Articolo 316 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
Art. 316.


Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorita' amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:
((a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)) .
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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