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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1336/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. DE SALVATORE DANIELA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1336 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, vai Largo Toniolo, 6, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23/01/2023, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE OGGETTO: assegno mesile di assistenza ex art. 13 L. 118/71. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della L. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza CP_1 di specifiche contestazioni, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali, le quali CP_1 risultano per contro effettuate, ancorché sinteticamente. Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Hanno diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità, salva l'ipotesi dell'occupazione part-time, ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP CP_1 ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “il signor si trovi nelle Parte_1 condizioni previste nelle previste dall'art. 13 L. 118/71 a far tempo dal 09/03/2022 data di presentazione della domanda in via amministrativa”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.3.2022. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari. CP_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini della Parte_1 concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.3.2022;
- condanna l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari del ricorrente i CP_1 compensi legali che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1 Viterbo lì, 19 giugno 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1336/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. DE SALVATORE DANIELA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 19/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1336 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, vai Largo Toniolo, 6, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23/01/2023, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE OGGETTO: assegno mesile di assistenza ex art. 13 L. 118/71. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATPO al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della L. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. All'esito del procedimento, nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c., così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza CP_1 di specifiche contestazioni, nonché, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza, con vittoria di spese, competenze ed onorari. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per mancanza di specifiche contestazioni alle risultanze peritali, le quali CP_1 risultano per contro effettuate, ancorché sinteticamente. Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Hanno diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. È richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità, salva l'ipotesi dell'occupazione part-time, ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP CP_1 ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “il signor si trovi nelle Parte_1 condizioni previste nelle previste dall'art. 13 L. 118/71 a far tempo dal 09/03/2022 data di presentazione della domanda in via amministrativa”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.3.2022. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari. CP_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario ai fini della Parte_1 concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/71, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.3.2022;
- condanna l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari del ricorrente i CP_1 compensi legali che si liquidano in € 1.800,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1 Viterbo lì, 19 giugno 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Michela Mignucci