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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo n. 505/2023 del 21 ottobre
2023
promossa da
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena T. Rossi, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Mauro Macchi n. 58
appellante
nei confronti di
Avv. (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Turchini, presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliato in Arezzo, via Roma n. 25
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via preliminare, ritenuta la fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'appello, sospendere la
provvisoria esecutività della sentenza appellata, anche perché l'esecuzione recherebbe grave e immeritato disdoro
all'immagine dell'appellante avvocato In via principale nel merito, annullare, con effetto costitutivo e Parte_1
retroattivo, il contratto di mandato professionale a suo tempo stipulato inter partes, per dolo del mandatario. Revocare,
quindi, l'ingiunzione opposta e la condanna per lite temeraria entrambe infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di
spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, giudice di secondo grado, ogni altra domanda, eccezione,
richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria disattesa: - in via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa a
sostegno dell'eccepita inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello, rigettare la richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non sussistendo, peraltro, alcuno dei presupposti di legge – fumus
boni iuris e periculum in mora – per il suo accoglimento. -In via principale, dichiarare inammissibile e/o
manifestamente infondato e/o comunque rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello
1 R.G. n. 455/2024
proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. 505/2023, pronunciata, nell'ambito della causa civile n. 3353/22 Parte_1
R.G., dal Giudice di Pace di Arezzo, Dott.ssa Maria Nino, in data 21/10/2023 e pubblicata in data 23/10/2023, con ogni
consequenziale pronuncia di legge. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice di Pace di Arezzo a favore dell'avv. per CP_1
l'importo di € 2.562,40 a titolo di corrispettivo per la prestazione di assistenza professionale da quest'ultimo svolta, quale difensore di fiducia, nel procedimento penale n. 553/2015 r.g.n.r. e 350/2017 r.g. che lo aveva visto imputato dei reati di cui agli artt. 595 e 612 c.p.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha dedotto l'inadempimento da parte del professionista delle obbligazioni correlate al mandato conferitogli, nonché il dolo del mandatario nella conclusione del contratto,
in quanto il professionista avrebbe volontariamente omesso di comunicargli il fatto di conoscere il querelante costituitosi parte civile nel procedimento penale, inducendo l'avv. a rilasciargli il mandato Pt_1 difensivo che, altrimenti, non gli avrebbe conferito.
Su queste basi, ha chiesto dichiararsi l'annullamento, con effetto retroattivo, del contratto di mandato professionale per dolo del mandatario e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1 infondata.
3. Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 505/2023 del 21 ottobre 2023, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 955/2022, condannando l'avv. alla refusione Parte_1
delle spese di lite oltre al versamento in favore dell'avv. della somma di euro 1.000,00 ex art. 96 co. 3 CP_1
e 91 c.p.c.
Il Primo giudice ha, in particolare, rilevato che: i) l'avv. aveva svolto l'incarico professionale CP_1
conferito dall'avv. con diligenza e professionalità tanto da ottenere, in favore del proprio assistito, Pt_1
una sentenza di assoluzione ex art. 530 co 1 c.p.c.; ii) le richieste bonarie di pagamento dei propri onorari erano rimasti inevasi;
iii) l'Ordine degli avvocati di Arezzo aveva vidimato la notula professionale con parere di congruità degli importi richiesti.
4. Per ottenere la riforma della suddetta sentenza, l'avv. ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando il fatto che il giudice di Pace non avrebbe compreso quale fosse il thema decidendum, in quanto avrebbe basato la propria motivazione sull'eccezione di inadempimento da parte del mandatario, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento del contratto per dolo.
5. Si è costituito in giudizio l'avv. ed ha resistito all'appello, invocandone il rigetto in quanto: CP_1
i) il Giudice di Pace di Arezzo aveva respinto l'opposizione anche con riferimento alla domanda relativa
2 R.G. n. 455/2024
all'annullamento del mandato per dolo del mandatario;
ii) l'avv. non conosceva il querelante CP_1
pertanto, nessun artificio o raggiro era stato era stato posto in essere per indurre in errore Persona_1
l'avv. e costringerlo a conferirgli il mandato;
iii) la prestazione era stata seguita in maniera diligente e Pt_1
professionale; iv) l'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. che impone all'appellante di indicare in maniera specifica le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
6. All'udienza dell'11 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
*****
7. L'appellante ha fondato il presente gravame su un unico motivo, ovvero la mancata pronuncia da parte del Giudice di Pace in relazione alla richiesta di annullamento del contrato di mandato in quanto viziato da dolo. Sul punto, l'appellante ha rappresentato che, al momento del conferimento dell'incarico professionale all'avv. nel procedimento penale n. 553/2015 r.g.n.r. e 350/2017 r.g., questi avrebbe volontariamente CP_1
taciuto il fatto di conoscere il querelante Persona_1
8. L'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 505/2023 del 21 ottobre Parte_1
2023 deve essere respinto, per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
9. Preliminarmente, ad avviso di questo giudicante, il Giudice di prime cure, esaminata la questione, ha opportunamente e correttamente accertato che l'avv. aveva svolto l'incarico professionale conferito CP_1 con diligenza e professionalità. Risulta, infatti, documentalmente provato dai verbali di udienza prodotti
(doc. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione) che il processo era stato celebrato in tre udienze - quella del 19 luglio
2021, del 16 novembre 2021 e dell'8 febbraio 2022 – alle quali il difensore era personalmente presente procedendo alla escussione dei testi e alla discussione. Emerge, altresì, dalla documentazione versata in atti,
che nel corso del procedimento penale in oggetto, la difesa dell'imputato aveva ottenuto la revoca della costituzione di parte civile, nonché la riqualificazione dei fatti contestati e sanzionati ex art. 595 c.p. in quelli previsti dall'art. 594 c.p., non costituenti più reato e, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 612 c.p., era stata pronunciata sentenza di assoluzione ex art. 530 co 1 c.p.c. (doc. 1 comparsa di costituzione).
10. Ciò premesso, passando alla disamina della domanda di annullamento, con effetto retroattivo, del contratto di mandato in quanto viziato da dolo su cui l'odierno appellante ha fondato il presente gravame, si osserva quanto segue.
Per dolo contrattuale si intende ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un altro in errore,
determinandolo a concludere un negozio che altrimenti non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a condizioni diverse. Ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
3 R.G. n. 455/2024
Affinché si possa giungere ad una pronuncia di annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto un'efficacia casuale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi,
sul consenso di quest'ultima. Ne consegue che l'effetto invalidante frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
Nel caso di specie, secondo l'appellante la condotta dolosa attribuita all'avv. consisterebbe nel fatto CP_1
che quest'ultimo, al momento del conferimento dell'incarico professionale, avrebbe volontariamente sottaciuto il fatto di conoscere il querelante costituitosi parte civile nel procedimento penale, Persona_1
per cui tale omissione avrebbe indotto l'avv. a stipulare un contratto di mandato professionale Parte_1
che, altrimenti, non avrebbe concluso.
La tesi sostenuta dall'avv. non può essere condivisa. Invero, siffatte allegazioni si risolvono in mere Pt_1
deduzioni prive di un effettivo riscontro probatorio. La presunta conoscenza, contestata dall'avv. sia CP_1
in sede di opposizione sia nel presente gravame, non risulta infatti provata, così come non risultano provati gli artifici o i raggiri con cui questi avrebbe sottaciuto tale presunta conoscenza.
Del tutto inconferenti sono le allegazioni in ordine all'asserita frequentazione di e di circoli Per_1 CP_1
privati o, ancora, alla notorietà di cui godrebbero i due professionisti e dalla quale l'avv. ha Parte_1
ritenuto “verosimile” che si fossero già conosciuti.
Altrettanto inidonee ad assolvere l'onere probatorio richiesto sono i rilievi sollevati in merito all'attività
difensiva svolta dall'avv. in particolare, in ordine alla scelta dei documenti da produrre nel CP_1
procedimento penale e all'istruttoria dibattimentale condotta da quest'ultimo che, secondo l'appellante,
avrebbero avuto quale unico fine quello di “distogliere lo sguardo del Giudice penale dalla persona del dott.
ove questi venisse indagato per estorsione”. Persona_1
Ne consegue che, in difetto della prova dell'asserito dolo del mandatario, il contratto di mandato non risulta viziato e pertanto non può essere annullato.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, va respinto l'appello proposto dall'Avv. con Parte_1
conseguente conferma della sentenza n. 505/2023 del 21 ottobre 2023 emessa dal Giudice di Pace di Arezzo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'avv. e sono liquidate in dispositivo sulla base Parte_1
del d.m. 55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022 per il presente grado di giudizio, tenuto conto dello scaglione medio di riferimento per le fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 505/2023 del 21 ottobre 2023 emessa dal Giudice di Pace di Arezzo,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 R.G. n. 455/2024
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 505/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Arezzo;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 29 gennaio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 455 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Arezzo n. 505/2023 del 21 ottobre
2023
promossa da
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elena T. Rossi, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Mauro Macchi n. 58
appellante
nei confronti di
Avv. (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Turchini, presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliato in Arezzo, via Roma n. 25
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via preliminare, ritenuta la fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'appello, sospendere la
provvisoria esecutività della sentenza appellata, anche perché l'esecuzione recherebbe grave e immeritato disdoro
all'immagine dell'appellante avvocato In via principale nel merito, annullare, con effetto costitutivo e Parte_1
retroattivo, il contratto di mandato professionale a suo tempo stipulato inter partes, per dolo del mandatario. Revocare,
quindi, l'ingiunzione opposta e la condanna per lite temeraria entrambe infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di
spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, giudice di secondo grado, ogni altra domanda, eccezione,
richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria disattesa: - in via preliminare, per tutti i motivi esposti in narrativa a
sostegno dell'eccepita inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello, rigettare la richiesta di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non sussistendo, peraltro, alcuno dei presupposti di legge – fumus
boni iuris e periculum in mora – per il suo accoglimento. -In via principale, dichiarare inammissibile e/o
manifestamente infondato e/o comunque rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello
1 R.G. n. 455/2024
proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. 505/2023, pronunciata, nell'ambito della causa civile n. 3353/22 Parte_1
R.G., dal Giudice di Pace di Arezzo, Dott.ssa Maria Nino, in data 21/10/2023 e pubblicata in data 23/10/2023, con ogni
consequenziale pronuncia di legge. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dal Giudice di Pace di Arezzo a favore dell'avv. per CP_1
l'importo di € 2.562,40 a titolo di corrispettivo per la prestazione di assistenza professionale da quest'ultimo svolta, quale difensore di fiducia, nel procedimento penale n. 553/2015 r.g.n.r. e 350/2017 r.g. che lo aveva visto imputato dei reati di cui agli artt. 595 e 612 c.p.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha dedotto l'inadempimento da parte del professionista delle obbligazioni correlate al mandato conferitogli, nonché il dolo del mandatario nella conclusione del contratto,
in quanto il professionista avrebbe volontariamente omesso di comunicargli il fatto di conoscere il querelante costituitosi parte civile nel procedimento penale, inducendo l'avv. a rilasciargli il mandato Pt_1 difensivo che, altrimenti, non gli avrebbe conferito.
Su queste basi, ha chiesto dichiararsi l'annullamento, con effetto retroattivo, del contratto di mandato professionale per dolo del mandatario e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1 infondata.
3. Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 505/2023 del 21 ottobre 2023, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 955/2022, condannando l'avv. alla refusione Parte_1
delle spese di lite oltre al versamento in favore dell'avv. della somma di euro 1.000,00 ex art. 96 co. 3 CP_1
e 91 c.p.c.
Il Primo giudice ha, in particolare, rilevato che: i) l'avv. aveva svolto l'incarico professionale CP_1
conferito dall'avv. con diligenza e professionalità tanto da ottenere, in favore del proprio assistito, Pt_1
una sentenza di assoluzione ex art. 530 co 1 c.p.c.; ii) le richieste bonarie di pagamento dei propri onorari erano rimasti inevasi;
iii) l'Ordine degli avvocati di Arezzo aveva vidimato la notula professionale con parere di congruità degli importi richiesti.
4. Per ottenere la riforma della suddetta sentenza, l'avv. ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentando il fatto che il giudice di Pace non avrebbe compreso quale fosse il thema decidendum, in quanto avrebbe basato la propria motivazione sull'eccezione di inadempimento da parte del mandatario, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento del contratto per dolo.
5. Si è costituito in giudizio l'avv. ed ha resistito all'appello, invocandone il rigetto in quanto: CP_1
i) il Giudice di Pace di Arezzo aveva respinto l'opposizione anche con riferimento alla domanda relativa
2 R.G. n. 455/2024
all'annullamento del mandato per dolo del mandatario;
ii) l'avv. non conosceva il querelante CP_1
pertanto, nessun artificio o raggiro era stato era stato posto in essere per indurre in errore Persona_1
l'avv. e costringerlo a conferirgli il mandato;
iii) la prestazione era stata seguita in maniera diligente e Pt_1
professionale; iv) l'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. che impone all'appellante di indicare in maniera specifica le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
6. All'udienza dell'11 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
*****
7. L'appellante ha fondato il presente gravame su un unico motivo, ovvero la mancata pronuncia da parte del Giudice di Pace in relazione alla richiesta di annullamento del contrato di mandato in quanto viziato da dolo. Sul punto, l'appellante ha rappresentato che, al momento del conferimento dell'incarico professionale all'avv. nel procedimento penale n. 553/2015 r.g.n.r. e 350/2017 r.g., questi avrebbe volontariamente CP_1
taciuto il fatto di conoscere il querelante Persona_1
8. L'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 505/2023 del 21 ottobre Parte_1
2023 deve essere respinto, per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
9. Preliminarmente, ad avviso di questo giudicante, il Giudice di prime cure, esaminata la questione, ha opportunamente e correttamente accertato che l'avv. aveva svolto l'incarico professionale conferito CP_1 con diligenza e professionalità. Risulta, infatti, documentalmente provato dai verbali di udienza prodotti
(doc. 2, 3 e 4 comparsa di costituzione) che il processo era stato celebrato in tre udienze - quella del 19 luglio
2021, del 16 novembre 2021 e dell'8 febbraio 2022 – alle quali il difensore era personalmente presente procedendo alla escussione dei testi e alla discussione. Emerge, altresì, dalla documentazione versata in atti,
che nel corso del procedimento penale in oggetto, la difesa dell'imputato aveva ottenuto la revoca della costituzione di parte civile, nonché la riqualificazione dei fatti contestati e sanzionati ex art. 595 c.p. in quelli previsti dall'art. 594 c.p., non costituenti più reato e, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 612 c.p., era stata pronunciata sentenza di assoluzione ex art. 530 co 1 c.p.c. (doc. 1 comparsa di costituzione).
10. Ciò premesso, passando alla disamina della domanda di annullamento, con effetto retroattivo, del contratto di mandato in quanto viziato da dolo su cui l'odierno appellante ha fondato il presente gravame, si osserva quanto segue.
Per dolo contrattuale si intende ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un altro in errore,
determinandolo a concludere un negozio che altrimenti non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a condizioni diverse. Ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
3 R.G. n. 455/2024
Affinché si possa giungere ad una pronuncia di annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne, che abbiano avuto un'efficacia casuale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi,
sul consenso di quest'ultima. Ne consegue che l'effetto invalidante frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
Nel caso di specie, secondo l'appellante la condotta dolosa attribuita all'avv. consisterebbe nel fatto CP_1
che quest'ultimo, al momento del conferimento dell'incarico professionale, avrebbe volontariamente sottaciuto il fatto di conoscere il querelante costituitosi parte civile nel procedimento penale, Persona_1
per cui tale omissione avrebbe indotto l'avv. a stipulare un contratto di mandato professionale Parte_1
che, altrimenti, non avrebbe concluso.
La tesi sostenuta dall'avv. non può essere condivisa. Invero, siffatte allegazioni si risolvono in mere Pt_1
deduzioni prive di un effettivo riscontro probatorio. La presunta conoscenza, contestata dall'avv. sia CP_1
in sede di opposizione sia nel presente gravame, non risulta infatti provata, così come non risultano provati gli artifici o i raggiri con cui questi avrebbe sottaciuto tale presunta conoscenza.
Del tutto inconferenti sono le allegazioni in ordine all'asserita frequentazione di e di circoli Per_1 CP_1
privati o, ancora, alla notorietà di cui godrebbero i due professionisti e dalla quale l'avv. ha Parte_1
ritenuto “verosimile” che si fossero già conosciuti.
Altrettanto inidonee ad assolvere l'onere probatorio richiesto sono i rilievi sollevati in merito all'attività
difensiva svolta dall'avv. in particolare, in ordine alla scelta dei documenti da produrre nel CP_1
procedimento penale e all'istruttoria dibattimentale condotta da quest'ultimo che, secondo l'appellante,
avrebbero avuto quale unico fine quello di “distogliere lo sguardo del Giudice penale dalla persona del dott.
ove questi venisse indagato per estorsione”. Persona_1
Ne consegue che, in difetto della prova dell'asserito dolo del mandatario, il contratto di mandato non risulta viziato e pertanto non può essere annullato.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, va respinto l'appello proposto dall'Avv. con Parte_1
conseguente conferma della sentenza n. 505/2023 del 21 ottobre 2023 emessa dal Giudice di Pace di Arezzo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'avv. e sono liquidate in dispositivo sulla base Parte_1
del d.m. 55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022 per il presente grado di giudizio, tenuto conto dello scaglione medio di riferimento per le fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 505/2023 del 21 ottobre 2023 emessa dal Giudice di Pace di Arezzo,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 R.G. n. 455/2024
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 505/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Arezzo;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di Parte_1 CP_1
giudizio, liquidate in euro 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 29 gennaio 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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