Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/06/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. N° 5516/2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in Composizione
Monocratica, nella persona del Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5516 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 21/01/2025, avente ad oggetto: impugnazione di deliberazioni di assemblea condominiale, vertente
TRA
, nata a [...] il 18/08/1943, Codice Fiscale Parte_1 [...]
; , nato a [...] il [...], Codice C.F._1 Parte_2
Fiscale ; entrambi rappresentati e difese, come da procure CodiceFiscale_2 alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Stile, Codice Fiscale , CodiceFiscale_3 presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Casoria (NA) alla Via G. Marconi
n. 65;
ATTORI
E
Controparte_1
C.F. , in persona dell'Amministratore pro-tempore Avv. P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Andreas Carl Gasperl, Codice Fiscale C.F._4
e dall'Avv. Claudio Guzzo, Codice Fiscale ,
[...] CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Casoria (NA) alla via
Carducci n. 1;
CONVENUTO
Le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, si sono riportate a quanto dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi ed hanno concluso come da comparse e memorie di repliche ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c.
e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze di fatto collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto ritenuto a tal fine non essenziale.
Pertanto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
, come sopra generalizzati, proprietari degli appartamenti siti, Parte_2 rispettivamente, alla scala F, piano 4°, interno 8, e alla scala B, piano 2°, interno
3, facenti parte del fabbricato del condominio di – Casoria (NA), Controparte_1 convenivano in giudizio, il detto condominio, in persona dell'amministratore pro- tempore, avanti all'intestato Tribunale per l'udienza del 21/09/2022, per ivi sentir:
- dichiarare l'illegittimità delle deliberazioni assembleari, assunte in data
27/03/2022, relativamente ai capi 2) e 3) dell'ordine del giorno, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità delle medesime;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
A sostegno dell'impugnazione gli attori deducevano che:
- in data 27/03/2022, si era riunita in seconda convocazione l'assemblea condominiale per la discussione ed approvazione del seguente ordine del giorno:
1) Impugnazione delibera assembleare dell'08.05.2021: ratifica nomina procuratori del condominio e determinazione in ordine alla mediazione obbligatoria e alla controversia;
2) Ratifica delibera assembleare dell'08.05.2021, oggetto dell'impugnazione;
3) Approvazione consuntivo 2020 (dall'01/01/2020 al 31/12/2020) inviato già a tutti i condomini in data 15/01/2022; 4) Comunicazioni dell'amministratore. Varie ed eventuali;
- la deliberazione sul capo 2) dell'ordine del giorno era invalida, per la generica formulazione riportata nell'avviso di convocazione dell'assemblea “Ratifica delibera assembleare dell'08.05.2021, oggetto dell'impugnazione”, tale da non consentire ai condomini di comprendere con chiarezza i temi su cui discutere e deliberare;
per il generico deliberato, risultando inidoneo a raggiungere alcuno scopo, formatosi in carenza di discussioni sugli argomenti oggetto di decisione e a seguito di mera approvazione di una “ratifica”, reso puramente per eludere il giudizio di opposizione dell'approvazione del rendiconto - consuntivo dell'anno 2019 pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord recante R.G. n. 7365/2021 nonché per sanare vizi e irregolarità nell'esercizio della gestione contabile e finanziaria dell'anno 2019; per la violazione dell'art. 23, capo 3, del regolamento condominiale (redatto dal Notaio approvato in data 13/04/1989, trascritto e registrato il Per_1
28/04/1989 al n. 10213); per l'assenza di chiarimenti dell'amministratore in ordine alla ratifica del rendiconto - consuntivo elaborato in violazione del disposto dell'art. 1130 bis e dell'art. 1129, comma 7, codice civile, approvato dall'assemblea in data
08/05/2021 con riserva per le opportune verifiche sui rilievi sollevati dai condomini;
- la deliberazione sul capo 3) dell'ordine del giorno era invalida, poiché
l'amministratore non aveva ottemperato a quanto prescritto dall'art. 23, capo 3, del regolamento condominiale, non essendo stato allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea per l'anno 2020 la copia del rendiconto né del relativo riparto, copia che non era stata presentata nemmeno in assemblea, privando in tal guisa ai condomini la possibilità di analizzare e verificare i ridetti documenti di gestione.
Alla luce di siffatte doglianze, parte impugnante avanzava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere assembleari in parola.
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Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in atti il 20/08/2022, si costituiva il convenuto opponendosi all'istanza di sospensione delle CP_1 impugnate deliberazioni assembleari e contestando l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi d'impugnazione esposti dagli attori;
concludeva, quindi, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite. Il G.I., sentite le parti, alla prima udienza, (21/09/2022), tenuto conto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, decreto legislativo 28/2010 sollevata in via preliminare dal convenuto disponeva a carico di parte CP_1 attrice di attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia.
Espletata la procedura di mediazione demandata, conclusasi con esito negativo;
concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti depositavano note ai sensi della citata norma, in particolare, il convenuto mediante memorie n.
1 e gli attori con memorie n. 3.
All'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle impugnate delibere assembleari nel corso del giudizio non veniva dato impulso per la mancata formalizzazione della stessa.
A seguito dell'udienza fissata per il giorno 22/11/2024, sostituita con note scritte ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., la causa stante la natura prettamente documentale della controversia, con ordinanza del 21/01/2025, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di repliche.
Le parti con il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche ribadivano le proprie contrapposte posizioni.
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Tanto premesso, in ossequio al principio della c.d. ragione liquida (per la quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. – Cassazione civ. 26242/2015), si rileva che il verbale dell'assemblea di condominio costituisce il documento che formalmente dimostra lo svolgimento delle attività espletate.
La sua redazione pertanto è una operazione imprescindibile del procedimento dell'assise condominiale.
Infatti, dalla relativa verbalizzazione risulta se l'assemblea sia stata o meno ritualmente convocata, se vi sia stata o meno discussione su singoli punti all'ordine del giorno e se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze. Il verbale, inoltre, deve essere redatto anche quando l'assemblea non delibera;
anche in questo caso, infatti, una volta che l'assemblea è stata convocata, si rende necessario documentare tutte le attività che si sono svolte nella riunione, comprese quelle che non si sono perfezionate.
Orbene, osserva il Tribunale che è onere della parte attrice fornire la prova della stessa esistenza dei presupposti costitutivi delle domande formulate.
Nella fattispecie non risulta in atti l'allegazione del verbale dell'assemblea del contenente le deliberazioni oggetto di impugnativa imprescindibile CP_1 per lo scrutinio delle relative dedotte doglianze, per cui giusta brocardo “Iudex debet iudicare secundum alligata et probata”, secondo il c.d. principio dispositivo, il giudice dovrà porre a fondamento della sua decisione soltanto gli elementi di prova forniti dalle parti, salvo casi eccezionali. Al giudice è comunque consentito di tener conto dei fatti notori e non soggetti a controversia, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
Tale omissione appare assorbente ai fini dell'iudicium de causa, avendo del resto la parte convenuta contestato le argomentazioni ipotizzate e sostenute della difesa di parte attrice.
Rileva, infine, che l'istanza di rimessione nei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. promossa il 12/04/2025 nel corso dei termini ex art. 190 c.p.c., più precisamente a due giorni dalla scadenza per il deposito delle memorie di repliche, da parte attrice con la quale si è asserito che taluni documenti, tra cui il verbale assembleare del 27/03/2022 (necessari ai fini della decisione), depositati unitamente all'atto introduttivo, iscritto al ruolo generale il 18/05/2022, per disfunzioni tecniche del sistema telematico, come attestato da certificazione che avrebbe rilasciato la cancelleria, non risultano scaricati e visibili.
Al riguardo, rileva il Tribunale che la ridetta istanza non può trovare accoglimento stante la tardività e l'inopportunità della medesima, posto che parte attrice ben poteva ridepositare i documenti ritenuti non scaricati o non visibili nel fascicolo informatico alla prima udienza utile oppure con memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. o comunque proporre istanza di rimessione in termini nel limite temporale dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni;
A prescindere della tardività della richiesta di rimessione in termini, rileva il giudicante che il deposito in via telematica di un atto ovvero una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche - che prescrivono per gli atti processuali telematici il cd. formato "PDF" - va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante.
Ad ogni buon fine, osserva il Tribunale che parte attrice, che si duole della non visibilità degli atti depositati, in uno all'atto di citazione, non ha provveduto a versare nel fascicolo telematico la richiamata certificazione, presuntivamente, rilasciata della cancelleria.
La domanda proposta deve essere, pertanto, interamente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, questo Giudicante ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale come da dispositivo, tenendo conto dell'esito della controversia e le peculiarità della vicenda esaminata, con riferimento al valore della causa in atti, ai parametri minimi, alle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel D.M. sopra citato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa riportata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna solidalmente gli attori a rifondere in favore del convenuto le spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.540,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso forfettario in misura del 15% dei ridetti compensi, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, Avv.ti Andreas
Carl Gasperl e Claudio Guzzo.
Così deciso in Aversa il 15-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe C. Lombardo