TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4/2024 RG,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 BIS E SEGG. C.P.C. e 337 bis e segg. COD. CIV
promosso da
nato a [...] il [...] e residente in [...](To) -Cascina Parte_1
Martinetto n.
3- C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marialuisa C.F._1
Bravo e presso il suo studio professionale in Ivrea (To) -Via Natalia Ginzburg, n. 3/A
elettivamente domiciliato per delega in atti;
contro
(c.f. , nata in [...] Controparte_1 C.F._2
il 20.09.1960 e residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv.
Roberto De Savino, con studio in Cinisello Balsamo (MI), viale Lombardia 32 per delega atti, come per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 4 “Che l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio
n. 489/2008, Voglia disporre la riduzione dell'assegno divorzile in favore della ad € 200,00 CP_1
mensili, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale a partire da
novembre 2025, e tale importo già a decorrere dal corrente mese di novembre.
ferma restando la clausola stabilita nella sentenza di divorzio ossia di debenza dell'importo
indipendentemente da futuri avvenimenti ed anche in caso di ulteriori futuri matrimoni
esattamente come concordato nella sentenza n. 489/2008 del Tribunale di Ivrea.
spese compensate
fermo nel resto quanto statuito nella sentenza in questione.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 3.1.2024, ha chiesto che sia eliminato, o in Parte_1
subordine ridotto, il contributo al mantenimento della convenuta (stabilito in € 270,00 vita natural durante anche nel caso in cui fossero state contratte nuove nozze).
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le avverse pretese, dal momento che le parti avevano pattuito tale somma di € 270,00 per tutta la vita ed anche nell'ipotesi in cui fosse addivenuta a nuove nozze, in considerazione del carattere compensativo e perequativo dell'assegno.
All'udienza del 13/11/2024 le parti raggiungevano un accordo e quindi concludevano congiuntamente come sopra riportato.
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737
e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
pagina 2 di 4 b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso, il 14.11.2024, per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti esclusivamente i rapporti economici tra loro - in quanto conformi alla legge possano essere integralmente recepite dal Collegio.
CONSIDERATO che la sentenza di “divorzio” del Tribunale di Ivrea di cui si chiede la modifica è passata in giudicato;
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sulle congiunte conclusioni delle parti, visto il parere del P.M., così provvede:
a parziale modifica della sentenza di “divorzio” del Tribunale di Ivrea n. 489/2008 e passata in giudicato in data 16.2.2009 (come da attestazione di Cancelleria allegata agli atti),
dispone la riduzione dell'assegno divorzile in favore della ad € 200,00 mensili, da CP_1
versare entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale a partire da novembre 2025, e tale importo già a decorrere dal corrente mese di novembre;
ferma restando la clausola stabilita nella sentenza di divorzio ossia di debenza dell'importo indipendentemente da futuri avvenimenti ed anche in caso di ulteriori futuri matrimoni esattamente come concordato nella sentenza n. 489/2008 del Tribunale di Ivrea.
fermo nel resto quanto statuito nella sentenza in questione pagina 3 di 4 compensa le spese del presente procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4/2024 RG,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 BIS E SEGG. C.P.C. e 337 bis e segg. COD. CIV
promosso da
nato a [...] il [...] e residente in [...](To) -Cascina Parte_1
Martinetto n.
3- C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marialuisa C.F._1
Bravo e presso il suo studio professionale in Ivrea (To) -Via Natalia Ginzburg, n. 3/A
elettivamente domiciliato per delega in atti;
contro
(c.f. , nata in [...] Controparte_1 C.F._2
il 20.09.1960 e residente in [...], rappresentata ed assistita dall'Avv.
Roberto De Savino, con studio in Cinisello Balsamo (MI), viale Lombardia 32 per delega atti, come per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 4 “Che l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio
n. 489/2008, Voglia disporre la riduzione dell'assegno divorzile in favore della ad € 200,00 CP_1
mensili, da versare entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale a partire da
novembre 2025, e tale importo già a decorrere dal corrente mese di novembre.
ferma restando la clausola stabilita nella sentenza di divorzio ossia di debenza dell'importo
indipendentemente da futuri avvenimenti ed anche in caso di ulteriori futuri matrimoni
esattamente come concordato nella sentenza n. 489/2008 del Tribunale di Ivrea.
spese compensate
fermo nel resto quanto statuito nella sentenza in questione.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle
parti.”
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 3.1.2024, ha chiesto che sia eliminato, o in Parte_1
subordine ridotto, il contributo al mantenimento della convenuta (stabilito in € 270,00 vita natural durante anche nel caso in cui fossero state contratte nuove nozze).
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le avverse pretese, dal momento che le parti avevano pattuito tale somma di € 270,00 per tutta la vita ed anche nell'ipotesi in cui fosse addivenuta a nuove nozze, in considerazione del carattere compensativo e perequativo dell'assegno.
All'udienza del 13/11/2024 le parti raggiungevano un accordo e quindi concludevano congiuntamente come sopra riportato.
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt. 737
e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
pagina 2 di 4 b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.) i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso, il 14.11.2024, per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti;
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti esclusivamente i rapporti economici tra loro - in quanto conformi alla legge possano essere integralmente recepite dal Collegio.
CONSIDERATO che la sentenza di “divorzio” del Tribunale di Ivrea di cui si chiede la modifica è passata in giudicato;
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime
(come richiesto);
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sulle congiunte conclusioni delle parti, visto il parere del P.M., così provvede:
a parziale modifica della sentenza di “divorzio” del Tribunale di Ivrea n. 489/2008 e passata in giudicato in data 16.2.2009 (come da attestazione di Cancelleria allegata agli atti),
dispone la riduzione dell'assegno divorzile in favore della ad € 200,00 mensili, da CP_1
versare entro il giorno 20 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale a partire da novembre 2025, e tale importo già a decorrere dal corrente mese di novembre;
ferma restando la clausola stabilita nella sentenza di divorzio ossia di debenza dell'importo indipendentemente da futuri avvenimenti ed anche in caso di ulteriori futuri matrimoni esattamente come concordato nella sentenza n. 489/2008 del Tribunale di Ivrea.
fermo nel resto quanto statuito nella sentenza in questione pagina 3 di 4 compensa le spese del presente procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 4 di 4