Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 02177/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2018, proposto da
EL PR MA SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale in atti;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Grimaldi e Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 5136 del 7 febbraio 2018, afferente l’abitazione ubicata nel Comune di Capaccio Paestum, località Licinella, in via Sandro Botticelli ed individuata in catasto al foglio n. 51, particella n. 405, sub 7, notificato alla ricorrente il successivo 14 febbraio 2018, a firma del Dirigente del Responsabile dell’Area IV – Servizio I del Comune di Capaccio Paestum (SA), con cui veniva disposto il “ diniego alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria pratica n. 2480 del 31/12/1986, prot. n. 22158, intestata originariamente a MA FA (…) in quanto i manufatti edificati ex novo sono ubicati in zona vincolata dalla Legge speciale 5 marzo 1957, n. 220, e quindi rientrano tra le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 ”;
- dell’ordinanza n. 42 del 20 marzo 2018, notificata alla ricorrente il 29 marzo 2018, con cui il Comune di Capaccio Paestum ordinava alla ricorrente “ quale esecutore delle opere abusive e proprietaria dell'immobile distinto in catasto al foglio 51 particella 405 sub 7 (…) nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le intere opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi ”;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto parimenti lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 luglio 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente – comproprietaria con il coniuge di una porzione immobiliare di un fabbricato realizzato “ nel 1979 … in assenza di titolo abilitativo ”, censito in catasto al foglio 51, particella 405, sub 7 - impugna il provvedimento in epigrafe, di diniego dell’istanza di sanatoria avanzata con riferimento all’intero fabbricato il 31 dicembre 1986 dall’allora proprietaria ai sensi della l. n. 47/1985, adottato dall’amministrazione comunale nella considerazione che l’opera in questione rientrerebbe tra quelle “ che ai sensi dell'art. 33 della legge 28.2.1985, n. 47, non sono suscettibili di sanatoria in quanto … in contrasto con i vincoli che comportano l'inedificabilità e che sono stati imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse ” … “ CONSIDERATO E RILEVATO Che gli immobili de quo ricadono nel perimetro della legge 220/57 istituita a protezione della antica città di Paestum; Che ai sensi dell'art. 2 della succitata legge "è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località"; Che gli immobili in oggetto sorgono in Zona Omogenea territoriale "Zona G4 parcheggi pubblici e verde di arredo" per come classificato dal vigente piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul B.U.R.C. 13 gennaio 1992, n. 2; Che ai sensi dell'art. 31 delle N.T.A. del vigente PRG le aree di parcheggio pubblico identificate con la apposita simbologia sono da intendersi inedificabili ;”.
Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto oltre che della successiva ordinanza di demolizione, assumendone l’illegittimità per omessa notifica anche al coniuge della ricorrente, comproprietario dell’immobile, e ad entrambi della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nonché in relazione all’essere “ i provvedimenti impugnati … scarni e sintetici e privi del diffuso corredo motivazionale che avrebbe dovuto animarli, specie ove si consideri che essi sono giunti a 32 anni di distanza dalla richiesta di Sanatoria, ed in ogni caso a 18 anni dalla integrazione della pratica edilizia (comprovata dal deposito in giudizio degli atti consegnati dal ricorrente agli Uffici comunali competenti) ”, invocando la maturazione di una “ legittima convinzione che l’Ente, con un silenzio duraturo e significativo, aveva assentito alla realizzazione del manufatto ”.
Secondo parte ricorrente, poi, la carenza di adeguata istruttoria sarebbe evidente, poiché l’immobile de quo insisterebbe su di una particella la cui distanza dal muro di cinta, che delimita i resti della Città Antica sarebbe “ superiore a 1000 ml ” come da relazione tecnica, successivamente versata in atti.
Il Comune si costituiva in giudizio, depositando memoria di pura forma.
Parte ricorrente con ulteriori memorie insisteva per l’accoglimento delle doglianze proposte.
All’udienza pubblica di smaltimento del 21 luglio 2023 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato, avendo l’amministrazione legittimamente emanato l’impugnato provvedimento di diniego ed il successivo ordine di demolizione in ragione della insanabilità del fabbricato ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985, che, infatti, esclude la condonabilità delle costruzioni realizzate in contrasto con un vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore alla realizzazione dell’opera da una legge statale a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici.
Assume, infatti, rilievo dirimente che l’intero fabbricato in cui è posto l’appartamento di proprietà della ricorrente - oltre ad insistere su un’area classificata dal vigente P.R.G. comunale come destinata a “ parcheggi pubblici e verde di arredo” - ricada entro “ la zona di rispetto della profondità di mille metri all'esterno della cinta muraria dell’antica Paestum ” di cui alla legge 5 marzo 1957, n. 220, con conseguente preclusione nella relativa area di qualsiasi relativo intervento edificatorio.
Se, infatti, l’incompatibilità del fabbricato in questione rispetto alla destinazione consentita dall’art. 31 delle relative N.T.A. non risulta nemmeno contestata da parte ricorrente, la circostanza che il manufatto rechi disturbo alla fruizione dell’eccezionale bene culturale costituito dal Parco Archeologico di Paestum, patrimonio mondiale dell’UNESCO, non appare, invero, smentita dalla relazione tecnica versata in atti da parte ricorrente il 18 maggio 2023, in cui, infatti, si attesta soltanto che l’abitazione della ricorrente dista 1.306,22 ml dal Tempio di Hera (posto all’interno del Parco Archeologico), e 1.144,92 ml dal “ cancello di ingresso della cinta muraria dell’antica città di Paestum ”.
Entrambe tali distanze appaiono, infatti, del tutto irrilevanti, insistendo la zona di rispetto tutto intorno al muro di cinta dell’antica Paestum, con la conseguenza che il relativo distacco dovrà essere misurato con riferimento al tratto della cinta muraria più prossimo al fabbricato in questione e non anche considerando né il cancello di ingresso alla città antica, né tanto meno taluno dei reperti archeologici posti al suo interno.
La ratio della fascia di rispetto è, infatti, di creare “una cornice di tutela per il bene culturale, liberato da qualsiasi intervento che possa recare un disturbo per la fruizione, ma anche di pregiudicarne la visuale, il decoro, la godibilità e la valenza storica nonché l'unitarietà fra il sito antico ed il suo contesto ambientale ” (in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2158/2023).
Ebbene, osserva il Collegio come dalla semplice consultazione della planimetria riportata nella relazione di parte ricorrente emerga ictu oculi come il tratto tra manufatto di cui si discorre e il punto più vicino della cinta muraria sia inferiore ai mille metri.
A ciò si aggiunga come la giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’intensità e sui limiti del controllo giurisdizionale sulle valutazioni espresse in materia all’amministrazione sia granitica nel ritenere che il relativo sindacato possa estendersi fin tanto che i relativi giudizi, frutto di discrezionalità tecnica o espressione di puro merito, contrastino con i dati di fatto o siano espressione di una condotta comunque contraddittoria o illogica (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 11363/2022), ipotesi entrambe non riscontrabili nel caso di specie.
Appare, poi, destituita di fondamento la censura incentrata sull’asserito difetto di motivazione, osservando al riguardo il Collegio come gli avversati provvedimenti risultino assistito da un idoneo supporto motivazionale, riportando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del diniego, fondate sulla tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo di cui si discorre.
Il tenore letterale dell’art. 2, comma 1, della l. n. 220/1957 – secondo il quale “ Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa arrecare pregiudizio all'attuale stato della località ” - induce, infatti, a far ritenere che, almeno per le opere in muratura, tale vincolo di inedificabilità sia assoluto e non già relativo, con la conseguenza che l’amministrazione, dopo aver accertato che l’opera ricade entro tale area di rispetto, sarà esonerata dall’eseguire ogni ulteriore valutazione di compatibilità e di pregiudizio in concreto dello stato dei luoghi (in tal senso, questo Tribunale, Sezione II, n.148/2021).
Per quel che poi riguarda, nello specifico, l’ordine di demolizione, anche tale provvedimento - nel richiamare il carattere abusivo delle opere – risulta assistito da una congrua motivazione, anche alla luce di quel consolidato orientamento del Consiglio di Stato che afferma che:
“ I) l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare ;
II) a fronte della motivazione in re ipsa che incontra l’ordine di demolizione all’esito dell’accertamento dell’abuso edilizio, il lasso temporale che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata in capo all’amministrazione – ma sempre in presenza di circostanze eccezionali rigorosamente provate da chi le invoca (come non verificatosi nel caso di specie) - non è quello che intercorre tra il compimento dell’abuso e il provvedimento sanzionatorio ma quello che intercorre tra la conoscenza dell’illecito e il provvedimento sanzionatorio adottato; in mancanza di conoscenza della violazione da parte dell’amministrazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale; (…)
IV) il fatto che sia intercorso lungo tempo dalla realizzazione dell’abuso al provvedimento sanzionatorio non elide né aggrava quanto a motivazione, il doveroso e imprescrittibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a. ” (in tal senso, ex multis , Sezione V, n. 2196/2014).
Lo stesso è a dirsi per la doglianza con cui si lamenta l’adozione dei provvedimenti a distanza di molti anni dalla presentazione dell’istanza e dalla sua successiva integrazione, alla luce di quella pacifica giurisprudenza che afferma come l’interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi ed al ripristino della legalità sia in re ipsa , non sussistendo alcun affidamento del privato meritevole di tutela e non potendosi certamente consentire l’utilizzo libero ed indiscriminato delle facoltà edificatorie sul territorio soltanto perché le autorità preposte al controllo siano intervenute a reprimerle con ritardo (in tal senso , ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, sezione III, n. 240/2011; T.A.R. Campania, Napoli, sezione VI, n. 26797/2010; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 3902/2010).
Non può, infine, essere accolto nemmeno il motivo di impugnazione fondato sul preteso mancato rispetto delle norme sul procedimento amministrativo in relazione al mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione degli impugnati provvedimenti, attesa l’incontestata anteriorità del fabbricato all’entrata in vigore della l. n. 220/1957 e risultando dalla stessa planimetria allegata da parte ricorrente che l’edificio ricade nell’area di rispetto di mille metri posta all’esterno della cinta muraria di Paestum, con la conseguenza che, pertanto, in applicazione del comma 2, primo periodo, dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990, esso non è per ciò solo annullabile, in considerazione della circostanza che non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo (in tal senso, Consiglio di Stato, n. 7525/2020; T.A.R. Campania, NO, n. 909/2020).
Alla luce di quanto fin qui argomentato, appare, altresì, manifestamente infondata - oltre che pretestuosa - la censura con cui la ricorrente lamenta che sia il diniego di sanatoria che il successivo ordine di demolizione avrebbe dovuto essere notificato (oltre a che a lei) anche al coniuge comproprietario dell’immobile, non valendo tale circostanza a inficiare la legittimità dell’avversato diniego.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la costituzione solo formale del Comune, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO