Articolo 5 della Legge 21 luglio 1959, n. 590
Articolo 4
Versione
25 agosto 1959
Art. 5.
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera' a carico del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 agosto 1959