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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12669 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG 26603/23 Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 26603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e promossa da
nato in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo GUADAGNO, C.F._1
(C.F.: ), del foro di Velletri, giusta procura rilasciata, su CodiceFiscale_2
foglio separato, in calce al presente atto, che si versa in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso sito in Colleferro (RM), alla via Bruno Buozzi
n. 35, ovvero, nel “domicilio digitale” pec: - ex Email_1
art. 52, comma 1, lett. B d.l. 90/2014 e successive modifiche. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., al detto indirizzo di posta certificata, ovvero al numero di fax 06/97237101
- Ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Piazza del Controparte_1
Viminale, 1 - Roma 00184 - rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma – PEC:
Email_2
Controparte_2
, in p.l.r.p.t., con sede in Via Caraci, 36 - 00157 Roma (RM) - PEC:
[...]
E
- rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Email_3
Stato, con sede in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma – PEC:
Email_2
Controparte_3
di Roma, in p.l.r.p.t., Sede ROMA
[...]
NORD, Via Salaria, 1045 00138 Roma - Sede ROMA SUD, Via del Fosso dell'Acqua E Acetosa Ostiense, 9 00143 Roma - PEC: - Email_5
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei
Portoghesi, 12, 00186 Roma – PEC: Email_2
Controparte_4
- Resistenti contumaci -
* * *
Oggetto: impugnazione provvedimento del 26.4.2023 emesso dal
[...]
[...]
di Controparte_5
Roma.
Conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, in via principale e nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il
Provvedimento di diniego del 26.04.2023 con il quale il
[...]
Controparte_6
[...] , ha disposto il diniego al rilascio del titolo
[...]
abilitativo alla guida, per carenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120, co. 1 C.d.S., al ricorrente, in quanto privo di motivazione e comunque totalmente infondato ed illegittimamente emesso, come argomentato in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali e CPA come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso semplificato depositato il 22.5.2023 innanzi a questo Tribunale, il sig.
chiedeva annullarsi il Provvedimento di diniego del 26.04.2023 con il quale il Pt_1
Controparte_6
[...]
, aveva disposto il
[...]
diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, per carenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120, co. 1 C.d.S.
Il ricorrente deduceva che in data 13.03.2023, presentava apposita istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria A3; in data 26.04.2023, in cui doveva essere espletata la prova pratica per il conseguimento della detta patente, veniva consegnato allo stesso il provvedimento, di pari data, con il quale veniva disposto in suo danno il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida per carenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120 comma 1 C.d.S., per effetto del quale lo stesso ricorrente non veniva ammesso a sostenere la relativa prova pratica di guida prevista per la stessa data del 26.04.2023; che nel provvedimento si legge testualmente: “il
[...]
Controparte_2 [...]
Controparte_7
di Roma, “visto l'art. 120, d.lgs. 30 aprile 1992, n.
[...] finanziarie del dell'interno in data 14.04.2023, ai sensi dell'art. 2, comma 2, CP_1
del DM 24 ottobre 2011”….; considerato che la di Roma, in base alla CP_4
documentazione in suo possesso relativa al Sig. ., ha inserito Parte_1
nel Sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, un ostativo al rilascio allo stesso Sig. del titolo abilitativo alla guida”; visto Parte_1
il comma 4 dell'art. 120 C.d.S., comma 4, d.lgs. cit.; ha disposto il DINIEGO AL
RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA GUIDA richiesto da Parte_1
stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S.,
[...]
come da ostativo inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile della Prefettura e le cui motivazioni sono dalla prefettura medesima detenute per motivi di riservatezza;
conseguentemente lo stesso non è ammesso alla relativa prova pratica prevista per la data del 26.04.2023”; che in data 03.05.2023 veniva formulata dal Sig. apposita ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AGLI Pt_1
ATTI, al fine di prendere visione della documentazione relativa all'“ostativo” posto a fondamento dell'impugnato provvedimento di diniego;
che in data 10.05.2023, il MIT
– Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale –
Direzione Generale del Centro – Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Roma, riscontrava tale richiesta di accesso agli atti, di fatto non producendo alcuna documentazione relativa all'“ostativo” sotteso all'impugnato provvedimento di diniego, dichiarando, semplicemente, che “il provvedimento ostativo trae origine da realizzate fattispecie amministrative e/o penali, la cui competenza spetta alla U.T.G.; che Tale Ufficio, sulla scorta di 'valutazioni relative ad eventi occorsi, che hanno visto protagonista l'attuale ricorrente', ha deliberato, in ottemperanza a specifiche norme che regolano la materia, un DINIEGO al rilascio nei confronti del medesimo, inserendo nel sistema informativo una ostatività che impedisce il rilascio del titolo di guida il giorno dell'esame pratico. … che l di Roma, “ha Controparte_6
esclusivamente notificato il predetto atto …. rimanendo estraneo all'iter procedimentale che ha generato tale determinazione da parte dell'U.T.G., unico Ufficio che ha valutato eventi e atti relativi alla posizione del nominato in oggetto.; che pertanto, anche all'esito di detto riscontro, il Sig. è rimasto Parte_1
ignaro della documentazione relativa all'“ostativo” posto a fondamento dell'impugnato provvedimento di diniego ed ha potuto solo presumere che lo stesso fosse stato adottato in conseguenza: a) della sentenza n. 1875/2012 (R.G.N.R. N.
9706/2012) emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale Penale di Velletri in data
12.11.2012 – definitiva il 09.10.2013 - condanna ex art.73 co. 1 D.P.R 309/1990”, come si evince dal Certificato del Casellario Giudiziale n. 7216/2021; b) nonché dei
Provvedimenti emessi, a Suo danno, dal Prefetto di Roma aventi i seguenti protocolli:
n. 20111127-2 – AREA IV TER del 17.05.2022 e n. 20111127-3 – AREA IV TER del
17.05.2022.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio della patente di guida, emesso il 26.4.2023 dal per il seguente Controparte_2
motivo: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER
CARENZA DI MOTIVAZIONI.
Innanzitutto, il ricorrente rilevava che il provvedimento del 26.04.2023, risultava essere privo di ogni e qualsiasi indicazione circa le ragioni per le quali era stato adottato. Nello stesso, non veniva palesato l'elemento ostativo al rilascio della patente di guida, in relazione al quale il aveva emesso il diniego di ammissione alla CP_1
prova di guida. Di talché, tale ostativo, non era stato portato a conoscenza dell'interessato.
Rilevava altresì che dal riscontro alla richiesta di accesso agli atti, la comunicazione telematica effettuata dal CED (da cui si dovrebbe evincere o, quantomeno, essere elencata la documentazione, in possesso della , in base alla quale questa ha CP_4
inserito un 'ostativo' al rilascio al Sig. del titolo abilitativo alla guida) era Pt_1
estranea, anche allo stesso di Roma, che aveva Controparte_6
DISPOSTO il . Per_1
In ogni caso osservava che, anche se i possibili motivi “ostativi al rilascio” fossero consistiti nella sentenza citata n. 1875/2012, il Sig. aveva Parte_1
espiato la pena detentiva dal 10.11.2012 al 19.11.2014, come da Certificato del Casellario Giudiziale n. 7216/2021 e che per conseguire nuovamente la patente dopo una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non era necessario un provvedimento di riabilitazione, bensì il decorso del tempo (Consiglio di
Stato, sez. III, con la sentenza del 14 aprile 2021, n. 3084).
Essendo decorsi circa 11 anni dalla sua emissione e, circa 9 anni dal termine di esecuzione della pena risalente al 19.11.2014, a parere del ricorrente era ormai intervenuto il decorso del tempo a riabilitarlo.
Quanto, invece, ai provvedimenti prefettizi n. 20111127-2 – AREA IV TER del
17.05.2022 e n. 20111127-3 – AREA IV TER del 17.05.2022, evidenziava che con
Provvedimento della Questura di Roma – Commissariato Distaccato di Pubblica
Sicurezza di Colleferro Cat. II° n. 328/2022 del 25.10.2022, al Sig. Parte_1
erano stati restituiti i documenti (Passaporto e Carta d'identità), con
[...]
conseguente estinzione del procedimento amministrativo che aveva comportato l'applicazione della sanzione del ritiro di tali documenti, proprio a seguito dell'adempimento delle prescrizioni allo stesso imposte.
A seguito di integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_4
conformemente all'ordine del giudice ed al deposito dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza, il ricorrente osservava quanto segue: con l'Ordinanza n. 6743/2014
(N. SIUS 2014/21378 – e N. SIEP 2013/366-PM VELLETRI) emessa Pt_2
dall'Ufficio di Sorveglianza di Roma, in tema di liberazione anticipata, il Magistrato di Sorveglianza concedeva al Sig. , odierno ricorrente, la liberazione anticipata Pt_1
in considerazione del fatto che: “nel corso della carcerazione subita ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione facendo, inoltre, registrare una condotta regolare nei semestri maturati nei seguenti periodi (10.11.2023 – 10.05.2014)”.
Pertanto assumeva che se la liberazione anticipata era stata concessa “al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione”, allo scopo del riconoscimento di tale partecipazione e del suo più efficace reinserimento nella società, doveva considerarsi paradossale che, a distanza di ben 11 anni dalla sentenza di condanna n. 1875/12 emessa dal Tribunale Penale di Velletri, ai danni del Sig. , dopo che questi aveva espiato la pena, ottenendo la liberazione anticipata, Pt_1
la di Roma non avesse provveduto alla cancellazione di tale “presunto CP_4
ostativo”, tra l'altro mai notificato al ricorrente.
Nonostante la regolarità della notifica i resistenti restavano contumaci.
Il Giudice tratteneva la causa per la decisione ex art.281 sexies c.p.c. con ordinanza del
23.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Premesso che non vi è prova del ricorso al Controparte_2
avente ad oggetto il provvedimento qui impugnato, pur essendo facoltà dell'interessato, resta il fatto che a fronte della risposta del 10.5.2023 fornita dal suddetto , il CP_1
ricorrente non ha ricevuto alcun documento relativo al motivo ostativo ai sensi dell'art.120 C.d.S., né la , rimasta contumace, ha prodotto in questo giudizio CP_4
la documentazione in oggetto.
Pertanto, la mancata conoscenza del motivo ostativo da parte dell'interessato al rilascio della patente di guida e la lamentata violazione del diritto di difesa, vanno ritenute motivi di illegittimità del provvedimento.
Ciononostante, può presumersi che nel caso di specie, essendo stato il ricorrente condannato con applicazione della pena ex art.444 c.p.p. ad una pena superiore a 3 anni, non si applichi l'art.445 comma 2 cpp.
Invero, pur avendo il ricorrente scelto un particolare rito, ai sensi dell'art.445 comma
2 c.p.p.” il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni, quando la sentenza concerne un delitto come nel caso di specie, ovvero di 2 anni quando concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In tal caso si estingue ogni effetto penale. In tale caso l'effetto estintivo consegue al decorso di un determinato termine unito alla condotta successiva del reo”. Ne consegue, che il ricorrente, il quale con il patteggiamento è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, non rientrava comunque in un'ipotesi di estinzione automatica di ogni effetto penale, né in una situazione equivalente alla riabilitazione, per effetto del mero decorso del tempo.
Infatti, la Cassazione penale nella sentenza n. 16025/06, ha equiparato il decorso del termine ed il comportamento successivo del reo alla riabilitazione, solo nelle ipotesi di cui all'art.445 comma 2 c.p.p. (Cass.16025/06).
Solo in questo caso gli effetti riabilitativi sono automatici al decorso del tempo.
Peraltro, la liberazione anticipata è stata concessa nel 2014 in relazione alla buona condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena, non certo con riferimento alla sua condotta successiva alla cessazione della pena detentiva, così come richiesto dall'istituto della riabilitazione
Inoltre, il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal ricorrente, peraltro in concorso con altri, era molto elevato, finalizzato sicuramente allo spaccio ed il reato dunque molto grave.
E' inoltre pacifico che il ricorrente non abbia richiesto, né gli sia stata concessa, la riabilitazione.
Le ordinanze del magistrato di sorveglianza prodotte risalgono al 2014, quindi si ignora quale sia stata la condotta del ricorrente da allora al momento dell'instaurazione del presente procedimento e soprattutto fino al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (dal 2014 al 2023 sono ben 9 anni). Si ignora se siano stati emesse misure di sicurezza o di prevenzione, se il ricorrente sia indagato o imputato in altro procedimento, essendo stato prodotto sotto il certificato penale del 2021 e non quello del 2023, né quello dei carchi pendenti rilasciato al momento del deposito del ricorso (2023).
Tuttavia, la motivazione del provvedimento impugnato è generica e non si desume espressamente il motivo ostativo, nemmeno con un richiamo per relationem alla norma dell'art.120 C.D.S. nel caso di soggetti condannati ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del
DPR 309/90. Sicchè, può solo presumersi che la condizione ostativa sia la mancanza della intervenuta riabilitazione.
Il ricorrente in effetti non ha fornito la prova né del rilascio del provvedimento riabilitativo, né la prova della presentazione della richiesta al Magistrato di
Sorveglianza.
In considerazione, tuttavia, della genericità e assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e della conseguente violazione del diritto di difesa, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, esclusa la fase istruttoria, scaglione valore indeterminabile basso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c,p.c. sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Contro
del della e della Controparte_2 Controparte_8 CP_4
così provvede:
[...]
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento emesso il
26.4.2023 dal impugnato;
Controparte_2
2) Condanna i resistenti al pagamento in solido delle spese legali sostenute dal ricorrente che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Roma 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
285 e successive modificazioni ed integrazioni;
…… vista la comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 26603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e promossa da
nato in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo GUADAGNO, C.F._1
(C.F.: ), del foro di Velletri, giusta procura rilasciata, su CodiceFiscale_2
foglio separato, in calce al presente atto, che si versa in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso sito in Colleferro (RM), alla via Bruno Buozzi
n. 35, ovvero, nel “domicilio digitale” pec: - ex Email_1
art. 52, comma 1, lett. B d.l. 90/2014 e successive modifiche. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., al detto indirizzo di posta certificata, ovvero al numero di fax 06/97237101
- Ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Piazza del Controparte_1
Viminale, 1 - Roma 00184 - rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma – PEC:
Email_2
Controparte_2
, in p.l.r.p.t., con sede in Via Caraci, 36 - 00157 Roma (RM) - PEC:
[...]
E
- rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Email_3
Stato, con sede in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma – PEC:
Email_2
Controparte_3
di Roma, in p.l.r.p.t., Sede ROMA
[...]
NORD, Via Salaria, 1045 00138 Roma - Sede ROMA SUD, Via del Fosso dell'Acqua E Acetosa Ostiense, 9 00143 Roma - PEC: - Email_5
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei
Portoghesi, 12, 00186 Roma – PEC: Email_2
Controparte_4
- Resistenti contumaci -
* * *
Oggetto: impugnazione provvedimento del 26.4.2023 emesso dal
[...]
[...]
di Controparte_5
Roma.
Conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, in via principale e nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il
Provvedimento di diniego del 26.04.2023 con il quale il
[...]
Controparte_6
[...] , ha disposto il diniego al rilascio del titolo
[...]
abilitativo alla guida, per carenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120, co. 1 C.d.S., al ricorrente, in quanto privo di motivazione e comunque totalmente infondato ed illegittimamente emesso, come argomentato in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali e CPA come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso semplificato depositato il 22.5.2023 innanzi a questo Tribunale, il sig.
chiedeva annullarsi il Provvedimento di diniego del 26.04.2023 con il quale il Pt_1
Controparte_6
[...]
, aveva disposto il
[...]
diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, per carenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120, co. 1 C.d.S.
Il ricorrente deduceva che in data 13.03.2023, presentava apposita istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria A3; in data 26.04.2023, in cui doveva essere espletata la prova pratica per il conseguimento della detta patente, veniva consegnato allo stesso il provvedimento, di pari data, con il quale veniva disposto in suo danno il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida per carenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120 comma 1 C.d.S., per effetto del quale lo stesso ricorrente non veniva ammesso a sostenere la relativa prova pratica di guida prevista per la stessa data del 26.04.2023; che nel provvedimento si legge testualmente: “il
[...]
Controparte_2 [...]
Controparte_7
di Roma, “visto l'art. 120, d.lgs. 30 aprile 1992, n.
[...] finanziarie del dell'interno in data 14.04.2023, ai sensi dell'art. 2, comma 2, CP_1
del DM 24 ottobre 2011”….; considerato che la di Roma, in base alla CP_4
documentazione in suo possesso relativa al Sig. ., ha inserito Parte_1
nel Sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, un ostativo al rilascio allo stesso Sig. del titolo abilitativo alla guida”; visto Parte_1
il comma 4 dell'art. 120 C.d.S., comma 4, d.lgs. cit.; ha disposto il DINIEGO AL
RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA GUIDA richiesto da Parte_1
stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S.,
[...]
come da ostativo inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile della Prefettura e le cui motivazioni sono dalla prefettura medesima detenute per motivi di riservatezza;
conseguentemente lo stesso non è ammesso alla relativa prova pratica prevista per la data del 26.04.2023”; che in data 03.05.2023 veniva formulata dal Sig. apposita ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AGLI Pt_1
ATTI, al fine di prendere visione della documentazione relativa all'“ostativo” posto a fondamento dell'impugnato provvedimento di diniego;
che in data 10.05.2023, il MIT
– Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale –
Direzione Generale del Centro – Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Roma, riscontrava tale richiesta di accesso agli atti, di fatto non producendo alcuna documentazione relativa all'“ostativo” sotteso all'impugnato provvedimento di diniego, dichiarando, semplicemente, che “il provvedimento ostativo trae origine da realizzate fattispecie amministrative e/o penali, la cui competenza spetta alla U.T.G.; che Tale Ufficio, sulla scorta di 'valutazioni relative ad eventi occorsi, che hanno visto protagonista l'attuale ricorrente', ha deliberato, in ottemperanza a specifiche norme che regolano la materia, un DINIEGO al rilascio nei confronti del medesimo, inserendo nel sistema informativo una ostatività che impedisce il rilascio del titolo di guida il giorno dell'esame pratico. … che l di Roma, “ha Controparte_6
esclusivamente notificato il predetto atto …. rimanendo estraneo all'iter procedimentale che ha generato tale determinazione da parte dell'U.T.G., unico Ufficio che ha valutato eventi e atti relativi alla posizione del nominato in oggetto.; che pertanto, anche all'esito di detto riscontro, il Sig. è rimasto Parte_1
ignaro della documentazione relativa all'“ostativo” posto a fondamento dell'impugnato provvedimento di diniego ed ha potuto solo presumere che lo stesso fosse stato adottato in conseguenza: a) della sentenza n. 1875/2012 (R.G.N.R. N.
9706/2012) emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale Penale di Velletri in data
12.11.2012 – definitiva il 09.10.2013 - condanna ex art.73 co. 1 D.P.R 309/1990”, come si evince dal Certificato del Casellario Giudiziale n. 7216/2021; b) nonché dei
Provvedimenti emessi, a Suo danno, dal Prefetto di Roma aventi i seguenti protocolli:
n. 20111127-2 – AREA IV TER del 17.05.2022 e n. 20111127-3 – AREA IV TER del
17.05.2022.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego al rilascio della patente di guida, emesso il 26.4.2023 dal per il seguente Controparte_2
motivo: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER
CARENZA DI MOTIVAZIONI.
Innanzitutto, il ricorrente rilevava che il provvedimento del 26.04.2023, risultava essere privo di ogni e qualsiasi indicazione circa le ragioni per le quali era stato adottato. Nello stesso, non veniva palesato l'elemento ostativo al rilascio della patente di guida, in relazione al quale il aveva emesso il diniego di ammissione alla CP_1
prova di guida. Di talché, tale ostativo, non era stato portato a conoscenza dell'interessato.
Rilevava altresì che dal riscontro alla richiesta di accesso agli atti, la comunicazione telematica effettuata dal CED (da cui si dovrebbe evincere o, quantomeno, essere elencata la documentazione, in possesso della , in base alla quale questa ha CP_4
inserito un 'ostativo' al rilascio al Sig. del titolo abilitativo alla guida) era Pt_1
estranea, anche allo stesso di Roma, che aveva Controparte_6
DISPOSTO il . Per_1
In ogni caso osservava che, anche se i possibili motivi “ostativi al rilascio” fossero consistiti nella sentenza citata n. 1875/2012, il Sig. aveva Parte_1
espiato la pena detentiva dal 10.11.2012 al 19.11.2014, come da Certificato del Casellario Giudiziale n. 7216/2021 e che per conseguire nuovamente la patente dopo una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non era necessario un provvedimento di riabilitazione, bensì il decorso del tempo (Consiglio di
Stato, sez. III, con la sentenza del 14 aprile 2021, n. 3084).
Essendo decorsi circa 11 anni dalla sua emissione e, circa 9 anni dal termine di esecuzione della pena risalente al 19.11.2014, a parere del ricorrente era ormai intervenuto il decorso del tempo a riabilitarlo.
Quanto, invece, ai provvedimenti prefettizi n. 20111127-2 – AREA IV TER del
17.05.2022 e n. 20111127-3 – AREA IV TER del 17.05.2022, evidenziava che con
Provvedimento della Questura di Roma – Commissariato Distaccato di Pubblica
Sicurezza di Colleferro Cat. II° n. 328/2022 del 25.10.2022, al Sig. Parte_1
erano stati restituiti i documenti (Passaporto e Carta d'identità), con
[...]
conseguente estinzione del procedimento amministrativo che aveva comportato l'applicazione della sanzione del ritiro di tali documenti, proprio a seguito dell'adempimento delle prescrizioni allo stesso imposte.
A seguito di integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_4
conformemente all'ordine del giudice ed al deposito dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza, il ricorrente osservava quanto segue: con l'Ordinanza n. 6743/2014
(N. SIUS 2014/21378 – e N. SIEP 2013/366-PM VELLETRI) emessa Pt_2
dall'Ufficio di Sorveglianza di Roma, in tema di liberazione anticipata, il Magistrato di Sorveglianza concedeva al Sig. , odierno ricorrente, la liberazione anticipata Pt_1
in considerazione del fatto che: “nel corso della carcerazione subita ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione facendo, inoltre, registrare una condotta regolare nei semestri maturati nei seguenti periodi (10.11.2023 – 10.05.2014)”.
Pertanto assumeva che se la liberazione anticipata era stata concessa “al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione”, allo scopo del riconoscimento di tale partecipazione e del suo più efficace reinserimento nella società, doveva considerarsi paradossale che, a distanza di ben 11 anni dalla sentenza di condanna n. 1875/12 emessa dal Tribunale Penale di Velletri, ai danni del Sig. , dopo che questi aveva espiato la pena, ottenendo la liberazione anticipata, Pt_1
la di Roma non avesse provveduto alla cancellazione di tale “presunto CP_4
ostativo”, tra l'altro mai notificato al ricorrente.
Nonostante la regolarità della notifica i resistenti restavano contumaci.
Il Giudice tratteneva la causa per la decisione ex art.281 sexies c.p.c. con ordinanza del
23.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Premesso che non vi è prova del ricorso al Controparte_2
avente ad oggetto il provvedimento qui impugnato, pur essendo facoltà dell'interessato, resta il fatto che a fronte della risposta del 10.5.2023 fornita dal suddetto , il CP_1
ricorrente non ha ricevuto alcun documento relativo al motivo ostativo ai sensi dell'art.120 C.d.S., né la , rimasta contumace, ha prodotto in questo giudizio CP_4
la documentazione in oggetto.
Pertanto, la mancata conoscenza del motivo ostativo da parte dell'interessato al rilascio della patente di guida e la lamentata violazione del diritto di difesa, vanno ritenute motivi di illegittimità del provvedimento.
Ciononostante, può presumersi che nel caso di specie, essendo stato il ricorrente condannato con applicazione della pena ex art.444 c.p.p. ad una pena superiore a 3 anni, non si applichi l'art.445 comma 2 cpp.
Invero, pur avendo il ricorrente scelto un particolare rito, ai sensi dell'art.445 comma
2 c.p.p.” il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di 5 anni, quando la sentenza concerne un delitto come nel caso di specie, ovvero di 2 anni quando concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In tal caso si estingue ogni effetto penale. In tale caso l'effetto estintivo consegue al decorso di un determinato termine unito alla condotta successiva del reo”. Ne consegue, che il ricorrente, il quale con il patteggiamento è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, non rientrava comunque in un'ipotesi di estinzione automatica di ogni effetto penale, né in una situazione equivalente alla riabilitazione, per effetto del mero decorso del tempo.
Infatti, la Cassazione penale nella sentenza n. 16025/06, ha equiparato il decorso del termine ed il comportamento successivo del reo alla riabilitazione, solo nelle ipotesi di cui all'art.445 comma 2 c.p.p. (Cass.16025/06).
Solo in questo caso gli effetti riabilitativi sono automatici al decorso del tempo.
Peraltro, la liberazione anticipata è stata concessa nel 2014 in relazione alla buona condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena, non certo con riferimento alla sua condotta successiva alla cessazione della pena detentiva, così come richiesto dall'istituto della riabilitazione
Inoltre, il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dal ricorrente, peraltro in concorso con altri, era molto elevato, finalizzato sicuramente allo spaccio ed il reato dunque molto grave.
E' inoltre pacifico che il ricorrente non abbia richiesto, né gli sia stata concessa, la riabilitazione.
Le ordinanze del magistrato di sorveglianza prodotte risalgono al 2014, quindi si ignora quale sia stata la condotta del ricorrente da allora al momento dell'instaurazione del presente procedimento e soprattutto fino al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (dal 2014 al 2023 sono ben 9 anni). Si ignora se siano stati emesse misure di sicurezza o di prevenzione, se il ricorrente sia indagato o imputato in altro procedimento, essendo stato prodotto sotto il certificato penale del 2021 e non quello del 2023, né quello dei carchi pendenti rilasciato al momento del deposito del ricorso (2023).
Tuttavia, la motivazione del provvedimento impugnato è generica e non si desume espressamente il motivo ostativo, nemmeno con un richiamo per relationem alla norma dell'art.120 C.D.S. nel caso di soggetti condannati ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del
DPR 309/90. Sicchè, può solo presumersi che la condizione ostativa sia la mancanza della intervenuta riabilitazione.
Il ricorrente in effetti non ha fornito la prova né del rilascio del provvedimento riabilitativo, né la prova della presentazione della richiesta al Magistrato di
Sorveglianza.
In considerazione, tuttavia, della genericità e assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e della conseguente violazione del diritto di difesa, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti soccombenti in solido tra loro, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22, esclusa la fase istruttoria, scaglione valore indeterminabile basso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c,p.c. sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
Contro
del della e della Controparte_2 Controparte_8 CP_4
così provvede:
[...]
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento emesso il
26.4.2023 dal impugnato;
Controparte_2
2) Condanna i resistenti al pagamento in solido delle spese legali sostenute dal ricorrente che si liquidano in euro 518,00 per spese vive ed euro 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Roma 16.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
285 e successive modificazioni ed integrazioni;
…… vista la comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e