Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05918/2025REG.PROV.COLL.
N. 05951/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5951 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Cimino e Giorgio Trovato, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Trovato in Padova, Piazzale della Stazione, 7;
contro
Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda) n. 79/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’ordinanza del 15 luglio 2020 con cui il Comune di Padova ha ordinato la demolizione di “ una struttura composta da montanti e listoni in materiale plastico semovibili elettricamente installata sulla terrazza al piano primo ” dell’appartamento dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
2. Con ricorso di primo grado gli interessati lamentavano l’illegittimità del provvedimento in quanto l’opera realizzata costituisce un “ pergolato bioclimatico ”, rientrante nell’edilizia libera.
3. Il T.a.r. per il Veneto, con sentenza n. 79 del 11 gennaio 2022, respingeva il ricorso, rilevando che l’opera in questione, per dimensioni e caratteristiche costruttive, non può assimilarsi ad un pergolato bensì ad una tettoia, necessitando di permesso di costruire.
4. I ricorrenti hanno proposto appello, articolando un unico motivo di gravame, relativo a “ Violazione di legge. Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 6, 6 bis e 10 del D.p.r. n. 380/2021 ”. Il T.a.r. avrebbe erroneamente assegnato rilevanza alle caratteristiche costruttive anziché a quelle funzionali della struttura che ha l’unica finalità di garantire una migliore fruizione dello spazio aperto.
5. Si è costituito per resistere il Comune di Padova.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 novembre 2023 n. 9808) la pergotenda, anche cd. bioclimatica, consiste in una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico. E’, in particolare, necessario che:
i) l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
ii) la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;
iii) gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale” (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472; sez. VI, 3 aprile 2019, n. 2206; sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177; sez. VI, 25 dicembre 2017, n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016. n. 1619).
10. In altri termini, per aversi una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3393; Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 202,1 n. 840).
11. Nel caso di specie, si tratta di una struttura dimensioni rilevanti (circa mq. 53,91 per m 2,70 di altezza), con montanti stabilmente infissi al terrazzo e al muro perimetrale dell’appartamento, dotato di copertura non retrattile a lamelle apri/chiudi e di grondaie (cfr. documentazione fotografica agli atti del fascicolo di primo grado), che alterano il prospetto dell’edificio.
12. Le caratteristiche strutturali dell’opera sono incompatibili con la finalità di mera protezione temporanea dalle intemperie poiché, a differenza della semplice tenda, non è dotata di un sistema di apertura o di chiusura retrattile, ma consiste in un manufatto fisso di estensione superiore al 20% del volume del fabbricato principale (circostanza non contestata dagli appellanti) che incrementa la superficie abitativa e, di conseguenza, il carico urbanistico.
13. A diverse conclusioni non conducono né i precedenti giurisprudenziali richiamati dall’appellante, stante la diversità delle fattispecie ivi esaminate (Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4177, relativa a una struttura metallica, aperta su tutti i lati e separata dall’abitazione principale; Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2024, n. 4148, afferente a una pergotenda chiusa da vetrate apribili e richiudibili a pacchetto, a differenza della copertura per cui è causa che è a lamelle motorizzate e non completamente ritraibile; non è, invece, pertinente il richiamo a T.a.r. per la Campania, Napoli n. 1710 del 2022, relativo al servizio integrato di cure domiciliari), né la sopravvenienza normativa costituita dalla lett. b te r) dell’art. 6, comma 1, d.P.R 380/2001, introdotto dal d.l. 69/2024 conv. dalla l. 105/2024 (che ha incluso, a talune condizioni ivi indicate, nell’edilizia libera le tende bioclimatiche) poiché irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato secondo il principio tempus regit actum .
14. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento, a favore del Comune di Padova, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO