Trib. Imperia, sentenza 29/03/2025, n. 172
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Sentenza 29 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Imperia, in composizione collegiale, ha pronunciato sentenza in merito a una causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente e la resistente, coniugi uniti in matrimonio nel 2004, con due figli minori nati rispettivamente nel 2008, avevano chiesto la pronuncia di divorzio, l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli. Il resistente aveva aderito alla domanda in punto status, affidamento, collocazione e diritto di visita, ma aveva richiesto che il contributo al mantenimento fosse fissato in misura non superiore a € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti, pur avendo raggiunto un accordo congiunto, avevano evidenziato una situazione di persistente malessere nel figlio minore, richiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza in punto status concedendo loro tempo per confrontarsi e attivare supporti familiari. Successivamente, le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo definitivo, rassegnando conclusioni congiunte.

Il Tribunale, preso atto della sentenza non definitiva del 31.10.2023 con cui era già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti, ritenendolo adeguato a tutelare gli interessi economici e personali di tutti i componenti del nucleo familiare. In particolare, ha disposto l'affidamento congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, le modalità di trascorrimento delle festività e delle vacanze estive. È stato posto a carico del padre l'obbligo di versare un assegno mensile di € 650,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, specificando le modalità di accordo preventivo e di rimborso per tali spese. È stato altresì stabilito che l'assegno unico universale per i figli venga interamente percepito dalla madre, con l'impegno del padre a sottoscrivere la necessaria modulistica. Infine, le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Imperia, sentenza 29/03/2025, n. 172
    Giurisdizione : Trib. Imperia
    Numero : 172
    Data del deposito : 29 marzo 2025

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