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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/05/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7633/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIERUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA CARAVAGGIO 2 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO presso il difensore avv. VIERUCCI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FERRARO DOMENICO elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 32 50144
FIRENZE presso il difensore avv. FERRARO DOMENICO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso depositato per via telematica in data 3.10.2023 – quale terzo CP_1
proprietario esecutato- proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n.
201/2020 promossa da avverso l'atto di intervento depositato per via Parte_2
telematica in data 5.10.2022 da creditore di , dante causa dei Parte_1 Parte_3
beni immobili pignorati in capo al medesimo, debitrice del in forza della Pt_1
sentenza n. 3216/2007 con la quale il Tribunale di Firenze la condannava al pagamento in suo favore di compensi professionali ed accessori, al fine di richiedere al pagina 1 di 7 Giudice dell'Esecuzione previa immediata sospensione della procedura esecutiva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare che l'intervento dell'Arch.
è inammissibile e/o illegittimo per difetto assoluto di titolo opponibile al Parte_1
Sig. e comunque che l'Arch. non ha diritto ad alcun riparto;
b) condannare CP_1 Pt_1
l'Arch. a rifondere all'opponente i compensi e le spese legali;
c) Parte_1 condannare l'Arch. ex art. 96 terzo comma c.p.c., al pagamento di una Parte_1 somma da determinare con valutazione equitativa”.
In buona sostanza, con il predetto ricorso eccepiva l'illegittimità CP_1 dell'intervento svolto dal nella richiamata procedura esecutiva immobiliare per Pt_1
avere il sequestro conservativo da questi eseguito - poi convertito in pignoramento- colpito beni che non facevano più parte del patrimonio della propria debitrice signora in quanto da questa al medesimo alienati in data anteriore: in Parte_3
particolare, le porzioni di terreno identificate al NCT del Comune di Lastra a Signa nel foglio 5 particelle 511, 765, 763 e 738 non appartenevano più alla per essere Pt_3
state trasferite al a seguito di atto di compravendita stipulato dal Notaio Acquisti CP_1
in data 8.2.2005 e trascritto il 9.2.2005 e quindi in data antecedente alla trascrizione avvenuta solo il successivo 22.4.2005 del decreto con il quale in data 15.4.2005 il
Tribunale di Firenze autorizzava il sequestro. resisteva con memoria difensiva nella quale eccepiva in buona sostanza Parte_1
la tempestività della trascrizione del sequestro conservativo rispetto agli atti compiuti in frode dalla Pt_3
Con ordinanza riservata del 16.4.2024, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c. il Giudice dell'Esecuzione accoglieva parzialmente l'istanza cautelare proposta dal CP_1 sospendendo l'atto di intervento svolto dal quindi impartiva le disposizioni per Pt_1
l'eventuale introduzione del giudizio di merito dando termine alla parte interessata sino al 19.6.2024.
Con atto di citazione del 19.6.2024 regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data, ha quindi introdotto nei termini concessi Parte_1
il presente giudizio di merito per i motivi già spesi in sede cautelare rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis adversis, IN TESI dichiarare l'esistenza del diritto attuale di ad agire esecutivamente Parte_1 nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritta, avanti al Tribunale di Firenze, al n. R.G.E. 201/2020, respingendo l'opposizione formulata da CP_1
pagina 2 di 7 , Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio, oltre accessori di legge;
CP_1
IN IPOTESI dichiarare la compensazione delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data
20.9.2024 si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità ed CP_1 infondatezza della domanda avversaria rassegnando le seguenti conclusioni: “il Sig.
come in epigrafe rappresentato e difeso, conclude affinchè l'Ecc.mo CP_1
Tribunale di Firenze, in accoglimento della proposta opposizione, Voglia: a) dichiarare inammissibile e/o illegittimo l'intervento dell'Arch. Parte_1 nell'esecuzione immobiliare n. 201/2020 R.G.E. per mancanza di titolo opponibile al terzo esecutato, ; b) condannare l'Arch. a rifondere CP_1 Parte_1 all'opponente le spese di lite del presente giudizio di merito, con distrazione al procuratore che si dichiara antistatario;
c) condannare l'Arch. al Parte_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
All'udienza di prima comparizione del 5.12.2024 il Tribunale, rilevata la tardività delle istanze istruttorie formulate da sola parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza riservata del 19.12.2024 fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 24.4.2025 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e
281- quinquies c.p.c..
A tale udienza tenutasi in forma cartolare secondo le modalità previste dall'art. 127
– ter c.p.c. le parti hanno precisato con relative note le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta come da dispositivo per i seguenti motivi.
Vanno, invero, confermate le conclusioni già raggiunte in sede cautelare.
Innanzitutto il Tribunale osserva come per giurisprudenza pacifica di legittimità e di merito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. determini solo l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione impugnato rendendo possibile al creditore di procedere all'azione esecutiva forzata sul bene nei limiti in cui è necessario per il soddisfacimento del credito ma non miri a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore e sia del tutto priva di effetti restitutori, in quanto l'atto di disposizione pagina 3 di 7 revocato conserva in ogni caso la sua efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente sicché solo i creditori risultati vittoriosi in tale azione possono aggredire ai sensi dell'art. 602 c.p.c. secondo le disposizioni generali in tema di pignoramento
“in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono” direttamente in via esecutiva in capo all'acquirente il bene alienato dal debitore.
Per agire contro il terzo, il titolo esecutivo ottenuto contro il debitore è condizione necessaria e sufficiente. Titolo esecutivo e precetto riguarderanno specificamente il debitore (l'intimazione di pagare viene fatta al debitore non essendo il terzo l'obbligato), ma essi debbono essere notificati anche al terzo (art. 603 c.p.c.). La duplice notificazione mette il terzo in condizione di conoscere l'imminente espropriazione e di porre in essere i rimedi che la legge gli consente.
L'assimilazione al debitore non è però totale e la differenza si coglie sotto due aspetti.
Il primo è quello per cui, a differenza del debitore, non si applica al terzo il divieto di cui all'articolo 579 co. 1 c.p.c..
Il secondo aspetto differenziale, qui rilevante ai fini del decidere, è quello per cui il terzo assume la qualità di diretto esecutato solo nei confronti del creditore garantito dal bene ma non per gli altri creditori dell'obbligato: questi creditori non sono ammessi a svolgere intervento nell'espropriazione contro il terzo, non potendo essi vantare alcun diritto sul bene di questi.
Per i creditori del debitore il bene è infatti sempre estraneo al patrimonio di quest'ultimo salvo il caso del creditore ipotecario il cui diritto di sequela spetta in ogni caso solo al medesimo (e non ai creditori chirografari o privilegiati senza sequela reale).
A fronte delle richiamate regole e principi di diritto, nella fattispecie, è pacifico e non contestato che l'esecuzione immobiliare in discussione iscritta a ruolo con RGE n.
201/2020 sia stata attivata contro il terzo proprietario, da soggetti che CP_1
pur vantando crediti nei confronti della sola signora hanno potuto pignorare i Pt_3 beni del terzo perché, diversamente dall'odierno attore, hanno previamente e vittoriosamente esperito l'azione revocatoria.
In conclusione, nel caso qui in scrutinio, il mancato agire in revocatoria da parte attrice preclude a questa la possibilità di intervenire nell'esecuzione contro un terzo,
ad essa di fatto del tutto estraneo. CP_1
pagina 4 di 7 Alla luce di quanto precede, nel caso in esame, la domanda deve perciò essere rigettata.
II
La condanna per responsabilità aggravata.
L'art. 96 cod. proc. civ. dispone che:
- se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza;
- il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
E per quel che qui interessa:
- in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma del terzo comma introdotta dalla l. 18.6.2009 n. 69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità: in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro;
non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
infine, la pagina 5 di 7 possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione “in ogni caso”, la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche il requisito della gravità della colpa.
La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.
Nel caso di specie tuttavia la domanda va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento del alcuna mala fede o colpa grave. Pt_1
III
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91
e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, il convenuto opposto è risultato sostanzialmente vittorioso sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque condannato Parte_1
a rifondere integralmente le spese del processo sostenute da liquidate CP_1
con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di pagina 6 di 7 valore da Euro 5.200,00 ad Euro 25.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità nonché di attività istruttoria si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Domenico Ferraro il quale ha dichiarato di averle anticipate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta la domanda svolta da e per l'effetto dichiara illegittimo Parte_1
l'intervento da questi svolto nell'esecuzione immobiliare iscritta al ruolo di questo
Tribunale con RGE n. 201/2020;
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese processuali del Parte_1 CP_1
presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.540,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile con distrazione in favore dell'avv. Domenico Ferraro.
Così deciso in data 24.5.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7633/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIERUCCI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA CARAVAGGIO 2 56029 SANTA CROCE SULL'ARNO presso il difensore avv. VIERUCCI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FERRARO DOMENICO elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 32 50144
FIRENZE presso il difensore avv. FERRARO DOMENICO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso depositato per via telematica in data 3.10.2023 – quale terzo CP_1
proprietario esecutato- proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n.
201/2020 promossa da avverso l'atto di intervento depositato per via Parte_2
telematica in data 5.10.2022 da creditore di , dante causa dei Parte_1 Parte_3
beni immobili pignorati in capo al medesimo, debitrice del in forza della Pt_1
sentenza n. 3216/2007 con la quale il Tribunale di Firenze la condannava al pagamento in suo favore di compensi professionali ed accessori, al fine di richiedere al pagina 1 di 7 Giudice dell'Esecuzione previa immediata sospensione della procedura esecutiva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare che l'intervento dell'Arch.
è inammissibile e/o illegittimo per difetto assoluto di titolo opponibile al Parte_1
Sig. e comunque che l'Arch. non ha diritto ad alcun riparto;
b) condannare CP_1 Pt_1
l'Arch. a rifondere all'opponente i compensi e le spese legali;
c) Parte_1 condannare l'Arch. ex art. 96 terzo comma c.p.c., al pagamento di una Parte_1 somma da determinare con valutazione equitativa”.
In buona sostanza, con il predetto ricorso eccepiva l'illegittimità CP_1 dell'intervento svolto dal nella richiamata procedura esecutiva immobiliare per Pt_1
avere il sequestro conservativo da questi eseguito - poi convertito in pignoramento- colpito beni che non facevano più parte del patrimonio della propria debitrice signora in quanto da questa al medesimo alienati in data anteriore: in Parte_3
particolare, le porzioni di terreno identificate al NCT del Comune di Lastra a Signa nel foglio 5 particelle 511, 765, 763 e 738 non appartenevano più alla per essere Pt_3
state trasferite al a seguito di atto di compravendita stipulato dal Notaio Acquisti CP_1
in data 8.2.2005 e trascritto il 9.2.2005 e quindi in data antecedente alla trascrizione avvenuta solo il successivo 22.4.2005 del decreto con il quale in data 15.4.2005 il
Tribunale di Firenze autorizzava il sequestro. resisteva con memoria difensiva nella quale eccepiva in buona sostanza Parte_1
la tempestività della trascrizione del sequestro conservativo rispetto agli atti compiuti in frode dalla Pt_3
Con ordinanza riservata del 16.4.2024, ai sensi degli artt. 615 e 624 c.p.c. il Giudice dell'Esecuzione accoglieva parzialmente l'istanza cautelare proposta dal CP_1 sospendendo l'atto di intervento svolto dal quindi impartiva le disposizioni per Pt_1
l'eventuale introduzione del giudizio di merito dando termine alla parte interessata sino al 19.6.2024.
Con atto di citazione del 19.6.2024 regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data, ha quindi introdotto nei termini concessi Parte_1
il presente giudizio di merito per i motivi già spesi in sede cautelare rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis adversis, IN TESI dichiarare l'esistenza del diritto attuale di ad agire esecutivamente Parte_1 nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare iscritta, avanti al Tribunale di Firenze, al n. R.G.E. 201/2020, respingendo l'opposizione formulata da CP_1
pagina 2 di 7 , Con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio, oltre accessori di legge;
CP_1
IN IPOTESI dichiarare la compensazione delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data
20.9.2024 si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità ed CP_1 infondatezza della domanda avversaria rassegnando le seguenti conclusioni: “il Sig.
come in epigrafe rappresentato e difeso, conclude affinchè l'Ecc.mo CP_1
Tribunale di Firenze, in accoglimento della proposta opposizione, Voglia: a) dichiarare inammissibile e/o illegittimo l'intervento dell'Arch. Parte_1 nell'esecuzione immobiliare n. 201/2020 R.G.E. per mancanza di titolo opponibile al terzo esecutato, ; b) condannare l'Arch. a rifondere CP_1 Parte_1 all'opponente le spese di lite del presente giudizio di merito, con distrazione al procuratore che si dichiara antistatario;
c) condannare l'Arch. al Parte_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
All'udienza di prima comparizione del 5.12.2024 il Tribunale, rilevata la tardività delle istanze istruttorie formulate da sola parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza riservata del 19.12.2024 fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 24.4.2025 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e
281- quinquies c.p.c..
A tale udienza tenutasi in forma cartolare secondo le modalità previste dall'art. 127
– ter c.p.c. le parti hanno precisato con relative note le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta come da dispositivo per i seguenti motivi.
Vanno, invero, confermate le conclusioni già raggiunte in sede cautelare.
Innanzitutto il Tribunale osserva come per giurisprudenza pacifica di legittimità e di merito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. determini solo l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione impugnato rendendo possibile al creditore di procedere all'azione esecutiva forzata sul bene nei limiti in cui è necessario per il soddisfacimento del credito ma non miri a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore e sia del tutto priva di effetti restitutori, in quanto l'atto di disposizione pagina 3 di 7 revocato conserva in ogni caso la sua efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente sicché solo i creditori risultati vittoriosi in tale azione possono aggredire ai sensi dell'art. 602 c.p.c. secondo le disposizioni generali in tema di pignoramento
“in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono” direttamente in via esecutiva in capo all'acquirente il bene alienato dal debitore.
Per agire contro il terzo, il titolo esecutivo ottenuto contro il debitore è condizione necessaria e sufficiente. Titolo esecutivo e precetto riguarderanno specificamente il debitore (l'intimazione di pagare viene fatta al debitore non essendo il terzo l'obbligato), ma essi debbono essere notificati anche al terzo (art. 603 c.p.c.). La duplice notificazione mette il terzo in condizione di conoscere l'imminente espropriazione e di porre in essere i rimedi che la legge gli consente.
L'assimilazione al debitore non è però totale e la differenza si coglie sotto due aspetti.
Il primo è quello per cui, a differenza del debitore, non si applica al terzo il divieto di cui all'articolo 579 co. 1 c.p.c..
Il secondo aspetto differenziale, qui rilevante ai fini del decidere, è quello per cui il terzo assume la qualità di diretto esecutato solo nei confronti del creditore garantito dal bene ma non per gli altri creditori dell'obbligato: questi creditori non sono ammessi a svolgere intervento nell'espropriazione contro il terzo, non potendo essi vantare alcun diritto sul bene di questi.
Per i creditori del debitore il bene è infatti sempre estraneo al patrimonio di quest'ultimo salvo il caso del creditore ipotecario il cui diritto di sequela spetta in ogni caso solo al medesimo (e non ai creditori chirografari o privilegiati senza sequela reale).
A fronte delle richiamate regole e principi di diritto, nella fattispecie, è pacifico e non contestato che l'esecuzione immobiliare in discussione iscritta a ruolo con RGE n.
201/2020 sia stata attivata contro il terzo proprietario, da soggetti che CP_1
pur vantando crediti nei confronti della sola signora hanno potuto pignorare i Pt_3 beni del terzo perché, diversamente dall'odierno attore, hanno previamente e vittoriosamente esperito l'azione revocatoria.
In conclusione, nel caso qui in scrutinio, il mancato agire in revocatoria da parte attrice preclude a questa la possibilità di intervenire nell'esecuzione contro un terzo,
ad essa di fatto del tutto estraneo. CP_1
pagina 4 di 7 Alla luce di quanto precede, nel caso in esame, la domanda deve perciò essere rigettata.
II
La condanna per responsabilità aggravata.
L'art. 96 cod. proc. civ. dispone che:
- se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza;
- il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
E per quel che qui interessa:
- in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma del terzo comma introdotta dalla l. 18.6.2009 n. 69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità: in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro;
non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
infine, la pagina 5 di 7 possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione “in ogni caso”, la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche il requisito della gravità della colpa.
La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa.
Nel caso di specie tuttavia la domanda va respinta in quanto infondata, non rinvenendosi nel comportamento del alcuna mala fede o colpa grave. Pt_1
III
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91
e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, il convenuto opposto è risultato sostanzialmente vittorioso sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque condannato Parte_1
a rifondere integralmente le spese del processo sostenute da liquidate CP_1
con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di pagina 6 di 7 valore da Euro 5.200,00 ad Euro 25.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità nonché di attività istruttoria si reputa congruo liquidare nei valori minimi gli onorari per le quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Domenico Ferraro il quale ha dichiarato di averle anticipate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta la domanda svolta da e per l'effetto dichiara illegittimo Parte_1
l'intervento da questi svolto nell'esecuzione immobiliare iscritta al ruolo di questo
Tribunale con RGE n. 201/2020;
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese processuali del Parte_1 CP_1
presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.540,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile con distrazione in favore dell'avv. Domenico Ferraro.
Così deciso in data 24.5.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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