Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 729/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 729 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del
18.3.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Loredana Modaffari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Capitan Pesante n.32/6 presso lo studio dell'avv.to Maria Lorena Binello che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
dr. Andrea CANCIANI 1
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 3.4.2023 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Imperia il 21.8.2004 con e che nel corso dell'unione Controparte_1 sono nati i figli e (16 anni, essendo nati il 21.5.2008), entrambi Per_1 Per_2 ancora minorenni;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 17.9.2022, omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , fosse posto un assegno di importo non Per_1 Per_2 inferiore ad € 1.000,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio il resistente che, depositando Controparte_1 propria comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di visita dei figli minori, dall'altro chiedeva che il contributo a proprio carico per il loro mantenimento fosse fissato in misura non superiore ad € 600,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
All'udienza del 25.10.2023 le parti, pur dando atto di aver raggiunto tra loro un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile, chiedevano concordemente pronunziarsi sentenza in punto status; quanto precede concedendo loro congruo periodo di tempo onde confrontarsi tra loro ed attivare in favore del nucleo famigliare i supporti necessari a superare le residue criticità (soprattutto avuto riguardo alla necessità di restituire al figlio minore il necessario benessere e Per_2 consentirne una positiva ripresa della frequentazione con la figura paterna) (vds.
“...Evidenziano, tuttavia, una situazione di persistente malessere nel comportamento del figlio , già supportato rispetto alle proprie fragilità ed alle criticità nella Per_2 relazione con la figura paterna dalla psicoterapeuta dott.ssa . Per tale Per_3 ragione chiedono che il Tribunale, senza necessità di adottare provvedimenti temporanei o urgenti – stante in ogni caso la vigenza di quelli già in precedenza adottati – voglia pronunziare sentenza in punto status, concedendo alle parti il tempo necessario al fine di confrontarsi tra loro ed attivare in favore del nucleo famigliare – adulti e minori - ogni intervento di supporto funzionale a superare le attuali criticità; percorsi che esse stesse ritengono indispensabili al fine di escludere la necessità di successivamente apportare modifiche a quanto fino ad oggi concordato...”).
Alla medesima udienza, pertanto, le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione esclusivamente in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 31.10.2023 (n.694/23), dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente le parti riferivano di aver medio tempore raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile. Disposta dal Tribunale
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 729/2023 R.G.A.C.C.
la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status, essendo già stata dichiarata, con sentenza non definitiva in data 31.10.2023 (n.694/23), la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse non solo hanno delineato un regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del diritto dei figli e ad Per_1 Per_2 accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età degli stessi, ma anche un contributo paterno al mantenimento adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e Per_1 Per_2 con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre.
Con obbligo assunto da entrambi i genitori di curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione provvedendo essi altresì ad assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i minori tenendo conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni;
2) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli minori e a weekend alternati dal sabato mattina alla Per_1 Per_2 domenica sera allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre (ovvero accordandosi affinché essi possano spostarsi in motorino) nonché per due pomeriggi infrasettimanali fino a dopo la cena ovvero anche con modalità diverse in considerazione delle esigenze dei minori e previo accordo con la madre.
I figli minori trascorreranno in pari misura con entrambi i genitori le festività natalizie e pasquali, applicandosi il principio dell'alternanza annuale per i giorni di Festa ovvero concordando tra loro un eventuale diverso regime. Ciascuno dei genitori, nelle vacanze estive, potrà tenere i figli minori per un uguale periodo di tempo, da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 729/2023 R.G.A.C.C.
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento a mani della madre, con Per_1 Per_2 decorrenza dal mese di dicembre 2024, di un assegno dell'importo di € 650,00 mensili da corrispondersi mediante bonifico bancario (come già oggi avviene) entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo ossia: a) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo ossia : a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo ossia: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di baby-sitter c) viaggi e vacanze;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) tempo prolungato, b) pre-scuola e doposcuola, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Il genitore che avrà eventualmente anticipato tali spese, per ottenere il rimborso della sua quota dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate senza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche whatsapp nell'immediatezza della richiesta ovvero entro 5 giorni da essa, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Con la possibilità di dedurre le spese di cui sopra dalle rispettive dichiarazioni dei redditi se e nella misura in cui effettivamente sostenute al 50% e con l'obbligo per il genitore anticipatario di fornire la relativa pezza giustificativa al momento del rimborso;
4) con accordo a che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli e e con impegno assunto dal padre a Per_1 Per_2 sottoscrivere le eventuali modulistiche necessarie;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 29.3.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4