Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3281/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Bitonte ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mineo Controparte_1 C.F._2
Francesca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO separazione
CONCLUSIONI CONGIUNTE rese all'udienza del 7.3.2025
1) I coniugi vivranno d'ora in poi separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in NA (CO), Via Milano n. 3, di proprietà esclusiva della GNa Parte_1 sarà assegnata alla stessa, unitamente a quanto la arreda;
3) L'affidamento della prole si intende congiunto come per legge con conseguente esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente della figlia minore, , presso la madre, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
Servizi Sociali competenti che provvederanno a sostenere i genitori e la minore nell'ampliamento delle frequentazioni, sino all'elaborazione di un calendario (che preveda frequentazioni padre-figlia quantomeno a weekend alternati). I genitori si impegnano a introdurre quantomeno due-tre videochiamate a settimana tra padre e figlia, a partire dall'8.3.2025;
5) Il GN , a titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia minore e sino Controparte_1 Per_1 alla raggiunta indipendenza economica della stessa, continuerà a versare la somma di Euro 800,00= (ottocento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di riferimento (prima rivalutazione marzo 2026), oltre il 70% delle spese straordinarie, individuate sulla base del protocollo adottato dal Tribunale di Como. Il rimborso del 70% delle spese straordinarie avverrà entro 15 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo di spesa;
6) La somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario di cui al predetto punto 5) sarà corrisposta dal marito entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GNa;
Parte_1
7) L'assegno unico per la figlia a carico o altre forme di contribuzione a sostegno della genitorialità e/o per familiari a carico relativi alla minore sono attribuiti alla madre al 100%; Persona_1
8) I genitori si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore, rimanendo comunque sin da ora pattuito che la medesima, rispetto al quale dovrà essere sempre nota e comunicata la residenza anagrafica, potrà espatriare con la madre oppure con il padre, previa comunicazione all'altro genitore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 19.9.2022, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale con addebito al marito , sposato in SC, in data Controparte_1
18.5.2013. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, (nata il Per_1
28.12.2014), con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di disporre che il padre veda la figlia, quanto meno inizialmente, in modalità protetta, sì da essere aiutato ad instaurare nuovamente un rapporto con la stessa e, soprattutto, a riacquisirne la fiducia, nonché di porre a carico del marito € 600 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo del Tribunale di Como, nonché € 600 mensili per il proprio mantenimento.
Con memoria difensiva depositata in data 17.3.2023, si è costituito , aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione e chiedendo di disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, di regolamentare le frequentazioni padre-figlia come dallo stesso proposto, di porre a proprio carico € 800 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico per la figlia. All'udienza presidenziale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti, che hanno descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico -evidenziando i problemi alimentari di che si rifiutava inoltre di vedere il padre- e Per_1 raggiunto il seguente accordo, chiedendo la conversione del rito e l'omologa della separazione alle condizioni concordate: 1) I coniugi vivranno d'ora in poi separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in NA (CO), Via Milano n. 3, di proprietà esclusiva della GNa , sarà a lei Parte_1 assegnata, unitamente a quanto la arreda;
3) L'affidamento della prole si intende congiunto come per legge con conseguente esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente della figlia minore presso la residenza materna, in NA (CO), Via Milano n. 3; 4) In considerazione Persona_1 delle problematiche di salute di e del fatto che il padre lavora in trasferta, i genitori concordano che Per_1 rispetto agli aspetti scolastici e medici urgenti che riguardano la minore, la madre possa assumere decisioni anche in assenza del consenso paterno, con obbligo di tempestiva comunicazione;
5) In considerazione delle problematiche di salute di il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità ed i tempi Per_1 che verranno indicati dalle psicoterapeute che la seguono presso il centro IC, previo graduale ripristino della relazione padre-figlia, sempre secondo i tempi indicati dalle medesime psicoterapeute. Quando le condizioni di salute di lo consentiranno, secondo quanto valutato dai professionisti che la seguono, il Per_1 padre potrà vedere la figlia quantomeno un giorno alla settimana;
6) Il GN , a titolo di Controparte_1 contributo mensile al mantenimento della figlia minore e sino alla raggiunta indipendenza economica Per_1 della stessa, provvederà a versare la somma di Euro 800,00= (ottocento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di riferimento, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate sulla base del protocollo adottato dal Tribunale di Como. Il rimborso del 70% delle spese straordinarie avverrà entro 15 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo di spesa;
7) La somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario di cui al predetto punto 5) sarà corrisposta dal marito entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GNa;
8) L'assegno unico Parte_1 per figli a carico o altre forme di contribuzione a sostegno della genitorialità e/o per familiari a carico relativi alla minore sono attribuiti interamente alla GNa 9) L'eventuale introduzione di Persona_1 Pt_1 nuove figure affettive da parte di entrambi i genitori avverrà in maniera del tutto graduale e, comunque, con modalità idonee a preservare l'equilibrio e la stabilità emotiva della minore e secondo quanto indicato Per_1 dai professionisti che seguono la minore;
10) I genitori si danno reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per sé e per la figlia minore.
Il Presidente delegato ha quindi convertito il rito, autorizzando i coniugi a vivere separati e rimettendo la decisione al Collegio il quale, tuttavia -RITENUTO che la complessa situazione familiare -caratterizzata da un'elevata conflittualità tra i coniugi, che si stanno però impegnando a contenere nell'interesse della figlia nata il [...] ed affetta da un grave disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da Per_1 restrizione alimentare collegata a sintomatologia fobica (cfr. documentazione medica in atti), che attualmente rifiuta di vedere il padre- renda necessaria una immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali e Specialistici dell' ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato alla trattazione CP_2 della fase presidenziale, per la prosecuzione del giudizio, prendendo atto degli accordi raggiunti dalle parti e ha disposto che i Servizi Sociali del Comune di NA prendano immediatamente in carico la situazione del nucleo familiare e della minore e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, nonché con gli specialisti che già seguono la minore presso il Centro IC (dottoresse e , ciascuno per la parte di Per_2 Per_3 rispettiva competenza, provvedano a: - svolgere un accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare diretto a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva della minore, la qualità della relazione con ciascun genitore, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse della minore e per verificare se l'accordo raggiunto dalle parti sia rispondente all'interesse della minore oppure occorra apportare delle modifiche come suggerite e con l'indicazione di eventuali interventi avviati o da avviare;
- ripristinare -solo ove ne sussistano le condizioni, nel rispetto delle condizioni psicofisiche e psicoemotive della minore ed avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari- la relazione padre-figlia, provvedendo inizialmente ad avviare visite con modalità protette ed osservate, secondo quanto maggiormente corrispondente all'interesse della minore, con progressivo e graduale ampliamento e/o liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori, della situazione psicofisica della minore e dell'esito degli accertamenti svolti, con la predisposizione di un apposito calendario;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuropsichiatrico necessari o anche solo opportuni per la minore e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità (mirati ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita della minore), nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per la minore che richiedano un intervento del Tribunale;
- trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto.
Sentite nuovamente le parti all'udienza del 12.6.2024, con provvedimento collegiale del 14.6.2024 -
RILEVATO che, nella relazione dei Servizi Sociali dell'ottobre 2023, si legge che: - era stata rinegoziata con i genitori una presa in carico stabile a livello neuropsichiatrico della figlia minore (nata il [...]); Per_1
- la madre stava seguendo un percorso di supporto psicologico e si mostrava preoccupata che il riavvicinamento al padre destabilizzasse nuovamente la figlia;
- entrambi i genitori erano in lista d'attesa per la valutazione psicodiagnostica, ritenuta fondamentale;
- l'arte-terapia seguita da stava proseguendo Per_1 bene, ma si rendevano necessari un inquadramento neuropsichiatrico e una presa in carico psicologica;
- il padre aveva riferito di non vedere dal marzo 2022. Si era concluso per la prosecuzione degli incarichi Per_1 con valutazione psicodiagnostica dei genitori e presa in carico psicologica e monitoraggio neuropsichiatrico della minore (difficoltà mentalizzazione aspetti pulsionali emergenti, lievi difficoltà di scrittura e caduta nella memoria di lavoro); RILEVATO che, nella relazione dei Servizi Sociali del maggio 2024, si legge che: - la madre appariva ancora preoccupata dalla ripresa dei rapporti padre-figlia e la sua valutazione psicodiagnostica ne consigliava un percorso psicologico;
- il padre, la cui valutazione psicodiagnostica non rilevava criticità, appariva migliorato, più auto-critico e più capace di sintonizzarsi sui bisogni della figlia, riconoscendo di venire informato puntualmente dalla madre e rappresentando di aver risentito al Per_1 telefono;
- entrambi erano apparsi collaborativi e riconoscevano le fragilità emotive della figlia;
- aveva Per_1 cominciato il percorso di supporto psicologico, dimostrava fragilità emotive (selettività alimentare e controllo sfinterico) e andava autonomizzata, pur proseguendo bene il proprio percorso scolastico. Si era concluso per la conferma dell'incarico di ripristino della relazione padre-figlia, la conferma della presa in carico psicologica e del monitoraggio neuropsichiatrico di l'attivazione/prosecuzione di percorsi di supporto Per_1 psicologico inizialmente individuali sia per la madre (che già lo seguiva, ma a fatica) sia per il padre (che si era detto disponibile); RILEVATO che, all'udienza del 07/05/2024, i difensori avevano riferito di miglioramenti sia nella comunicazione fra i genitori che nello stato di salute della minore;
la madre si era detta disponibile a proseguire il percorso psicologico e il padre a cominciarlo;
il Giudice aveva invitato le Con parti a inserire nelle condizioni gli interventi proposti dal;
RILEVATO che, nell'ultima relazione dei
Servizi (giugno 2024), si legge di una situazione sostanzialmente invariata, salve l'interruzione del percorso psicologico seguito da voluta dai genitori e la scarsa motivazione della madre a seguire il proprio Per_1 percorso di supporto psicologico;
d'altro canto, la figlia continua a opporre un netto rifiuto alla possibilità di una ripresa dei contatti con il padre, immaginando che possa comportare un distacco dalla madre. Si conclude per la conferma dell'incarico di ripresa della relazione padre-figlia, la conferma del monitoraggio neuropsichiatrico di (nonché l'eventuale ripresa di un percorso di supporto psicologico individuale), la Per_1 presa in carico di supporto genitoriale singola e un eventuale percorso di sostegno genitoriale di coppia e si chiede un rinvio di almeno ulteriori sei mesi per completare gli approfondimenti;
RILEVATO che, all'udienza del 12/06/2024, i difensori e le parti hanno rappresentato che dall'ultima relazione dei Servizi non emergono i significativi miglioramenti sia nella comunicazione fra i genitori sia nell'attuale situazione della bambina, che, invece, ci sono stati, e hanno dichiarato nuovamente di volersi separare consensualmente a condizioni analoghe a quelle del marzo 2023, ossia: <<1) I coniugi vivranno d'ora in poi separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in NA (CO), Via Milano n. 3, di proprietà esclusiva della GNa sarà assegnata alla moglie, unitamente a quanto la arreda;
3) L'affidamento della prole Parte_1 si intende congiunto come per legge con conseguente esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente della figlia minore presso la residenza materna in NA (CO), Persona_1
Via Milano n. 3; 4) I Servizi Sociali dei Comuni di NA (CO) e EG (MI) proseguiranno la presa in carico del nucleo familiare, il monitoraggio del benessere della minore e i relativi interventi (monitoraggio neuropsichiatrico periodico di ed eventuale ripresa del percorso di supporto psicologico individuale), Per_1 sì che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità e i tempi che verranno indicati dagli stessi, previ graduale ripristino della relazione padre-figlia e valutazione delle condizioni psico-emotive della minore. Quando le condizioni di salute di lo consentiranno, secondo quanto valutato dai Servizi sociali Per_1 che la seguono, il padre potrà vedere la figlia quantomeno un giorno alla settimana. Successivamente, il diritto di visita del padre sarà regolamentato dalle intese di volta in volta concordate tra i coniugi e ritenute più confacenti alle esigenze di (indicativamente, un giorno alla settimana da concordare e, nel prosieguo, Per_1 a weekend alternati con eventuale pernotto sempre che la situazione psico-emotiva della minore lo consenta), con modalità e tempistiche in ogni caso volte a garantire la continuità dei rapporti con entrambi i genitori. I genitori si impegnano a una presa in carico di supporto genitoriale singola da parte dei Servizi Sociali indicati e, qualora vi fossero le condizioni, a un percorso di sostegno genitoriale di coppia;
5) In considerazione delle problematiche di salute di e del fatto che il padre lavora in trasferta, i genitori concordano che, rispetto Per_1 agli aspetti scolastici e medici urgenti che riguardano la minore, la madre possa assumere decisioni anche in assenza del consenso paterno, con obbligo di tempestiva comunicazione;
6) Il GN , a titolo Controparte_1 di contributo mensile al mantenimento della figlia minore e sino alla raggiunta indipendenza economica Per_1 della stessa, provvederà a versare la somma di Euro 800,00= (ottocento/00), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di riferimento, oltre il 70% delle spese straordinarie, individuate sulla base del protocollo adottato dal Tribunale di Como. Il rimborso del 70% delle spese straordinarie avverrà entro 15 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo di spesa;
7) La somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario di cui al predetto punto 6) sarà corrisposta dal marito entro e non oltre il giorno 1 (uno) di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GNa;
8) L'assegno unico Parte_1 per figli a carico o altre forme di contribuzione a sostegno della genitorialità e/o per familiari a carico relativi alla minore sono attribuiti interamente alla GNa 9) L'eventuale introduzione di Persona_1 Pt_1 nuove figure affettive da parte di entrambi i genitori avverrà in maniera del tutto graduale e, comunque, con modalità idonee a preservare l'equilibrio e la stabilità emotiva della minore 10) I genitori si danno Per_1 reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore, rimanendo comunque sin da ora pattuito che la medesima, rispetto al quale dovrà essere sempre nota e comunicata la residenza anagrafica, potrà espatriare con la madre oppure con il padre, previa comunicazione all'altro genitore>>; RITENUTO che la situazione del nucleo familiare risulti tutt'oggi complessa e che le condizioni oggetto d'accordo, pur in astratto idonee a preservare l'interesse della minore (con particolare riferimento al punto n. 4, anche grazie agli interventi apportati dal Presidente in udienza e condivisi dalle parti), non possano, neppure all'attualità, pur dopo una presa in carico da parte dei Servizi Sociali disposta oltre un anno fa, essere omologate;
RITENUTO, in particolare, che, prima di poter regolamentare, pur su accordo, le future frequentazioni fra il padre e la figlia, occorra che i Servizi Sociali, incaricati del ripristino di tale relazione, organizzino (nelle modalità che verranno indicate nell'ordinanza presidenziale) dei primi incontri tra il sig. e che non si vedono, a quanto è dato comprendere, dal marzo 2022, Per_1 Per_1 supportando adeguatamente la minore da un punto di vista psicologico;
- il Tribunale ha rimesso nuovamente la causa sul ruolo del Giudice delegato alla trattazione della fase presidenziale.
Con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c., il Presidente delegato ha così provveduto:
1) affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre, anche ai fini della residenza anagrafica, e con facoltà per la madre, rispetto agli aspetti scolastici e medici urgenti che riguardano la minore, di assumere decisioni anche in assenza del consenso paterno, con obbligo di tempestiva comunicazione, in considerazione delle problematiche di salute di e del fatto che Per_1 il padre lavora in trasferta;
2) assegna la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita in NA (CO), via Milano n. 3, a
[...] per ivi dimorare con la prole;
Pt_1
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di NA (residenza di madre e figlia), in collaborazione con i
Servizi Sociali del Comune di EG (residenza del padre), proseguano la presa in carico del nucleo familiare e, in particolare: a) monitorino il benessere della minore e predispongano i relativi interventi
(monitoraggio neuropsichiatrico periodico e ripresa del percorso di supporto psicologico individuale); b) intraprendano concretamente, nel rispetto delle condizioni psicofisiche e psicoemotive della minore e avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari, il ripristino della relazione padre-figlia, provvedendo speditamente ad avviare visite inizialmente con modalità protette e osservate, secondo quanto maggiormente corrispondente all'interesse della minore, con progressivo e graduale ampliamento e/o liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per la minore e per i genitori, della situazione psicofisica della minore e dell'esito degli accertamenti svolti, con la predisposizione di un apposito calendario;
c) offrano ai genitori una presa in carico di supporto genitoriale singola e, qualora vi siano le condizioni, un percorso di sostegno genitoriale di coppia;
d) forniscano al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse della minore e per verificare se l'accordo raggiunto dalle parti sia rispondente all'interesse della minore oppure occorra apportare delle modifiche e con l'indicazione di eventuali interventi avviati o da avviare;
e) trasmettano, ciascuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento
(comprensiva di quella dell'educatore che assisterà agli incontri padre-figlia) almeno dieci giorni prima della prossima udienza;
4) dispone che provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento Controparte_1
a entro il giorno 1 (uno) di ciascun mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parte_1 GNa , dell'importo di € 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Parte_1
ISTAT di riferimento, oltre il 70% delle spese straordinarie, individuate sulla base del protocollo adottato dal
Tribunale di Como. Il rimborso del 70% delle spese straordinarie avverrà entro 15 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo di spesa;
5) dispone che percepisca interamente l'assegno unico per la figlia. Ha nominato Giudice Parte_1 istruttore la dott.ssa Manenti e fissato udienza di comparizione e trattazione il giorno 7.3.2025.
A tale udienza, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni ed il Giudice ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti in giudizio attraverso le indagini delegate e le relazioni di aggiornamento dei competenti Servizi Sociali e le dichiarazioni rese dalle parti consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Non si è proceduto all'ascolto della minore in quanto superfluo e comunque pregiudizievole, tenuto conto degli esiti degli accertamenti svolti e delle risultanze in atti, nel rispetto dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità, ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018 n. 12957; Cass.
29.9.2015 n. 19327).
La documentazione relativa alle condizioni reddituali dei coniugi consente poi di valutare anche la conformità all'interesse dei figli minori dell'accordo raggiunto in ordine alle modalità di contribuzione al mantenimento.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
È incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto.
Nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
L'accordo raggiunto dalle parti -che vede la conferma dell'affido condiviso della figlia ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre e la reintroduzione delle frequentazioni padre-figlia -che già hanno ripreso i contatti tramite chiamate e videochiamate da oltre un anno- sotto lo stretto monitoraggio dei Servizi
Sociali, tenuto conto che il padre non vede la figlia dal da oltre due anni e delle problematiche di salute affrontate da può trovare accoglimento, in quanto conforme all'interesse della minore a un'effettiva Per_1 compartecipazione di entrambi genitori alla sua educazione e al sua percorso di crescita, garantendo al contempo esigenze di stabilità della stessa.
Dalla relazione di aggiornamento del 5.3.2025 è infatti emerso che i genitori riescono a comunicare in modo stabile ormai da tempo e riescono a condividere le scelte educative scolastiche - sanitarie relative alla figlia, pertanto, si ritiene che vi siano i presupposti per la conferma di una modalità di affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre. Si debba confermare la regolamentazione degli incontri padre figlia in capo allo scrivente servizio, previa valutazione e preparazione prioritaria della figura paterna soprattutto rispetto alla sua motivazione ed al suo ingaggio concreto (riconfermare l'invito al padre di una presa in carico psicologica individuale come emerso nella valutazione psicodiagnostica) e successiva adeguata preparazione della minore, non lasciando alla stessa il carico di responsabilità esclusivo della decisione. Si debba mantenere il monitoraggio dello stato psico-emotivo di prevedendo, qualora se ne ravvisasse il bisogno, Per_1 anche una rivalutazione/monitoraggio neuropsichiatrico, stante le importanti fragilità rilevate nel passato ed alcuni segnali riferiti dalla madre che meritano di essere monitorate (es. controllo sfinterico, permanere della selettività alimentare...). Al momento, i genitori non ravvisano la necessità di una presa in carico psicologica della minore, interrotta nei mesi scorsi presso il Consultorio ICARUS di Como, stante la non adesione della minore allo spazio di supporto. Si ritiene che al momento, tale intervento, se forzatamente imposto, possa risultare poco sostenibile ed efficace. Si debba prevedere per entrambi i genitori una presa in carico di supporto genitoriale singola e, qualora vi fossero le condizioni, un percorso di sostegno genitoriale di coppia.
Date le criticità emerse e la necessità di sostenere la relazione padre-figlia ed al fine di assicurare la tenuta dell'evoluzione positiva che la coppia genitoriale ha avviato, anche dopo l'uscita dalla cornice processuale, deve essere dato espresso incarico ai Servizi Sociali competenti, di svolgere una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione della minore e della coppia genitoriale, attivando tutti gli interventi di supporto necessari a favore della minore e dei genitori, con espressa delega al monitoraggio dell'effettivo ripristino delle frequentazioni padre-figlia, sostenendo i genitori e la minore nell'ampliamento delle frequentazioni, sino all'elaborazione di un calendario e segnalando immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, eventuali nuove situazioni di pregiudizio per la minore, come in dispositivo meglio precisato.
Inoltre, considerata la delicatezza della situazione e la necessità di assicurare l'attuazione degli interventi disposti ed il ripristino della relazione padre-figlia, è necessario investire il Giudice Tutelare della vigilanza sull'attuazione e sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'evolversi della situazione della minore e dei genitori. Lo stesso potrà, se ritenuto, attivare in modo più efficiente tutte le opportune iniziative giudiziarie a tutela della minore, nei limiti della sua competenza.
La casa coniugale
Anche l'accordo raggiunto sull'assegnazione della casa coniugale alla GNa che ne è peraltro Pt_1 proprietaria esclusiva ed è ivi rimasta a vivere con la figlia a seguito dell'allontanamento del marito- risulta rispondente all'interesse della minore alla conservazione dell'habitat in cui è cresciuta, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c.
Le statuizioni accessorie economiche
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento della figlia appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita della figlia Per_1
Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale di limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto allo status e atteso l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le statuizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , sposati in data 18.5.2013 in SC (atto trascritto nei Registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di San Fermo della Battaglia, anno 2013, n. 1, parte II, serie C);
2. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni soprariportate, come da precisazione delle conclusioni congiunte all'udienza del 7.3.2025, che si intendono qui integralmente trascritte;
3. DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST dei Comuni di NA (residenza del nucleo familiare) e EG (residenza paterna), in collaborazione tra loro, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- monitorare il ripristino delle frequentazioni tra il padre e la figlia -tenuto conto delle condizioni psicofisiche della minore-, sostenendo i genitori e la minore nell'ampliamento delle frequentazioni, sino all'elaborazione di un calendario (che preveda frequentazioni padre-figlia quantomeno a weekend alternati), avviando tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni per favorire il suo sereno accesso alla figura paterna;
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socioeducativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/neuropsichiatrico necessari o anche solo opportuni per la minore, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse della minore stessa;
- avviare/proseguire tutti gli interventi, ritenuti necessari o anche solo opportuni, di supporto alla genitorialità e/o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, acquisita la loro disponibilità, per il tempo ritenuto necessario, nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per la minore che richiedano provvedimenti a sua tutela e trasmettendo relazioni semestrali al Giudice tutelare competente per la vigilanza e l'attuazione delle statuizioni qui emesse;
4. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi
Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi CP_2
e/o per uno di essi;
5. COMPENSA tra le parti le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC, nonché del
Comune di San Fermo della Battaglia, ove l'atto è parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al Giudice Tutelare di Como, competente per la vigilanza, nonché ai Servizi Sociali dei Comuni di NA e EG.
Così deciso in camera di consiglio, in Como, in data 12.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao