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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 3003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3003 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16736/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PISCOZZI MONICA, elettivamente domiciliata in VIA G. MAMELI, 20 20129 presso il difensore avv. PISCOZZI MONICA Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
RESISTENTE - contumace
Conclusioni della parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza anche istruttoria reietta,
- in via principale: condannare la signora C.F. CP_1 C.F._2
, residente in [...] al pagamento in favore della ricorrente
[...] Pt_1
.150,48 per maturata sino al 31.12.2023, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese di studio e accessori di legge. In via istruttoria…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132 co. 2° n. 4) e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una pagina 1 di 4 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione d'udienza, adiva Controparte_2
questo Tribunale per chiedere che venisse condannata al pagamento della somma di CP_1
euro 39.150,48 per canoni e spese dovuti e maturati alla data del 31.12.2023 in relazione al contratto di locazione inizialmente stipulato da , relativo all'alloggio sito in , via Parte_2 Pt_1
Pismonte n. 5, cui era subentrata all'indomani della separazione dei coniugi.
A sostegno della domanda, la ricorrente allegava che rinunciava a detto alloggio in Parte_2 favore della ricorrente e che il buon esito dell'istanza di subentro veniva comunicato a questa da
; che, in seguito all'invio di sollecito di pagamento del 16.09.2022, ove si dichiarava che il Pt_1 debito ammontava ad euro 41.853,39, la resistente effettuava versamenti per complessivi € 750,00 (già dedotti dal capitale indicato nel ricorso), senza però procedere al pagamento del totale dovuto;
che veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Dichiarava che non era disponibile il contratto di locazione a causa di un mero errore materiale, ma che il rapporto non era stato mai contestato, tanto che erano stati effettuati recenti bonifici in conto morosità e vi era la rinuncia dell'assegnazione da parte dell'ex coniuge della resistente, nonché la comunicazione di subentro.
Quanto alla situazione debitoria, produceva estratti conto e attestazione ex art. 635 c.p.c..
nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarata contumace CP_1 all'udienza del 29 ottobre 2024.
Fatto regolarizzare il fascicolo, la causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 18.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, in cui veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione della causa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Questo Giudicante ricorda che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” pagina 2 di 4 (Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita.
Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
La parte ricorrente, pur avendo dichiarato di non avere a disposizione il contratto di locazione a causa di un mero errore materiale, senza peraltro specificarne il reale motivo, ha comunque offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, giacché tra le allegazioni di vi sono Pt_1
l'accoglimento dell'istanza di subentro nell'alloggio già assegnato ad presentata da Parte_2
(doc. 2), la lettera di rinuncia all'alloggio di , in data 6.3.1995, gli CP_1 Parte_2
estratti conto, la diffida di pagamento e il verbale di mediazione conclusosi negativamente a causa della mancata partecipazione della resistente, che comunque aveva aderito alla procedura. Manca invece la prova dei versamenti a deconto, seppur di un importo contenuto, pari ad euro 750,00. L'occupazione risulta, comunque, provata dalla notifica del ricorso, eseguita in , via Pismonte n. 5 e anche Pt_1
dal certificato di residenza prodotto.
Vi sono, quindi, elementi da cui desumere la sussistenza di un rapporto locativo – seppur in assenza del primigenio contratto di locazione da cui poter verificare l'importo pattuito a titolo di canone mensile e/o annuale, che, invero, la parte ricorrente non ha neppure indicato – in quanto la ricorrente ha dedotto che, alla data del 31.12.2023, risultava morosa per l'importo di euro 39.150,48, come CP_1
pagina 3 di 4 comprovato dalla dichiarazione dell'incaricato resa ai sensi dell'art. 635 c.p.c (doc. 4). Tale Pt_1 documento, in quanto proveniente da ente soggetto a vigilanza dello Stato, costituisce prova scritta privilegiata nell'ambito del giudizio monitorio, salvo poi, nel giudizio di opposizione – ma anche nel giudizio ordinario – poter essere oggetto di contestazione. Nel caso di specie, tuttavia, la resistente non si è costituita e dunque non ha formulato contestazioni né in relazione al documento né all'ammontare del credito ivi indicato.
La domanda di condanna deve dunque essere accolta, non avendo la resistente, rimasta contumace, allegato e provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, pur continuando ad abitare l'immobile, come risulta anche dalla notifica del ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza effettuata presso l'immobile per cui è causa.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 39.150,48 per CP_1
morosità maturata sino al 31.12.2023, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo effettivo;
condanna a rifondere ad CP_1 Controparte_2
le spese di giudizio, che si liquidano in € 4000 per compensi e € 545 per
[...]
spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16736/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PISCOZZI MONICA, elettivamente domiciliata in VIA G. MAMELI, 20 20129 presso il difensore avv. PISCOZZI MONICA Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
RESISTENTE - contumace
Conclusioni della parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza anche istruttoria reietta,
- in via principale: condannare la signora C.F. CP_1 C.F._2
, residente in [...] al pagamento in favore della ricorrente
[...] Pt_1
.150,48 per maturata sino al 31.12.2023, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese di studio e accessori di legge. In via istruttoria…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132 co. 2° n. 4) e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una pagina 1 di 4 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione d'udienza, adiva Controparte_2
questo Tribunale per chiedere che venisse condannata al pagamento della somma di CP_1
euro 39.150,48 per canoni e spese dovuti e maturati alla data del 31.12.2023 in relazione al contratto di locazione inizialmente stipulato da , relativo all'alloggio sito in , via Parte_2 Pt_1
Pismonte n. 5, cui era subentrata all'indomani della separazione dei coniugi.
A sostegno della domanda, la ricorrente allegava che rinunciava a detto alloggio in Parte_2 favore della ricorrente e che il buon esito dell'istanza di subentro veniva comunicato a questa da
; che, in seguito all'invio di sollecito di pagamento del 16.09.2022, ove si dichiarava che il Pt_1 debito ammontava ad euro 41.853,39, la resistente effettuava versamenti per complessivi € 750,00 (già dedotti dal capitale indicato nel ricorso), senza però procedere al pagamento del totale dovuto;
che veniva esperita la procedura di mediazione con esito negativo.
Dichiarava che non era disponibile il contratto di locazione a causa di un mero errore materiale, ma che il rapporto non era stato mai contestato, tanto che erano stati effettuati recenti bonifici in conto morosità e vi era la rinuncia dell'assegnazione da parte dell'ex coniuge della resistente, nonché la comunicazione di subentro.
Quanto alla situazione debitoria, produceva estratti conto e attestazione ex art. 635 c.p.c..
nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarata contumace CP_1 all'udienza del 29 ottobre 2024.
Fatto regolarizzare il fascicolo, la causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 18.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, in cui veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione della causa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Questo Giudicante ricorda che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” pagina 2 di 4 (Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita.
Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass.
n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
La parte ricorrente, pur avendo dichiarato di non avere a disposizione il contratto di locazione a causa di un mero errore materiale, senza peraltro specificarne il reale motivo, ha comunque offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, giacché tra le allegazioni di vi sono Pt_1
l'accoglimento dell'istanza di subentro nell'alloggio già assegnato ad presentata da Parte_2
(doc. 2), la lettera di rinuncia all'alloggio di , in data 6.3.1995, gli CP_1 Parte_2
estratti conto, la diffida di pagamento e il verbale di mediazione conclusosi negativamente a causa della mancata partecipazione della resistente, che comunque aveva aderito alla procedura. Manca invece la prova dei versamenti a deconto, seppur di un importo contenuto, pari ad euro 750,00. L'occupazione risulta, comunque, provata dalla notifica del ricorso, eseguita in , via Pismonte n. 5 e anche Pt_1
dal certificato di residenza prodotto.
Vi sono, quindi, elementi da cui desumere la sussistenza di un rapporto locativo – seppur in assenza del primigenio contratto di locazione da cui poter verificare l'importo pattuito a titolo di canone mensile e/o annuale, che, invero, la parte ricorrente non ha neppure indicato – in quanto la ricorrente ha dedotto che, alla data del 31.12.2023, risultava morosa per l'importo di euro 39.150,48, come CP_1
pagina 3 di 4 comprovato dalla dichiarazione dell'incaricato resa ai sensi dell'art. 635 c.p.c (doc. 4). Tale Pt_1 documento, in quanto proveniente da ente soggetto a vigilanza dello Stato, costituisce prova scritta privilegiata nell'ambito del giudizio monitorio, salvo poi, nel giudizio di opposizione – ma anche nel giudizio ordinario – poter essere oggetto di contestazione. Nel caso di specie, tuttavia, la resistente non si è costituita e dunque non ha formulato contestazioni né in relazione al documento né all'ammontare del credito ivi indicato.
La domanda di condanna deve dunque essere accolta, non avendo la resistente, rimasta contumace, allegato e provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, pur continuando ad abitare l'immobile, come risulta anche dalla notifica del ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza effettuata presso l'immobile per cui è causa.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 39.150,48 per CP_1
morosità maturata sino al 31.12.2023, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo effettivo;
condanna a rifondere ad CP_1 Controparte_2
le spese di giudizio, che si liquidano in € 4000 per compensi e € 545 per
[...]
spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 8 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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