore della domanda parametrato all'importo del credito ingiunto (scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), applicati i parametri minimi – in difformità alla notula spese depositata dal patrono della parte opposta - in ragione della natura in rito della decisione e dell'attività in concreto svolta, esclusa la non espletata fase istruttoria.
Alla liquidazione delle spese di lite si provvedere di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta,
confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l pagamento in favore della parte opposta delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. PETRILLO GIOVANNI.
Aversa, 30/05/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )