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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 5/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia accertare l' effettivo dovuto al Parte_2
ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dal Maggio 2020 al
Gennaio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute. Per l'effetto, Voglia condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, Controparte_1
della somma pari ad Euro 1659,83 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, TFR, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1
versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale rigettare Controparte_1
l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 03.01.2023, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1
mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da maggio 2020 a gennaio 2022, quantificate in
1.659,83 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa di reclusione di Volterra nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di aiuto sarto. In merito a tale attività lavorativa il Parte_2
sosteneva di essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità,
Pag. 2 di 5 indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di
Pisa.
3. In data 18.04.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
5. L'istruttoria consisteva nello svolgimento di CTU contabile affidata al dott.
che depositava il suo elaborato peritale in data 17.03.2025. Persona_1
6. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. Il dott. ha concluso gli accertamenti tecnici delegati quantificando nella Per_1
somma complessiva di € 92,07 dovuta al ricorrente a titolo di differenze retributive, oltre a rivalutazione pari ad € 14,74 e interessi legali pari a € 9,54.
9. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato il contratto collettivo da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22
Pag. 3 di 5 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
10. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
11. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
12. In ragione della differenza minima accertata fra il dovuto e quanto versato dal
, le spese di lite possono essere parzialmente compensate Controparte_1
al 80% e per il restante 20% devono essere poste a carico della parte soccombente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_2
complessivo di € 92,07, oltre a rivalutazione pari ad € 14,74 e interessi legali pari a
€ 9,54, nei confronti del per l'attività lavorativa svolta da Controparte_1
maggio 2020 a gennaio 2022;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_1 Parte_2
la somma complessiva di 92,07, oltre a rivalutazione pari ad € 14,74 e interessi legali pari a € 9,54;
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) condanna il al pagamento delle spese di lite nella misura Controparte_1
del 20%, che liquida in euro 539,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Roberto
Nocent, dichiaratisi antistatario;
5) compensa le spese di lite nella misura del 80%;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1
spese di CTU.
Pag. 4 di 5 Pisa, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 5/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia accertare l' effettivo dovuto al Parte_2
ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dal Maggio 2020 al
Gennaio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute. Per l'effetto, Voglia condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, Controparte_1
della somma pari ad Euro 1659,83 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, TFR, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1
versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale rigettare Controparte_1
l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 03.01.2023, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1
mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da maggio 2020 a gennaio 2022, quantificate in
1.659,83 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa di reclusione di Volterra nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di aiuto sarto. In merito a tale attività lavorativa il Parte_2
sosteneva di essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità,
Pag. 2 di 5 indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di
Pisa.
3. In data 18.04.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
5. L'istruttoria consisteva nello svolgimento di CTU contabile affidata al dott.
che depositava il suo elaborato peritale in data 17.03.2025. Persona_1
6. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. Il dott. ha concluso gli accertamenti tecnici delegati quantificando nella Per_1
somma complessiva di € 92,07 dovuta al ricorrente a titolo di differenze retributive, oltre a rivalutazione pari ad € 14,74 e interessi legali pari a € 9,54.
9. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato il contratto collettivo da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22
Pag. 3 di 5 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
10. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
11. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
12. In ragione della differenza minima accertata fra il dovuto e quanto versato dal
, le spese di lite possono essere parzialmente compensate Controparte_1
al 80% e per il restante 20% devono essere poste a carico della parte soccombente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_2
complessivo di € 92,07, oltre a rivalutazione pari ad € 14,74 e interessi legali pari a
€ 9,54, nei confronti del per l'attività lavorativa svolta da Controparte_1
maggio 2020 a gennaio 2022;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_1 Parte_2
la somma complessiva di 92,07, oltre a rivalutazione pari ad € 14,74 e interessi legali pari a € 9,54;
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) condanna il al pagamento delle spese di lite nella misura Controparte_1
del 20%, che liquida in euro 539,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Roberto
Nocent, dichiaratisi antistatario;
5) compensa le spese di lite nella misura del 80%;
6) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1
spese di CTU.
Pag. 4 di 5 Pisa, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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