Versione
15 dicembre 1981
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30 dicembre 2022
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Art. 55. (( (Semiliberta' sostitutiva). )) ((La semiliberta' sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attivita' di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.
I condannati alla semiliberta' sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato e' sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Il semilibero e' sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attivita' da svolgere all'esterno.
L'ufficio di esecuzione penale esterna e' incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in liberta', secondo le modalita' previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
I condannati alla semiliberta' sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato e' sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Il semilibero e' sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attivita' da svolgere all'esterno.
L'ufficio di esecuzione penale esterna e' incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in liberta', secondo le modalita' previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
Commentari • 20
- 1. Gli infortuni sul lavoro: modalità di estinzione dei reatiGiovanni Catanzaro · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2017 · 6.010482
[…] devono essere state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato; non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni; Si deve far osservare come la possibilità di convertire la pena detentiva dell'arresto in quella pecuniaria, sia una lex specialis più favorevole rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 55 della Legge n. 689 del 1981. […]
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Giurisprudenza • 38
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2025, n. 18264Provvedimento: […] 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 55 legge n. 689/1981. Rileva che, pur avendo richiesto con il quarto motivo di appello la sostituzione della pena detentiva con quella della semilibertà prevista dall'art. 55 della legge n. 689/1981, la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione;Leggi di più...
- art. 55 legge n. 689/1981·
- precedenti penali·
- condizioni ostative·
- pena sostitutiva·
- diniego implicito·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- semilibertà·
- motivazione sentenza·
- ricettazione