Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3812/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/12/2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 479/A 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE ITALIA con l'Avv. LONGO PAOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 479/A 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE ITALIA con l'Avv. LONGO PAOLO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Muggia il giorno 28/09/2019 (atto n. 36, parte 2, serie A, anno 2019).
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] [...]. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa familiare resterà ad abitare il sig. , mentre la sig.ra Parte_1 Parte_2 lascerà quanto prima tale immobile (possibilmente entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto), e comunque non appena reperito altro idoneo alloggio. A decorrere dalla data in cui la sig.ra si Parte_2 trasferirà altrove, il sig. pagherà in via esclusiva le rate del mutuo e così pure le spese ordinarie Pt_1 relative all'immobile. Nel caso i coniugi, quali comproprietari del predetto alloggio, decidessero di comune accordo di vendere l'immobile a terzi, il prezzo di vendita sarà tra loro diviso in pari misura.
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente, in regime di affido condiviso, ad entrambi i Per_1 genitori, ed avrà residenza anagrafica e collocazione presso la casa familiare sita a San Dorligo Della Valle
(TS) in Località Mattonaia n. 479/A, insieme con il padre . Pt_1
4) Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà disgiuntamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alle attività di svago e sport, alla salute (ecc.), verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
5) I genitori faranno in modo di trascorrere con il figlio periodi di eguale durata nel corso del mese e dell'anno, alternandosi nel tenere ogni due giorni, tenendo comunque conto delle esigenze e dei Per_1 desideri del minore nonchè delle loro rispettive necessità lavorative e personali. Entrambi i genitori accompagneranno il minore nei giorni di competenza alle attività extrascolastiche, e sono fatti salvi diversi accordi tra i coniugi in dipendenza di esigenze lavorative.
6) I genitori dichiarano sin d'ora la loro più ampia disponibilità a modificare quanto sopra indicato in funzione del bene, delle esigenze e del gradimento del figlio, rispettando per quanto possibile l'impegno a trascorrere con il medesimo periodi paritari.
7) Per quanto riguarda le feste natalizie, i genitori trascorreranno con il figlio un periodo possibilmente identico, con l'intesa che, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il 25 dicembre e con l'altro il 24 dicembre. Sono fatti salvi diversi accordi tra coniugi, qualora gli stessi volessero allontanarsi con il minore per un periodo di più giorni o fossero impossibilitati per esigenze lavorative. Nelle festività pasquali, ad anni alternati, il minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e l'altro genitore lo terrà il giorno di Pasquetta. Sono fatti salvi diversi accordi tra coniugi, qualora gli stessi volessero allontanarsi con il minore per un periodo di più giorni o fossero impossibilitati per esigenze lavorative. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con il minore. Per evitare sovrapposizioni, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno, alternandosi i genitori di anno in anno nella scelta del primo periodo. Qualora nei periodi di propria competenza, uno dei genitori fosse impossibilitato ad intrattenersi con il minore, l'altro si impegna a rendersi disponibile a stare con lo stesso.
8) Nessun assegno è previsto quale contributo reciproco per il mantenimento ordinario del figlio Per_1 in quanto, essendo il collocamento paritario, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio stesso nel periodo che lo terrà con sè.
9) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie del figlio secondo quanto convenuto con il Protocollo del 18 maggio 2015 sottoscritto dal Tribunale di Per_1
Trieste e dall'Ordine degli Avvocati di Trieste. Si precisa che per tutte le spese inferiori ad euro 100,00 non sarà necessario il preventivo consenso scritto dell'altro genitore, e che tra le spese straordinarie da suddividere al 50% rientrano altresì quelle per l'acquisto del vestiario (comprese le scarpe) ogni qualvolta la singola spesa superi l'importo di euro 100,00.
10) I ricorrenti beneficeranno alla pari delle misure a sostegno del figlio a carico, attraverso l'assegno unico.
11) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti per cui nulla si richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento.
12) L'autovettura Renault targata CM 153 CD, di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà di sua Parte_2 proprietà e in uso alla medesima.
13) L'autovettura Volkswagen targata FT 213 CJ, cointestata ai ricorrenti, verrà utilizzata dal sig. . Pt_1
14) I ricorrenti dichiarano di aver separatamente regolato ogni altra questione patrimoniale concernente la proprietà dei mobili, degli arredi, e di ogni altro bene comune per cui non hanno alcun credito e/o debito reciproco.
15) I coniugi si danno, ove occorra, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti per l'espatrio, per sé e per il figlio minore . Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Muggia il 28/09/2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trieste, il 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli