Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 10.6.2025, nella causa civile iscritta al n.1956/22 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo De Blasi, in virtù di mandato in calce all'originale dell'atto di sfratto per morosità e citazione della convalida, procuratore domiciliatario
- intimante-
CONTRO
, in persona del Curatore avv. , Controparte_1 CP_2
Rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Zinnari, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato autenticata con firma digitale, nonché in virtù del provvedimento del Giudice delegato di autorizzazione alla costituzione nel giudizio, procuratore domiciliatario
-intimato-
E
e , quest'ultimo in proprio e quale Controparte_3 Controparte_4 legale rappresentante dell'allora in bonis Controparte_1
Rappresentati e difesi dall'avv.to Mirko De Luca in virtù di mandato in calce al presente atto, procuratore domiciliatario
- altri intimati-
NONCHE' in persona del suo legale Controparte_5
rappresentante pro-tempore
- altra intimata contumace-
MOTIVAZIONE
1
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa, le note di trattazione scritta e, da ultimo, le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze e le note di trattazione scritta in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti ad eccezione della società cooperativa Controparte_5
[... già contumace, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del 3.4.2023, venivano ammessi l'interrogatorio formale dell'intimante e la prova testimoniale e, con successiva Parte_1 ordinanza emessa a seguito dell'udienza del 6.4.2023, veniva fissata l'udienza dell'8.5.2023 per l'espletamento dell'interrogatorio formale di che tuttavia non aveva luogo per Parte_1
assenza del Pt_1
Seguivano alcuni rinvii per assenza del teste che veniva ascoltato all'udienza del Testimone_1
27.2.2024. Precisate le conclusioni all'udienza del 9.12.2024, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies dapprima all'udienza del 16.12.2024, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 10.6.2025 con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
2 Preliminarmente, sul ritardo giustificato nell'invio delle note conclusive da parte dell'avv. Paolo De
Blasi, rileva il giudice che il termine concesso per il deposito delle note, trattandosi di discussione ex art.281 sexies c.p.c., quindi orale, non è perentorio ed anzi le note potrebbero anche non esserci proprio perché è facoltà della parte discutere oralmente la causa. Pertanto sul punto nulla quaestio.
Ancora in via preliminare, sull'eccezione del mancato esperimento della mediazione obbligatoria sollevata per la prima volta all'udienza di discussione orale della causa dal procuratore di Parte_1
intimante, rileva il giudice la tardività di tale eccezione che doveva essere eccepita dalla
[...]
parte o rilevata dal giudice entro la prima udienza del giudizio di primo grado (vedi da ultimo Corte
d'Appello di Roma sentenza n.7572/2024), che nel caso in esame è stata celebrata il 24.10.2022.
Osserva il giudice, uniformandosi alle statuizioni della Corte, che il limite della prima udienza non
è derogabile. Il principio sancito è che la decadenza opera in modo rigido, a tutela della certezza dei tempi processuali. L'interpretazione restrittiva del termine di decadenza sottolinea l'importanza della prima udienza, momento cruciale in cui le parti devono definire tutte le eccezioni preliminari e i giudici devono valutare eventuali rilievi d'ufficio. Un comportamento omissivo o tardivo comporta conseguenze definitive. Inoltre, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie, pone una regola chiara e inderogabile, rafforzando la centralità della prima udienza come spartiacque procedurale. Ciò garantisce un processo ordinato e coerente con i principi di economia processuale. Allo stesso tempo, la normativa impone alle parti un'attenta pianificazione delle proprie strategie difensive.
Per tali considerazioni l'eccezione viene rigettata.
Nel merito, relativamente ai canoni di locazione, osserva il giudice che il mancato pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti dalla società ora fallita per gli anni 2013, 2014 e Controparte_1
2015 giustificano la richiesta di sfratto per morosità.
Il mancato pagamento dei canoni per l'anno 2021 e, quindi, la persistente morosità del nuovo conduttore subentrato alla società la società cooperativa ” Controparte_1 Controparte_5 CP_5
considerata dal giudice dell'esecuzione, appunto, come ulteriore morosità, ha giustificato l'emissione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile oggetto di causa, poi effettivamente rilasciato.
Per tali motivi il giudice dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 1.4.2005 e relativa all'immobile sito in Novoli alla Via Vittorio Veneto n.6/8, di proprietà di . Parte_1
Tuttavia considerato che parte intimante ha rinunciato ai canoni scaduti e non corrisposti sul punto dichiara cessata la materia del contendere.
Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. avanzata dall'intimante nei confronti di tutti gli intimati rileva il giudice che per ottenere il risarcimento dal danno è necessaria non solo la prova del comportamento illecito del
3 soccombente, ma anche un effettivo danno e la relativa prova. Poiché tale risarcimento viene concesso su istanza della parte è necessario che quest'ultima fornisca la prova del danno subìto. Il magistrato non può, a riguardo, ricorrere in sede di liquidazione a mere nozioni di comune esperienza o al criterio equitativo ove dagli atti non risultino elementi idonei all'identificazione di tale danno.
Pertanto, non avendo l'intimante fornito prova né del comportamento illecito degli intimati (che a parere del giudicante non hanno violato la comune prudenza deducendo una ricostruzione e valutazione dei fatti che abbisognavano, comunque, di valutazione giudiziale per essere risolti), né la prova del danno subito, la domanda non può essere accolta.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate e le ragioni innanzi spiegate, costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del Curatore, di e di , quest'ultimo in
[...] Controparte_3 Controparte_4
proprio e quale legale rappresentante dell'allora in bonis società nonché della Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6
disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. rigetta l'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria perché tardiva;
2. dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 1.4.2005 e relativa all'immobile sito in
Novoli alla Via Vittorio Veneto n.6/8, di proprietà di . Parte_1
3. Dichiara cessata la materia del contendere considerato che parte intimante ha rinunciato ai canoni scaduti e non corrisposti.
4. Rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. avanzata da per i motivi di cui in premessa. Parte_1
5. Spese del giudizio interamente compensate.
Lecce, 10.6.2025 ore 16.20
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
4