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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 01/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 642/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 642/2022 R.G., promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore e l.r.p.t. Sig. P.IVA_1 [...]
[...]
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO, con domicilio eletto in via piave,30 66034 Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. ROSSI MARCO, con domicilio eletto in VICOLO SAN
BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore.
CONVENUTO
INTERVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“ Sia della Giustizia del Tribunale di LANCIANO dichiarare, in via preliminare, il difetto della titolarità dell'opposta alla proposizione della pagina 1 di 12 domanda per mancata cessione del credito da parte del
[...]
, nel merito, rigettare la domanda dell'opposta Controparte_2
per difetto di prova del credito e dichiarare : a) la illegittimità per abusività e vessatorietà del contratto n. 5225425 oggetto di causa, b) la nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa per violazione del TUB, degli articoli 1283 e 1284 del c.c,, per indeterminatezza e indeterminabilità e per violazione della legge 108/96 e per l'effetto dichiarare che il rapporto di prestito oggetto di causa va rimborsato senza interessi o, in via gradata, con interessi al tasso legale.
Dichiarare in ogni caso che le spese per sollecito pagamento, esattoria, bollo, altri addebiti e la penale non sono dovuti o, in via gradata, vanno ridotti gli importi e l'illegittimità dell'anatocismo applicato. Dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento come formulata da controparte di applicare interessi moratori sull'intera somma delle rate scadute, oltre sugli interessi moratori medio tempore maturati e richiesti, sulle spese con determinazione dell'eventuale credito nei limiti della eccepita prescrizione decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi. Voglia il Tribunale di Lanciano per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 184/2022 e dichiarare che nulla devono gli opponenti all'opposta. Con condanna dell'opposta al pagamento in favore degli opponenti dei compensi professionali, spese generali, cap e iva di causa
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1
è creditrice nei confronti degli opponenti della somma di €
[...]
9.279,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che pagina 2 di 12 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come chiesti in DI, fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società ed il sig Parte_3 Parte_2
, in proprio, hanno opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di
[...]
Lanciano n. 184/2022 notificato su impulso di Controparte_1
per il pagamento di € 9.279,84 oltre interessi e spese di procedura
[...]
a fronte del contratto di credito al consumo n.5225425 di finanziamento finalizzato all'acquisto di una vettura, concesso da CP_
e ceduto ad . Controparte_2
Gli attori hanno dedotto il difetto di titolarità del credito, non rinvenibile dalla documentazione allegata al ricorso;
la nullità del finanziamento per mancanza del piano di ammortamento;
la divergenza tra gli interessi concordati e quelli applicati,
ricollegando a tale deduzione la mancata esplicitazione da parte della banca del maggiore ammontare degli interessi derivante dal piano di ammortamento alla francese, e la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, la rilevanza ai fini del calcolo antiusura di tutti gli oneri e spese connessi all'erogazione del credito
(spese , istruttoria e premio assicurativo). la violazione dell'art. 117 tub, e degli artt. 1283 e 1284 CC, la richiesta di somme non dovute,
la decadenza della fideiussione per violazione dell'art. 1857 cc, la prescrizione del credito pagina 3 di 12 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo;
ha dedotto la propria legittimazione e derivante dal contratto di cessione credito di cui ha allegato l'estratto e le raccomandata con cui l'intervenuta cessione era stata comunicata,
l'assenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese,
l'insussistenza della prescrizione, decorrente dalla data di scadenza dell'ultimo rateo, la genericità delle eccezioni di usura e difformità del taeg, la qualità di coobbligato del Parte_2
Il giudizio è stato istruito mediante CTU, ed è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/12/2024, tenuta in trattazione scritta, al cui esito è stato trattenuto indecisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
DIRITTO
I. Sull'eccepito difetto di titolarità del credito da parte della CP_1
va rilevato che la parte convenuta ha allegato il proprio
[...]
fascicolo di parte del giudizio monitorio, ed in esso si rinviene il contratto di finanziamento n.5225425; non vi sono contestazioni circa la riferibilità del contratto alla parte opponente i cui rilievi sono circoscritti nell'ambito di rispondenza delle clausole ai requisiti normativi sovraordinati all'oggetto, ed alla corrispondenza dell'applicazione pratica alle sue previsioni;
oltre che alla legittimazione di ad avvalersene in CP_1
qualità di cessionaria.
CP_ II. Deve quindi indagarsi se la sia o meno legittimata ad avvalersi della scrittura nella qualità di cessionaria del credito.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito pagina 4 di 12 del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv.
668451 - 01)
III. Nel caso in esame è agli atti il contratto di cessione su cui la ricorrente in monitorio fonda la propria legittimazione e questa produzione è stata integrata nella fase di merito con l'estratto dell'elenco crediti ceduti che riporta gli estremi identificativi del finanziamento concesso alla società opponente
CP_ IV. Inoltre la disponibilità da parte della dell'estratto ex art. 50
TUB oltre che del contratto originario è certamente elemento sintomatico dell'intervenuta esecuzione dell'accordo di cessione, e su questo l'opponente non ha motivo di doglianza.
V. Va rammentato infatti che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale ed il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264 c.c..
VI. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Cass, sez. III,
19/02/2019, n. 4713)
VII. Inoltre, secondo consolidato indirizzo, (tra le molteplici pronunce in tali sensi Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n.
23257) non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal pagina 5 di 12 codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'articolo 1264 c.c., che dell'articolo 1265 c.c. e dell'articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità . (cfr.Cass. n.
16566 del 2018; Cass. n. 28390 del 2018) L'uso, da parte del
Legislatore, al di fuori dell'ambito processuale, del termine
“notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla “notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del cedente
CP_ VIII. Al riguardo si rileva che la ha allegato le raccomandate con cui viene comunicata la cessione del credito e la ricezione di queste comunicazioni non è contestata.
IX. Va quindi riconosciuta validità ed esistenza del contratto di cessione in favore di e quindi la sua legittimazione ad CP_1
attivare la posizione creditoria.
****
X. L'eccezione di prescrizione del credito deve essere rigettata;
la decorrenza per la verifica dell'eventuale prescrizione del diritto pagina 6 di 12 del creditore non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell'ultima rata pattuita e, poiché l'ultima rata sarebbe naturalmente scaduta solamente nell'aprile 2013, la prescrizione si sarebbe potuta verificare solamente nell'anno
2023.
XI. Va poi esaminata l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata in merito alla posizione di per Parte_2 valutarne l'effettivo fondamento., posto che l'attore richiama l'art.1957 CC, mentre il ricorrente in monitorio richiama la veste di coobbligato del e quindi l'inapplicabilità della Parte_2
invocata decadenza.
XII. Il ha sottoscritto nella qualità di coobbligato. il Parte_2
contratto di finanziamento in favore della società di cui è legale rappresentante.
XIII. Nella casistica relativa ad oggetto analogo all'odierno la giurisprudenza prevalente ha inquadrato l'obbligazione del c.d coobbligato-garante nella fattispecie della fideiussione, argomentando che nell'ambito contrattuale può configurarsi la figura di parte contrattuale, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o la figura del garante / fideiussore, cioè responsabile delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
XIV. Tali orientamenti di merito (es.: Tribunale Prato, 15/01/2022) attribuiscono al coobbligato nel contratto di finanziamento la qualificazione giuridica di fideiussore quando dall'interpretazione complessiva del contratto emerge il carattere accessorio della coobbligazione, come pure
(Tribunale Treviso, 17/12/2020) rilevano nella sottoscrizione del contratto di finanziamento come coobbligato da parte di chi non sia destinatario del finanziamento, l'assunzione di una pagina 7 di 12 obbligazione solidale svincolata da una giustificazione economico sociale e quindi nulla per assenza di causa.
XV. Sui medesimi orientamenti si pone tra le più recenti pronunce anche Trib. Ravenna n.528/2024 del 9/5/24, che ha riconosciuto la causa della fideiussione alla sottoscrizione del coobbligato per finalità di garanzia sulla base dell'evidenza delle clausole contrattuali
XVI. Nel caso di specie il contratto di finanziamento de quo è finalizzato all'acquisito di una autovettura da parte della srl contraente, mentre per il soggetto ivi inquadrato come coobbligato, non sono indicati in contratto ulteriori conseguenze se non quello di assumere, o meglio di affiancare la srl nell'obbligazione restitutoria a favore del concedente.
XVII. Tuttavia, pur se dal tenore letterale del contratto di finanziamento non si evincerebbe una finalità diversa dell'erogazione, in relazione alla quale poter configurare una distinta e specifica forma d'interesse di ad Parte_2 assumere l'obbligazione concorrente, deve considerarsi che la finalità connessa all'erogazione del finanziamento non si profila come esclusivamente, o comunque strettamente pertinente l'attività commerciale del soggetto finanziato, e l'acquisto di autovettura non può inequivocabilmente considerarsi predisposizione di un bene strumentale all'attività: dalla carta di circolazione in atti si rileva l'acquisto di una autovettura familiare destinata al trasporto di persone, quindi non un mezzo commerciale o d'opera o promiscuo, e questo, considerata anche la coincidenza del coobbligato con il legale rappresentante della società finanziata consente di configurare l'acquisto di un bene destinato all'uso di entrambi i contraenti (o anche una conseguenza di fatto in tali sensi) cui può ricollegarsi un interesse diverso del – ed autonomamente Parte_2 rilevante – dalla mera finalità di garanzia, e quindi individuare pagina 8 di 12 nella configurabilità di tale interesse la causa legittimante l'assunzione dell'obbligazione personale da parte del
[...]
Parte_4
Non viene invece in rilievo la figura del contratto autonomo di
[...] garanzia, che pure escluderebbe l'applicazione dell'art.1957
c.c. (norma fondata sul vincolo di accessorietà tra obbligazione principale e di garanzia), poiché nel contratto di finanziamento non si rinviene alcuna delle clausole che elidono il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella principale e rendono perciò l'obbligazione di garanzia autonoma e non più accessoria (cfr., sul punto, Cass. S.U. 3947/2010)
Il contratto autonomo di garanzia si differenzia dalla fideiussione perché nel primo l'obbligazione del garante si pone come del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, laddove nella fideiussione le obbligazioni del garante hanno natura solidale, sussistendo un collegamento tra le obbligazioni del debitore e quello del garante. Tribunale Torino sez. I, 26/09/2024, n.4823
XIX. Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie della decadenza di cui all'art. 1957 CC
****
XX. L'esito della CTU non ha confermato le doglianze sollevate dalla parte attrice, che anzi ne risultano smentite;
in particolare la CTU ha riscontrato la corrispondenza dei tassi indicati in contratto con quelli effettivamente applicati;
ha inoltre verificato l'assenza di tassi usurari, rientrando gli interessi entro i limiti del tasso soglia ratione termporis applicabile. pagina 9 di 12 XXI. La doglianza circa l'illegittima applicazione del tesso di ammortamento alla francese non può ritenersi fondata, perché il piano di ammortamento alla francese non è nullo per indeterminatezza, configurandosi tra l'altro come piano di rimborso con rate tutte uguali,cioè con rata costante (e quota capitale crescente) e, quindi, evidentemente “determinata”, salve le eventuali modifiche derivanti dalla pattuizione di variabilità del tasso di interessi;
né ha, di per sé, alcun effetto anatocistico.
XXII. Il piano di ammortamento alla francese comporta un maggior ammontare dell'obbligazione di interessi rispetto a piani di ammortamento all'italiana; ma ciò è conseguenza non di un
“effetto anatocistico”, bensì della diversa costruzione delle rate.
Infatti, nell'ammortamento all'italiana la quota capitale delle rate resta costante per tutta la durata dell'ammortamento, sicché le rate iniziali dell'ammortamento all'italiana contengono una quota capitale maggiore rispetto alle rate iniziali dell'ammortamento alla francese;
il che si traduce in una maggiore onerosità per interessi del finanziamento con ammortamento alla francese perché nel finanziamento gli interessi corrispettivi vengono calcolati applicando il relativo tasso sul (e solo sul) debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata e quindi, se il debito capitale residuo è mediamente maggiore, come appunto nell'ammortamento alla francese, anche gli importi per interessi saranno maggiori (ABF Napoli, 4115/2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013; Tribunale di Milano, 16 luglio 2015).
XXIII. D'altronde, nell'ammortamento all'italiana non solo si restituisce da subito, e per circa la metà dell'ammortamento, una quota capitale maggiore, ma, per lo stesso periodo, si paga anche una rata globalmente maggiore rispetto all'ammortamento alla francese;
il che ha evidenti svantaggi per il finanziato che,
pagina 10 di 12 verosimilmente, avendo avuto necessità di un finanziamento, non dispone di liquidità tali da rendere per lui irrilevante un'obbligazione di rata inizialmente più elevata.
XXIV. Inoltre, la maggiore prioritaria esigibilità del credito per interessi, tipica dell'ammortamento alla francese, con la conseguente più lenta riduzione del debito residuo per capitale, è compatibile con la previsione generale di cui all'art. 1194 c.c., per il quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese già esigibili (C. 11014/1991), senza il consenso del creditore (Tribunale di Modena, 11 novembre 2014).
XXV. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come CP_3
segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e delle questioni trattate:
Fase studio 460
Fase introduttiva 390
Fase istruttoria - trattazione 840
Fase decisionale 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda conferma il decreto ingiuntivo n 415/2022
RG – 184/2022 D.I. del 23/05/2022 del tribunale di lanciano, e lo dichiara definitivo
2. Condanna gli attori opponenti a rimborsare a
[...] le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per CP_4
compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Pone definitivamente a carico dei convenuti il compenso al
CTU liquidato con decreto del 02/07/2024
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 31 marzo 2025
pagina 11 di 12 Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 642/2022 R.G., promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del liquidatore e l.r.p.t. Sig. P.IVA_1 [...]
[...]
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. PICCIRILLI GIOVANNI OSVALDO, con domicilio eletto in via piave,30 66034 Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. ROSSI MARCO, con domicilio eletto in VICOLO SAN
BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore.
CONVENUTO
INTERVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
“ Sia della Giustizia del Tribunale di LANCIANO dichiarare, in via preliminare, il difetto della titolarità dell'opposta alla proposizione della pagina 1 di 12 domanda per mancata cessione del credito da parte del
[...]
, nel merito, rigettare la domanda dell'opposta Controparte_2
per difetto di prova del credito e dichiarare : a) la illegittimità per abusività e vessatorietà del contratto n. 5225425 oggetto di causa, b) la nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa per violazione del TUB, degli articoli 1283 e 1284 del c.c,, per indeterminatezza e indeterminabilità e per violazione della legge 108/96 e per l'effetto dichiarare che il rapporto di prestito oggetto di causa va rimborsato senza interessi o, in via gradata, con interessi al tasso legale.
Dichiarare in ogni caso che le spese per sollecito pagamento, esattoria, bollo, altri addebiti e la penale non sono dovuti o, in via gradata, vanno ridotti gli importi e l'illegittimità dell'anatocismo applicato. Dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento come formulata da controparte di applicare interessi moratori sull'intera somma delle rate scadute, oltre sugli interessi moratori medio tempore maturati e richiesti, sulle spese con determinazione dell'eventuale credito nei limiti della eccepita prescrizione decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi. Voglia il Tribunale di Lanciano per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 184/2022 e dichiarare che nulla devono gli opponenti all'opposta. Con condanna dell'opposta al pagamento in favore degli opponenti dei compensi professionali, spese generali, cap e iva di causa
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1
è creditrice nei confronti degli opponenti della somma di €
[...]
9.279,84 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che pagina 2 di 12 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come chiesti in DI, fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La società ed il sig Parte_3 Parte_2
, in proprio, hanno opposto il decreto ingiuntivo del Tribunale di
[...]
Lanciano n. 184/2022 notificato su impulso di Controparte_1
per il pagamento di € 9.279,84 oltre interessi e spese di procedura
[...]
a fronte del contratto di credito al consumo n.5225425 di finanziamento finalizzato all'acquisto di una vettura, concesso da CP_
e ceduto ad . Controparte_2
Gli attori hanno dedotto il difetto di titolarità del credito, non rinvenibile dalla documentazione allegata al ricorso;
la nullità del finanziamento per mancanza del piano di ammortamento;
la divergenza tra gli interessi concordati e quelli applicati,
ricollegando a tale deduzione la mancata esplicitazione da parte della banca del maggiore ammontare degli interessi derivante dal piano di ammortamento alla francese, e la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, la rilevanza ai fini del calcolo antiusura di tutti gli oneri e spese connessi all'erogazione del credito
(spese , istruttoria e premio assicurativo). la violazione dell'art. 117 tub, e degli artt. 1283 e 1284 CC, la richiesta di somme non dovute,
la decadenza della fideiussione per violazione dell'art. 1857 cc, la prescrizione del credito pagina 3 di 12 si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e la CP_1
conferma del decreto ingiuntivo;
ha dedotto la propria legittimazione e derivante dal contratto di cessione credito di cui ha allegato l'estratto e le raccomandata con cui l'intervenuta cessione era stata comunicata,
l'assenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese,
l'insussistenza della prescrizione, decorrente dalla data di scadenza dell'ultimo rateo, la genericità delle eccezioni di usura e difformità del taeg, la qualità di coobbligato del Parte_2
Il giudizio è stato istruito mediante CTU, ed è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/12/2024, tenuta in trattazione scritta, al cui esito è stato trattenuto indecisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc
DIRITTO
I. Sull'eccepito difetto di titolarità del credito da parte della CP_1
va rilevato che la parte convenuta ha allegato il proprio
[...]
fascicolo di parte del giudizio monitorio, ed in esso si rinviene il contratto di finanziamento n.5225425; non vi sono contestazioni circa la riferibilità del contratto alla parte opponente i cui rilievi sono circoscritti nell'ambito di rispondenza delle clausole ai requisiti normativi sovraordinati all'oggetto, ed alla corrispondenza dell'applicazione pratica alle sue previsioni;
oltre che alla legittimazione di ad avvalersene in CP_1
qualità di cessionaria.
CP_ II. Deve quindi indagarsi se la sia o meno legittimata ad avvalersi della scrittura nella qualità di cessionaria del credito.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito pagina 4 di 12 del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. (Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv.
668451 - 01)
III. Nel caso in esame è agli atti il contratto di cessione su cui la ricorrente in monitorio fonda la propria legittimazione e questa produzione è stata integrata nella fase di merito con l'estratto dell'elenco crediti ceduti che riporta gli estremi identificativi del finanziamento concesso alla società opponente
CP_ IV. Inoltre la disponibilità da parte della dell'estratto ex art. 50
TUB oltre che del contratto originario è certamente elemento sintomatico dell'intervenuta esecuzione dell'accordo di cessione, e su questo l'opponente non ha motivo di doglianza.
V. Va rammentato infatti che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale ed il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione ex articolo 1264 c.c..
VI. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Cass, sez. III,
19/02/2019, n. 4713)
VII. Inoltre, secondo consolidato indirizzo, (tra le molteplici pronunce in tali sensi Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2021, n.
23257) non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal pagina 5 di 12 codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'articolo 1264 c.c., che dell'articolo 1265 c.c. e dell'articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità . (cfr.Cass. n.
16566 del 2018; Cass. n. 28390 del 2018) L'uso, da parte del
Legislatore, al di fuori dell'ambito processuale, del termine
“notificazione” può servire ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. Alla “notificazione” della cessione di credito non può attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicità, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicità è quella di realizzare la conoscibilità che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia è limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del cedente
CP_ VIII. Al riguardo si rileva che la ha allegato le raccomandate con cui viene comunicata la cessione del credito e la ricezione di queste comunicazioni non è contestata.
IX. Va quindi riconosciuta validità ed esistenza del contratto di cessione in favore di e quindi la sua legittimazione ad CP_1
attivare la posizione creditoria.
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X. L'eccezione di prescrizione del credito deve essere rigettata;
la decorrenza per la verifica dell'eventuale prescrizione del diritto pagina 6 di 12 del creditore non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell'ultima rata pattuita e, poiché l'ultima rata sarebbe naturalmente scaduta solamente nell'aprile 2013, la prescrizione si sarebbe potuta verificare solamente nell'anno
2023.
XI. Va poi esaminata l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata in merito alla posizione di per Parte_2 valutarne l'effettivo fondamento., posto che l'attore richiama l'art.1957 CC, mentre il ricorrente in monitorio richiama la veste di coobbligato del e quindi l'inapplicabilità della Parte_2
invocata decadenza.
XII. Il ha sottoscritto nella qualità di coobbligato. il Parte_2
contratto di finanziamento in favore della società di cui è legale rappresentante.
XIII. Nella casistica relativa ad oggetto analogo all'odierno la giurisprudenza prevalente ha inquadrato l'obbligazione del c.d coobbligato-garante nella fattispecie della fideiussione, argomentando che nell'ambito contrattuale può configurarsi la figura di parte contrattuale, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o la figura del garante / fideiussore, cioè responsabile delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
XIV. Tali orientamenti di merito (es.: Tribunale Prato, 15/01/2022) attribuiscono al coobbligato nel contratto di finanziamento la qualificazione giuridica di fideiussore quando dall'interpretazione complessiva del contratto emerge il carattere accessorio della coobbligazione, come pure
(Tribunale Treviso, 17/12/2020) rilevano nella sottoscrizione del contratto di finanziamento come coobbligato da parte di chi non sia destinatario del finanziamento, l'assunzione di una pagina 7 di 12 obbligazione solidale svincolata da una giustificazione economico sociale e quindi nulla per assenza di causa.
XV. Sui medesimi orientamenti si pone tra le più recenti pronunce anche Trib. Ravenna n.528/2024 del 9/5/24, che ha riconosciuto la causa della fideiussione alla sottoscrizione del coobbligato per finalità di garanzia sulla base dell'evidenza delle clausole contrattuali
XVI. Nel caso di specie il contratto di finanziamento de quo è finalizzato all'acquisito di una autovettura da parte della srl contraente, mentre per il soggetto ivi inquadrato come coobbligato, non sono indicati in contratto ulteriori conseguenze se non quello di assumere, o meglio di affiancare la srl nell'obbligazione restitutoria a favore del concedente.
XVII. Tuttavia, pur se dal tenore letterale del contratto di finanziamento non si evincerebbe una finalità diversa dell'erogazione, in relazione alla quale poter configurare una distinta e specifica forma d'interesse di ad Parte_2 assumere l'obbligazione concorrente, deve considerarsi che la finalità connessa all'erogazione del finanziamento non si profila come esclusivamente, o comunque strettamente pertinente l'attività commerciale del soggetto finanziato, e l'acquisto di autovettura non può inequivocabilmente considerarsi predisposizione di un bene strumentale all'attività: dalla carta di circolazione in atti si rileva l'acquisto di una autovettura familiare destinata al trasporto di persone, quindi non un mezzo commerciale o d'opera o promiscuo, e questo, considerata anche la coincidenza del coobbligato con il legale rappresentante della società finanziata consente di configurare l'acquisto di un bene destinato all'uso di entrambi i contraenti (o anche una conseguenza di fatto in tali sensi) cui può ricollegarsi un interesse diverso del – ed autonomamente Parte_2 rilevante – dalla mera finalità di garanzia, e quindi individuare pagina 8 di 12 nella configurabilità di tale interesse la causa legittimante l'assunzione dell'obbligazione personale da parte del
[...]
Parte_4
Non viene invece in rilievo la figura del contratto autonomo di
[...] garanzia, che pure escluderebbe l'applicazione dell'art.1957
c.c. (norma fondata sul vincolo di accessorietà tra obbligazione principale e di garanzia), poiché nel contratto di finanziamento non si rinviene alcuna delle clausole che elidono il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella principale e rendono perciò l'obbligazione di garanzia autonoma e non più accessoria (cfr., sul punto, Cass. S.U. 3947/2010)
Il contratto autonomo di garanzia si differenzia dalla fideiussione perché nel primo l'obbligazione del garante si pone come del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, laddove nella fideiussione le obbligazioni del garante hanno natura solidale, sussistendo un collegamento tra le obbligazioni del debitore e quello del garante. Tribunale Torino sez. I, 26/09/2024, n.4823
XIX. Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie della decadenza di cui all'art. 1957 CC
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XX. L'esito della CTU non ha confermato le doglianze sollevate dalla parte attrice, che anzi ne risultano smentite;
in particolare la CTU ha riscontrato la corrispondenza dei tassi indicati in contratto con quelli effettivamente applicati;
ha inoltre verificato l'assenza di tassi usurari, rientrando gli interessi entro i limiti del tasso soglia ratione termporis applicabile. pagina 9 di 12 XXI. La doglianza circa l'illegittima applicazione del tesso di ammortamento alla francese non può ritenersi fondata, perché il piano di ammortamento alla francese non è nullo per indeterminatezza, configurandosi tra l'altro come piano di rimborso con rate tutte uguali,cioè con rata costante (e quota capitale crescente) e, quindi, evidentemente “determinata”, salve le eventuali modifiche derivanti dalla pattuizione di variabilità del tasso di interessi;
né ha, di per sé, alcun effetto anatocistico.
XXII. Il piano di ammortamento alla francese comporta un maggior ammontare dell'obbligazione di interessi rispetto a piani di ammortamento all'italiana; ma ciò è conseguenza non di un
“effetto anatocistico”, bensì della diversa costruzione delle rate.
Infatti, nell'ammortamento all'italiana la quota capitale delle rate resta costante per tutta la durata dell'ammortamento, sicché le rate iniziali dell'ammortamento all'italiana contengono una quota capitale maggiore rispetto alle rate iniziali dell'ammortamento alla francese;
il che si traduce in una maggiore onerosità per interessi del finanziamento con ammortamento alla francese perché nel finanziamento gli interessi corrispettivi vengono calcolati applicando il relativo tasso sul (e solo sul) debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata e quindi, se il debito capitale residuo è mediamente maggiore, come appunto nell'ammortamento alla francese, anche gli importi per interessi saranno maggiori (ABF Napoli, 4115/2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013; Tribunale di Milano, 16 luglio 2015).
XXIII. D'altronde, nell'ammortamento all'italiana non solo si restituisce da subito, e per circa la metà dell'ammortamento, una quota capitale maggiore, ma, per lo stesso periodo, si paga anche una rata globalmente maggiore rispetto all'ammortamento alla francese;
il che ha evidenti svantaggi per il finanziato che,
pagina 10 di 12 verosimilmente, avendo avuto necessità di un finanziamento, non dispone di liquidità tali da rendere per lui irrilevante un'obbligazione di rata inizialmente più elevata.
XXIV. Inoltre, la maggiore prioritaria esigibilità del credito per interessi, tipica dell'ammortamento alla francese, con la conseguente più lenta riduzione del debito residuo per capitale, è compatibile con la previsione generale di cui all'art. 1194 c.c., per il quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese già esigibili (C. 11014/1991), senza il consenso del creditore (Tribunale di Modena, 11 novembre 2014).
XXV. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere confermato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come CP_3
segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e delle questioni trattate:
Fase studio 460
Fase introduttiva 390
Fase istruttoria - trattazione 840
Fase decisionale 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda conferma il decreto ingiuntivo n 415/2022
RG – 184/2022 D.I. del 23/05/2022 del tribunale di lanciano, e lo dichiara definitivo
2. Condanna gli attori opponenti a rimborsare a
[...] le spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per CP_4
compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Pone definitivamente a carico dei convenuti il compenso al
CTU liquidato con decreto del 02/07/2024
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Lanciano, 31 marzo 2025
pagina 11 di 12 Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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