Decreto cautelare 4 marzo 2022
Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/07/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01354/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso, Chiara Munarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea -Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. -OMISSIS- dell’importo di euro 8.004,03 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata;
- del presupposto ruolo ordinario n. -OMISSIS- reso esecutivo in data 23.6.2021;
- dell’intimazione di pagamento -OMISSIS- dell’importo di € 51.754,99 datata 14.10.2021 con riferimento all’annata 1997/1998 e 1998/1999;
- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- dell’importo di euro 8.493,55 datata 14.10.2021 con riferimento all’annata 1996/1997;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento;
e in ogni caso, per l’accertamento dell’esatto ammontare, tenuto conto delle complessive trattenute effettuate, nonché dell’intervenuta prescrizione dell’eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all’az. Agricola ricorrente con riferimento alle annate 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 di cui agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Nel presente giudizio, incluso nel programma di riduzione dell’arretrato, si controverte sulla legittimità delle intimazioni di pagamento in epigrafe indicate, notificate al ricorrente in data 26 ottobre 2021 e da questi impugnate con ricorso notificato il 3 marzo 2022.
Il ricorso va dichiarato irricevibile, poiché tardivo.
Com’è noto, l’art. 29, comma 1, c.p.a. stabilisce che “l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni”.
Il successivo art. 41, comma 2, del c.p.a. precisa che il termine di decadenza decorre “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (del provvedimento impugnato), ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.
Le surriferite disposizioni normative sono inderogabili, poiché dirette ad assicurare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.
Nel caso di specie risulta dagli atti - e in particolare dalla documentazione depositata dalla P.A.(allegati 8 e 12 alla memoria depositata da ADER il 15 aprile 2025) - che le contestate intimazioni di pagamento sono state notificate al ricorrente in data 26 ottobre 2021 e da questi impugnate con ricorso notificato il 3 marzo 2022, ben oltre il termine di decadenza previsto dagli artt. 29 e 41, co. 2, c.p.a. per impugnare gli atti amministrativi lesivi.
Quanto all’azione di accertamento proposta dal ricorrente, il Collegio deve preliminarmente rimarcare che nel processo amministrativo l’azione di accertamento autonomo è consentita solo nei casi in cui mancando il provvedimento da impugnare detta domanda risulti indispensabile per la soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, diversamente la stessa deve essere promossa nei termini decadenziali di legge impugnando l’atto che si assume lesivo. Il principio, già enunciato da Consiglio di Stato, A.P. , 20.07.2011, n. 15, è stato recentemente ribadito da Consiglio di Stato Sez. V, 15.03.2024, n. 2508 che ha affermato “la nota, immediatamente lesiva, non è stata impugnata dalle odierne appellanti che, pertanto, non possono eludere il mancato rispetto del termine decadenziale, proponendo un’azione di accertamento tendente a ottenere, nella pratica, gli stessi effetti che sarebbero discesi dall’eventuale esito positivo dell’azione caducatoria (Cons. Stato, Sez. V, 1/12/2020, n. 7624).
Ciò premesso, come detto, nel caso di specie la parte ricorrente non ha tempestivamente impugnato le intimazioni di pagamento notificategli il 26.10.2021.
La mancata tempestiva impugnazione delle suddette intimazioni di pagamento determina l’inammissibilità dell’azione di accertamento autonomo proposta dal ricorrente.
L’azione di accertamento autonomo non può, infatti, costituire strumento per eludere il termine di decadenza previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a. per impugnare i provvedimenti amministrativi lesivi. Diversamente opinando, ovvero consentendo alla parte ricorrente di “superare ed aggirare”, con un’azione di accertamento, gli effetti negativi derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento amministrativo lesivo, l’intero sistema di giustizia amministrativa – imperniato sulla centralità dell’azione di annullamento e sulla necessità che i provvedimenti amministrativi lesivi siano impugnati entro brevi termini di decadenza onde assicurare stabilità e certezza ai rapporti giuridici di diritto pubblico - verrebbe irrimediabilmente scardinato frustrando le esigenze di stabilità e certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico e, di fatto, consentendo al G.A. di “disapplicare” provvedimenti amministrativi a contenuto individuale e concreto (cfr. Cons. Stato, n. 1155 del 2023; T.A.R. Veneto, n. 516 del 2022 e n. 1133 del 2021).
La complessità del contenzioso in materia di quote latte giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO