Decreto cautelare 16 giugno 2022
Ordinanza collegiale 14 luglio 2022
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/10/2025, n. 17513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17513 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06863/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6863 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS ME, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
della graduatoria provvisoria e comunque del provvedimento di non ammissione alla fase orale del concorso A042 ordinario bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca per i posti comuni di insegnante (decreti del 21.04.2020 n. 499 e del 05.01.2022 n. 23) per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, comunque protocollata, e per quanto possa occorrere anche della graduatoria definitiva nella parte in cui dovesse recepire i predetti errori.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti :
della graduatoria - concorso ordinario personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria A042 - D.D. 499/2020 e SS.MM pubblicato in data 14.10.2022;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. LU RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di aver partecipato, per la classe di concorso A042 (scienze e tecnologie meccaniche), al concorso pubblico ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto dal Ministero dell’Istruzione mediante D.D. n. 499/2020 e di aver conseguito nella prova scritta, svolta attraverso quiz a risposta multipla, un punteggio di 58/100, poi rettificato in autotutela a 64/100 (a seguito della ricorrezione dei quesiti nn. 2,5,6,10,25), comunque inferiore alla soglia minima di 70/100 necessaria per l’ammissione alla successiva prova orale.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15.06.2022 e ritualmente depositato, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. “ Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, carenza d'istruttoria e di motivazione., violazione dei principi della trasparenza e di pubblicazione delle motivazioni delle domande presunte errate” , in quanto il ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio di ulteriori 16 punti, dunque ampiamente superiore alla soglia minima di 70, se l’Amministrazione avesse correttamente attribuito il relativo punteggio ai quesiti di cui ai numeri 39, 32, 31, 8, 28, 11, 34, 38, rispetto ai quali la risposta del ricorrente è stata ingiustamente ritenuta errata, come comprovato dalla perizia in atti predisposta e sottoscritta dallo stesso ricorrente nella sua qualità di ingegnere meccanico;
II. “ Domanda subordinata: Violazione dell’art. 97 costituzione; Violazione dell’auto-vincolo; Violazione del Decreto del 05 gennaio 2022 n, 23, art. 3 comma primo lett a) e c); violazione dell’art. 3 del d.p.r. 487/1994” , atteso che l’Amministrazione ha illegittimamente predisposto un numero eccessivo di quesiti di informatica, pari a sei anziché cinque, come invece previsto dalla normativa in rubrica (due degli errori commessi dal ricorrente sono stati riportati proprio in tale materia).
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso.
Con decreto presidenziale n. 3836 del 16.06.2022 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami e in data 7.7.2022 il ricorrente ha depositato attestazione relativa all’intervenuto adempimento.
Con ordinanza n. 9909 del 14.07.2022, “ Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente ”, è stato disposto l’incombente istruttorio, reiterato con successiva ordinanza n. 17228 del 21.12.2022, stante l’inadempimento del Ministero. In data 20.12.2022 l’Amministrazione ha depositato i chiarimenti richiesti.
Con atto per motivi aggiunti notificato in data 6.12.2022 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato l’atto di approvazione della graduatoria finale “ pubblicato in data 14.10.2022, nell’ambito della Toscana e della Sardegna, rispetto ai due posti disponibili per detta Regione ”, deducendo vizi di illegittimità derivata.
Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente con ordinanza n. 1358 dell’8.3.2023, non appellata.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, in vista della quale il ricorrente ha depositata memoria difensiva, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va, pertanto, respinto.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe ingiustamente ritenuto “errate” le risposte rese ai quesiti di cui ai numeri 39, 32, 31, 8, 28, 11, 34, 38, attesa anche la loro formulazione non univoca come asseritamente comprovato dalla perizia in atti predisposta e sottoscritta dal medesimo ricorrente nella sua qualità di ingegnere meccanico.
Quanto alle doglianze dedotte avverso i quiz sopra riportati, ritiene il Collegio di non discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale – recentemente richiamato da questo TAR con sentenza n. 15307/2024 relativamente alla medesima procedura concorsuale qui in scrutinio – che ha avuto modo di precisare che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti, da cui deriva l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, considerato che “ sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302 e la giurisprudenza ivi richiamata, in particolare Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531).
Al riguardo va evidenziato che non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.
Ebbene, nel caso di specie non si ravvisa – come statuito anche nella ridetta ordinanza cautelare n. 1358/2023, non appellata - una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che, alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione, la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.
Del resto, a sostegno dei propri assunti difensivi il ricorrente si è limitato a produrre in atti una perizia di parte che deve ritenersi priva di ogni rilevanza per l’assorbente rilievo che questa risulta essere stata predisposta e sottoscritta dal ricorrente medesimo (cfr., sulla irrilevanza della perizia di parte in linea generale, Consiglio di Stato, sez. VII, 4.4.2024, n.3070 secondo cui “ ai fini della contestazione del giudizio negativo di una prova scritta di un concorso, la perizia di parte, così come un parere pro veritate, non può essere contrapposta all'attività di valutazione della commissione connotata da discrezionalità tecnica. Valutazioni di tale genere sono sostanzialmente irrilevanti ai fini di confutare il giudizio della commissione, in quanto spetta a quest'ultima la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo ”).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il numero dei quesiti di informatica siano stati illegittimamente predisposti nel numero di sei (nn. 2, 12, 19, 29, 41, 44) anziché di cinque, in asserita violazione del disposto di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione 5.1.2022, n. 23, che all’art. 3, comma 1, lett. c) dispone che devono essere somministrati “ cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento ”.
La doglianza deve essere disattesa.
Invero, occorre preliminarmente osservare che il ricorrente non ha neanche allegato le ragioni per le quali gli anzidetti quesiti sarebbero tutti riconducibili alla “materia informatica”.
In ogni caso, tra i sei quesiti citati dal ricorrente, ritiene il Collegio che il quesito n. 41 non possa ritenersi afferente alla materia informatica, ciò emergendo dalla piana lettura del medesimo: “ Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, le tecnologie digitali sono interpretate come un potenziale mediatore per: a) promuovere la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività; b) realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro; c) sostenere la collaborazione scuola famiglia; rinnovare una scuola obsoleta e resistente al cambiamento ” (Risposta esatta: a).
Appare evidente, infatti, che tale domanda non verta su questioni di carattere tecnico-informatico, diversamente invece dai quesiti nn. 2 (sulla “rete LAN”), 12 (sul “DIGCOMP” citato “nell’azione #14 del PNSD”), 19 (sull’applicazione che “non permette di lavorare in videocall”), 29 (sull’equivalente del numero 75 “espresso nel sistema binario”), 44 (sugli elementi necessariamente presenti per il corretto funzionamento di un computer).
Dai rilievi che precedono discende, pertanto, l’infondatezza di tale motivo di censura.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che il ricorso e i successivi motivi aggiunti non siano meritevoli di accoglimento e che debbano, pertanto, essere respinti.
3. La peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO CH, Presidente FF
LU RI, Referendario, Estensore
IO Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RI | IO CH |
IL SEGRETARIO