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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GI LA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2418/2023 R.G.sul ricorso depositato il 23/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Mariateresa Parrelli) Parte_1
nei confronti di (difeso Controparte_1
da avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda . Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: in via cautelare: -la sospensione del provvedimento gravato, ut supra individuato;
nel merito:
-l'annullamento del provvedimento impugnato indicato in epigrafe.
- Con vittoria di spese e di onorari”
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è rigettato.
In primo luogo va rilevato che la contestazione dell'avviso di addebito è tempestiva nel merito perchè effettuata nei 40 giorni successivi alla notifica . La notifica dell'avviso è stata il 21/04/2023(
CP_ non nel 2019 ) come da ricevuta di avvenuta consegna Pec prodotta dall' .
In ricorso è contestato sia l'avviso di addebito 394 2023 0000336026000 gestione commercianti ( contributi ) sia ogni altro atto ad esso precedente , presupposto , conseguente e/o altrimenti connesso incluso l'avviso di accertamento Td70106033 46 prot n 2019/93691 emesso da ADE di
Reggio Calabria per l'anno 2015.
Va in primo luogo precisato che la domanda verso ogni altro atto ad esso precedente , presupposto , conseguente e/o altrimenti connesso è inammissibile perché priva di ogni specificità degli atti da esaminare
Quanto all'avviso di accertamento Td70106033 46 prot n 2019/93691 emesso da ADE di Reggio
Calabria per l'anno 2015 nessuna documentazione è offerta e in ogni caso la giurisdizione del giudice del lavoro è estesa alla pretesa contributiva mentre sugli atti tributari e le obbligazioni tributarie spetta al giudice tributario per cui in questa sede non è ammissibile la cognizione dell'avviso di accertamento indicato .
Peraltro le conclusioni indicano fanno riferimento al < provvedimento impugnato > il che appare allora l'avviso di addebito .
E' possibile solo esaminare l'avviso di addebito che riporta come causale la richiesta di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale nell'anno 2015 e richiamando
l'ACCERTAMENTO UNIFICATO ANNO 2015 N. TD7010600818 NOTIFICATO IL 14/05/2021 da parte dell' parte ricorrente non nega la notifica di tale Controparte_2
accertamento ).
L'avviso di addebito applica le sanzioni evasione di cui alla lett. b art 116 comma 8 legge
388/2000.
Ciò premesso è la stessa parte ricorrente che adduce in ricorso < 1. Il presente provvedimento trae fondamento dall'avviso di accertamento emesso dall' di GI Controparte_2
LA che, però, a sua volta, trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'AGENZIA DEI MONOPOLI – Sede di GI LA.
2 2. Entrambi gli atti – sulla base dei quali poggia l'avviso di accertamento qui impugnato – sono ancora da definire in quanto oggetto di specifica impugnazione davanti la CGT di GI
LA . (docc. 2-3-)>
Nel merito il ricorrente sviluppa le censure per la maggior parte sul piano tributario , sui rapporti con una società, sulla obbligazione tributaria e nega il maggior reddito imponibile di cui all'accertamento .
Sostiene che l'errore concettuale in cui è incorsa l 'amministrazione finanziaria ossia che negli atti qui impugnati i ricavi (presunti) conseguiti dal ricorrente sono stati determinati dall' CP_2
sul totale del giocato e/o movimento desunto dalla raccolta media provinciale ;che invece
[...]
,come si evince dal contratto stipulato con il bookmaker (e dal raffronto con le fatture) percepiva l'8% (prima era il 5%) sulle ricariche dei conti giochi dei clienti / scommettitori.; i ricavi non devono essere calcolati sul volume del giocato.; la provvigione spettante era calcolata sulla ricarica del conto gioco: solo detta somma era da imputare e considerare un elemento positivo del reddito su cui ricalcolare, a sua volta, l'ammontare dei contributi inps.
Orbene ad avviso del giudicante l'opposizione all'avviso di addebito non può essere accolta.
In primo luogo parte ricorrente non offre elementi che dimostrino aver impugnato i predetti accertamenti tributari ( non fornisce alcun numero di registro né atto di fissazione udienza o provvedimento giudiziale ) .
Va poi rammentato che l' accertamento tributario soggiace al regime in base al quale ove non impugnato nel termine previsto ( 60 gg ) diviene definitivo per cui era onere della parte ricorrente provare la valida impugnazione e, ove impugnato ,l'esito positivo della sua impugnazione .
Di ciò parte ricorrente non offre però alcun riscontro .
Neppure riscontro offre della impugnazione dell'atto ACCERTAMENTO UNIFICATO ANNO
2015 N. TD7010600818 NOTIFICATO IL 14/05/2021 da parte dell' CP_2
atto indicato nell'avviso di addebito .
[...]
Questo giudicante con ordinanza del 12.2.2025 aveva comunque disposto, anche sulla base di
CP_ eccezione dell' , < va rilevato che parte ricorrente non prova la pendenza delle impugnazioni CP_ degli accertamenti tributari da cui è scaturita la pretesa contributiva dell' ; che è necessario che parte ricorrente fornisca informazioni e documentazione sulla pendenza e sullo stato dei procedimenti di impugnazione degli accertamenti tributari suddetti,
3 ASSEGNA Alla parte ricorrente termine fino al 28.2.2025 per ottemperare alle dette informazioni e documentazione>.
Orbene parte ricorrente non ha formulato alcunchè cenno a tale richiesta con le note di trattazione scritta , procedendo invece ad una copiosa produzione di documenti che però non contengono riferimenti o risposte a quanto richiesto per cui non ha ottemperato all'onere ad essa incombente .
CP_
In tale situazione va in primo luogo disattesa la censura rivolta all' di non aver atteso la CP_ definizione tributaria : l' non è tenuto ad attendere l'esito e può agire in via autonoma per recuperare i contributi;
in secondo luogo non si applica in questa materia la legge 241/90 non trattandosi di provvedimenti amministrativi in senso stretto.
Ne discende per quanto concerne il merito che l'efficacia degli accertamenti tributari alla base della pretesa contributiva - in mancanza di provvedimenti di annullamento ( amministrativi o giudiziali ) né avendo il ricorrente offerto alcuna altro esito in suo favore - devono far ritenere legittimo e fondato l'accertamento del reddito eccedente il minimale come accertato in sede tributario e che dunque parte ricorrente non ha provato in tutto o in parte l'illegittima determinazione del maggior CP_ reddito sul quale sono stati calcolati i contributi
Le sanzioni civili sono altresì valide trattandosi di evasione non essendo il reddito denunciato all'ente previdenziale .
La domanda va pertanto disattesa .
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
L' chiede di estendere il contraddittorio ad CP_1 Controparte_3
.
[...]
L'azione qui verte sulla contestazione di un avviso di addebito per cui la pretesa in esame è
CP_ contributiva e l'unico soggetto legittimato passivo è l'ente creditore che deve svolgere le proprie difese .
Il fatto che vi sia stato un accertamento tributario opera sul piano della prova ma non determina una posizione di controparte , per i contributi , in capo all' e all'Agenzia dei Controparte_2
Monopoli che possono aver svolto solo l'accertamento tributario del maggio reddito ma non rispondono sulla obbligazione contributiva .
La richiesta è pertanto priva di fondamento .
4 PRESCRIZIONE
L' nega la prescrizione e invoca la sospensione per occultamento doloso del debito . CP_1
Orbene va rilevato che dal ricorso non si evince l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente e non vi sono elementi per ritenere non interrotta dall' con Controparte_2
l'accertamento notificato nel 2021 ( verso cui la parte ricorrente non muove alcuna contestazione alla notifica .
Va dunque ritenuta insussistenza la prescrizione poiché l'eccedenza era da saldare nel 2016 e non è maturato il quinquennio .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 19.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GI LA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2418/2023 R.G.sul ricorso depositato il 23/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Mariateresa Parrelli) Parte_1
nei confronti di (difeso Controparte_1
da avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda . Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: in via cautelare: -la sospensione del provvedimento gravato, ut supra individuato;
nel merito:
-l'annullamento del provvedimento impugnato indicato in epigrafe.
- Con vittoria di spese e di onorari”
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è rigettato.
In primo luogo va rilevato che la contestazione dell'avviso di addebito è tempestiva nel merito perchè effettuata nei 40 giorni successivi alla notifica . La notifica dell'avviso è stata il 21/04/2023(
CP_ non nel 2019 ) come da ricevuta di avvenuta consegna Pec prodotta dall' .
In ricorso è contestato sia l'avviso di addebito 394 2023 0000336026000 gestione commercianti ( contributi ) sia ogni altro atto ad esso precedente , presupposto , conseguente e/o altrimenti connesso incluso l'avviso di accertamento Td70106033 46 prot n 2019/93691 emesso da ADE di
Reggio Calabria per l'anno 2015.
Va in primo luogo precisato che la domanda verso ogni altro atto ad esso precedente , presupposto , conseguente e/o altrimenti connesso è inammissibile perché priva di ogni specificità degli atti da esaminare
Quanto all'avviso di accertamento Td70106033 46 prot n 2019/93691 emesso da ADE di Reggio
Calabria per l'anno 2015 nessuna documentazione è offerta e in ogni caso la giurisdizione del giudice del lavoro è estesa alla pretesa contributiva mentre sugli atti tributari e le obbligazioni tributarie spetta al giudice tributario per cui in questa sede non è ammissibile la cognizione dell'avviso di accertamento indicato .
Peraltro le conclusioni indicano fanno riferimento al < provvedimento impugnato > il che appare allora l'avviso di addebito .
E' possibile solo esaminare l'avviso di addebito che riporta come causale la richiesta di contributi IVS sul reddito eccedente il minimale nell'anno 2015 e richiamando
l'ACCERTAMENTO UNIFICATO ANNO 2015 N. TD7010600818 NOTIFICATO IL 14/05/2021 da parte dell' parte ricorrente non nega la notifica di tale Controparte_2
accertamento ).
L'avviso di addebito applica le sanzioni evasione di cui alla lett. b art 116 comma 8 legge
388/2000.
Ciò premesso è la stessa parte ricorrente che adduce in ricorso < 1. Il presente provvedimento trae fondamento dall'avviso di accertamento emesso dall' di GI Controparte_2
LA che, però, a sua volta, trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'AGENZIA DEI MONOPOLI – Sede di GI LA.
2 2. Entrambi gli atti – sulla base dei quali poggia l'avviso di accertamento qui impugnato – sono ancora da definire in quanto oggetto di specifica impugnazione davanti la CGT di GI
LA . (docc. 2-3-)>
Nel merito il ricorrente sviluppa le censure per la maggior parte sul piano tributario , sui rapporti con una società, sulla obbligazione tributaria e nega il maggior reddito imponibile di cui all'accertamento .
Sostiene che l'errore concettuale in cui è incorsa l 'amministrazione finanziaria ossia che negli atti qui impugnati i ricavi (presunti) conseguiti dal ricorrente sono stati determinati dall' CP_2
sul totale del giocato e/o movimento desunto dalla raccolta media provinciale ;che invece
[...]
,come si evince dal contratto stipulato con il bookmaker (e dal raffronto con le fatture) percepiva l'8% (prima era il 5%) sulle ricariche dei conti giochi dei clienti / scommettitori.; i ricavi non devono essere calcolati sul volume del giocato.; la provvigione spettante era calcolata sulla ricarica del conto gioco: solo detta somma era da imputare e considerare un elemento positivo del reddito su cui ricalcolare, a sua volta, l'ammontare dei contributi inps.
Orbene ad avviso del giudicante l'opposizione all'avviso di addebito non può essere accolta.
In primo luogo parte ricorrente non offre elementi che dimostrino aver impugnato i predetti accertamenti tributari ( non fornisce alcun numero di registro né atto di fissazione udienza o provvedimento giudiziale ) .
Va poi rammentato che l' accertamento tributario soggiace al regime in base al quale ove non impugnato nel termine previsto ( 60 gg ) diviene definitivo per cui era onere della parte ricorrente provare la valida impugnazione e, ove impugnato ,l'esito positivo della sua impugnazione .
Di ciò parte ricorrente non offre però alcun riscontro .
Neppure riscontro offre della impugnazione dell'atto ACCERTAMENTO UNIFICATO ANNO
2015 N. TD7010600818 NOTIFICATO IL 14/05/2021 da parte dell' CP_2
atto indicato nell'avviso di addebito .
[...]
Questo giudicante con ordinanza del 12.2.2025 aveva comunque disposto, anche sulla base di
CP_ eccezione dell' , < va rilevato che parte ricorrente non prova la pendenza delle impugnazioni CP_ degli accertamenti tributari da cui è scaturita la pretesa contributiva dell' ; che è necessario che parte ricorrente fornisca informazioni e documentazione sulla pendenza e sullo stato dei procedimenti di impugnazione degli accertamenti tributari suddetti,
3 ASSEGNA Alla parte ricorrente termine fino al 28.2.2025 per ottemperare alle dette informazioni e documentazione>.
Orbene parte ricorrente non ha formulato alcunchè cenno a tale richiesta con le note di trattazione scritta , procedendo invece ad una copiosa produzione di documenti che però non contengono riferimenti o risposte a quanto richiesto per cui non ha ottemperato all'onere ad essa incombente .
CP_
In tale situazione va in primo luogo disattesa la censura rivolta all' di non aver atteso la CP_ definizione tributaria : l' non è tenuto ad attendere l'esito e può agire in via autonoma per recuperare i contributi;
in secondo luogo non si applica in questa materia la legge 241/90 non trattandosi di provvedimenti amministrativi in senso stretto.
Ne discende per quanto concerne il merito che l'efficacia degli accertamenti tributari alla base della pretesa contributiva - in mancanza di provvedimenti di annullamento ( amministrativi o giudiziali ) né avendo il ricorrente offerto alcuna altro esito in suo favore - devono far ritenere legittimo e fondato l'accertamento del reddito eccedente il minimale come accertato in sede tributario e che dunque parte ricorrente non ha provato in tutto o in parte l'illegittima determinazione del maggior CP_ reddito sul quale sono stati calcolati i contributi
Le sanzioni civili sono altresì valide trattandosi di evasione non essendo il reddito denunciato all'ente previdenziale .
La domanda va pertanto disattesa .
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
L' chiede di estendere il contraddittorio ad CP_1 Controparte_3
.
[...]
L'azione qui verte sulla contestazione di un avviso di addebito per cui la pretesa in esame è
CP_ contributiva e l'unico soggetto legittimato passivo è l'ente creditore che deve svolgere le proprie difese .
Il fatto che vi sia stato un accertamento tributario opera sul piano della prova ma non determina una posizione di controparte , per i contributi , in capo all' e all'Agenzia dei Controparte_2
Monopoli che possono aver svolto solo l'accertamento tributario del maggio reddito ma non rispondono sulla obbligazione contributiva .
La richiesta è pertanto priva di fondamento .
4 PRESCRIZIONE
L' nega la prescrizione e invoca la sospensione per occultamento doloso del debito . CP_1
Orbene va rilevato che dal ricorso non si evince l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente e non vi sono elementi per ritenere non interrotta dall' con Controparte_2
l'accertamento notificato nel 2021 ( verso cui la parte ricorrente non muove alcuna contestazione alla notifica .
Va dunque ritenuta insussistenza la prescrizione poiché l'eccedenza era da saldare nel 2016 e non è maturato il quinquennio .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 19.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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