Articolo 1 della Legge 25 novembre 1971, n. 1010
Versione
7 dicembre 1971
Art. 1. Articolo unico

Il termine previsto dall' articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755 , prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 , e' prorogato di sei mesi.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 9 novembre 1971.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 7 dicembre 1971