Sentenza 21 marzo 2007
Massime • 2
Non può riconoscersi la prerogativa dell'edificabilità, con conseguente necessità di commisurare l'indennità (di asservimento ma anche di esproprio) al valore agricolo, riguardo alla destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica utilità, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, anche se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi: l'eventuale redditività che il bene comunque assicurerebbe al proprietario per la possibilità di una realizzazione privata della destinazione pubblica, idonea ad assicurare una qualche utilità economica (che peraltro niente ha a che vedere con la rendita di trasformazione dei suoli, alla quale soltanto è connesso il concetto di edificabilità) richiede comunque una specifica previsione di appositi strumenti convenzionali con cui al privato si conceda o si appalti l'attuazione del servizio di pubblica utilità, dal quale egli possa ricavare un reddito, previsione che ben può essere contemplata in un piano attuativo.
Riguardo all'omessa specifica determinazione dell'indennità di asservimento (come di espropriazione), da commisurare al valore agricolo, ritenuta dal giudice di merito, applicando una nozione di uso comune, comunque inferiore a quella liquidata in via amministrativa, difetta l'interesse al ricorso, che, dovendo essere concreto e attuale e configurandosi come condizione dell'azione, deve desumersi dal raffronto fra il contenuto della sentenza ed il gravame, ed estrinsecarsi secondo il requisito dell'autosufficienza, che impone lo specifico riferimento ad un eventuale esito più favorevole in termini monetari mercé l'applicazione dei criteri e della normativa di cui si invochi l'applicazione in sede di legittimità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2007, n. 6808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6808 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALMÈ GI - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE US, ZA SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ACHERUSIO 30, presso l'avvocato ANTONIO BUTTAZZO, rappresentati e difesi dagli avvocati ERIK FURNO, ANTONELLO TORNITORE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI - D.G.M.C.T.C. GESTIONE GOVERNATIVA DELLA ALIPANA E BN-NA; TORNO INTERNAZIONALE S.P.A.; IA FA NAPOLI-BENEVENTO SRL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 16152/03 proposto da:
IA FA E BENEVENTO - NAPOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso l'avvocato ENRICO SOPRANO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TORNO INTERNAZIONALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12, presso l'avvocato ITALO CASTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STANISLAO D'AMICO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
ZA SA;
MINISTERO DEI TRASPORTI - D.G.M.C.T.C. GESTIONE GOVERNATIVA DELLA FA E BN-NA; LE US;
TORNO INTERNAZIONALE S.P.A.;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 17060/03 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - contro
LE US;
ZA SA;
TORNO INTERNAZIONALE S.P.A.; IA FA E NAPOLI BENEVENTO S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3523/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/11/02;
preliminarmente si procede alla riunione dei ricorsi;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2007 dal Consigliere Dott. BENINI Stefano;
udito per la resistente Torno Internazione s.p.a., l'Avvocato CASTALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO OSrio Giovanni che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso Ministero;
per il rigetto del ricorso principale e del ricorso della Ferrovia;
assorbimento del secondo motivo del ricorso del Ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.7.1999 ME GI e AZ OS convenivano in giudizio il Ministero dei trasporti - Gestione governativa della Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli, e la Torno internazionale s.p.a., davanti alla Corte d'appello di Napoli, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di asservimento relativamente a porzione di terreno di loro proprietà, della superficie di mq. 46, occupata ai fini di lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Alifana, facente parte di compendio di maggiore consistenza, edificato e per il resto destinato a giardino e parcheggio. Si costituivano in giudizio i convenuti, ciascuno negando la propria legittimazione passiva e comunque contestando il fondamento della domanda, di cui chiedevano il rigetto. In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l., in cui si era trasformata la Gestione governativa della Ferrovia Alifana. Con sentenza depositata il 27.11.2002, la Corte d'Appello di Napoli escludeva in primo luogo la legittimazione passiva della Torno internazionale s.p.a., che mai aveva assunto la veste di concessionaria abilitata a svolgere la procedura ablativa in nome proprio. La titolarità passiva dell'obbligo indennitario gravava quindi sulla Gestione governativa della Ferrovia alifana, trasformatasi in Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l. Dichiarava l'opposizione infondata, atteso che al terreno asservito non poteva essere attribuita natura edificatoria, attesa la collocazione della stessa in zona H (verde attrezzato), sottozona H/1 (parco di attrezzature integrate), in cui ogni intervento edilizio è condizionato all'approvazione di piani attuativi, essendovi per il resto consentiti solo interventi di manutenzione, conseguendone la congruità della stima amministrativa, di L.
1.104.000 per l'asservimento di soli mq. 46. Ricorrono per cassazione ME GI e AZ OS affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso la Ferrovia alifana e Benevento-Napoli s.r.l., che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su un motivo, illustrato da memoria (a questo soltanto si oppone con controricorso la Torno internazionale s.p.a., pure illustrato da memoria), ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che a sua volta propone ricorso incidentale (condizionato) fondato su due motivi. I ricorsi sono stati riuniti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, ME GI e AZ OS, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, conv. in L. n. 359 del 1992, degli artt. 3, 24,
97 Cost., degli artt. 113 e 116 c.p.c., della L. n. 2359 del 1865, art. 46, della L. n. 865 del 1971, art. 16, della L. n. 1187 del 1968, art. 2, difetto di motivazione, motivazione perplessa e contraddittoria, censurano la sentenza impugnata per aver escluso la natura edificatoria della porzione di terreno asservita, disattendendo le valutazioni del c.t.u., giacché pur in assenza di piani attuativi, la zona era caratterizzata da un'accentuata urbanizzazione di fatto, e inoltre l'intervenuta decadenza per decorso del termine quinquennale, del vincolo di inedificabilità imposto dal piano regolatore, dopo di che l'originaria destinazione del suolo si riespande nella sua pienezza, per aver ritenuto la natura agricola del suolo, che viceversa aveva destinazione H/1 e di fatto era destinato a parcheggio, per non aver comunque determinato l'indennità agricola, e trascurato la redditività del bene.
Con il secondo motivo di ricorso. ME GI e AZ OS, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, conv. in L. n. 359 del 1992, degli artt. 3, 24,
97 Cost., degli artt. 113 e 116 c.p.c., della L. n. 2359 del 1865, artt. 40 e 46, difetto di motivazione, motivazione perplessa e contraddittoria, censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del deprezzamento del bene residuo, per le distanze da osservare per eventuali futuri manufatti e per le emissioni elettromagneti-che della linea ferroviaria.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la Ferrovia alifana e Benevento-Napoli s.r.l., censura la sentenza impugnata per aver attribuito alla Torno s.p.a. un ruolo meramente esecutivo, tenendola indenne dagli obblighi indennitari, mentre in realtà nei confronti di essa l'amministrazione aveva operato una concessione traslativa, con trasferimento degli obblighi indennitari, come del resto è ricavabile dal disciplinare della convenzione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1999, art. 1 e L. n. 388 del 2000, art. 131, nonché degli artt. 109 e 111 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non aver estromesso il
Ministero, una volta disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Ferrovia alifana e Benevento-Napoli s.r.l. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero omessa motivazione su punto decisivo, censura la sentenza impugnata per non aver accertato l'esatta estensione dell'area asservita, nonostante le controdeduzioni alla c.t.u. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Venendo a esaminare i singoli aspetti della complessa doglianza, va affermato, in primo luogo, che la ricomprensione del terreno, della cui indennità di asservimento si controverte, in zona destinata a verde attrezzato, con specifica destinazione a parco di attrezzature integrate, non ne comporta l'edificabilità. Non merita censure l'equiparazione compiuta dal giudice di merito, della disciplina dei suoli che dallo strumento urbanistico hanno ricevuto la classificazione H/1, con il regime dell'area rurale, e quindi con la disciplina indennitaria propria dei suoli non edificabili: l'assunto si fonda, come chiaramente è dato cogliere dalla motivazione della sentenza, sul carattere di inedificabilità che lo stesso strumento urbanistico generale prevede per dette aree, in assenza di piani attuativi, e della insufficienza, alla luce della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della mera vocazione edificatoria dell'area.
L'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica, ove questa sia inderogabilmente rimessa all'iniziativa pubblica, non può es-sere assimilata al concetto d'edificazione che la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis prende in considerazione agli effetti indennitari e risareitori, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, restando escluso che la previsione d'interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblico per cui si rende necessario l'esproprio conferisca natura fabbricativa ai terreni, attenendo al diverso concetto d'edificabilità pubblica che discende dal sistema stesso della legge urbanistica, in cui l'edilizia esplicabile per edifici e impianti ha una disciplina diversa dai limiti posti all'esplicazione delle facoltà dominicali, com'è desumibile dalla l. n. 1150 del 1942, art. 41 quater (Cass. 27.5.2005, n. 11322; 8.2.2006, n. 2812). Pertanto, non può riconoscersi la prerogativa dell'edificabilità, con conseguente necessità di commisurare l'indennità di esproprio al valore agricolo, riguardo alla destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica utilità, quale il verde attrezzato (Cass. 9.5.2002, n. 6635;
9.3.2004, n. 4732), preclusiva al privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, anche se previste.
sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (Cass. 18.5.2006, n. 11741). A proposito della redditività che il bene comunque assicurerebbe al proprietario, la possibilità, pur riconosciuta dalla giurisprudenza, di una realizzazione privata della destinazione pubblica, idonea ad assicurare una qualche utilità economica - che peraltro niente ha a che vedere con la rendita di trasformazione dei suoli, alla quale soltanto è connesso il concetto di edificabilità - richiede comunque una specifica previsione di appositi strumenti convenzionali con cui al privato si conceda o si appalti l'attuazione del servizio di pubblica utilità, dal quale egli possa ricavare un reddito (Cass. 26.1.2006, n. 1626): previsione che ben può essere contemplata in un piano attuativo. Non sbaglia dunque la Corte d'appello di Napoli, nel non riconoscere la prerogativa dell'edificabilità, ai fini dell'indennizzo espropriativi in assenza di normativa urbanistica di dettaglio. Va d'altro canto osservato, in relazione ad ulteriori profili di critica della pronuncia, contenuti nel primo motivo, che il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359,
nel dettare nuovi criteri per la determinazione della indennità di espropriazione di aree edificabili, ha introdotto una rigida bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, derivante dal riconoscimento attribuito all'area in considerazione, dallo strumento urbanistico, restando esclusa la configurataliita di un tertium genus che agli effetti indennitari consideri le potenzialità paraedificatorie del terreno e possibili sfruttamenti economici non strettamente agricoli;
il criterio della vocazione edificatoria di fatto potrebbe rilevare pertanto solo in via suppletiva, ossia in difetto di una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico (Cass. 11.2.2005, n. 2871). Riguardo all'ulteriore profilo di critica, riguardante la decadenza del vincolo di inedificabilità connesso alla destinazione H/1, che farebbe riacquistare al bene con pienezza le precedenti potenzialità (ma il ricorrente omette di precisarle), è pur vero che la compressione senza limiti di tempo dello ius aedificandi, concreterebbe ipotesi di espropriazione anomala: il fenomeno, però, attiene a quelle restrizioni all'esplicazione delle facoltà del proprietario, alle quali debba esser riconosciuta natura ablatoria, ma non le previsioni generali e astratte di disciplina del territorio, previste non solo dalla legge, ma anche dagli strumenti urbanistici, alle quali sia da riconoscere carattere conformativo. Tanto più che la decadenza del vincolo, ove configurabile, non comporta l'operatività di un regime di libera edificazione, ma, semmai, un obbligo di ripianificazione da parte del Comune, nell'inerzia del quale soltanto potrebbe configurarsi una lesione del proprietario all'aspettativa di certezza, risarcibile all'esito di una diversa iniziativa di tutela (Cass. 26.9.2003, n. 14333. I vincoli conformativi, in quanto non correlati alla vicenda ablatoria, contribuiscono a fondare i caratteri del suolo ai fini valutativi, e tale effetto non discende tanto dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici (nella specie il piano regolatore), ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi: in particolare si configura tale carattere ove tali vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica.
Pare di conseguenza da disattendere il profilo di doglianza postulante in modo assiomatico il carattere ablatorio del vincolo di destinazione a verde pubblico, costituendone evenienza ordinaria il carattere di vincolo conformativo, mentre assume carattere di eccezione l'ipotesi in cui tale destinazione si traduca in vincolo espropriativo (Cass. 7.2.2006, n. 2612;
17.11.2006, n. 24497).
Riguardo all'ulteriore doglianza su un preteso contrasto della qualificazione del terreno asservito come non edificabile, con alcune norme costituzionali, può osservarsi che nessuna disparità di trattamento è configurabile con i proprietari di terreni a destinazione agricola (il sistema basato sulla bipolarità edificabilità-inedificabilità, adottato dal D.L. n.333 del 1992, art. 5 bis è conforme a Costituzione: Corte cost.16.6.1993, n. 283); che il diritto di difesa ben poteva essere esercitato nel corso del giudizio, posto che nello stesso quesito al c.t.u. il giudice aveva prospettato che il suolo non avesse i requisiti per essere ritenuto edificabile;
non è dato comprendere in che modo la disciplina normativa da cui scaturisce la destinazione urbanistica del suolo della cui indennità si discute, possa contrastare con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Da ultimo, riguardo all'omessa determinazione, comunque, dell'indennità di asservimento, da commisurare al valore agricolo - il giudice di merito ha affermato, applicando una nozione di uso comune, che essa sarebbe comunque inferiore a quella liquidata in via amministrativa - difetta l'interesse al ricorso: l'esercizio del diritto di impugnazione non può prescindere dall'esistenza, in capo a chi se ne avvale, di un interesse che, dovendo essere concreto e attuale e configurandosi come condizione dell'azione, deve desumersi dal raffronto fra il contenuto della sentenza ed il gravame, ed estrinsecarsi secondo il requisito dell'autosufficienza, che impone lo specifico riferimento ad un eventuale esito più favorevole in termini monetari merce l'applicazione dei criteri e della normativa di cui si invochi l'applicazione in sede di legittimità (Cass. 6.10.2005, n. 19510). Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Posto che è dubbia la configurabilità di una violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40, dall'applicazione del quale, viceversa,
parte ricorrente pretende l'adozione del metodo di valutazione "differenziale", poiché detta norma riguarda le espropriazioni parziali, mentre nella specie si è trattato della imposizione di una servitù su un limitato appezzamento di terreno (in applicazione della l. n. 2892 del 1885, art. 13), il decisimi è da sottoporre a verifica nella parte in cui il giudice ha comunque escluso una diminuzione di valore dell'area residua, che a parere della Corte d'appello resterebbe fruibile per la sosta dei veicoli.
Nel citare, quali ragioni di deprezzamento, l'obbligo di osservazione delle distanze nella costruzione di futuri manufatti, e le emissioni elettromagneti che della linea ferroviaria, i ricorrenti si richiamano alle note tecniche allegate alla c.t.u. che sul punto i ricorrenti dicono di aver svolto.
Va osservato, sul primo punto, che la classificazione urbanistica della zona, come già detto, è incompatibile con la realizzazione di costruzioni, e sul secondo che la consulenza di parte costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa, anche implicitamente, contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne 11 contenuto (Cass. 18.4.2001, n. 5687; 28.7.1989, n. 3527). Tanto più che nella specie lo stesso c.t.u. (in tema di deprezzamento del residuo le indicazioni dell'ausiliare appaiono integralmente accolte dal giudice) ha preso in esame le doglianze in oggetto osservando testualmente che "la particolare u-bicazione sotterranea, nonché le caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture nel sottosuolo non pregiudicano l'integrità dell'area residua ne' la sicurezza fisica e psicologica dei clienti".
È infondato il ricorso incidentale della Ferrovia alifana e Benevento-Napoli s.r.l.: la censura si richiama genericamente all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ma non è dato di comprendere quale sia la norma che si pretende violata dal giudice di merito, nè le modalità per cui la sentenza non reggerebbe alla verifica di logicità della motivazione. In particolare, dal passo della convenzione intervenuta con la Torno s.p.a., in cui la ricorrente pretende di ravvisare un concessione traslativa, con trasferimento degli oneri indennitari, si ricava solo l'obbligo della concessionaria di tenere indenne il concedente da oneri, riserve e pretese di imprese appaltatrici o verso terzi, in attuazione della convenzione ma non deduce (e tanto meno se ne riporta la disposizione) che il concessionario sia stato incaricato delle operazioni espropriative (tra le quali, comunque, è inquadratile la costituzione di servitù per effetto della realizzazione dell'opera pubblica), il che è stato escluso dal giudice di merito.
Il ricorso del Ministero delle infrastrutture, espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, resta assorbito dal rigetto di questo.
I ricorsi vanno rigettati, con le conseguenze in ordine alle spese del giudizio, nei vari rapporti processuali, come in dispositivo, precisandosi non doversi disporre riguardo al rapporto tra i ricorrenti principali e la Torno s.p.a., avendo quest'ultima spiegato difese per resistere unicamente al ricorso incidentale della Ferrovia alifana.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale del Ministero delle infrastrutture, ed il ricorso incidentale della Ferrovia alifana e Benevento-Napoli s.r.l. Condanna i ricorrenti ME-AZ alle spese del giudizio nel rapporto processuale con il Ministero, liquidate in Euro 400 per onorari, oltre spese prenotate a debito;
nel rapporto processuale con la Ferrovia alifana e Benevento-Napoli s.r.l., liquidate in Euro 500, di cui Euro 400 per onorari;
condanna la ricorrente incidentale Ferrovia alifana e Benevento-Napoli s.r.l. alle spese del giudizio nel rapporto processuale con la Torno internazionale s.p.a., liquidate in Euro 600, di cui Euro 500 per onorari. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2007