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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1479/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Nicotra Claudia); Parte_1
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
E NEI CONFRONTI DEL
Pubblico Ministero
Oggetto: Mutamento di sesso.
Conclusioni: vedi ricorso, verbale dell'udienza del 31/03/2025 e note scritte per l'udienza del 9 giugno 2025, alle quali si rivia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha allegato di Parte_1 essere nato con caratteri biologici e anatomici di tipo maschile, ma di avere vissuto sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti da donna e manifestando di riconoscersi nel nome di . Per_1
Parte attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere e di avere avviato un percorso di psicodiagnostica unitamente ad un iter psicologico di sostegno, sottoponendosi, altresì, a terapia ormonale sostitutiva nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso. ha allegato, inoltre, di patire una grave sofferenza per l'incongruenza tra il Pt_1
genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere femminile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, parte attrice ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da
“ ” a “ , oltre all'autorizzazione all'intervento di Parte_1 Persona_2
riassegnazione chirurgica del sesso di cui all'art. 3 L. 164/1982.
L'atto introduttivo del presente giudizio è stato ritualmente notificato alla moglie,
(nata a [...] il [...]), con la quale lo stesso risulta avere Controparte_1 contratto matrimonio (in Palermo in data 06/10/2011) e dalla quale ha dichiarato di essersi separato al Comune (vedi doc. inerente alla separazione allegata alle note del 9 giugno 2025).
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
L'atto di citazione non è stato notificato ad altri soggetti dal momento che non sussiste prole.
Il Pubblico Ministero è stato regolarmente citato in giudizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del D. Lgs. N.
150/2011.
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
Nel corso dell'udienza del 24/09/2024, infatti, parte attrice ha rappresentato con chiarezza la propria immutabile volontà di assumere le vesti femminili e di avere acquisito consapevolezza della propria situazione fin dall'età di 4-5, anni allorquando si è sarebbe accorta di amare i vestiti da donna (cfr. verbale di udienza).
Parte attrice ha, altresì, rappresentato di essere consapevole dell'irreversibilità della sua scelta e di volere procedere all'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali (cfr. verbale cit.).
L'immutabilità della volontà di parte attrice e la piena consapevolezza e accettazione delle conseguenze – anche irreversibili – ad essa connesse emergono altresì dalla documentazione medica prodotta nel corso del presente procedimento.
Al medesimo, infatti, è stata diagnosticata una disforia di genere, essendo stata riscontrata “una Disforia di Genere che comporta nel soggetto un disagio clinicamente significativo connesso all'immagine corporea” (cfr. relazione dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone del 22/11/2023, in atti).
Siffatta diagnosi è stata confermata in data 31/01/2025 dal neurologo, il quale, prendendo atto della situazione di disagio di parte attrice legata alla sua condizione di
“incongruenza di genere”, ha concluso che “L'adozione di un provvedimento adeguato a soddisfare i propri bisogni interiori potrebbe certamente essere di grande aiuto a superare
l'attuale disagio, a ridurre il mai sottovalutato rischio suicidario e a garantire una buona qualità di vita futura” (cfr. certificato del 31/01/2025, in atti).
Va precisato, inoltre, che parte attrice ha ben tollerato la terapia ormonale che ha determinato una graduale femminilizzazione del fenotipo, intrapresa nel mese di gennaio 2023 (cfr. relazione del dott. dirigente medico presso l'A.O.U. Persona_3
Policlinico “Paolo Giaccone”, U.O.C. Endocrinologia).
Parte attrice, inoltre, ha documentato di essersi sottoposto, in data 27/01/2024, ad un intervento di “mastoplastica additiva bilaterale”, presso la Medical Center Surgery, come attestato nella relazione del 10/09/2024 nella quale si legge che “La paziente è stata sottoposta a visita e a due trattamenti di rimodellamento dei tratti somatici maschili in senso ginoide mediante infiltrazioni di acido ialuronico”.
Nella medesima relazione si legge: “Si ribadisce l'opportunità di proseguire l'iter giuridico
e burocratico finalizzato all'autorizzazione del tribunale per la rettifica anagrafica e per la riassegnazione dei caratteri sessuali” (cfr. relazioni del 10/09/2024 e del 27/01/2025, in atti).
In definitiva, alla luce della documentazione medica prodotta, deve ritenersi che non sussista alcuna artificiosità nella espressione femminile e che non sussistano alterazioni psichiatriche che facciano considerare patologica la decisione di parte attrice di modificare i propri caratteri sessuali, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta di sottoporsi ad intervento chirurgico di correzione del sesso sia corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente nella necessità di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità psicologica femminile.
In conclusione, secondo le diagnosi disponibili, parte attrice non appare inficiata da disturbi psichiatrici mentre, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto di i assumere l'identità sessuale di cui lo Pt_1
stesso si sente portatore.
Il trattamento chirurgico appare, pertanto, necessario per consentire al medesimo un'identificazione accettabile della propria personalità.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale femminilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di parte attrice, arrecandole un profondo disagio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, com'è noto, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138/2015, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere.
Tale lettura ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In particolare, partendo da un “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato” non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli
“elementi di carattere psicologico e sociale” (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del
Considerato in diritto), il giudice delle leggi ha affermato che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica.
La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai diritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità (chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., sent. n.
221/2015, punto 4.1 del Considerato in diritto).
La non indispensabilità dell'intervento è ancora più vera considerato che quello in questione è un trattamento chirurgico particolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompatibile con talune situazioni soggettive, quali l'età, le patologie pregresse, ecc.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgico
”costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato all'apprezzamento del giudice […] l'effettiva necessità dello stesso [cioè dell'intervento chirurgico], in relazione alla specificità del caso concreto”
(punto 4.1 del Considerato in diritto).
Ed ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”. Nel caso di specie, va, quindi, autorizzato il trattamento medicochirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili e, tuttavia, appare altresì accertato, alla luce dei contenuti delle relazioni mediche, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di parte attrice nelle more dell'intervento.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze delle menzionate relazioni psico-diagnostiche va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione di parte attrice del nome “ ”, in luogo del nome “ ”. Persona_2 Parte_1
Ciò precisato, va adesso rilevato che parte attrice con note scritte del 9 giugno 2025 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del suo matrimonio, e non ha chiesto di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, dell'1 giugno 2014, n. 170 che ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 150/2011, né ha chiesto di costituire l'unione civile, come previsto dal comma 4 bis del citato art. 31.
Tale norma, al comma 6, prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo e che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso (salvo, come detto, che le parti vogliano mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata o vogliano dar vita all'unione civile), facendo salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
L'art. 3 comma 2 lett. G) di tale legge prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi quando e' passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14329/2013
(di rimessione della questione di legittimità costituzionale decisa con la suddetta sentenza della Consulta) ha precisato come lo scioglimentto del matrimonio sia automatico in conseguenza del mutamento di sesso di uno dei coniugi, e la Corte Costituzionale, con la sentenza suddetta, nel condividere l'interpretazione del giudice di legittimità, ha dichiarato la illegittimità degli artt. 2 e 4 della legge n. 164/1982 non- ché dell'art. 31 della legge n. 150/2011, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima.
La Corte Costituzionale, dunque, ha fatto salvo l'automatismo dello scioglimento del matrimonio in conseguenza del mutamento di sesso di uno dei coniugi, ma ha del pari consentito alla coppia di mantenere saldo tra di loro un vincolo giuridicamente regolato;
il comma 4 bis dell'art. 31 citato adesso prevede, infatti, che le parti possono esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale.
Nel caso in esame, tuttavia, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Tale scioglimento, in assenza di ulteriori richieste congiunte circa la permanenza del vincolo tra le parti in altre forme tutelate dalla legge, è conseguenza automatica della presente pronuncia di rettificazione di attribuzione del sesso.
La natura del giudizio legittima la non ripetibilità delle spese di causa anticipate dalla medesima, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di : Controparte_1
- autorizza , nato a Palermo l'[...], a [...] ai trattamenti Parte_1
medico-chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice (atto n. 2212, parte 1, serie A, volume 3812, anno 1980), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario, il nome
“ ” debba, invece, leggersi ed intendersi “ ” e laddove si Parte_1 Persona_2
legga, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “maschile”, debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”;
- dichiara che conseguentemente si è sciolto il matrimonio contratto in Palermo, in data
6 ottobre 2011, da , nato a [...] l'[...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al numero 64 P. I dell'anno 2011;
- lascia a carico di parte attrice le spese dalla medesima sostenute per il giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1479/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Nicotra Claudia); Parte_1
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
E NEI CONFRONTI DEL
Pubblico Ministero
Oggetto: Mutamento di sesso.
Conclusioni: vedi ricorso, verbale dell'udienza del 31/03/2025 e note scritte per l'udienza del 9 giugno 2025, alle quali si rivia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha allegato di Parte_1 essere nato con caratteri biologici e anatomici di tipo maschile, ma di avere vissuto sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti da donna e manifestando di riconoscersi nel nome di . Per_1
Parte attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere e di avere avviato un percorso di psicodiagnostica unitamente ad un iter psicologico di sostegno, sottoponendosi, altresì, a terapia ormonale sostitutiva nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso. ha allegato, inoltre, di patire una grave sofferenza per l'incongruenza tra il Pt_1
genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere femminile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, parte attrice ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da
“ ” a “ , oltre all'autorizzazione all'intervento di Parte_1 Persona_2
riassegnazione chirurgica del sesso di cui all'art. 3 L. 164/1982.
L'atto introduttivo del presente giudizio è stato ritualmente notificato alla moglie,
(nata a [...] il [...]), con la quale lo stesso risulta avere Controparte_1 contratto matrimonio (in Palermo in data 06/10/2011) e dalla quale ha dichiarato di essersi separato al Comune (vedi doc. inerente alla separazione allegata alle note del 9 giugno 2025).
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
L'atto di citazione non è stato notificato ad altri soggetti dal momento che non sussiste prole.
Il Pubblico Ministero è stato regolarmente citato in giudizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del D. Lgs. N.
150/2011.
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
Nel corso dell'udienza del 24/09/2024, infatti, parte attrice ha rappresentato con chiarezza la propria immutabile volontà di assumere le vesti femminili e di avere acquisito consapevolezza della propria situazione fin dall'età di 4-5, anni allorquando si è sarebbe accorta di amare i vestiti da donna (cfr. verbale di udienza).
Parte attrice ha, altresì, rappresentato di essere consapevole dell'irreversibilità della sua scelta e di volere procedere all'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali (cfr. verbale cit.).
L'immutabilità della volontà di parte attrice e la piena consapevolezza e accettazione delle conseguenze – anche irreversibili – ad essa connesse emergono altresì dalla documentazione medica prodotta nel corso del presente procedimento.
Al medesimo, infatti, è stata diagnosticata una disforia di genere, essendo stata riscontrata “una Disforia di Genere che comporta nel soggetto un disagio clinicamente significativo connesso all'immagine corporea” (cfr. relazione dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone del 22/11/2023, in atti).
Siffatta diagnosi è stata confermata in data 31/01/2025 dal neurologo, il quale, prendendo atto della situazione di disagio di parte attrice legata alla sua condizione di
“incongruenza di genere”, ha concluso che “L'adozione di un provvedimento adeguato a soddisfare i propri bisogni interiori potrebbe certamente essere di grande aiuto a superare
l'attuale disagio, a ridurre il mai sottovalutato rischio suicidario e a garantire una buona qualità di vita futura” (cfr. certificato del 31/01/2025, in atti).
Va precisato, inoltre, che parte attrice ha ben tollerato la terapia ormonale che ha determinato una graduale femminilizzazione del fenotipo, intrapresa nel mese di gennaio 2023 (cfr. relazione del dott. dirigente medico presso l'A.O.U. Persona_3
Policlinico “Paolo Giaccone”, U.O.C. Endocrinologia).
Parte attrice, inoltre, ha documentato di essersi sottoposto, in data 27/01/2024, ad un intervento di “mastoplastica additiva bilaterale”, presso la Medical Center Surgery, come attestato nella relazione del 10/09/2024 nella quale si legge che “La paziente è stata sottoposta a visita e a due trattamenti di rimodellamento dei tratti somatici maschili in senso ginoide mediante infiltrazioni di acido ialuronico”.
Nella medesima relazione si legge: “Si ribadisce l'opportunità di proseguire l'iter giuridico
e burocratico finalizzato all'autorizzazione del tribunale per la rettifica anagrafica e per la riassegnazione dei caratteri sessuali” (cfr. relazioni del 10/09/2024 e del 27/01/2025, in atti).
In definitiva, alla luce della documentazione medica prodotta, deve ritenersi che non sussista alcuna artificiosità nella espressione femminile e che non sussistano alterazioni psichiatriche che facciano considerare patologica la decisione di parte attrice di modificare i propri caratteri sessuali, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta di sottoporsi ad intervento chirurgico di correzione del sesso sia corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente nella necessità di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità psicologica femminile.
In conclusione, secondo le diagnosi disponibili, parte attrice non appare inficiata da disturbi psichiatrici mentre, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto di i assumere l'identità sessuale di cui lo Pt_1
stesso si sente portatore.
Il trattamento chirurgico appare, pertanto, necessario per consentire al medesimo un'identificazione accettabile della propria personalità.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale femminilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di parte attrice, arrecandole un profondo disagio.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, com'è noto, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138/2015, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere.
Tale lettura ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In particolare, partendo da un “concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato” non più comprensivo soltanto degli organi genitali esterni, ma anche degli
“elementi di carattere psicologico e sociale” (Corte cost., sent. n. 161/1985, punto 4 del
Considerato in diritto), il giudice delle leggi ha affermato che l'intervento chirurgico non deve considerarsi inderogabile per la rettificazione anagrafica.
La Consulta è addivenuta a tale conclusione seguendo il canone dell'interpretazione conforme a Costituzione;
in particolare, si è richiamata ai diritti della persona, cioè alla sfera di autodeterminazione del singolo, al suo diritto alla salute e all'identità di genere, che per l'appunto inducono a ritenere non necessario l'intervento operatorio in ragione dell'assenza nel testo di legge di ogni riferimento alle modalità (chirurgiche o ormonali) necessarie per la modifica dei caratteri sessuali (Corte cost., sent. n.
221/2015, punto 4.1 del Considerato in diritto).
La non indispensabilità dell'intervento è ancora più vera considerato che quello in questione è un trattamento chirurgico particolarmente invasivo, oltre che potenzialmente incompatibile con talune situazioni soggettive, quali l'età, le patologie pregresse, ecc.
Nel contesto prospettato dalla Corte costituzionale, per cui l'intervento chirurgico
”costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”, emerge allora che deve essere affidato all'apprezzamento del giudice […] l'effettiva necessità dello stesso [cioè dell'intervento chirurgico], in relazione alla specificità del caso concreto”
(punto 4.1 del Considerato in diritto).
Ed ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”. Nel caso di specie, va, quindi, autorizzato il trattamento medicochirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili e, tuttavia, appare altresì accertato, alla luce dei contenuti delle relazioni mediche, che sia contestualmente necessario autorizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di parte attrice nelle more dell'intervento.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze delle menzionate relazioni psico-diagnostiche va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione di parte attrice del nome “ ”, in luogo del nome “ ”. Persona_2 Parte_1
Ciò precisato, va adesso rilevato che parte attrice con note scritte del 9 giugno 2025 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del suo matrimonio, e non ha chiesto di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, dell'1 giugno 2014, n. 170 che ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 150/2011, né ha chiesto di costituire l'unione civile, come previsto dal comma 4 bis del citato art. 31.
Tale norma, al comma 6, prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo e che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso (salvo, come detto, che le parti vogliano mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata o vogliano dar vita all'unione civile), facendo salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
L'art. 3 comma 2 lett. G) di tale legge prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi quando e' passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14329/2013
(di rimessione della questione di legittimità costituzionale decisa con la suddetta sentenza della Consulta) ha precisato come lo scioglimentto del matrimonio sia automatico in conseguenza del mutamento di sesso di uno dei coniugi, e la Corte Costituzionale, con la sentenza suddetta, nel condividere l'interpretazione del giudice di legittimità, ha dichiarato la illegittimità degli artt. 2 e 4 della legge n. 164/1982 non- ché dell'art. 31 della legge n. 150/2011, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima.
La Corte Costituzionale, dunque, ha fatto salvo l'automatismo dello scioglimento del matrimonio in conseguenza del mutamento di sesso di uno dei coniugi, ma ha del pari consentito alla coppia di mantenere saldo tra di loro un vincolo giuridicamente regolato;
il comma 4 bis dell'art. 31 citato adesso prevede, infatti, che le parti possono esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale.
Nel caso in esame, tuttavia, parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Tale scioglimento, in assenza di ulteriori richieste congiunte circa la permanenza del vincolo tra le parti in altre forme tutelate dalla legge, è conseguenza automatica della presente pronuncia di rettificazione di attribuzione del sesso.
La natura del giudizio legittima la non ripetibilità delle spese di causa anticipate dalla medesima, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, nella contumacia di : Controparte_1
- autorizza , nato a Palermo l'[...], a [...] ai trattamenti Parte_1
medico-chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice (atto n. 2212, parte 1, serie A, volume 3812, anno 1980), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario, il nome
“ ” debba, invece, leggersi ed intendersi “ ” e laddove si Parte_1 Persona_2
legga, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “maschile”, debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”;
- dichiara che conseguentemente si è sciolto il matrimonio contratto in Palermo, in data
6 ottobre 2011, da , nato a [...] l'[...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al numero 64 P. I dell'anno 2011;
- lascia a carico di parte attrice le spese dalla medesima sostenute per il giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.