Articolo 11 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 10Articolo 12
Versione
19 gennaio 1982
Art. 11. Vincitori di concorsi pubblici di reclutamento

I vincitori dei pubblici concorsi indetti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonche' gli idonei utilmente collocati in graduatoria possono essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneita' fisica, subordinatamente alla disponibilita' dei posti in organico e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.
La nomina decorre, agli effetti giuridici, dalla data fissata da ciascuna Azienda per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio.
Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina.
Sono altresi' esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982