Decreto decisorio 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 02/08/2022, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 00125/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00094/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2017, proposto da ZZ UG, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Valeria Pellegrino, Sarah Parachini, con domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
Questura Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento della determinazione n. 1989 del 27.10.2016, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento attivato con nota prot. n. 36936 dell'08.09.2016”, comunicata al ricorrente tramite nota prot. n. 44398 avente pari data, notificata in data 11.11.2016, con la quale è stata pronunciata la cessazione immediata dell'attività di apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del TULPS e art. 2, comma 2 ter e quater del D.L. 23.03.10 n. 40, conv. in legge n. 73 del 22.05.2010, nei locali siti in Gallipoli in Via Pisanelli n. 12; nonché quatenus opus - della nota prot. n. DIV.P.A.S. Cat. 13/B -16 del 20.07.2016, nella parte in cui subordina l'efficacia della licenza ex art. 88 TULPS alle limitazioni imposte da norme regionali o da regolamento ed in particolare a quelle inerenti alla collocazione di apparecchi a distanza da luoghi sensibili ai sensi della L.R. n. 43 del 2013; - della nota del Comune di Gallipoli – Corpo di Polizia Municipale prot. n. 36730 del 29.08.2016 avente ad oggetto Comunicazione in merito al punto di raccolta su rete fisica di scommesse ubicato in Via Pisanelli n. 12; - della nota prot. n. 0036936 del 08.09.2016 avente ad oggetto Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'esercizio di poteri repressivi delle attività di gioco; e di ogni altro atto connesso o collegato anche se non conosciuto, e per il risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 26 gennaio 2017;
Considerato che il 27 gennaio 2022 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art.82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 2 agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO