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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ENNA
______________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il g.o.p. Evelia Tricani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1251/2020 R.G.
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Timpanaro
[...]
-opponenti-
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'avv. Antonino Granata Controparte_1 C.F._3
-opposta-
e nei confronti di dott. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Fiscella CP_2 C.F._4
-terzo chiamato-
All'udienza c.d. cartolare del 15/1/2025, precisate le conclusioni come da c.d. note di trattazione scritta in atti, sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dal 14/2/2025, alla cui scadenza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo reso dal G.E. dott. Nunzio Noto il 17/9/2020, ex art. 614 c.p.c., nel proc. esecutivo mobiliare ex art. 612 c.p.c. n. 209/2017 RGE con il quale gli obbligati, e venivano condannati al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
dell'esecutante , della somma di € 25.705,29, di cui €. 23.590,29 per spese vive ed Controparte_1
€. 2.115,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa. Con atto di opposizione gli ingiunti e chiedevano, preliminarmente, Parte_1 Parte_3
volersi dichiarare la illegittimità e nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e, comunque, revocare, annullare e, con qualunque legale formula, caducare e dire privo di giuridico effetto il detto provvedimento monitorio;
rigettando, in tal guisa, la domanda giudiziale di condanna proposta nelle forme di cui all'art. 614 cod. proc. civ., ovvero dire la stessa improponibile, improcedibile ed in toto respingerla e disattenderla;
accertando e dichiarando, comunque ed in ogni caso, non dovuta alcuna somma portata dall'opposto decreto a titolo di rimborso spese vive, in pieno accoglimento della spiegata opposizione;
in subordine e senza recesso ridurre in parte qua ed in accoglimento dei superiori motivi di opposizione la somma ingiunta, accertando la non dovutezza delle somme e delle voci contestate, pei motivi tutti come sopra calendati;
condannare l'opposta Controparte_1
alla pronta restituzione delle somme spontaneamente pagate dai debitori esecutati e che risulteranno, all'esito del procedimento di opposizione, non dovute;
in ogni caso col favore delle spese di lite. I debitori esecutati, al fine di evitare ulteriori spese, ottemperavano al pagamento con bonifico del 2 ottobre 2020, con riserva di ripetizione di quanto illegittimamente pagato e senza prestare acquiescenza al decreto.
Si costituiva l'esecutante la quale chiedeva preliminarmente dichiarare Controparte_1
inammissibile e/o improcedibile l'interposta opposizione per difetto di competenza del Giudice adito. Nel merito rigettare la stessa opposizione inerente il pagamento delle spese vive dell'esecuzione per infondatezza e, comunque, per difetto di prova. Si opponeva alla richiesta di
CTU ex adverso formulata in quanto palesemente inammissibile come la produzione dei documenti allegati, siccome inconducenti ai fini della decisione. Chiedeva volersi invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente nella stessa udienza ex art. 281 sexies cpc, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. comma 3° cpc, volersi autorizzare a chiamare in causa e in garanzia il dott. nella qualità di CTU nella causa n. 209/2017 RG ES, al quale sono CP_2
state corrisposte le somme liquidate e precettate, nei cui confronti, comunque, ci si riserva di agire eventualmente in separata sede, affinché manlevi, garantisca e tenga indenne la sig.ra CP_1
per gli eventuali esborsi che la stessa sarebbe costretta a sostenere in caso di soccombenza
[...]
in questo giudizio, nonché, di ogni altra conseguenza dannosa alla stessa collegata;
chiedeva condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali oltre il risarcimento danni per responsabilità aggravata ed il pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 commi 1° e 3° cpc.
Disposta la chiamata del terzo dott. CTU del processo esecutivo, lo stesso si CP_2
costituiva e chiedeva rigettare la domanda attrice e convenuta perché infondata in fatto e in diritto;
ritenere e dichiarare la sia estraneità ai fatti in proprio e n.q. di CTU nella proc. esec. Mob. N.
209/17 e per l'effetto dichiararne l'estromissione, con ogni consequenziale statuizione.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e, come tale, va accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità posto che il Presidente di questo
Tribunale, stante la competenza funzionale del G.E a decidere l'opposizione avverso il D.I. ex art. 614 c.p.c., ha assegnato il presente procedimento allo scrivente giudice, quale g.o.p. con funzioni di
G.E. per i procedimenti di esecuzione mobiliari e immobiliari, come da tabella.
Passando al merito, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero dalla persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto all'esito dei lavori eseguiti nel corso della procedura esecutiva iscritta a ruolo da parte opposta per dare esecuzione alla sent. n.
48/2009 del Giudice di Pace di Regalbuto. In seno alla procedura medesima si è reso necessario nominare CTU il dott. agr. ed all'esito della stessa sono state liquidate le relative CP_2
spese, sulla base della nota riepilogativa depositata da parte istante ed in applicazione dei parametri forensi per la liquidazione dei compensi professionali.
Orbene, la fattura, quale atto formato unilateralmente da una delle parti, pur costituendo documento idoneo a garantire l'accoglimento del ricorso per ingiunzione di pagamento (Cass. n. II^ 8549/08,
II^ 5323/01, III^ 5573/97, II^ 1798/95), non esonera il creditore nella fase successiva dell'opposizione dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito vantato, laddove vi siano contestazioni da parte del debitore. Ed invero, nel giudizio di opposizione, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sull'originario ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta.
Trattandosi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena - in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova - ben può accadere che un documento, elevato a prova scritta dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e come tale posto a fondamento del decreto d'ingiunzione, perda in seguito all'opposizione la sua speciale efficacia probatoria;
con la conseguenza che, se il creditore non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso adempimento, la sua domanda non potrà che essere rigettata in applicazione dell'art. 2697 c.c..
Il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito -quest'ultimo- dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
Nella fattispecie al vaglio l'opposta ha fornito adeguata prova del credito azionato in sede monitoria. Pacifico il rapporto intercorso tra le parti in forza del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, gli opponenti hanno contestato l'utilità dell'esecuzione, stante che gli stessi, con dichiarazione del 31/10/2019, avrebbero fatto prontezza di adempimento spontaneo, rimasta priva di riscontro da parte del G.E.. Sul punto si osserva che la questione attiene al quomodo dell'esecuzione che avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede.
Quanto alla contestazione delle voci di spesa che riguardano le operazioni materiali delle ditte esecutrici e delle maetranze, per essere state quest'ultime arbitrariamente individuate dal CTU, si osserva che il G.E., nell'ambito del suo potere di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c., ove si avvalga dell'ausilio di un CTU al fine di determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare, può attribuire allo stesso il compito di designare ditte di fiducia dell'ausiliario medesimo, il quale, esaminati i preventivi di spesa, ben può affidare il relativo incarico.
Quanto invece alla contestazione delle voci di spesa AP1, AP5 e AP6 del computo metrico- contabilità finale dei lavori, si evidenzia che in questa sede è stata espletata CTU al fine di quantificare la spesa occorrente per lo svolgimento delle operazioni di esecuzione de quibus e la congruità delle spese vive richieste al G.E. ed ingiunte;
verificare la esattezza dei rilievi tecnici di cui al motivo sub III° dell'opposizione (debenza delle voci AP1, AP5, AP6 del computo metrico- contabilità finale dei lavori).
Sul punto il nominato CTU, dott. agr. all'esito di accesso ai luoghi e Persona_1
accertamenti ed analisi immuni da vizi logico-giuridici, ha accertato che: - i lavori risultano essere stati eseguiti esclusivamente dalla IT , mentre Controparte_3
la IT , non avrebbe svolto alcuna mansione. Ha precisato che quando Parte_4
riportato nei verbali obblighi di fare, la IT , risulta essere stata Parte_4
comunque presente agli accessi sui luoghi del 25 Marzo e 25 Maggio 2019, ma gli stessi verbali, riportano che nessun lavoro è stato eseguito in quelle date.[…]. Quanto alla
ANALISI FATT. N. 10 DEL 31.05.2019 , la cifra Parte_5 complessiva di Euro € 2.196,00 appare congrua per valore, ma comunque non necessaria per l'espletamento dell'opera;
- quanto all'ANALISI DEL C.M. ESTIMATIVO DEL 21.11.2019 (VOCI AP1, AP5, AP6), la stima della voce AP1 -5880,56 Euro- appare congrua;
le voci AP5 e AP6 risultano corrette per quanto riguarda il valore stimato, ma risultano non necessarie alla realizzazione dell'opera (AP5 = € 329,00 + iva 22% = € 401,38; AP6 = €156,00 + iva 22% = € 190,32);
- la “spesa occorrente per lo svolgimento delle operazioni di esecuzione de quibus” si quantifica sottraendo al valore ingiunto, le voci di spesa che in fin dei conti, non sono risultate necessarie allo svolgimento delle operazioni, come da calcolo seguente: €15.715,51
- €2.196,00 - €401,38 - €190,32 = €12.927,81. La spesa occorrente per le operazioni è quantificata in € 12.927,81; la spesa viva richiesta dal Dott. appare comunque CP_2
congrua; la voce AP1, è stata correttamente inserita in C.M, mentre le voci AP5 ed AP6 non hanno trovato invece riscontro nella esecuzione dei lavori.
Orbene, la contestazione delle predette voci di spesa, quale circostanza impeditiva rispetto al fatto costitutivo della controparte (il credito), all'esito della CTU espletata in questa sede, ha trovato riscontro, nei limiti sopra riportati.
In conclusione, parte opposta ed il terzo chiamato hanno dimostrato l'esistenza del loro credito, derivante dall'esecuzione dell'obblighi di fare, il cui ammontare, deve, però, essere rideterminato.
In definitiva l'opposizione proposta va parzialmente accolta ed il D.I. va parzialmente revocato nei limiti dell'importo di € 2.787,7, non dovuti a titolo di spese vive (€ 15.715,51 - €12.927,81).
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., vanno interamente compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento della domanda, e quelle di CTU vanno poste interamente a carico delle parti nelle misura di 1/3 ciascuno.
P. Q. M.
accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo reso il 17/9/2020 nel proc. n. 209/2017 RGE, e revoca lo stesso limitatamente alla somma di € 2.787,7.
Condanna , in solido con il dott. a restituire a e Controparte_1 CP_2 Parte_1 la somma di € 2.787,7. Parte_2
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti
[...]
e dott. , nella misura di 1/3 ciascuno. Parte_6 Controparte_1 CP_2
Deciso in Enna, il 3/7/2025
Il g.o.p.
Evelia Tricani
TRIBUNALE DI ENNA
______________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il g.o.p. Evelia Tricani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1251/2020 R.G.
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Timpanaro
[...]
-opponenti-
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'avv. Antonino Granata Controparte_1 C.F._3
-opposta-
e nei confronti di dott. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Fiscella CP_2 C.F._4
-terzo chiamato-
All'udienza c.d. cartolare del 15/1/2025, precisate le conclusioni come da c.d. note di trattazione scritta in atti, sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dal 14/2/2025, alla cui scadenza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo reso dal G.E. dott. Nunzio Noto il 17/9/2020, ex art. 614 c.p.c., nel proc. esecutivo mobiliare ex art. 612 c.p.c. n. 209/2017 RGE con il quale gli obbligati, e venivano condannati al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2
dell'esecutante , della somma di € 25.705,29, di cui €. 23.590,29 per spese vive ed Controparte_1
€. 2.115,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa. Con atto di opposizione gli ingiunti e chiedevano, preliminarmente, Parte_1 Parte_3
volersi dichiarare la illegittimità e nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e, comunque, revocare, annullare e, con qualunque legale formula, caducare e dire privo di giuridico effetto il detto provvedimento monitorio;
rigettando, in tal guisa, la domanda giudiziale di condanna proposta nelle forme di cui all'art. 614 cod. proc. civ., ovvero dire la stessa improponibile, improcedibile ed in toto respingerla e disattenderla;
accertando e dichiarando, comunque ed in ogni caso, non dovuta alcuna somma portata dall'opposto decreto a titolo di rimborso spese vive, in pieno accoglimento della spiegata opposizione;
in subordine e senza recesso ridurre in parte qua ed in accoglimento dei superiori motivi di opposizione la somma ingiunta, accertando la non dovutezza delle somme e delle voci contestate, pei motivi tutti come sopra calendati;
condannare l'opposta Controparte_1
alla pronta restituzione delle somme spontaneamente pagate dai debitori esecutati e che risulteranno, all'esito del procedimento di opposizione, non dovute;
in ogni caso col favore delle spese di lite. I debitori esecutati, al fine di evitare ulteriori spese, ottemperavano al pagamento con bonifico del 2 ottobre 2020, con riserva di ripetizione di quanto illegittimamente pagato e senza prestare acquiescenza al decreto.
Si costituiva l'esecutante la quale chiedeva preliminarmente dichiarare Controparte_1
inammissibile e/o improcedibile l'interposta opposizione per difetto di competenza del Giudice adito. Nel merito rigettare la stessa opposizione inerente il pagamento delle spese vive dell'esecuzione per infondatezza e, comunque, per difetto di prova. Si opponeva alla richiesta di
CTU ex adverso formulata in quanto palesemente inammissibile come la produzione dei documenti allegati, siccome inconducenti ai fini della decisione. Chiedeva volersi invitare le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente nella stessa udienza ex art. 281 sexies cpc, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. comma 3° cpc, volersi autorizzare a chiamare in causa e in garanzia il dott. nella qualità di CTU nella causa n. 209/2017 RG ES, al quale sono CP_2
state corrisposte le somme liquidate e precettate, nei cui confronti, comunque, ci si riserva di agire eventualmente in separata sede, affinché manlevi, garantisca e tenga indenne la sig.ra CP_1
per gli eventuali esborsi che la stessa sarebbe costretta a sostenere in caso di soccombenza
[...]
in questo giudizio, nonché, di ogni altra conseguenza dannosa alla stessa collegata;
chiedeva condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali oltre il risarcimento danni per responsabilità aggravata ed il pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 commi 1° e 3° cpc.
Disposta la chiamata del terzo dott. CTU del processo esecutivo, lo stesso si CP_2
costituiva e chiedeva rigettare la domanda attrice e convenuta perché infondata in fatto e in diritto;
ritenere e dichiarare la sia estraneità ai fatti in proprio e n.q. di CTU nella proc. esec. Mob. N.
209/17 e per l'effetto dichiararne l'estromissione, con ogni consequenziale statuizione.
Ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata e, come tale, va accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità posto che il Presidente di questo
Tribunale, stante la competenza funzionale del G.E a decidere l'opposizione avverso il D.I. ex art. 614 c.p.c., ha assegnato il presente procedimento allo scrivente giudice, quale g.o.p. con funzioni di
G.E. per i procedimenti di esecuzione mobiliari e immobiliari, come da tabella.
Passando al merito, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero dalla persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto all'esito dei lavori eseguiti nel corso della procedura esecutiva iscritta a ruolo da parte opposta per dare esecuzione alla sent. n.
48/2009 del Giudice di Pace di Regalbuto. In seno alla procedura medesima si è reso necessario nominare CTU il dott. agr. ed all'esito della stessa sono state liquidate le relative CP_2
spese, sulla base della nota riepilogativa depositata da parte istante ed in applicazione dei parametri forensi per la liquidazione dei compensi professionali.
Orbene, la fattura, quale atto formato unilateralmente da una delle parti, pur costituendo documento idoneo a garantire l'accoglimento del ricorso per ingiunzione di pagamento (Cass. n. II^ 8549/08,
II^ 5323/01, III^ 5573/97, II^ 1798/95), non esonera il creditore nella fase successiva dell'opposizione dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito vantato, laddove vi siano contestazioni da parte del debitore. Ed invero, nel giudizio di opposizione, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sull'originario ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta.
Trattandosi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena - in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova - ben può accadere che un documento, elevato a prova scritta dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e come tale posto a fondamento del decreto d'ingiunzione, perda in seguito all'opposizione la sua speciale efficacia probatoria;
con la conseguenza che, se il creditore non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso adempimento, la sua domanda non potrà che essere rigettata in applicazione dell'art. 2697 c.c..
Il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito -quest'ultimo- dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
Nella fattispecie al vaglio l'opposta ha fornito adeguata prova del credito azionato in sede monitoria. Pacifico il rapporto intercorso tra le parti in forza del procedimento di esecuzione degli obblighi di fare, gli opponenti hanno contestato l'utilità dell'esecuzione, stante che gli stessi, con dichiarazione del 31/10/2019, avrebbero fatto prontezza di adempimento spontaneo, rimasta priva di riscontro da parte del G.E.. Sul punto si osserva che la questione attiene al quomodo dell'esecuzione che avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede.
Quanto alla contestazione delle voci di spesa che riguardano le operazioni materiali delle ditte esecutrici e delle maetranze, per essere state quest'ultime arbitrariamente individuate dal CTU, si osserva che il G.E., nell'ambito del suo potere di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c., ove si avvalga dell'ausilio di un CTU al fine di determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare, può attribuire allo stesso il compito di designare ditte di fiducia dell'ausiliario medesimo, il quale, esaminati i preventivi di spesa, ben può affidare il relativo incarico.
Quanto invece alla contestazione delle voci di spesa AP1, AP5 e AP6 del computo metrico- contabilità finale dei lavori, si evidenzia che in questa sede è stata espletata CTU al fine di quantificare la spesa occorrente per lo svolgimento delle operazioni di esecuzione de quibus e la congruità delle spese vive richieste al G.E. ed ingiunte;
verificare la esattezza dei rilievi tecnici di cui al motivo sub III° dell'opposizione (debenza delle voci AP1, AP5, AP6 del computo metrico- contabilità finale dei lavori).
Sul punto il nominato CTU, dott. agr. all'esito di accesso ai luoghi e Persona_1
accertamenti ed analisi immuni da vizi logico-giuridici, ha accertato che: - i lavori risultano essere stati eseguiti esclusivamente dalla IT , mentre Controparte_3
la IT , non avrebbe svolto alcuna mansione. Ha precisato che quando Parte_4
riportato nei verbali obblighi di fare, la IT , risulta essere stata Parte_4
comunque presente agli accessi sui luoghi del 25 Marzo e 25 Maggio 2019, ma gli stessi verbali, riportano che nessun lavoro è stato eseguito in quelle date.[…]. Quanto alla
ANALISI FATT. N. 10 DEL 31.05.2019 , la cifra Parte_5 complessiva di Euro € 2.196,00 appare congrua per valore, ma comunque non necessaria per l'espletamento dell'opera;
- quanto all'ANALISI DEL C.M. ESTIMATIVO DEL 21.11.2019 (VOCI AP1, AP5, AP6), la stima della voce AP1 -5880,56 Euro- appare congrua;
le voci AP5 e AP6 risultano corrette per quanto riguarda il valore stimato, ma risultano non necessarie alla realizzazione dell'opera (AP5 = € 329,00 + iva 22% = € 401,38; AP6 = €156,00 + iva 22% = € 190,32);
- la “spesa occorrente per lo svolgimento delle operazioni di esecuzione de quibus” si quantifica sottraendo al valore ingiunto, le voci di spesa che in fin dei conti, non sono risultate necessarie allo svolgimento delle operazioni, come da calcolo seguente: €15.715,51
- €2.196,00 - €401,38 - €190,32 = €12.927,81. La spesa occorrente per le operazioni è quantificata in € 12.927,81; la spesa viva richiesta dal Dott. appare comunque CP_2
congrua; la voce AP1, è stata correttamente inserita in C.M, mentre le voci AP5 ed AP6 non hanno trovato invece riscontro nella esecuzione dei lavori.
Orbene, la contestazione delle predette voci di spesa, quale circostanza impeditiva rispetto al fatto costitutivo della controparte (il credito), all'esito della CTU espletata in questa sede, ha trovato riscontro, nei limiti sopra riportati.
In conclusione, parte opposta ed il terzo chiamato hanno dimostrato l'esistenza del loro credito, derivante dall'esecuzione dell'obblighi di fare, il cui ammontare, deve, però, essere rideterminato.
In definitiva l'opposizione proposta va parzialmente accolta ed il D.I. va parzialmente revocato nei limiti dell'importo di € 2.787,7, non dovuti a titolo di spese vive (€ 15.715,51 - €12.927,81).
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., vanno interamente compensate tra le parti, stante il parziale accoglimento della domanda, e quelle di CTU vanno poste interamente a carico delle parti nelle misura di 1/3 ciascuno.
P. Q. M.
accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo reso il 17/9/2020 nel proc. n. 209/2017 RGE, e revoca lo stesso limitatamente alla somma di € 2.787,7.
Condanna , in solido con il dott. a restituire a e Controparte_1 CP_2 Parte_1 la somma di € 2.787,7. Parte_2
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti
[...]
e dott. , nella misura di 1/3 ciascuno. Parte_6 Controparte_1 CP_2
Deciso in Enna, il 3/7/2025
Il g.o.p.
Evelia Tricani