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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2155/2022 r.g., promossa da
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Calogero Dimino (PEC
Email_1 parte appellante contro
(C.F.: ), Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F Controparte_1 C.F._4 Parte_3
) e (C.F. C.F._5 Controparte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Craparo (PEC C.F._6
Email_2 parte appellata
Conclusioni per la parte appellante:
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 2
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
IN ISTRUTTORIA:
- Per le ragioni indicati nel II motivo di appello da pag. 13 a pag. 18, rinnovare la CTU, con sostituzione dell'Ing. e nomina di altro Controparte_3 ausiliario, ai fini della formazione, mediante progetto di divisione, delle porzioni da attribuire a ciascun coerede.
NEL PROSIEGUO:
- Ritenere e dichiarare che i SIg. e Parte_1 [...]
hanno legittimazione attiva nel presente procedimento di Parte_2 scioglimento di comunione ereditaria e di divisione della relativa massa.
- Ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in morte della SI.ra , deceduta in CA il 07/03/2012. Persona_1
- Disporre la divisione mediante attribuzione a ciascuno dei condividenti di quota dei beni della massa ereditaria, corrispondente a quella competente per
Legge.
- Condannare i SIg. classe 1925, , Parte_1 Controparte_4
classe 1957 e alle spese di lite del Parte_2 Controparte_1 giudizio di primo grado in favore dell'Erario, essendo in tale grado di giudizio i
SIg. e ammessi al Parte_1 Parte_2 patrocinio a spese dello Stato.
- Con vittoria di spese e compensi di Avvocato del presente grado di giudizio”
Conclusioni per la parte appellata:
“VOGLIA L' ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- rigettare l'atto di appello “ex adverso” proposto in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto l'appellata sentenza n. 413/2022 emessa dal 3
Tribunale di CA in composizione monocratica (G.O.T Dott. Filippo
Barba) pubblicata in data 04/10/2022 nella causa civile iscritta al n. 376/2019 R.G.
Con vittoria dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e evocarono Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di CA , Parte_1 Controparte_4 CP_5
e , esponendo: che in data 7.3.2012 era
[...] Controparte_1 deceduta chiamando a succederle per legge il coniuge Persona_1 Parte_1
nonché i figli
[...] Controparte_4 Parte_2 Parte_1 CP_1
e ; che quest'ultimo, padre dei medesimi attori,
[...] Parte_1 all'esito del procedimento ex art 481 c.c. (iscritto al n. 152/2017 V.G.) promosso dalla madre degli istanti non aveva manifestato, nel termine (del 9.6.2017) assegnato dal Giudice, alcuna volontà in ordine alla accettazione o rinunzia dell'eredità, perdendo così il diritto di accettare l'eredità rilasciata da Per_1
di avere quindi proceduto, in quanto nipoti ex filio della
[...] Parte_1 de cuius, subentrati per rappresentazione al loro padre nei diritti successori de quibus, ad accettare, in data 16.11.2017, l'eredità in questione con beneficio di inventario con conseguente redazione dell'inventario, ultimato, peraltro alla presenza dei convenuti, il 4.4.2018; che la massa attiva ereditaria si compone della quota di 500/1000 in piena proprietà indivisa con il coniuge superstite Parte_1
classe 1925, di un appartamento sito in CA nella Via Rodolfo
[...]
Morandi n. 27, in catasto al foglio 112 particella 98 sub 6, rendita € 115,43, oltre alla quota di ½ in piena proprietà indivisa con il coniuge superstite Parte_1
dei beni mobili rinvenuti nell'abitazione della de cuius, nonché della
[...] quota di ½ dei rapporti bancari con saldo contabile a credito al momento dell'apertura della successione e, precisamente, c/c n. 010/1867 con saldo pari ad €
146,23 (½ = € 73,11), libretto nominativo n. 000/1172 con saldo pari ad € 8.242,25 4
(½ = € 4.121,12), polizza/titolo n. 8527368/0 di € 172.679,00 (½ = € 86.339,50), libretto postale nominativo n. 38164929 con saldo contabile a credito di € 394,00.
Chiesero pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di Per_1
disponendosi la divisione mediante attribuzione a ciascuno dei
[...] condividenti di quota dei beni della massa ereditaria, corrispondente a quella competente per legge.
Si costituirono i convenuti eccependo il difetto di legittimazione degli attori ad agire in rappresentazione del padre , per avere quest'ultimo Parte_1 accettato l'eredità della madre espressamente e/o tacitamente ex art. 476 c.c., avendo lo stesso incassato una cospicua somma di danaro depositata presso la banca di CA unitamente agli altri coeredi. Esposero, in particolare, che dopo Pt_4 il decesso della de cuius tutti gli eredi avevano dapprima provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione in data 11.9.2012 e successivamente richiesto all'Istituto bancario l'attribuzione pro-quota delle somme di pertinenza della a mezzo assegni non trasferibili intestati agli stessi e tra Per_1 questi a con annessi versamenti, il tutto in data 29.9.2012, Parte_1 procedendo inoltre, in seguito, i coeredi a versare pro-quota l'Imu relativa all'immobile di Via R. Morandi n.27. Esclusero pertanto la validità e/o efficacia di ogni successiva rinuncia di all'eredità relitta dalla madre e Parte_1 domandarono, in conclusione, previa declaratoria di difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire degli attori, dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'azione.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di una c.t.u., venne decisa con la sentenza n. 413/2022 con cui l'adito Tribunale, ritenendo l'incasso delle somme erogate dalla all'esito dell'apertura della successione atto Pt_4 idoneo a far presupporre la tacita volontà di di accettare l'eredità Parte_1 relitta dalla madre, ed escludendo, con riferimento al procedimento ex art. 481 c.c. richiamato dagli attori, ogni validità e/o efficacia, una volta intervenuta 5
l'accettazione dell'eredità, della successiva manifestazione di volontà contraria, respinse, per carenza di legittimazione attiva, le domande attoree, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico di tutte i contraddittori le spese di c.t.u.
2. Avverso tale decisione hanno interposto gravame Parte_1
e con atto di citazione notificato presso il
[...] Parte_2 procuratore costituito dei convenuti nel pregresso grado nel domicilio eletto, nonché collettivamente e impersonalmente agli eredi dei soggetti medio tempore deceduti, e (per quest'ultimo anche in Controparte_4 Parte_1 rinnovazione, all'esito dei provvedimenti adottati in data 28.4.2023).
Si sono costituiti con un'unica comparsa responsiva e Parte_2
dichiarando di partecipare al giudizio “in proprio e Controparte_1 quali eredi di (classe 1925)”, nonché e Parte_1 Parte_3 [...]
, questi ultimi “quali eredi di , tutti ribadendo le CP_2 Controparte_4 argomentazioni già esposte nel pregresso grado nell'interesse dei convenuti in ordine al difetto di legittimazione attiva degli attori e richiamando, inoltre, le rilevazioni dell'asse ereditario e delle quote di spettanza di ogni singolo erede come indicate nella relazione del c.t.u. nominato dal Tribunale.
Scaduto il perentorio termine del 31.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 12.2.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusioni e termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica
* * *
3. Gli appellanti si dolgono, con il primo motivo, della dichiarata carenza di legittimazione attiva;
ribadiscono la propria qualità di eredi della defunta nonna paterna e sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Persona_1 6
Giudice di prime cure, non vi è prova di un comportamento concludente posto in essere da tale da far presupporre la tacita volontà dello stesso di Parte_1 accettare l'eredità relitta della madre;
negano che la documentazione offerta dagli avversari - peraltro conosciuta dai medesimi appellanti solo dopo il completamento dell'iter di accettazione con beneficio di inventario - sia idonea a provare la supposta accettazione tacita, in mancanza di ogni riferimento nelle distinte di emissione e assegni circolari all'eredità rilasciata dalla de cuius; assumono, inoltre, che il Tribunale non ha valutato correttamente il comportamento complessivo tenuto da che, altresì presente all'atto della redazione Parte_1 dell'inventario in data 21.3.2018, nulla ha opposto o eccepito in ordine all'eventuale accettazione tacita, dichiarando anzi espressamente in tale sede che i comparenti , Parte_1 Parte_2 Parte_1
classe 1925, e con l'assente
[...] Controparte_4 Parte_2
sono eredi legittimi della de cuius , ad Controparte_1 Persona_1 eccezione di sé medesimo, poiché decaduto dal diritto di accettare l'eredità; ribadiscono la perdita della qualità di chiamato all'eredità in capo Parte_1
conseguentemente all'actio interrogatoria espletata e reputano, quindi,
[...] privo di validità ed efficacia l'asserto atto di accettazione tacita.
Reiterano pertanto, con il secondo motivo, il proprio diritto di chiedere e ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, soffermandosi inoltre, ai fini della stima dell'asse, sugli esiti della c.t.u. espletata nel pregresso grado che, però, contestano per avere tra l'altro l'ausiliare: operato, in seguito ai chiarimenti richiesti dal Tribunale, un ulteriore sopralluogo, nuove valutazioni e un ulteriore progetto di divisione;
attribuito nel secondo elaborato all'appartamento in CA Via Morandi
n. 27 un valore differente rispetto a quanto indicato nella prima relazione;
respinto le osservazioni di essi odierni appellanti sia in ordine alla dispensa dalla collazione di cui alla donazione del 2.12.2004 in favore di , altresì Parte_1 confondendo l'istituto della collazione (art. 737 C.C. e segg.) con quello della 7
riunione fittizia (art. 556 C.C.) e della riduzione delle donazioni (art. 555 C.C.), sia in ordine al progetto divisionale predisposto;
illegittimamente espunto dalla collazione delle donazioni dell'1.4.1999 in favore dei convenuti Parte_2
e i fabbricati rustici in CA Contrada San Giorgio;
Parte_1 Controparte_1 erroneamente valutato i terreni in favore dei convenuti Controparte_4
e senza tenere conto della relativa Parte_2 Controparte_1 destinazione urbanistica;
erroneamente applicato la rivalutazione della somma di €
12.500,00 donata dalla de cuius al figlio rinunziante all'eredità . Parte_1
Insistono, quindi, previa rinnovazione delle operazioni di c.t.u., nella domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Censurano infine, con il terzo motivo, le statuizioni adottate in punto di spese processuali e sostengono che i convenuti, in base al principio della soccombenza, dovevano essere condannati alle spese del giudizio di primo grado.
4. Il gravame deve essere accolto nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. Pacifico, oltre che evincibile in via documentale (v. all. 1 nel fascicolo degli appellanti), il decesso in data 7.3.2012 di , con conseguente Persona_1 devoluzione della relativa eredità, in assenza di testamento, al coniuge Parte_1
(classe 1925) e ai figli
[...] Controparte_4 Parte_2 [...]
e , va innanzi tutto affermata, diversamente da Controparte_1 Parte_1 quanto ritenuto dal Tribunale, la legittimazione degli odierni appellanti, nipoti ex filio della de cuius (v. all. 3 nel fascicolo degli attori), ad agire Parte_1 per la divisione dell'eredità relitta da Persona_1
Gli attori hanno documentato l'attivazione di un procedimento ex art. 481 c.c.
(proc. n. 152/2007 RGVG-Tribunale di CA) con fissazione, dunque, da parte dell'A.G. del termine (del 9.6.2017) assegnato a per dichiarare Parte_1 se intende accettare o rinunciare all'eredità (cfr. l'ordinanza del 24.4.2017) e non risulta che il predetto , pur avendo ricevuto la notifica del Parte_1 8
provvedimento, abbia proceduto ad accettare l'eredità relitta dalla madre (v. all. 5 e
6 nel fascicolo degli appellanti;
v. anche nei verbali attinenti alle operazioni di inventario conseguenti alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità rilasciata dalla de cuius resa dinanzi al cancelliere del Tribunale di
CA dagli odierni appellanti in data 16.11.2017, all. da 7 a 9 nel fascicolo degli attori).
Il termine ex art. 481 c.c. – che è norma posta a primaria tutela dei chiamati in subordine (v. anche l'art. 480 c.c.) – è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato, sì che, dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare (cfr. Cass. civ., sez. II,
26/03/2012, n. 4849). Ne consegue l'operatività, per ciò che precipuamente rileva agli odierni fini, dell'istituto della rappresentazione ex art. 467 c.c. che, come noto, fa subentrare i discendenti – e, quindi, nel caso in esame, gli odierni appellanti in quanto figli di (v. anche gli atti di nascita con indicazione di Persona_2 paternità e maternità, nel fascicolo degli attori) – nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità.
Deve ora rilevarsi che, come pure evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 1735/2024), la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'actio interrogatoria,
è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio semel heres, semper heres.
Nel caso in esame, è proprio sulla base di una presunta accettazione tacita dell'eredità da parte di , antecedente alla stessa instaurazione del Parte_1 procedimento ex art. 481 c.c., che i convenuti hanno contestato, con argomentazioni sostanzialmente condivise dal primo Giudice, la legittimazione degli odierni appellanti ad agire, in rappresentazione del padre , per ottenere lo Pt_1 9
scioglimento della comunione ereditaria.
Ebbene, premesso che l'onere di provare l'accettazione tacita grava su chi sostiene che si sia verificata (cfr. Cass. 2403/1988), va rilevato che l'accettazione ex art. 476 c.c. può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, come, ad esempio, la proposizione di azioni giudiziarie finalizzate alla ricostituzione dell'integrità del patrimonio ereditario (v. Cass. n. 390/2025; Cass. n.
21288/2011) ovvero il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili come la voltura catastale (che rileva anche dal punto di vista civile, v. Cass. n.
11478/2021 ; Cass. n. 1079/2009; Cass. n. 5226/2002) o anche la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito (cfr. Cass. n. 12327/1999). Sono invece inidonei a dar luogo ad accettazione tacita, tra gli altri: gli atti di natura meramente conservativa (Cass. n. 12753/1999), nonché gli adempimenti di contenuto fiscale, come la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità, cfr. Cass. n. 4783/2007; Cass. n. 4756/1999), ovvero l'immissione nel possesso dei beni ereditari, di per sé insufficiente ad integrare l'accettazione tacita, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo o da tolleranza da parte degli altri chiamati (v. Cass. n.
20868/2005; Cass. n. 3018/2005).
Ciò posto, gli elementi offerti dai convenuti a sostegno dell'assunta accettazione tacita dell'eredità da parte di non possono ritenersi Parte_1 idonei a comprovare la ricorrenza dei presupposti di cui al citato art. 476 c.c., atteso che, ribadita l'irrilevanza a tal fine della mera presentazione della dichiarazione di successione, nemmeno risultando, peraltro, che abbia altresì Parte_1 proceduto alle volturazioni (i convenuti si limitano ad allegare una visura catastale, altresì menzionando la circostanza, comunque rimasta privo di positivo riscontro, 10
che tutti i coeredi hanno provveduto a versare anche pro-quota l'Imu relativa all'immobile di Via R. Morandi n.27), quanto all'emissione degli assegni circolari di pari importo e annesso versamento in favore di ciascuno dei coeredi, compreso
, non è dato evincere dalla documentazione all'uopo esibita che Parte_1 le somme versate e/o riscosse attenessero all'eredità rilasciata dalla de cuius ovvero riguardassero somme di pertinenza di quest'ultima. Si ricava, piuttosto, dalla distinta di emissione degli assegni circolari in atti (v. all. 7 nel fascicolo dei convenuti) che i relativi addebiti risultano eseguiti su un c/c intestato a Parte_1
il cui numero identificativo (c/c n. 00424/011/000328) non coincide,
[...] peraltro, con il numero identificativo del conto corrente (co)intestato a Per_1
(c/c n. 10101687) o di altro rapporto bancario riferibile alla de cuius (v. la
[...] nota del 10.8.2012 e la nota di del 20.3.2018, in all. al verbale Pt_4 CP_6 di inventario del 4.4.2018, nel fascicolo degli appellanti).
Va del resto escluso che gli odierni appellanti potessero trovarsi nelle condizioni di conoscere e, quindi, di contestare le suddette attività – comunque, inidonee, per quanto detto, ad integrare gli estremi dell'accettazione tacita – eventualmente poste in essere da dopo la morte della madre. Parte_1
4.2. Ritenuta dunque la legittimazione degli odierni attori ad agire, in quanto subentrati ex art. 467 c.c. nel luogo e nel grado del loro ascendente Parte_1
, per lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito del
[...] decesso di , deve ora procedersi alle relative operazioni divisionali, Persona_1 come reiteratamente domandato dagli appellanti.
Occorre innanzi tutto individuare e stimare i beni facenti parte dell'asse e, a tale proposito, può tenersi conto delle indagini espletate dal c.t.u. nominato nel pregresso grado, non apparendo configurabili i profili di invalidità denunciati dagli appellanti ovvero eventuali “scorrettezze” nel comportamento dell'ausiliario incidenti sul contenuto dell'elaborato, tenuto conto del resto dei chiarimenti resi dal medesimo consulente a seguito del richiamo disposto dal Tribunale, e fermi i 11
correttivi, come si dirà nel prosieguo, in relazione ai calcoli eseguiti nonché con riferimento alla determinazione sia delle quote spettanti a ciascun coerede sia delle concrete modalità operative della collazione e della stessa divisione, per cui non appare comunque necessario disporre il rinnovo della c.t.u.
Premesso che la successione che viene oggi in rilievo è una successione ab intestato, in mancanza di testamento redatto da , opera, nel concorso Persona_1 tra il coniuge della defunta e i figli, la regola di cui all'art. 581 c.c., sì che al coniuge
(classe 1925) spetta un terzo del patrimonio ereditario, mentre Parte_1 ai figli e Controparte_4 Parte_2 Controparte_1
, spettano i restanti due terzi, da dividere in parti uguali tra questi Parte_1 ultimi, fermo l'obbligo della reciproca collazione ex art. 737 c.c.
Dalla documentazione complessivamente offerta al contraddittorio, pure richiamata nell'elaborato peritale in atti (v. in particolare la Relazione del c.t.u depositata in data 28.11.2021), si ricava che il patrimonio rilasciato da Per_1
è composto da:
[...]
- 500/1000 dell'appartamento sito nel Comune di CA, in Via Morandi, 27
(ex Via Belvedere) piano secondo, iscritto al catasto fabbricati del Comune di
CA al Foglio 112 p.lla n. 98 Sub 6 (v. anche la certificazione notarile ipocatastale allegata dalla parte attrice), realizzato in epoca antecedente al 1962 e avente un valore, riferito alla quota caduta in successione, in ultimo indicato dal c.t.u. come pari ad €. 40.332,50, sulla base del metodo sintetico-comparativo esplicitato dall'ausiliare e tenuto conto delle quotazioni immobiliari OMI elaborate dall'Agenzia delle Entrate (Risultato interrogazione: Anno 2012 - Semestre 2) specificamente riportate nella relazione del consulente. La stima indicata nel secondo elaborato del c.t.u. (di poco inferiore a quella riportata nella Relazione depositata dal c.t.u. 10.8.2021) è opportunamente spiegata dall'ausiliare in considerazione dell'assenza dell'ascensore e dell'annessa incidenza sul valore complessivo dell'immobile (v. anche nei chiarimenti del c.t.u. datati 28.11.2021); 12
- ½ del valore degli arredi presenti nel suddetto appartamento, per un valore stimato dal c.t.u. in €. 1.125,00;
- ½ del saldo del c/c 010/1867 acceso presso – Filiale di CA, Pt_4 con saldo contabile alla data del 07/03/2012 pari a 146,23: valore importo €. 73,12;
- ½ del libretto nominativo N. 000/1172 presso – Filiale di CA, Pt_4 con saldo contabile a credito di €. 8.242,25 alla data del 07/03/2012: valore importo
€ 4.121,12;
- ½ di Polizza titolo presso – Filiale di CA n 8527368/0 BTP Pt_4
[...] BTP-01ST20 4% EM10 TITOLI DI STATO N. 185000,00 di
172.679,00 alla data del 07/03/2012. Il valore del titolo caduto in successione va correttamente determinato in €. 86.339,50 (172.679,00 : 2) e non nell'importo di €.
89.339,50 indicato invece dal c.t.u., che è all'evidenza frutto di un mero errore di calcolo;
- 1/1 del libretto postale nominativo n. 38164929 acceso presso Ufficio
Postale di CA valore importo €. 394,00.
Il valore complessivo del relictum ascende, sommando i valori suddetti (e correggendosi pertanto l'importo determinato dal c.t.u. in conseguenza del menzionato errore di calcolo nella determinazione della quota attinente alla polizza titolo) a €. 132.385,24.
Passando ai beni donati, è pacifico che ha operato in vita le Persona_1 seguenti donazioni (v. il quadro riassuntivo di cui alla Relazione del c.t.u. datata
28.11.2021, ma v. anche nelle denunce di successione in atti):
- a la piena proprietà di due vani in CA via Zara n. 9, Controparte_4 iscritto al f. g 111 p.lla 159 sub 1 (atto di donazione del 4.4.1989) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 63.440,00; la piena proprietà di un in CA via Zara, 13, iscritto al f. g 111 p.lla 159 Parte_5 sub 4 (atto di donazione del 4.4.1989) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 40.598,00; la piena proprietà di un terreno in 13
CA c.da San Giorgio, iscritto al f. g 150 p.lla 159 (atto di donazione del
1.4.1999) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 3.662,49. Sommando i detti importi, si ricava il valore complessivo dei beni donati a che ascende ad €. 107.700,49; Controparte_4
- a la piena proprietà di un appartamento in CA via Parte_2
Zara n. 11, iscritto al f. g 111 p.lla 159 sub 12 (atto di donazione del 20.5.1994) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €.
75.920,00; la piena proprietà di un appartamento in CA, via Zara n. 11, iscritto al f. g 111 p.lla 159 sub 13 (atto di donazione del 20.5.1994) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 70.720,00; la piena proprietà di un terreno in CA c.da San Giorgio iscritto al f. g 150 p.lla 155-156
(atto di donazione del 1.4.1999) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 4.164,86. Sommando i detti importi, si ricava il valore complessivo di quanto ricevuto in donazione da che Parte_2 ascende ad €. 150.804,86;
- a : ½ nuda proprietà del vano garage in CA Controparte_1 via Bevaio 24, iscritto al f. g 112 p.lla 98 sub 3 (atto di donazione del 22.12.1998) con valore della quota alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 11.873,00; ½ piena proprietà dell'appartamento in CA via Morandi, 27, terzo piano, iscritto al f. g 112 p.lla 98 sub 7 (atto di donazione del 22.12.1998) il con valore della quota alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 37.440,00; la piena proprietà di un terreno in CA c.da San Giorgio iscritto al f. g 150 p.lla 107, 157, 158 (atto di donazione del 1.4.1999) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 4.161,96. Sommando i detti importi, si ricava il valore complessivo di quanto ricevuto in donazione da
, che ascende ad €. 53.474,96; Controparte_1
- a : ½ nuda proprietà del vano garage in CA via Parte_1
Bevaio 26, iscritto al f. g 112 p.lla 98 sub 8 (atto di donazione del 2.12.2004) il cui 14
valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 12.256,00;
½ piena proprietà dell'appartamento in CA via Morandi, 27 piano primo, iscritto al f. g 112 p.lla 98 sub 5 (atto di donazione del 2.12.2004) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 39.780,00; la somma di €. 12.500,00 (pari alla metà di €. 25.000,00 di cui all'atto di donazione del
2.12.2004).
Va condivisa la metodologia seguita dall'ausiliare per le stime suddette, essendo i criteri adottati oggettivi oltre che analiticamente precisati nello stesso elaborato, anche all'esito delle osservazioni critiche formulate. Peraltro, quanto alla mancata valutazione anche dei fabbricati rustici di cui alle donazioni dell'1.4.1999 in favore di e – per i quali il c.t.u. Parte_2 Controparte_1 ha precisato trattarsi di costruzioni realizzate dai medesimi donatari in epoca precedente agli atti donativi – dal momento che l'apporto di miglioramenti ai fondi, oggetto di successiva donazione, ha comportato l'insorgere di crediti da parte dei soggetti poi divenuti donatari nei confronti della donante, ragionevolmente il c.t.u., nell'operare la complessiva valutazione nei reciproci rapporti di dare e avere tra i condividenti, ha parzialmente defalcato dal valore degli immobili il credito a suo tempo maturato dai primi (donatari) in capo a coloro che ne sono poi divenuti proprietari. Nemmeno appare efficace l'obiezione mossa dalla parte appellante circa la destinazione urbanistica dei terreni oggetto di donazione in favore di e , atteso che, a Parte_2 Controparte_4 Controparte_1 fronte della presunzione che il c.t.u. abbia correttamente applicato i criteri di stima con riguardo alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, gli appellanti non hanno dedotto circostanziati elementi idonei a confutare detta valutazione.
Deve ora osservarsi che nell'atto di donazione del 2.12.2004 in favore di
è espressamente previsto che la disposizione “viene fatta ed Parte_1 accettata a titolo di anticipata successione e per il di più sulla disponibile senza obbligo di collazione” (v. anche in all. alla Relazione del c.t.u. del 10.8.2021). 15
Conseguentemente, nessun conferimento dei citati beni, ai fini della collazione, sarebbe tenuto ad operare e, in rappresentazione dello stesso, gli Parte_1 odierni appellanti.
Posto, quindi, nei limiti indicati, l'obbligo di reciproca collazione dei coeredi ex art. 737 c.c., la massa da dividere coincide con il relictum (pari, come detto, ad €. 132.385,24) aumentato di tutte le liberalità in favore dei coeredi tenuti a conferire. Il donatum, escluso quanto disposto dalla de cuius in favore di esentato dall'obbligo di collazione, ascende – differentemente Parte_1 da quanto calcolato dall'ausiliare il quale ha, invece, considerato anche il valore dei beni donati al predetto – a complessivi €. 311.980,31. Parte_1
Il valore della massa da dividere è pertanto pari ad €. 444.365,55, di cui 1/3 – vale a dire €. 148.121,85 – spetta al coniuge della de cuius cl. Parte_1
1925 e i restanti 2/3 – vale a dire €. 296.243,7 – spettano ai 4 figli della defunta, da dividere in parti uguali tra loro;
è dunque pari ad €. 74.060,92 (296.243,7 : 4) il valore della quota spettante a ciascun figlio.
La collazione, come noto, può operare attraverso il conferimento effettivo e reale, alla massa ereditaria, dei beni ricevuti in donazione, ovvero per imputazione e, pertanto, con un apporto fittizio, nel senso che nella quota del donatario viene computato il valore dei beni ricevuti: mentre la collazione in natura, che è specificamente indicata per i beni immobili (art. 746 c.c.), comporta un vero e proprio trasferimento del bene alla massa ereditaria, la collazione per imputazione costituisce una operazione fittizia per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli;
in tal caso, i beni oggetto della collazione non rientrano materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo detti beni esclusivamente nel computo aritmetico delle quote 16
da attribuire ai singoli coeredi (cfr. Cass. civ., n. 2163/98). Qualora, poi, il valore complessivo dei beni donati sia superiore rispetto alla quota ereditaria, la collazione per imputazione non potrà che avere ad oggetto la sola differenza, il cui valore il coerede donatario sarà tenuto a versare alla massa.
Nel caso in esame, in assenza di scelta operata dai coeredi collatizi, appare preferibile la soluzione della collazione per imputazione, trattandosi di opzione che si rivela altresì atta ad assicurare ai donatari la conservazione degli immobili già ricevuti in donazione.
Procedendosi, dunque, ad una comparazione tra il valore della quota spettante ad ognuno dei coeredi e il valore dei beni da ciascuno ricevuti in donazione, appare evidente che:
- ha ricevuto in più la somma di €. 33.639,57 (= 107.700,49 Controparte_4
– 74.060,92) e tale è pertanto l'importo che la predetta è tenuta a rendere alla massa;
- ha ricevuto in più la somma di €. 76.743,94 (= Parte_2
150.804,86 – 74.060,92) e tale è pertanto l'importo che la predetta è tenuta a rendere alla massa;
- ha ricevuto in meno la somma di €. 20.585,96 Controparte_1
(= 53.474,96 – 74.060,92) e tale è pertanto l'importo che il predetto ha diritto di recuperare dalla massa;
- a , al quale sono subentrati per rappresentazione gli Parte_1 odierni appellanti, spetta l'intero valore della quota prevista dalla legge, vale a dire
€. 74.06,92, essendo stato egli esonerato, come detto, dall'obbligo di collazione;
- anche a cl. 1925, che nulla ha ricevuto in donazione Parte_1 dalla defunta, spetta l'intera quota prevista per legge e, pertanto, l'importo di €.
148.121,85.
In mancanza di specifiche richieste da parte dei condividenti e richiamata la regola generale prevista dall'art. 720 c.c., non essendo l'immobile caduto in successione comodamente divisibile (v. nella relazione del c.t.u.), si ritiene di 17
dovere assegnare la quota di immobile caduto in successione (500/1000 dell'appartamento sito nel Comune di CA, in Via Morandi, 27 piano secondo, iscritto al catasto fabbricati del Comune di CA al Foglio 112 p.lla n. 98 Sub 6) unitamente agli arredi ivi presenti, a cl. 1925 – oggi, i suoi Parte_1 eredi – essendo il predetto già titolare dell'altra metà indivisa del bene. Per analoghe ragioni, a cl. 1925 – oggi, ai suoi eredi – vanno assegnate le Parte_1 giacenze di cui ai rapporti bancari, essendo egli cointestatario della quasi totalità dei menzionati rapporti. Per effetto di tali assegnazioni (il cui valore complessivo ascende ad €. 132.385,24), cl. 1925 – oggi, i suoi eredi – Parte_1 rimane comunque creditore nei confronti della massa dell'importo di €. 15.736,61
e tale importo va posto a carico dei coeredi collatizi tenuti a conferire le eccedenze ricevute. Conseguentemente, e – e per Parte_2 Controparte_4 quest'ultima, oggi, i suoi eredi – sono tenute a corrispondere, ciascuna, a Parte_1
cl. 1925 – e per esso, oggi, ai suoi eredi – l'importo di €. 7.868,30 oltre
[...] rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione.
Inoltre, avendo diritto di recuperare dalla massa Controparte_1 la somma di €. 20.585,96, da porre a carico dei coeredi collatizi tenuti a conferire le eccedenze ricevute, e – per quest'ultima, Parte_2 Controparte_4 oggi, i suoi eredi – sono tenute a corrispondere, ciascuna, a Parte_1 CP_1
l'importo di €. 10.292,98 oltre rivalutazione monetaria dalla data di
[...] apertura della successione.
Dovendo infine e, dunque, gli odierni appellanti al Parte_1 medesimo subentrati per rappresentazione, recuperare dalla massa il valore della relativa quota pari ad €. 74.060,92, considerate le eccedenze ricevute da Parte_2
e va condannata a corrispondere agli
[...] Controparte_4 Parte_2 odierni appellanti, in quanto subentrati a ex art. 467 c.c., Parte_1
l'importo di €. 58.582,66 oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione, mentre – e per essa, oggi, i suoi eredi – va Controparte_4 18
condannata a corrispondere agli odierni appellanti, in quanto subentrati a Parte_1
ex art. 467 c.c., l'importo di €. 15.478,29, oltre rivalutazione monetaria
[...] dalla data di apertura della successione.
5. Per ciò che attiene alle spese processuali, considerato che nel giudizio di divisione le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote, per gli atti rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate dai conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (cfr. Cass. 15926/2019), viste le posizioni reciprocamente assunte dalle parti e considerati gli esiti complessivi del processo, fermo quanto già statuito dal Tribunale in ordine alle spese della c.t.u, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese di entrambi i gradi del giudizio con condanna dei convenuti, soccombenti in relazione alle eccezioni sollevate, a rifondere la frazione residua delle dette spese connesse alla difesa tecnica della parte attrice, liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (in relazione alla quota o ai supplementi di quota in contestazione - cfr. anche Cass. 10939/2006) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Inoltre, essendo stati gli attori ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativamente al pregresso grado (cfr. delibere del COA di CA del 10.10.2018), va disposto che il pagamento del citato importo, attinente alle spese del primo grado, unitamente alle spese prenotate a debito, sia eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di CA n. 413/2022 del
27.9.2022 pubblicata il 4.10.2022, così provvede: dichiara aperta la successione legittima di nata il [...] e Persona_1 deceduta in CA in data 7.3.2012; dichiara che eredi di sono classe 1925 Persona_1 Parte_1 19
per la quota di 1/3, e inoltre, per la restante quota di 2/3, i figli Controparte_4
, nonché al Parte_2 Controparte_1 Parte_1 quale sono subentrati per rappresentazione gli odierni appellanti;
accerta e dichiara l'obbligo di collazione in capo agli eredi donatari secondo quanto indicato in motivazione;
dispone lo scioglimento della massa ereditaria e, pertanto, attribuisce a cl. 1925 – oggi ai suoi eredi – la quota di immobile caduto in Parte_1 successione (500/1000) dell'appartamento sito nel Comune di CA, in via
Morandi, 27, piano secondo, iscritto al catasto fabbricati del Comune di CA al
Foglio 112 p.lla n. 98 Sub 6 unitamente agli arredi ivi presenti, nonché le giacenze di cui ai rapporti bancari indicati in parte motiva;
condanna – e per quest'ultima, oggi, Controparte_7
i suoi eredi – a corrispondere, ciascuna, in favore di cl. 1925 Parte_1
– e per esso, oggi, ai suoi eredi – l'importo di €. 7.868,30, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
condanna e – e per quest'ultima, oggi, Parte_2 Controparte_4
i suoi eredi – a corrispondere, ciascuna, in favore di Controparte_1
l'importo di €. 10.292,98 oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
condanna a corrispondere all'odierna parte appellante, Parte_2 subentrata a ex art. 467 c.c., l'importo di €. 58.582,66 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
condanna – e per essa, oggi, i suoi eredi – a corrispondere Controparte_4 all'odierna parte appellante, subentrata a ex art. 467 c.c., Parte_1
l'importo di €. 15.478,29, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
compensa parzialmente, nella misura di ½, le spese di entrambi i gradi del processo e condanna la parte appellata a rifondere la frazione residua delle dette 20
spese connesse alla difesa tecnica della parte attrice che liquida in complessivi €.
8.000,00 (€. 4.000,00 per ciascun grado) oltre spese generali IVA e CPA e oltre alle spese prenotate a debito, disponendo che il pagamento delle spese liquidate per il primo grado, unitamente alle spese prenotate a debito, sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo il giorno 3.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2155/2022 r.g., promossa da
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Calogero Dimino (PEC
Email_1 parte appellante contro
(C.F.: ), Parte_2 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F Controparte_1 C.F._4 Parte_3
) e (C.F. C.F._5 Controparte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Craparo (PEC C.F._6
Email_2 parte appellata
Conclusioni per la parte appellante:
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 2
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
IN ISTRUTTORIA:
- Per le ragioni indicati nel II motivo di appello da pag. 13 a pag. 18, rinnovare la CTU, con sostituzione dell'Ing. e nomina di altro Controparte_3 ausiliario, ai fini della formazione, mediante progetto di divisione, delle porzioni da attribuire a ciascun coerede.
NEL PROSIEGUO:
- Ritenere e dichiarare che i SIg. e Parte_1 [...]
hanno legittimazione attiva nel presente procedimento di Parte_2 scioglimento di comunione ereditaria e di divisione della relativa massa.
- Ritenere e dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria in morte della SI.ra , deceduta in CA il 07/03/2012. Persona_1
- Disporre la divisione mediante attribuzione a ciascuno dei condividenti di quota dei beni della massa ereditaria, corrispondente a quella competente per
Legge.
- Condannare i SIg. classe 1925, , Parte_1 Controparte_4
classe 1957 e alle spese di lite del Parte_2 Controparte_1 giudizio di primo grado in favore dell'Erario, essendo in tale grado di giudizio i
SIg. e ammessi al Parte_1 Parte_2 patrocinio a spese dello Stato.
- Con vittoria di spese e compensi di Avvocato del presente grado di giudizio”
Conclusioni per la parte appellata:
“VOGLIA L' ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- rigettare l'atto di appello “ex adverso” proposto in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto l'appellata sentenza n. 413/2022 emessa dal 3
Tribunale di CA in composizione monocratica (G.O.T Dott. Filippo
Barba) pubblicata in data 04/10/2022 nella causa civile iscritta al n. 376/2019 R.G.
Con vittoria dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e evocarono Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di CA , Parte_1 Controparte_4 CP_5
e , esponendo: che in data 7.3.2012 era
[...] Controparte_1 deceduta chiamando a succederle per legge il coniuge Persona_1 Parte_1
nonché i figli
[...] Controparte_4 Parte_2 Parte_1 CP_1
e ; che quest'ultimo, padre dei medesimi attori,
[...] Parte_1 all'esito del procedimento ex art 481 c.c. (iscritto al n. 152/2017 V.G.) promosso dalla madre degli istanti non aveva manifestato, nel termine (del 9.6.2017) assegnato dal Giudice, alcuna volontà in ordine alla accettazione o rinunzia dell'eredità, perdendo così il diritto di accettare l'eredità rilasciata da Per_1
di avere quindi proceduto, in quanto nipoti ex filio della
[...] Parte_1 de cuius, subentrati per rappresentazione al loro padre nei diritti successori de quibus, ad accettare, in data 16.11.2017, l'eredità in questione con beneficio di inventario con conseguente redazione dell'inventario, ultimato, peraltro alla presenza dei convenuti, il 4.4.2018; che la massa attiva ereditaria si compone della quota di 500/1000 in piena proprietà indivisa con il coniuge superstite Parte_1
classe 1925, di un appartamento sito in CA nella Via Rodolfo
[...]
Morandi n. 27, in catasto al foglio 112 particella 98 sub 6, rendita € 115,43, oltre alla quota di ½ in piena proprietà indivisa con il coniuge superstite Parte_1
dei beni mobili rinvenuti nell'abitazione della de cuius, nonché della
[...] quota di ½ dei rapporti bancari con saldo contabile a credito al momento dell'apertura della successione e, precisamente, c/c n. 010/1867 con saldo pari ad €
146,23 (½ = € 73,11), libretto nominativo n. 000/1172 con saldo pari ad € 8.242,25 4
(½ = € 4.121,12), polizza/titolo n. 8527368/0 di € 172.679,00 (½ = € 86.339,50), libretto postale nominativo n. 38164929 con saldo contabile a credito di € 394,00.
Chiesero pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di Per_1
disponendosi la divisione mediante attribuzione a ciascuno dei
[...] condividenti di quota dei beni della massa ereditaria, corrispondente a quella competente per legge.
Si costituirono i convenuti eccependo il difetto di legittimazione degli attori ad agire in rappresentazione del padre , per avere quest'ultimo Parte_1 accettato l'eredità della madre espressamente e/o tacitamente ex art. 476 c.c., avendo lo stesso incassato una cospicua somma di danaro depositata presso la banca di CA unitamente agli altri coeredi. Esposero, in particolare, che dopo Pt_4 il decesso della de cuius tutti gli eredi avevano dapprima provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione in data 11.9.2012 e successivamente richiesto all'Istituto bancario l'attribuzione pro-quota delle somme di pertinenza della a mezzo assegni non trasferibili intestati agli stessi e tra Per_1 questi a con annessi versamenti, il tutto in data 29.9.2012, Parte_1 procedendo inoltre, in seguito, i coeredi a versare pro-quota l'Imu relativa all'immobile di Via R. Morandi n.27. Esclusero pertanto la validità e/o efficacia di ogni successiva rinuncia di all'eredità relitta dalla madre e Parte_1 domandarono, in conclusione, previa declaratoria di difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire degli attori, dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'azione.
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di una c.t.u., venne decisa con la sentenza n. 413/2022 con cui l'adito Tribunale, ritenendo l'incasso delle somme erogate dalla all'esito dell'apertura della successione atto Pt_4 idoneo a far presupporre la tacita volontà di di accettare l'eredità Parte_1 relitta dalla madre, ed escludendo, con riferimento al procedimento ex art. 481 c.c. richiamato dagli attori, ogni validità e/o efficacia, una volta intervenuta 5
l'accettazione dell'eredità, della successiva manifestazione di volontà contraria, respinse, per carenza di legittimazione attiva, le domande attoree, compensando integralmente tra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico di tutte i contraddittori le spese di c.t.u.
2. Avverso tale decisione hanno interposto gravame Parte_1
e con atto di citazione notificato presso il
[...] Parte_2 procuratore costituito dei convenuti nel pregresso grado nel domicilio eletto, nonché collettivamente e impersonalmente agli eredi dei soggetti medio tempore deceduti, e (per quest'ultimo anche in Controparte_4 Parte_1 rinnovazione, all'esito dei provvedimenti adottati in data 28.4.2023).
Si sono costituiti con un'unica comparsa responsiva e Parte_2
dichiarando di partecipare al giudizio “in proprio e Controparte_1 quali eredi di (classe 1925)”, nonché e Parte_1 Parte_3 [...]
, questi ultimi “quali eredi di , tutti ribadendo le CP_2 Controparte_4 argomentazioni già esposte nel pregresso grado nell'interesse dei convenuti in ordine al difetto di legittimazione attiva degli attori e richiamando, inoltre, le rilevazioni dell'asse ereditario e delle quote di spettanza di ogni singolo erede come indicate nella relazione del c.t.u. nominato dal Tribunale.
Scaduto il perentorio termine del 31.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 12.2.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusioni e termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica
* * *
3. Gli appellanti si dolgono, con il primo motivo, della dichiarata carenza di legittimazione attiva;
ribadiscono la propria qualità di eredi della defunta nonna paterna e sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Persona_1 6
Giudice di prime cure, non vi è prova di un comportamento concludente posto in essere da tale da far presupporre la tacita volontà dello stesso di Parte_1 accettare l'eredità relitta della madre;
negano che la documentazione offerta dagli avversari - peraltro conosciuta dai medesimi appellanti solo dopo il completamento dell'iter di accettazione con beneficio di inventario - sia idonea a provare la supposta accettazione tacita, in mancanza di ogni riferimento nelle distinte di emissione e assegni circolari all'eredità rilasciata dalla de cuius; assumono, inoltre, che il Tribunale non ha valutato correttamente il comportamento complessivo tenuto da che, altresì presente all'atto della redazione Parte_1 dell'inventario in data 21.3.2018, nulla ha opposto o eccepito in ordine all'eventuale accettazione tacita, dichiarando anzi espressamente in tale sede che i comparenti , Parte_1 Parte_2 Parte_1
classe 1925, e con l'assente
[...] Controparte_4 Parte_2
sono eredi legittimi della de cuius , ad Controparte_1 Persona_1 eccezione di sé medesimo, poiché decaduto dal diritto di accettare l'eredità; ribadiscono la perdita della qualità di chiamato all'eredità in capo Parte_1
conseguentemente all'actio interrogatoria espletata e reputano, quindi,
[...] privo di validità ed efficacia l'asserto atto di accettazione tacita.
Reiterano pertanto, con il secondo motivo, il proprio diritto di chiedere e ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, soffermandosi inoltre, ai fini della stima dell'asse, sugli esiti della c.t.u. espletata nel pregresso grado che, però, contestano per avere tra l'altro l'ausiliare: operato, in seguito ai chiarimenti richiesti dal Tribunale, un ulteriore sopralluogo, nuove valutazioni e un ulteriore progetto di divisione;
attribuito nel secondo elaborato all'appartamento in CA Via Morandi
n. 27 un valore differente rispetto a quanto indicato nella prima relazione;
respinto le osservazioni di essi odierni appellanti sia in ordine alla dispensa dalla collazione di cui alla donazione del 2.12.2004 in favore di , altresì Parte_1 confondendo l'istituto della collazione (art. 737 C.C. e segg.) con quello della 7
riunione fittizia (art. 556 C.C.) e della riduzione delle donazioni (art. 555 C.C.), sia in ordine al progetto divisionale predisposto;
illegittimamente espunto dalla collazione delle donazioni dell'1.4.1999 in favore dei convenuti Parte_2
e i fabbricati rustici in CA Contrada San Giorgio;
Parte_1 Controparte_1 erroneamente valutato i terreni in favore dei convenuti Controparte_4
e senza tenere conto della relativa Parte_2 Controparte_1 destinazione urbanistica;
erroneamente applicato la rivalutazione della somma di €
12.500,00 donata dalla de cuius al figlio rinunziante all'eredità . Parte_1
Insistono, quindi, previa rinnovazione delle operazioni di c.t.u., nella domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
Censurano infine, con il terzo motivo, le statuizioni adottate in punto di spese processuali e sostengono che i convenuti, in base al principio della soccombenza, dovevano essere condannati alle spese del giudizio di primo grado.
4. Il gravame deve essere accolto nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. Pacifico, oltre che evincibile in via documentale (v. all. 1 nel fascicolo degli appellanti), il decesso in data 7.3.2012 di , con conseguente Persona_1 devoluzione della relativa eredità, in assenza di testamento, al coniuge Parte_1
(classe 1925) e ai figli
[...] Controparte_4 Parte_2 [...]
e , va innanzi tutto affermata, diversamente da Controparte_1 Parte_1 quanto ritenuto dal Tribunale, la legittimazione degli odierni appellanti, nipoti ex filio della de cuius (v. all. 3 nel fascicolo degli attori), ad agire Parte_1 per la divisione dell'eredità relitta da Persona_1
Gli attori hanno documentato l'attivazione di un procedimento ex art. 481 c.c.
(proc. n. 152/2007 RGVG-Tribunale di CA) con fissazione, dunque, da parte dell'A.G. del termine (del 9.6.2017) assegnato a per dichiarare Parte_1 se intende accettare o rinunciare all'eredità (cfr. l'ordinanza del 24.4.2017) e non risulta che il predetto , pur avendo ricevuto la notifica del Parte_1 8
provvedimento, abbia proceduto ad accettare l'eredità relitta dalla madre (v. all. 5 e
6 nel fascicolo degli appellanti;
v. anche nei verbali attinenti alle operazioni di inventario conseguenti alla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità rilasciata dalla de cuius resa dinanzi al cancelliere del Tribunale di
CA dagli odierni appellanti in data 16.11.2017, all. da 7 a 9 nel fascicolo degli attori).
Il termine ex art. 481 c.c. – che è norma posta a primaria tutela dei chiamati in subordine (v. anche l'art. 480 c.c.) – è un termine di decadenza, essendo finalizzato a far cessare lo stato di incertezza che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato, sì che, dal decorso di detto termine, in assenza della dichiarazione, discende la perdita del diritto di accettare (cfr. Cass. civ., sez. II,
26/03/2012, n. 4849). Ne consegue l'operatività, per ciò che precipuamente rileva agli odierni fini, dell'istituto della rappresentazione ex art. 467 c.c. che, come noto, fa subentrare i discendenti – e, quindi, nel caso in esame, gli odierni appellanti in quanto figli di (v. anche gli atti di nascita con indicazione di Persona_2 paternità e maternità, nel fascicolo degli attori) – nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità.
Deve ora rilevarsi che, come pure evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 1735/2024), la perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'actio interrogatoria,
è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio semel heres, semper heres.
Nel caso in esame, è proprio sulla base di una presunta accettazione tacita dell'eredità da parte di , antecedente alla stessa instaurazione del Parte_1 procedimento ex art. 481 c.c., che i convenuti hanno contestato, con argomentazioni sostanzialmente condivise dal primo Giudice, la legittimazione degli odierni appellanti ad agire, in rappresentazione del padre , per ottenere lo Pt_1 9
scioglimento della comunione ereditaria.
Ebbene, premesso che l'onere di provare l'accettazione tacita grava su chi sostiene che si sia verificata (cfr. Cass. 2403/1988), va rilevato che l'accettazione ex art. 476 c.c. può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, come, ad esempio, la proposizione di azioni giudiziarie finalizzate alla ricostituzione dell'integrità del patrimonio ereditario (v. Cass. n. 390/2025; Cass. n.
21288/2011) ovvero il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili come la voltura catastale (che rileva anche dal punto di vista civile, v. Cass. n.
11478/2021 ; Cass. n. 1079/2009; Cass. n. 5226/2002) o anche la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito (cfr. Cass. n. 12327/1999). Sono invece inidonei a dar luogo ad accettazione tacita, tra gli altri: gli atti di natura meramente conservativa (Cass. n. 12753/1999), nonché gli adempimenti di contenuto fiscale, come la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità, cfr. Cass. n. 4783/2007; Cass. n. 4756/1999), ovvero l'immissione nel possesso dei beni ereditari, di per sé insufficiente ad integrare l'accettazione tacita, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo o da tolleranza da parte degli altri chiamati (v. Cass. n.
20868/2005; Cass. n. 3018/2005).
Ciò posto, gli elementi offerti dai convenuti a sostegno dell'assunta accettazione tacita dell'eredità da parte di non possono ritenersi Parte_1 idonei a comprovare la ricorrenza dei presupposti di cui al citato art. 476 c.c., atteso che, ribadita l'irrilevanza a tal fine della mera presentazione della dichiarazione di successione, nemmeno risultando, peraltro, che abbia altresì Parte_1 proceduto alle volturazioni (i convenuti si limitano ad allegare una visura catastale, altresì menzionando la circostanza, comunque rimasta privo di positivo riscontro, 10
che tutti i coeredi hanno provveduto a versare anche pro-quota l'Imu relativa all'immobile di Via R. Morandi n.27), quanto all'emissione degli assegni circolari di pari importo e annesso versamento in favore di ciascuno dei coeredi, compreso
, non è dato evincere dalla documentazione all'uopo esibita che Parte_1 le somme versate e/o riscosse attenessero all'eredità rilasciata dalla de cuius ovvero riguardassero somme di pertinenza di quest'ultima. Si ricava, piuttosto, dalla distinta di emissione degli assegni circolari in atti (v. all. 7 nel fascicolo dei convenuti) che i relativi addebiti risultano eseguiti su un c/c intestato a Parte_1
il cui numero identificativo (c/c n. 00424/011/000328) non coincide,
[...] peraltro, con il numero identificativo del conto corrente (co)intestato a Per_1
(c/c n. 10101687) o di altro rapporto bancario riferibile alla de cuius (v. la
[...] nota del 10.8.2012 e la nota di del 20.3.2018, in all. al verbale Pt_4 CP_6 di inventario del 4.4.2018, nel fascicolo degli appellanti).
Va del resto escluso che gli odierni appellanti potessero trovarsi nelle condizioni di conoscere e, quindi, di contestare le suddette attività – comunque, inidonee, per quanto detto, ad integrare gli estremi dell'accettazione tacita – eventualmente poste in essere da dopo la morte della madre. Parte_1
4.2. Ritenuta dunque la legittimazione degli odierni attori ad agire, in quanto subentrati ex art. 467 c.c. nel luogo e nel grado del loro ascendente Parte_1
, per lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito del
[...] decesso di , deve ora procedersi alle relative operazioni divisionali, Persona_1 come reiteratamente domandato dagli appellanti.
Occorre innanzi tutto individuare e stimare i beni facenti parte dell'asse e, a tale proposito, può tenersi conto delle indagini espletate dal c.t.u. nominato nel pregresso grado, non apparendo configurabili i profili di invalidità denunciati dagli appellanti ovvero eventuali “scorrettezze” nel comportamento dell'ausiliario incidenti sul contenuto dell'elaborato, tenuto conto del resto dei chiarimenti resi dal medesimo consulente a seguito del richiamo disposto dal Tribunale, e fermi i 11
correttivi, come si dirà nel prosieguo, in relazione ai calcoli eseguiti nonché con riferimento alla determinazione sia delle quote spettanti a ciascun coerede sia delle concrete modalità operative della collazione e della stessa divisione, per cui non appare comunque necessario disporre il rinnovo della c.t.u.
Premesso che la successione che viene oggi in rilievo è una successione ab intestato, in mancanza di testamento redatto da , opera, nel concorso Persona_1 tra il coniuge della defunta e i figli, la regola di cui all'art. 581 c.c., sì che al coniuge
(classe 1925) spetta un terzo del patrimonio ereditario, mentre Parte_1 ai figli e Controparte_4 Parte_2 Controparte_1
, spettano i restanti due terzi, da dividere in parti uguali tra questi Parte_1 ultimi, fermo l'obbligo della reciproca collazione ex art. 737 c.c.
Dalla documentazione complessivamente offerta al contraddittorio, pure richiamata nell'elaborato peritale in atti (v. in particolare la Relazione del c.t.u depositata in data 28.11.2021), si ricava che il patrimonio rilasciato da Per_1
è composto da:
[...]
- 500/1000 dell'appartamento sito nel Comune di CA, in Via Morandi, 27
(ex Via Belvedere) piano secondo, iscritto al catasto fabbricati del Comune di
CA al Foglio 112 p.lla n. 98 Sub 6 (v. anche la certificazione notarile ipocatastale allegata dalla parte attrice), realizzato in epoca antecedente al 1962 e avente un valore, riferito alla quota caduta in successione, in ultimo indicato dal c.t.u. come pari ad €. 40.332,50, sulla base del metodo sintetico-comparativo esplicitato dall'ausiliare e tenuto conto delle quotazioni immobiliari OMI elaborate dall'Agenzia delle Entrate (Risultato interrogazione: Anno 2012 - Semestre 2) specificamente riportate nella relazione del consulente. La stima indicata nel secondo elaborato del c.t.u. (di poco inferiore a quella riportata nella Relazione depositata dal c.t.u. 10.8.2021) è opportunamente spiegata dall'ausiliare in considerazione dell'assenza dell'ascensore e dell'annessa incidenza sul valore complessivo dell'immobile (v. anche nei chiarimenti del c.t.u. datati 28.11.2021); 12
- ½ del valore degli arredi presenti nel suddetto appartamento, per un valore stimato dal c.t.u. in €. 1.125,00;
- ½ del saldo del c/c 010/1867 acceso presso – Filiale di CA, Pt_4 con saldo contabile alla data del 07/03/2012 pari a 146,23: valore importo €. 73,12;
- ½ del libretto nominativo N. 000/1172 presso – Filiale di CA, Pt_4 con saldo contabile a credito di €. 8.242,25 alla data del 07/03/2012: valore importo
€ 4.121,12;
- ½ di Polizza titolo presso – Filiale di CA n 8527368/0 BTP Pt_4
[...] BTP-01ST20 4% EM10 TITOLI DI STATO N. 185000,00 di
172.679,00 alla data del 07/03/2012. Il valore del titolo caduto in successione va correttamente determinato in €. 86.339,50 (172.679,00 : 2) e non nell'importo di €.
89.339,50 indicato invece dal c.t.u., che è all'evidenza frutto di un mero errore di calcolo;
- 1/1 del libretto postale nominativo n. 38164929 acceso presso Ufficio
Postale di CA valore importo €. 394,00.
Il valore complessivo del relictum ascende, sommando i valori suddetti (e correggendosi pertanto l'importo determinato dal c.t.u. in conseguenza del menzionato errore di calcolo nella determinazione della quota attinente alla polizza titolo) a €. 132.385,24.
Passando ai beni donati, è pacifico che ha operato in vita le Persona_1 seguenti donazioni (v. il quadro riassuntivo di cui alla Relazione del c.t.u. datata
28.11.2021, ma v. anche nelle denunce di successione in atti):
- a la piena proprietà di due vani in CA via Zara n. 9, Controparte_4 iscritto al f. g 111 p.lla 159 sub 1 (atto di donazione del 4.4.1989) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 63.440,00; la piena proprietà di un in CA via Zara, 13, iscritto al f. g 111 p.lla 159 Parte_5 sub 4 (atto di donazione del 4.4.1989) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 40.598,00; la piena proprietà di un terreno in 13
CA c.da San Giorgio, iscritto al f. g 150 p.lla 159 (atto di donazione del
1.4.1999) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 3.662,49. Sommando i detti importi, si ricava il valore complessivo dei beni donati a che ascende ad €. 107.700,49; Controparte_4
- a la piena proprietà di un appartamento in CA via Parte_2
Zara n. 11, iscritto al f. g 111 p.lla 159 sub 12 (atto di donazione del 20.5.1994) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €.
75.920,00; la piena proprietà di un appartamento in CA, via Zara n. 11, iscritto al f. g 111 p.lla 159 sub 13 (atto di donazione del 20.5.1994) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 70.720,00; la piena proprietà di un terreno in CA c.da San Giorgio iscritto al f. g 150 p.lla 155-156
(atto di donazione del 1.4.1999) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 4.164,86. Sommando i detti importi, si ricava il valore complessivo di quanto ricevuto in donazione da che Parte_2 ascende ad €. 150.804,86;
- a : ½ nuda proprietà del vano garage in CA Controparte_1 via Bevaio 24, iscritto al f. g 112 p.lla 98 sub 3 (atto di donazione del 22.12.1998) con valore della quota alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 11.873,00; ½ piena proprietà dell'appartamento in CA via Morandi, 27, terzo piano, iscritto al f. g 112 p.lla 98 sub 7 (atto di donazione del 22.12.1998) il con valore della quota alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 37.440,00; la piena proprietà di un terreno in CA c.da San Giorgio iscritto al f. g 150 p.lla 107, 157, 158 (atto di donazione del 1.4.1999) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 4.161,96. Sommando i detti importi, si ricava il valore complessivo di quanto ricevuto in donazione da
, che ascende ad €. 53.474,96; Controparte_1
- a : ½ nuda proprietà del vano garage in CA via Parte_1
Bevaio 26, iscritto al f. g 112 p.lla 98 sub 8 (atto di donazione del 2.12.2004) il cui 14
valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 12.256,00;
½ piena proprietà dell'appartamento in CA via Morandi, 27 piano primo, iscritto al f. g 112 p.lla 98 sub 5 (atto di donazione del 2.12.2004) il cui valore alla data della successione è stato stimato dal c.t.u. come pari ad €. 39.780,00; la somma di €. 12.500,00 (pari alla metà di €. 25.000,00 di cui all'atto di donazione del
2.12.2004).
Va condivisa la metodologia seguita dall'ausiliare per le stime suddette, essendo i criteri adottati oggettivi oltre che analiticamente precisati nello stesso elaborato, anche all'esito delle osservazioni critiche formulate. Peraltro, quanto alla mancata valutazione anche dei fabbricati rustici di cui alle donazioni dell'1.4.1999 in favore di e – per i quali il c.t.u. Parte_2 Controparte_1 ha precisato trattarsi di costruzioni realizzate dai medesimi donatari in epoca precedente agli atti donativi – dal momento che l'apporto di miglioramenti ai fondi, oggetto di successiva donazione, ha comportato l'insorgere di crediti da parte dei soggetti poi divenuti donatari nei confronti della donante, ragionevolmente il c.t.u., nell'operare la complessiva valutazione nei reciproci rapporti di dare e avere tra i condividenti, ha parzialmente defalcato dal valore degli immobili il credito a suo tempo maturato dai primi (donatari) in capo a coloro che ne sono poi divenuti proprietari. Nemmeno appare efficace l'obiezione mossa dalla parte appellante circa la destinazione urbanistica dei terreni oggetto di donazione in favore di e , atteso che, a Parte_2 Controparte_4 Controparte_1 fronte della presunzione che il c.t.u. abbia correttamente applicato i criteri di stima con riguardo alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni, gli appellanti non hanno dedotto circostanziati elementi idonei a confutare detta valutazione.
Deve ora osservarsi che nell'atto di donazione del 2.12.2004 in favore di
è espressamente previsto che la disposizione “viene fatta ed Parte_1 accettata a titolo di anticipata successione e per il di più sulla disponibile senza obbligo di collazione” (v. anche in all. alla Relazione del c.t.u. del 10.8.2021). 15
Conseguentemente, nessun conferimento dei citati beni, ai fini della collazione, sarebbe tenuto ad operare e, in rappresentazione dello stesso, gli Parte_1 odierni appellanti.
Posto, quindi, nei limiti indicati, l'obbligo di reciproca collazione dei coeredi ex art. 737 c.c., la massa da dividere coincide con il relictum (pari, come detto, ad €. 132.385,24) aumentato di tutte le liberalità in favore dei coeredi tenuti a conferire. Il donatum, escluso quanto disposto dalla de cuius in favore di esentato dall'obbligo di collazione, ascende – differentemente Parte_1 da quanto calcolato dall'ausiliare il quale ha, invece, considerato anche il valore dei beni donati al predetto – a complessivi €. 311.980,31. Parte_1
Il valore della massa da dividere è pertanto pari ad €. 444.365,55, di cui 1/3 – vale a dire €. 148.121,85 – spetta al coniuge della de cuius cl. Parte_1
1925 e i restanti 2/3 – vale a dire €. 296.243,7 – spettano ai 4 figli della defunta, da dividere in parti uguali tra loro;
è dunque pari ad €. 74.060,92 (296.243,7 : 4) il valore della quota spettante a ciascun figlio.
La collazione, come noto, può operare attraverso il conferimento effettivo e reale, alla massa ereditaria, dei beni ricevuti in donazione, ovvero per imputazione e, pertanto, con un apporto fittizio, nel senso che nella quota del donatario viene computato il valore dei beni ricevuti: mentre la collazione in natura, che è specificamente indicata per i beni immobili (art. 746 c.c.), comporta un vero e proprio trasferimento del bene alla massa ereditaria, la collazione per imputazione costituisce una operazione fittizia per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli;
in tal caso, i beni oggetto della collazione non rientrano materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo detti beni esclusivamente nel computo aritmetico delle quote 16
da attribuire ai singoli coeredi (cfr. Cass. civ., n. 2163/98). Qualora, poi, il valore complessivo dei beni donati sia superiore rispetto alla quota ereditaria, la collazione per imputazione non potrà che avere ad oggetto la sola differenza, il cui valore il coerede donatario sarà tenuto a versare alla massa.
Nel caso in esame, in assenza di scelta operata dai coeredi collatizi, appare preferibile la soluzione della collazione per imputazione, trattandosi di opzione che si rivela altresì atta ad assicurare ai donatari la conservazione degli immobili già ricevuti in donazione.
Procedendosi, dunque, ad una comparazione tra il valore della quota spettante ad ognuno dei coeredi e il valore dei beni da ciascuno ricevuti in donazione, appare evidente che:
- ha ricevuto in più la somma di €. 33.639,57 (= 107.700,49 Controparte_4
– 74.060,92) e tale è pertanto l'importo che la predetta è tenuta a rendere alla massa;
- ha ricevuto in più la somma di €. 76.743,94 (= Parte_2
150.804,86 – 74.060,92) e tale è pertanto l'importo che la predetta è tenuta a rendere alla massa;
- ha ricevuto in meno la somma di €. 20.585,96 Controparte_1
(= 53.474,96 – 74.060,92) e tale è pertanto l'importo che il predetto ha diritto di recuperare dalla massa;
- a , al quale sono subentrati per rappresentazione gli Parte_1 odierni appellanti, spetta l'intero valore della quota prevista dalla legge, vale a dire
€. 74.06,92, essendo stato egli esonerato, come detto, dall'obbligo di collazione;
- anche a cl. 1925, che nulla ha ricevuto in donazione Parte_1 dalla defunta, spetta l'intera quota prevista per legge e, pertanto, l'importo di €.
148.121,85.
In mancanza di specifiche richieste da parte dei condividenti e richiamata la regola generale prevista dall'art. 720 c.c., non essendo l'immobile caduto in successione comodamente divisibile (v. nella relazione del c.t.u.), si ritiene di 17
dovere assegnare la quota di immobile caduto in successione (500/1000 dell'appartamento sito nel Comune di CA, in Via Morandi, 27 piano secondo, iscritto al catasto fabbricati del Comune di CA al Foglio 112 p.lla n. 98 Sub 6) unitamente agli arredi ivi presenti, a cl. 1925 – oggi, i suoi Parte_1 eredi – essendo il predetto già titolare dell'altra metà indivisa del bene. Per analoghe ragioni, a cl. 1925 – oggi, ai suoi eredi – vanno assegnate le Parte_1 giacenze di cui ai rapporti bancari, essendo egli cointestatario della quasi totalità dei menzionati rapporti. Per effetto di tali assegnazioni (il cui valore complessivo ascende ad €. 132.385,24), cl. 1925 – oggi, i suoi eredi – Parte_1 rimane comunque creditore nei confronti della massa dell'importo di €. 15.736,61
e tale importo va posto a carico dei coeredi collatizi tenuti a conferire le eccedenze ricevute. Conseguentemente, e – e per Parte_2 Controparte_4 quest'ultima, oggi, i suoi eredi – sono tenute a corrispondere, ciascuna, a Parte_1
cl. 1925 – e per esso, oggi, ai suoi eredi – l'importo di €. 7.868,30 oltre
[...] rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione.
Inoltre, avendo diritto di recuperare dalla massa Controparte_1 la somma di €. 20.585,96, da porre a carico dei coeredi collatizi tenuti a conferire le eccedenze ricevute, e – per quest'ultima, Parte_2 Controparte_4 oggi, i suoi eredi – sono tenute a corrispondere, ciascuna, a Parte_1 CP_1
l'importo di €. 10.292,98 oltre rivalutazione monetaria dalla data di
[...] apertura della successione.
Dovendo infine e, dunque, gli odierni appellanti al Parte_1 medesimo subentrati per rappresentazione, recuperare dalla massa il valore della relativa quota pari ad €. 74.060,92, considerate le eccedenze ricevute da Parte_2
e va condannata a corrispondere agli
[...] Controparte_4 Parte_2 odierni appellanti, in quanto subentrati a ex art. 467 c.c., Parte_1
l'importo di €. 58.582,66 oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione, mentre – e per essa, oggi, i suoi eredi – va Controparte_4 18
condannata a corrispondere agli odierni appellanti, in quanto subentrati a Parte_1
ex art. 467 c.c., l'importo di €. 15.478,29, oltre rivalutazione monetaria
[...] dalla data di apertura della successione.
5. Per ciò che attiene alle spese processuali, considerato che nel giudizio di divisione le spese devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione alle rispettive quote, per gli atti rivolti alla concreta determinazione delle quote, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate dai conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (cfr. Cass. 15926/2019), viste le posizioni reciprocamente assunte dalle parti e considerati gli esiti complessivi del processo, fermo quanto già statuito dal Tribunale in ordine alle spese della c.t.u, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese di entrambi i gradi del giudizio con condanna dei convenuti, soccombenti in relazione alle eccezioni sollevate, a rifondere la frazione residua delle dette spese connesse alla difesa tecnica della parte attrice, liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (in relazione alla quota o ai supplementi di quota in contestazione - cfr. anche Cass. 10939/2006) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata. Inoltre, essendo stati gli attori ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativamente al pregresso grado (cfr. delibere del COA di CA del 10.10.2018), va disposto che il pagamento del citato importo, attinente alle spese del primo grado, unitamente alle spese prenotate a debito, sia eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di CA n. 413/2022 del
27.9.2022 pubblicata il 4.10.2022, così provvede: dichiara aperta la successione legittima di nata il [...] e Persona_1 deceduta in CA in data 7.3.2012; dichiara che eredi di sono classe 1925 Persona_1 Parte_1 19
per la quota di 1/3, e inoltre, per la restante quota di 2/3, i figli Controparte_4
, nonché al Parte_2 Controparte_1 Parte_1 quale sono subentrati per rappresentazione gli odierni appellanti;
accerta e dichiara l'obbligo di collazione in capo agli eredi donatari secondo quanto indicato in motivazione;
dispone lo scioglimento della massa ereditaria e, pertanto, attribuisce a cl. 1925 – oggi ai suoi eredi – la quota di immobile caduto in Parte_1 successione (500/1000) dell'appartamento sito nel Comune di CA, in via
Morandi, 27, piano secondo, iscritto al catasto fabbricati del Comune di CA al
Foglio 112 p.lla n. 98 Sub 6 unitamente agli arredi ivi presenti, nonché le giacenze di cui ai rapporti bancari indicati in parte motiva;
condanna – e per quest'ultima, oggi, Controparte_7
i suoi eredi – a corrispondere, ciascuna, in favore di cl. 1925 Parte_1
– e per esso, oggi, ai suoi eredi – l'importo di €. 7.868,30, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
condanna e – e per quest'ultima, oggi, Parte_2 Controparte_4
i suoi eredi – a corrispondere, ciascuna, in favore di Controparte_1
l'importo di €. 10.292,98 oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
condanna a corrispondere all'odierna parte appellante, Parte_2 subentrata a ex art. 467 c.c., l'importo di €. 58.582,66 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
condanna – e per essa, oggi, i suoi eredi – a corrispondere Controparte_4 all'odierna parte appellante, subentrata a ex art. 467 c.c., Parte_1
l'importo di €. 15.478,29, oltre rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione;
compensa parzialmente, nella misura di ½, le spese di entrambi i gradi del processo e condanna la parte appellata a rifondere la frazione residua delle dette 20
spese connesse alla difesa tecnica della parte attrice che liquida in complessivi €.
8.000,00 (€. 4.000,00 per ciascun grado) oltre spese generali IVA e CPA e oltre alle spese prenotate a debito, disponendo che il pagamento delle spese liquidate per il primo grado, unitamente alle spese prenotate a debito, sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo il giorno 3.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo