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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2521/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2521/2024, promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente a [...] int.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Cappellini, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rimini, Piazza Tre Martiri n. 2, PEC
giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] int.7 resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale dell'udienza del 16.09.2025.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Controparte_1 esponendo di aver contratto matrimonio a IA (Tunisia) in data 18.07.1998 e che dalla loro CP_2
pagina 1 di 8 unione sono nati quattro figli: (03.04.1999), (11.07.2000), Per_1 Per_2 Persona_3
(23.08.2003) e (11.08.2010). Persona_4
La ricorrente ha riferito che a far data dall'anno 2003 le criticità di coppia, “legate alla arcaica mentalità del marito”, si sono acuite e il sig. ha iniziato ad avere condotte aggressive nei suoi confronti, oltre che CP_2 ad assentarsi spesso dalla casa coniugale per andare a giocare alle macchinette. Ha proseguito la sig.ra
[...] esponendo che nell'anno 2022 il marito l'ha aggredita con un coltello e, in conseguenza di CP_1 ciò, lei ha deciso di sporgere denuncia dalla quale è originato il procedimento penale avente N. R.G.N.R.
1175/2023.
Da ultimo, la ricorrente ha evidenziato che a partire dal mese di dicembre 2022 il sig. ha CP_2 abbandonato la casa coniugale rendendosi irreperibile e non ha più avuto contatti nemmeno con i suoi figli.
Con riferimento ai profili di carattere patrimoniale, la ricorrente ha esposto che il sig. lavora CP_2 presso la SCM di Rimini e percepisce uno stipendio di circa 2.400,00 euro al mese, mentre lei lavora presso l'istituto Maccolini e percepisce un reddito mensile di circa euro 1.500,00 cui vanno però sottratti i costi legati al canone di locazione e alle utenze.
Con riferimento ai figli la ricorrente ha rappresentato che dopo essere stato disoccupato sta al Per_1
Per_ momento frequentando un corso presso i Vigili del Fuoco, ha avuto dei lavori con contratto stagionale, sta studiando presso la facoltà di medicina di Ferrara e sta ultimando il suo Per_3 Per_4 percorso di studi presso l'istituto superiore Valturio. Sulla base di tale quadro la sig.ra Controparte_1 ha chiesto che venga determinato in euro 800,00 complessivi l'importo mensile che il resistente le dovrà corrispondere per il mantenimento dei figli.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti del 14 gennaio
2025 il Giudice ha ascoltato la ricorrente e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in ordine alla separazione. Con ordinanza adottata all'esito della Camera di Consiglio del 16 Gennaio 2025 l'adito
Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha ordinato alla società SCM di Rimini di depositare la documentazione attestante il contratto di lavoro e le buste paga del sig. All'udienza del CP_2
17 giugno 2025, stante il mancato deposito della citata documentazione, il Giudice ha rinviato per l'esame documentale all'udienza del 16 settembre 2025, reiterando l'ordine di esibizione delle buste paga. Alla udienza citata l'Avv. Cappellini ha reiterato le sue conclusioni come da atto introduttivo, salva la modifica della domanda relativa all'affidamento della figlia minorenne. Il Giudice stante la rinuncia al termine per note conclusive ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, al quale è stata comunicata pendenza del presente procedimento con atto di Cancelleria del 17.07.2024, non è intervenuto in giudizio;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme pagina 2 di 8 che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente si dichiara la contumacia del sig. CP_2
La presente pronuncia successiva a quella sul vincolo avrà ad oggetto la sola disciplina inerente all'affido, alla collocazione e al mantenimento dei figli.
SULLA DISCIPLINA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORENNE
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minorenne . Per_4
Giova premettere in punto di diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
pagina 3 di 8 L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Nel caso di specie, in via provvisoria ed urgente è stato disposto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre.
Orbene, entrando nel merito della vicenda di cui è causa si osserva preliminarmente che, secondo quanto riferito dalla ricorrente, a partire dal mese di dicembre 2022 il sig. ha abbandonato la casa CP_2 coniugale anche a seguito della denuncia che lei ha sporto nei suoi confronti in conseguenza delle aggressioni subite. Con l'allontanamento dall'abitazione familiare il sig. si è reso irreperibile e si è CP_2 sottratto definitivamente agli obblighi genitoriali di sostegno sia morale che materiale della prole. A riguardo la sig.ra nel corso della udienza di prima comparizione ha dichiarato: “da Controparte_1 quando è uscito di casa io non l'ho più solo nel 2023 l'ho visto un attimo ma perché era venuto a prendere le sue cose a casa;
dal gennaio 2023 quindi non ha mai più visto né me né i nostri figli, non ha mai più versato alcun contributo per il
pagina 4 di 8 mantenimento dei figli;
solo per caso nel mese di agosto 2023 io e mia figlia più piccola lo abbiamo visto al supermercato ma lui non ci ha nemmeno salutato e ha finto di non conoscerci”.
Dall'attività istruttoria svolta può dirsi comprovata la inadeguatezza al ruolo genitoriale del sig. il CP_2 quale ha tenuto condotte contrarie sia al dovere di sostegno morale che di mantenimento della prole. Il resistente ha volontariamente abdicato alle proprie responsabilità genitoriali, abbandonando la sua famiglia ed ha omesso di collaborare con la sig.ra nella gestione ordinaria della prole e nelle scelte di vita, di CP_1 studio e di salute della figlia. La condotta processuale del sig. contumace nel presente CP_2 procedimento, è la chiara dimostrazione del suo disinteresse alle vicende di vita familiari e, soprattutto, della prole. Lo stato di irreperibilità del padre rende inoltre necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca al genitore mono-affidatario il completo e più celere assolvimento delle esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Ciò posto, codesto Collegio, a modifica di quanto disposto in via temporanea, ritiene conforme all'interesse della sola figlia minorenne l'affidamento in via esclusiva rafforzata alla madre con Per_4 rimessione alla stessa madre affidataria delle decisioni di maggior interesse per i figli, in forza della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma c.c.
Alla disciplina dell'affidamento così come sopra disposto consegue la collocazione di presso di Per_4 lei e la assegnazione della casa coniugale sita in Rimini Via C. R. Darwin n. 14.
Con riferimento alla disciplina del diritto di visita del sig. con la figlia, ritiene il presente Collegio CP_2 che gli eventuali incontri dovranno avvenire previo accordo con la madre, avuto riguardo alle esigenze e alla volontà della minore, la quale, stante la sua età, è in grado di esprimere le sue decisioni relative ad eventuali incontri con il padre.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI MINORI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga posto a carico del sig. un contributo al CP_2 mantenimento della prole di euro 800,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede pagina 5 di 8 la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cass. Civ., sez. I, 12.03.2024, n. 6455). L'obbligo di mantenimento della prole grava anche sul genitore disoccupato (Cass. Civ. n. 39411/17).
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Il rispetto dell'obbligo di mantenimento in favore della prole opera anche in ipotesi di genitore disoccupato o contumace in giudizio e va quantificato tenuto conto in primis delle informazioni fornite dall'altra parte costituita (se ritenuta attendibile) ed alla luce degli elementi istruttori disponibili ovvero determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione e delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Giova altresì evidenziare che, stante la presenza nel caso di specie di figli maggiorenni, deve essere fatto rinvio ai principi che la Cassazione ha su tale tematica elaborato. Più nel dettaglio i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione (Cassazione civile, sez. I, 08.05.2025, n. 12121). Con riferimento alle cause di esclusione la
Cassazione ha affermato che l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente dipende da vari fattori, tra cui l'età del figlio, il suo livello di competenza professionale e il suo impegno nella ricerca di lavoro (Cassazione civile, sez. I, 16.07.2025, n. 19623). Da ultimo, la
Cassazione ha ribadito che in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro.
Qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così pagina 6 di 8 che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa (Cassazione civile, sez. I, 28.10.2024, n. 27818).
Orbene facendo applicazione dei summenzionati principi al caso in esame deve escludersi il diritto al mantenimento con riferimento ad e ad In ordine ad sebbene stando alle Per_1 Per_2 Per_1 dichiarazioni di parte ricorrente stia frequentando il Corso dei Vigli del Fuoco, non ricorrono i presupposti per il suo mantenimento in quanto si tratta di soggetto ventiseienne che, stando alle stesse dichiarazioni della sig.ra ha già avuto talune esperienze lavorative e, pertanto, deve essere Controparte_1
Per_ qualificato quale soggetto dotato di capacità lavorativa. In ordine ad deve altresì escludersi che ricorrano i presupposti per riconoscere un contributo al suo mantenimento in quanto la stessa ha un impiego seppur stagionale (“lavora in albergo come stagionale”) e non ha mai intrapreso un percorso di studi universitari.
Al contrario, con riferimento a e ricorrono i presupposti per riconoscere un Per_3 Per_4 mantenimento in loro favore da parte del padre. La prima, infatti, sebbene maggiorenne sta proseguendo il suo percorso di studi presso la facoltà di medicina di Ferrara, mentre la seconda è ancora minorenne e sta frequentando l'istituto superiore Valturio.
Fermo il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento relativo a e , occorre riscostruire Per_3 Per_4 la situazione reddituale della sig.ra e del sig. al fine di determinarne il quantum. Controparte_1 CP_2
La sig.ra ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa presso l'istituto Marcolini Controparte_1 con reddito mensile di circa euro 1.400,00. Allo stato attuale, stando alla documentazione depositata in atti, la ricorrente percepisce un reddito di circa euro 1.500,00 mensili (cfr. doc. 2 atto depositato in data
14.01.2025).
Il sig. secondo quanto riferito dalla ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze della SCM CP_2
Rimini. Dalla documentazione versata in atti a seguito dell'ordine di esibizione è stato confermato che il sig. percepisce un reddito mensile superiore ai 2.000,00 euro CP_2
Ciò posto, considerate le capacità lavorative generiche accertate per entrambe le parti e la collocazione totalmente esclusiva dei figli presso la madre, il presente Collegio, ritiene congruo disporre in euro 800,00 mensili il contributo che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno di CP_2 CP_1 mantenimento dei figli e (400,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_3 Per_4
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A riguardo occorre precisare che vista la non particolare complessità della attività svolta e la rinuncia della parte costituita al termine per scritti conclusivi deve essere fatta applicazione con riferimento a tutte le fasi dei minimi tabellarmente previsti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida la figlia in via esclusiva rafforzata alla sig.ra con Persona_4 Controparte_1 collocazione presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza della minore e assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Rimini in via C. R. Darwin n.14;
➢ Dispone che il padre possa incontrare la minore previo accordo con la madre e compatibilmente con il volere della minore stessa;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno sette di ogni mese, alla sig.ra CP_2
la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro Controparte_1
800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre il Persona_4 Persona_3 rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
➢ Condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra delle spese di CP_2 Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2521/2024, promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1 residente a [...] int.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Cappellini, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rimini, Piazza Tre Martiri n. 2, PEC
giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...] int.7 resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale dell'udienza del 16.09.2025.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. Controparte_1 esponendo di aver contratto matrimonio a IA (Tunisia) in data 18.07.1998 e che dalla loro CP_2
pagina 1 di 8 unione sono nati quattro figli: (03.04.1999), (11.07.2000), Per_1 Per_2 Persona_3
(23.08.2003) e (11.08.2010). Persona_4
La ricorrente ha riferito che a far data dall'anno 2003 le criticità di coppia, “legate alla arcaica mentalità del marito”, si sono acuite e il sig. ha iniziato ad avere condotte aggressive nei suoi confronti, oltre che CP_2 ad assentarsi spesso dalla casa coniugale per andare a giocare alle macchinette. Ha proseguito la sig.ra
[...] esponendo che nell'anno 2022 il marito l'ha aggredita con un coltello e, in conseguenza di CP_1 ciò, lei ha deciso di sporgere denuncia dalla quale è originato il procedimento penale avente N. R.G.N.R.
1175/2023.
Da ultimo, la ricorrente ha evidenziato che a partire dal mese di dicembre 2022 il sig. ha CP_2 abbandonato la casa coniugale rendendosi irreperibile e non ha più avuto contatti nemmeno con i suoi figli.
Con riferimento ai profili di carattere patrimoniale, la ricorrente ha esposto che il sig. lavora CP_2 presso la SCM di Rimini e percepisce uno stipendio di circa 2.400,00 euro al mese, mentre lei lavora presso l'istituto Maccolini e percepisce un reddito mensile di circa euro 1.500,00 cui vanno però sottratti i costi legati al canone di locazione e alle utenze.
Con riferimento ai figli la ricorrente ha rappresentato che dopo essere stato disoccupato sta al Per_1
Per_ momento frequentando un corso presso i Vigili del Fuoco, ha avuto dei lavori con contratto stagionale, sta studiando presso la facoltà di medicina di Ferrara e sta ultimando il suo Per_3 Per_4 percorso di studi presso l'istituto superiore Valturio. Sulla base di tale quadro la sig.ra Controparte_1 ha chiesto che venga determinato in euro 800,00 complessivi l'importo mensile che il resistente le dovrà corrispondere per il mantenimento dei figli.
Sotto il profilo della dinamica processuale, alla prima udienza di comparizione delle parti del 14 gennaio
2025 il Giudice ha ascoltato la ricorrente e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in ordine alla separazione. Con ordinanza adottata all'esito della Camera di Consiglio del 16 Gennaio 2025 l'adito
Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha ordinato alla società SCM di Rimini di depositare la documentazione attestante il contratto di lavoro e le buste paga del sig. All'udienza del CP_2
17 giugno 2025, stante il mancato deposito della citata documentazione, il Giudice ha rinviato per l'esame documentale all'udienza del 16 settembre 2025, reiterando l'ordine di esibizione delle buste paga. Alla udienza citata l'Avv. Cappellini ha reiterato le sue conclusioni come da atto introduttivo, salva la modifica della domanda relativa all'affidamento della figlia minorenne. Il Giudice stante la rinuncia al termine per note conclusive ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, al quale è stata comunicata pendenza del presente procedimento con atto di Cancelleria del 17.07.2024, non è intervenuto in giudizio;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme pagina 2 di 8 che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente si dichiara la contumacia del sig. CP_2
La presente pronuncia successiva a quella sul vincolo avrà ad oggetto la sola disciplina inerente all'affido, alla collocazione e al mantenimento dei figli.
SULLA DISCIPLINA INERENTE ALL'AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORENNE
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento super esclusivo della figlia minorenne . Per_4
Giova premettere in punto di diritto che, nel nostro ordinamento giuridico, l'affidamento dei minori è disciplinato dagli artt. 337 e seguenti del codice civile e si fonda sul principio della bigenitorialità sancito dalla l. 54/2006. La regola generale è quella dell'affidamento condiviso che prevede che entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale con cui il minore ha il diritto a mantenere una relazione equilibrata e continuativa (art. 337 ter c.c.). La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n. 31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori.
pagina 3 di 8 L'affidamento esclusivo rappresenta un'eccezione e viene disposto quando risulti manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento pregiudizievole per il minore
(condanne per reati, violenza domestica, dipendenze o mancata cura del minore). È il giudizio negativo sull'attitudine di un genitore ad esercitare il suo ruolo educativo che determina l'esigenza di adottare l'affidamento monogenitoriale a favore del genitore che risulti in grado di curare efficacemente gli interessi del figlio (Cass. 18.06.2008 n. 16593). In questo caso, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva ma le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo con l'altro genitore, salvo diversa disposizione del giudice.
Nelle decisioni giudiziarie, la centralità dell'interesse prioritario del minore sancito, in primis, dall'art. 3 della Convenzione di New York sulla protezione dei diritti del fanciullo (best interest of the child) ha portato allo sviluppo da parte della giurisprudenza di una “terza” modalità, l'affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato, il cui fondamento normativo è stato rinvenuto nella clausola di riserva “salvo che non sia diversamente stabilito”, art. 337 quater, terzo comma c.c.
Tale forma di affidamento interviene in casi assolutamente eccezionali, ove risulti prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a scapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio (Cass. Civ. n.13217/2021). A differenza di quanto succede con l'affidamento esclusivo, dunque, con quello super esclusivo è consentito al genitore 'rafforzato' di adottare in esclusiva tutte le decisioni per il figlio minore senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale poiché ne modifica solo l'esercizio per parte del genitore non affidatario che, infatti, ha sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
Nel caso di specie, in via provvisoria ed urgente è stato disposto l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre.
Orbene, entrando nel merito della vicenda di cui è causa si osserva preliminarmente che, secondo quanto riferito dalla ricorrente, a partire dal mese di dicembre 2022 il sig. ha abbandonato la casa CP_2 coniugale anche a seguito della denuncia che lei ha sporto nei suoi confronti in conseguenza delle aggressioni subite. Con l'allontanamento dall'abitazione familiare il sig. si è reso irreperibile e si è CP_2 sottratto definitivamente agli obblighi genitoriali di sostegno sia morale che materiale della prole. A riguardo la sig.ra nel corso della udienza di prima comparizione ha dichiarato: “da Controparte_1 quando è uscito di casa io non l'ho più solo nel 2023 l'ho visto un attimo ma perché era venuto a prendere le sue cose a casa;
dal gennaio 2023 quindi non ha mai più visto né me né i nostri figli, non ha mai più versato alcun contributo per il
pagina 4 di 8 mantenimento dei figli;
solo per caso nel mese di agosto 2023 io e mia figlia più piccola lo abbiamo visto al supermercato ma lui non ci ha nemmeno salutato e ha finto di non conoscerci”.
Dall'attività istruttoria svolta può dirsi comprovata la inadeguatezza al ruolo genitoriale del sig. il CP_2 quale ha tenuto condotte contrarie sia al dovere di sostegno morale che di mantenimento della prole. Il resistente ha volontariamente abdicato alle proprie responsabilità genitoriali, abbandonando la sua famiglia ed ha omesso di collaborare con la sig.ra nella gestione ordinaria della prole e nelle scelte di vita, di CP_1 studio e di salute della figlia. La condotta processuale del sig. contumace nel presente CP_2 procedimento, è la chiara dimostrazione del suo disinteresse alle vicende di vita familiari e, soprattutto, della prole. Lo stato di irreperibilità del padre rende inoltre necessario assicurare una modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che garantisca al genitore mono-affidatario il completo e più celere assolvimento delle esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che, diversamente, incontrerebbe per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie.
Ciò posto, codesto Collegio, a modifica di quanto disposto in via temporanea, ritiene conforme all'interesse della sola figlia minorenne l'affidamento in via esclusiva rafforzata alla madre con Per_4 rimessione alla stessa madre affidataria delle decisioni di maggior interesse per i figli, in forza della deroga normativa stabilita dall'art. 337 quater terzo comma c.c.
Alla disciplina dell'affidamento così come sopra disposto consegue la collocazione di presso di Per_4 lei e la assegnazione della casa coniugale sita in Rimini Via C. R. Darwin n. 14.
Con riferimento alla disciplina del diritto di visita del sig. con la figlia, ritiene il presente Collegio CP_2 che gli eventuali incontri dovranno avvenire previo accordo con la madre, avuto riguardo alle esigenze e alla volontà della minore, la quale, stante la sua età, è in grado di esprimere le sue decisioni relative ad eventuali incontri con il padre.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI MINORI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga posto a carico del sig. un contributo al CP_2 mantenimento della prole di euro 800,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede pagina 5 di 8 la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi (Cass. Civ., sez. I, 12.03.2024, n. 6455). L'obbligo di mantenimento della prole grava anche sul genitore disoccupato (Cass. Civ. n. 39411/17).
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
Il rispetto dell'obbligo di mantenimento in favore della prole opera anche in ipotesi di genitore disoccupato o contumace in giudizio e va quantificato tenuto conto in primis delle informazioni fornite dall'altra parte costituita (se ritenuta attendibile) ed alla luce degli elementi istruttori disponibili ovvero determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione e delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Giova altresì evidenziare che, stante la presenza nel caso di specie di figli maggiorenni, deve essere fatto rinvio ai principi che la Cassazione ha su tale tematica elaborato. Più nel dettaglio i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione (Cassazione civile, sez. I, 08.05.2025, n. 12121). Con riferimento alle cause di esclusione la
Cassazione ha affermato che l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente dipende da vari fattori, tra cui l'età del figlio, il suo livello di competenza professionale e il suo impegno nella ricerca di lavoro (Cassazione civile, sez. I, 16.07.2025, n. 19623). Da ultimo, la
Cassazione ha ribadito che in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro.
Qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così pagina 6 di 8 che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa (Cassazione civile, sez. I, 28.10.2024, n. 27818).
Orbene facendo applicazione dei summenzionati principi al caso in esame deve escludersi il diritto al mantenimento con riferimento ad e ad In ordine ad sebbene stando alle Per_1 Per_2 Per_1 dichiarazioni di parte ricorrente stia frequentando il Corso dei Vigli del Fuoco, non ricorrono i presupposti per il suo mantenimento in quanto si tratta di soggetto ventiseienne che, stando alle stesse dichiarazioni della sig.ra ha già avuto talune esperienze lavorative e, pertanto, deve essere Controparte_1
Per_ qualificato quale soggetto dotato di capacità lavorativa. In ordine ad deve altresì escludersi che ricorrano i presupposti per riconoscere un contributo al suo mantenimento in quanto la stessa ha un impiego seppur stagionale (“lavora in albergo come stagionale”) e non ha mai intrapreso un percorso di studi universitari.
Al contrario, con riferimento a e ricorrono i presupposti per riconoscere un Per_3 Per_4 mantenimento in loro favore da parte del padre. La prima, infatti, sebbene maggiorenne sta proseguendo il suo percorso di studi presso la facoltà di medicina di Ferrara, mentre la seconda è ancora minorenne e sta frequentando l'istituto superiore Valturio.
Fermo il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento relativo a e , occorre riscostruire Per_3 Per_4 la situazione reddituale della sig.ra e del sig. al fine di determinarne il quantum. Controparte_1 CP_2
La sig.ra ha dichiarato di aver svolto attività lavorativa presso l'istituto Marcolini Controparte_1 con reddito mensile di circa euro 1.400,00. Allo stato attuale, stando alla documentazione depositata in atti, la ricorrente percepisce un reddito di circa euro 1.500,00 mensili (cfr. doc. 2 atto depositato in data
14.01.2025).
Il sig. secondo quanto riferito dalla ricorrente svolge attività lavorativa alle dipendenze della SCM CP_2
Rimini. Dalla documentazione versata in atti a seguito dell'ordine di esibizione è stato confermato che il sig. percepisce un reddito mensile superiore ai 2.000,00 euro CP_2
Ciò posto, considerate le capacità lavorative generiche accertate per entrambe le parti e la collocazione totalmente esclusiva dei figli presso la madre, il presente Collegio, ritiene congruo disporre in euro 800,00 mensili il contributo che il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno di CP_2 CP_1 mantenimento dei figli e (400,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_3 Per_4
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. A riguardo occorre precisare che vista la non particolare complessità della attività svolta e la rinuncia della parte costituita al termine per scritti conclusivi deve essere fatta applicazione con riferimento a tutte le fasi dei minimi tabellarmente previsti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida la figlia in via esclusiva rafforzata alla sig.ra con Persona_4 Controparte_1 collocazione presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza della minore e assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Rimini in via C. R. Darwin n.14;
➢ Dispone che il padre possa incontrare la minore previo accordo con la madre e compatibilmente con il volere della minore stessa;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno sette di ogni mese, alla sig.ra CP_2
la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di euro Controparte_1
800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e oltre il Persona_4 Persona_3 rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
➢ Condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra delle spese di CP_2 Controparte_1 lite, che si liquidano in euro 3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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