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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.1245/2022
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dottoressa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1245/2022 R.G. avente ad oggetto: altri contratti tipici
TRA
, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Madonna di Fatima n° 182, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Michele Salviuolo che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Maurizio Pezone, lo rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
., già ex amministratrice e socia accomandataria della “Il dubbio Controparte_1
S.a.s. di Giuseppina AR”, con sede legale in Castellammare di Stabia alla Via Caio Duilio,
26, rapp.ta e difesa dall'avv. Stanislao De Liguori ed elett.te dom.ta presso il suo studio sito in
Castellamare di Stabia alla via G. Mazzini, 18, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
E
, in qualità di titolare della omonima ditta individuale “Il BB Controparte_1 di AR A” subentrata nell'attività della predetta società avente medesima sede,
CONVENUTA CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Milano (MI), alla Via Scarsellini, n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna in virtù di procura alle liti in atti, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla Via
Villa Vella n. 2.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale , …quale titolare della omonima ditta individuale “Il BB di Controparte_1
AR A” …subentrata nell'attività della predetta società “
[...]
, e comunque quale socio accomandatario della “ RT [...]
, già con sede in Castellammare di Stabia , in via Caio Duilio n.26” RT al fine di : “1°) - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta “
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, RT nella causazione dell'evento lesivo descritto in premesso ed a seguito del quale l'istante dott.
riportava le lesioni personali accertate in sede di A.T.P.; 2°) - condannare, per Parte_1
l'effetto, la convenuta Signora – quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale subentrata alla “ e comunque quale RT socio accomandatario della predetta società – al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, riportati dall'istante dott. in conseguenza dell'ingestione del corpo estraneo, danni che qui Pt_1 si quantificano nella complessiva somma di €. 91.506,45 ovvero di quella, minore o maggiore, che
l'Ill.mo Sig. Giudicante, anche in via equitativa, riterrà giusta e di diritto, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. 3°) - condannare, infine, Parte soccombente alla rifusione delle spese e delle competenze professionali degli scriventi Procuratori, sia del menzionato procedimento di istruzione preventiva (di cui al R.G. n° 5076 / 2019) e sia del presente giudizio di merito, oltre al Rimborso Spese Generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, come da specifiche che ci si riserva di depositare e senza attribuzione. Con sentenza esecutiva ex art. 282 c.p.c..”
A tal fine, l'attore premetteva che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, recatosi a pranzo presso il menzionato esercizio commerciale in compagnia di una sua cara amica, , Parte_2 ordinava e consumava un antipasto a base di pesce crudo, un primo piatto ed una frittura di alici e calamari, come documentalmente dimostrato dal “conto/comanda”, che, in originale, depositava unitamente alla relativa attestazione di pagamento a mezzo bancomat del 18.08.2017 (vds. doc. n. 1
e doc. n. 2 in atti); mentre consumava la porzione di frittura, nell'ingoiare, il avvertiva una Pt_1 fitta dolorosa alla gola, con lieve sensazione di soffocamento;
immediatamente l'istante esponeva tale fastidio alla sua accompagnatrice, la quale lo rassicurava evidenziandogli che poteva verosimilmente trattarsi di una piccola lisca di pesce, ragione per la quale, al fine di favorirne la progressione lungo il canale digestivo, il deducente masticava ed ingoiava del pane, ma il senso di puntura si ripresentava ogni qualvolta deglutiva;
rientrato in Salerno nel tardo pomeriggio, la fastidiosa sensazione di dolore alla gola persisteva, si acuiva e, anzi, si irradiava stranamente anche all'orecchio destro, sicché il successivo lunedì 21.08.2017 l'esponente decideva di recarsi dal medico di famiglia, il dott. , il quale gli diagnosticava una tracheite, Persona_1 prescrivendogli una cura di antibiotici;
tuttavia, nonostante l'assunzione di quella terapia antibiotica, il dolore non solo non passava, ma, addirittura, si estendeva anche nella regione dello sterno lato destro, accompagnato da un preoccupante e significativo rialzo della temperatura corporea, ragione per la quale nel pomeriggio del 22.08.2017, a seguito di un consulto con il proprio farmacista (il dott. ), l'esponente decideva di modificare la terapia Persona_2 antibiotica;
ciò malgrado, benché la febbre fosse sensibilmente diminuita, il forte dolore alla gola risultava sempre più intollerabile, sicché l'istante si rivolgeva ad un medico specialista in otorinolaringoiatria, il dott. , presso cui si recava nel pomeriggio del 25.08.2017, il Persona_3 quale gli diagnosticava : “sospetto corpo estraneo esofageo da ingestione di cibo da circa otto giorni con riferito dolore toracico a dx” (vds. doc. n. 3), per cui lo invitava a recarsi in Ospedale al fine di effettuare con urgenza un in seguito al quale effettivamente veniva riscontrata la Pt_3 presenza di un corpo estraneo nel solco tracheale di circa 4 - 5 cm di talché veniva eseguita il 26.08.2017,un'integrazione endoscopica mediante esofagogastroduodenoscopia, che segnalava la presenza a livello del seno piriforme di destra di tumefazione rotondeggiante congesta come da granuloma da corpo estraneo, per cui il paziente veniva ricoverato per il prosieguo e completamento dell'iter diagnostico-terapeutico, consistito innanzitutto in una micro-laringoscopia diretta in sospensione che, tuttavia non consentiva di estrarre il corpo estraneo, sicché, al termine della procedura, veniva applicato un sondino nasale e, a seguito di consulto con i chirurghi generali, si optava per un intervento chirurgico al fine di estrarre il corpo estraneo (che, all'esito dell'operazione, risultava essere un filo ferro lungo circa 4 - 5 cm.) (vds. doc. n.
4 - Cartella clinica ospedaliera); in conseguenza di quanto sopra e malgrado le successive cure del caso (vds. docc. nn.
5 / 12), all'esponente dott. residuavano, naturalmente, significativi postumi Parte_1 invalidanti a carattere permanente (vds. doc. n. 13 Relazione medico-legale a firma della dr.ssa
). Persona_4
Deducendo, quindi, un'evidente responsabilità contrattuale del gestore del ristorante “ ”, il CP_3 dott. , con missiva a.r. del 04.09.2017 a firma dell'avv. Michele Salviuolo (doc. n. Parte_1
[... 14), provvedeva ad inoltrare formale richiesta di risarcimento danni alla “ RT
, la quale, tuttavia, pur segnalando l'evento alla propria RT compagnia assicurativa (presso cui, all'epoca, risultava garantita per la R.C. Controparte_4 verso terzi), disconosceva ogni responsabilità nell'accaduto (doc. n. 15); in conseguenza del rigetto della suddetta richiesta risarcitoria, il dott. si vedeva costretto, quindi, a dover ricorrere alle Pt_1 vie legali al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti dovutigli e - anche al fine di velocizzare l'iter risarcitorio ed individuare, ove possibile, una soluzione transattiva del caso – in data
02.08.2019 depositava, per il tramite dei suoi difensori, ricorso per ATP ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. dinanzi all'intestato Tribunale (doc. n. 19); nel relativo procedimento, contraddistinto al R.G. dal n.
5076 / 2019, si costituiva ritualmente la resistente società “ RT
, la quale, in via preliminare, chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia
[...] la compagnia di assicurazioni integrato il contraddittorio e malgrado Controparte_4
l'opposizione delle parti resistenti, con ordinanza resa fuori udienza in data 24.09.2020 (doc. n. 20) il G.U. dr.ssa Vernaglia Lombardi disponeva la chiesta C.T.U. a mezzo del dott. , Persona_5 il quale, dopo la visita medico legale di rito, depositava la Relazione di C.T.U. con cui individuava senza dubbio alcuno e motivava sotto tutti i profili (ben 6, ossia :cronologico, topografico, continuità fenomenologica, idoneità qualitativa, efficienza quantitativa, esclusione) la piena sussistenza del nesso eziologico fra l'evento rappresentato dal Ricorrente e le lesioni personali accertate sulla persona del periziando e riconosceva e quantificava in capo al dott. un Danno Pt_1
Biologico Permanente in misura del 19%; un Danno da Invalidità Temporanea Totale (al 100%) pari a giorni 25; un Danno da Invalidità Temporanea Parziale al 50% per giorni 30 e, infine, un
Danno da Invalidità Temporanea Totale al 25% per ulteriori giorni 30 (vds. doc. n. 21); la procedura in questione terminava, quindi, con il decreto di liquidazione reso in data 13.07.2021
(vds. doc. n. 22), con cui veniva liquidato un compenso al C.T.U. dott. pari ad €. 700,00 Per_5 oltre oneri fiscali e previdenziali, per complessivi €. 716,00, che il ricorrente dott. Parte_1 provvedeva regolarmente a corrispondere, come dalle distinte dei bonifici (acconto e saldo) agli atti
(vds. docc. n. 23 e n. 24); nonostante le chiare conclusioni dell'espletato accertamento, la
[...]
che aveva partecipato al procedimento quale terzo chiamato in causa, non Controparte_5 formulava alcuna offerta risarcitoria , né dava alcun riscontro ai solleciti inoltrati in tal senso con missiva pec del 28.07.2021 a firma dell'avv. Pezone (vds. doc. n. 25) e con comunicazione mail dell'11.11.2021 dell'avv. Salviuolo (vds. doc. n. 26).
L'istante precisava, infine, che nelle more del procedimento per A.T.P., precisamente in data
31.12.2019, a seguito di compravendita di quote societarie, “ RT
veniva sciolta per “mancata ricostituzione della pluralità di soci entro il termine
[...] di sei mesi” ai sensi dell'art. 2274 n. 4 cod. civ., per essere trasformata nella ditta individuale “Il
BB di AR A” (già amministratrice e socia accomandataria della detta società), sempre con sede in Via Caio Duilio n. 26 - Castellammare di Stabia, la quale, subentrava nell'attività e, quindi, anche in tutte le obbligazioni attive e passive della disciolta società, come da documentazione estratta presso la Camera di Commercio (vds. docc. nn. 31 / 34).
Il giudice, preso atto che , quale titolare della ditta individuale citata , non si Controparte_1 costituiva e che parte attrice dichiarava di rinunziare alla domanda nei confronti della stessa, autorizzava parte attrice a rinotificare l'atto di citazione nei confronti di Controparte_1 quale ex amm.re e socio della società “ . RT
[.. si costituiva ritualmente il 30.9.22, quale ex amm.re e socio della società “ Controparte_1
, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata RT
a chiamare in causa la ed eccependo la nullità e genericità della domanda;
Controparte_5 instava, poi, nel merito, per il rigetto della domanda, contestando quanto ex adverso prospettato.
Con ordinanza del 19.11.2022, il giudice autorizzava la nella qualità di ex CP_3 amministratrice della “ di a chiamare in causa la compagnia RT RT di assicurazione (già che, con comparsa di costituzione e Controparte_2 Controparte_4 risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio eccependo, in primo luogo, la nullità insanabile della chiamata in garanzia operata dalla società convenuta, non più esistente, per carenza dello ius postulandi, oltre alla carenza di legittimazione a chiamare in garanzia, nonché la carenza di legittimazione passiva, altresì, della “ di , indicata, al punto 19) CP_3 RT della premessa dell'atto di citazione, quale “subentrata” nell'attività della di RT
e, di conseguenza, nelle obbligazioni attive e passive sussistenti. RT
Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuto di non dover ammettere la prova per testi ed acquisita la CTU redatta in sede di ATP, alla luce della quale non appariva necessario rinnovare la CTU poiché resa fra le stesse parti, la causa, precisate le conclusioni all'udienza dell'11.3.2025, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 4.04.2025.
2. In rito.
2.1. Sul difetto di legittimazione passiva.
In via preliminare, va premesso che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui od oggetto della propria sfera di azione e di tutela, al di fuori del relativo modello legale tipico;
laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 14/06/2006)
In applicazione del suindicato principio va rilevato che, nel caso di specie, nulla quaestio circa la titolarità attiva del diritto vantato nel presente giudizio, quanto all'eccezione spiegata da parte chiamata in merito ad un difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta CP_1
, occorre rilevare che parte attrice ha rinunziato alla domanda nei confronti di
[...]
quale titolare della ditta individuale “Il di Controparte_1 CP_3 CP_3
(indicata, al punto 19) della premessa dell'atto di citazione, quale “subentrata”
[...] nell'attività della “Il dubbio S.a.s. di Giuseppina AR”), viceversa quanto alla domanda nei confronti della – quale ex amministratrice e comunque quale socio Controparte_1 accomandatario della “ sussiste legittimazione RT passiva e tanto atteso che “L'estinzione della società in accomandita, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate” (cfr. Cass. civ. Sez. V, 11/08/2017, n. 20024).
2.2. Sulla eccepita nullità della chiamata in causa della assicurazione .
La legittimazione passiva della quale ex socio amministratore della “ CP_3 [...]
è stata allegata e provata nell'atto di citazione da parte attrice ne RT consegue che la procura conferita dalla al difensore , peraltro già conferita anche prima CP_3 dell'estinzione della società dalla predetta nella qualità , non determina alcun vizio di procura , né la nullità della chiamata in causa e tanto poichè come si è detto si è data la prova del subentro del socio accomandatario , e cioè nel caso in esame della CP_3
L'odierna convenuta si è costituita ed ha proposto domanda di manleva nei confronti della
Compagnia di assicurazione presso cui all'epoca dell'incidente per cui vi è causa Controparte_4 risultava garantita per la R.C. verso terzi.
Orbene non vengono in rilievo le disposizioni normative richiamate dalla in Controparte_2 quanto gli artt. 2559 e 2560 c.c., che prevedono una limitazione della responsabilità del cessionario,
e che si applicano in caso di fattispecie traslativa dell'azienda - non verificatasi nel caso di specie - , rinvenendosi, piuttosto, una vicenda di tipo successorio, rispetto alla quale, va applicata la regola posta dall'art. 2312 co. 2 c.c., secondo cui per la responsabilità dei soci che subentrano nel patrimonio della società non si richiede l'iscrizione dei debiti sociali nelle scritture contabili;
non si può che ricondurre, quindi, la responsabilità in capo ai soci, e nel caso che qui ci occupa, pertanto, riconoscere la responsabilità della convenuta, che, in quanto socio accomandatario, peraltro, di una s.a.s., è tenuta a rispondere illimitatamente.
Ne consegue che vi sono i presupposti necessario a ritenere operante il rapporto di garanzia sussistente tra la ed “ , e Controparte_2 RT conseguentemente il successore della società convenuta, può chiedere la manleva da qualsiasi pretesa attorea.
3. Nel merito.
3.1. Tanto premesso, va richiamato in diritto l'orientamento giurisprudenziale da ritenersi ormai pacificamente consolidatosi in materia, alla stregua del quale si reputa che servire ad un cliente un piatto contenente un corpo estraneo configura, in capo al ristoratore, il reato previsto e punito dagli artt. 5 lett. d) e 6 comma 3 della Legge 30.04.1962 n. 283, che prevede il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari “insudiciate, in stato di alterazione o comunque nocive” (in tal senso, vds. Cass. Pen., Sez. III - 26.11.2007 - n.
43840). A tal riguardo la Suprema Corte ha anche stabilito il principio secondo cui il legale rappresentante dì un'attività ristorativa ha l'obbligo, penalmente sanzionato, di vigilare adeguatamente sul rispetto delle norme igieniche e di sicurezza previste dalla disciplina degli alimenti, anche con riferimento alla presenza di corpi estranei nelle pietanze servite. Grava, pertanto, sul gestore del ristorante, lo specifico obbligo di “vigilare adeguatamente e di fornire, se del caso anche con un apposito codice di sicurezza da adottare nella preparazione degli alimenti, opportune direttive per il necessario controllo igienico” (Cass. Pen. - n. 43840 / 2007, già cit.).
Naturale corollario di quanto sopra è che l'inosservanza di siffatte cautele, ove determini un danno al cliente avventore, è fonte di responsabilità per il ristoratore, la cui natura, più che extracontrattuale in virtù del principio generale del neminem ledere di cui all'art. 2043 cod. civ., viene qualificata come contrattuale, in ragione del contratto di ristorazione intercorso fra cliente e ristoratore, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo del carico degli oneri probatori incombenti sulle parti.
In merito, poi, alla rilevanza della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento di
A.T.P. nel presente giudizio di merito, si rileva che la relativa perizia facente parte del materiale probatorio in quanto ritualmente acquisita, finanche nel caso in cui una delle parti del giudizio di merito non abbia preso parte alla procedura di istruttoria preventiva, circostanza che, peraltro, neppure ricorre nel caso di specie, è, conseguentemente, liberamente apprezzabile dal giudice di merito ed idonea fondare il proprio convincimento nel confronto con le altre prove acquisite.
Nel caso di specie la stessa ha condivisibilmente chiarito la responsabilità della convenuta società nella causazione dell'evento lesivo patito dall'attore, coerentemente al restante materiale probatorio, ritenendo chiaro ed evidente il nesso causale tra la dinamica dei fatti di causa e la lesività rilevata in data 18/08/17.
3.2. Alla stregua delle considerazioni tecniche che precedono, condivise e fatte proprie dal tribunale, nei limiti chiariti dal c.t.u. la domanda appare fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito individuati.
Alla luce della dinamica dei fatti, sostanzialmente incontestati nel loro effettivo dispiegarsi e comprovati dal materiale documentale prodotto agli atti (segnatamente il “conto/comanda”, che, in originale, l'attore depositava unitamente alla relativa attestazione di pagamento a mezzo bancomat del 18.08.2017, nonché i numerosi referti medici attestanti le gravi lesioni patite dal ) e dei Pt_1 principi giurisprudenziali testé ricordati emerge, in maniera incontrovertibile, la piena ed esclusiva responsabilità del gestore del ristorante “ , il quale, RT nello svolgimento della propria attività, non ha adoperato, come da suo specifico obbligo, tutte le cautele previste e né ha vigilato sulle norme igieniche e di sicurezza previste dalla disciplina degli alimenti, anche con riferimento alla presenza di corpi estranei nelle pietanze servite.
Nel caso di specie, il corpo estraneo consisteva in un filo metallico di circa 4 - 5 cm., come risultante dalla documentazione medica agli atti, corredata altresì di rilievo fotografico dello stesso.
È, pertanto, di intuitiva evidenza che tra la condotta posta in essere dal gestore del locale che ha provocato l'evento dannoso ed il danno stesso subito del qui istante dott. sussista Parte_1 un chiaro nesso di causalità, da ritenersi comprovato alla luce delle risultanze peritali.
D'altronde, le contestazioni operate da parte convenuta non colgono nel segno laddove imputano ad una non corretta masticazione dell'alimento, evidenziando di non esser stati informati al momento del fatto sì da poter intervenire. Non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, alcun profilo di colpa in capo all'istante, la cui condotta non risulta sotto alcun punto di vista abnorme e che non può rilevare ai fini di un eventuale concorso colposo ex art. 1227 c.c..
4.1. Tanto premesso in relazione all'an debeatur, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della espletata consulenza medico-legale, in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u.
di ha evidenziato quanto segue: , a seguito dell'evento lesivo Per_5 Per_5 Parte_1 verificatosi in data 18/08/17, ebbe a riportare gli esiti di "una perforazione esofagea da corpo estraneo (filo metallico) ritenuto nel solco tracheo-esofageo di destra con perforazione millimetrica della parete laterale dell'esofago (punto di ingresso corpo estraneo) ed una paresi abducente della corda vocale vera di dx.; un esito cicatriziale in regione latero-cervicale dx che realizza un danno estetico di lieve entità; una disfonia di lieve entità per paresi abducente della corda vocale vera dx ed un disturbo d'ansia lieve''. All'esame obiettivo si evidenziava: “presenza di lieve disfonia;
in regione latero cervicale dx esito cicatriziale lineare e longitudinale di circa 10 cm che si estende fino al giugulo;
la cicatrice è visibile a distanza interlocutoria ed è discromica e lineare. L'esame obiettivo risulta negativo;
all'esame psichico il soggetto appare orientato nello spazio, nel tempo ed
è collaborante con eloquio fluente, corretto nella forma e nei contenuti, ma la rievocazione dell'accaduto e delle conseguenze riportate determinano una deflessione del tono dell'umore e comparsa di ansia”.
Tenuto conto del summenzionato quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 17%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole giorni 25 per ITT, giorni 30 nella misura del 50%, nonché giorni 30 nella misura del 25% e per il graduale recupero funzionale della regione anatomica traumatizzata.
4.2. Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico e morale da lui subito, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale.
Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza a SS.UU. n.
26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il Giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Ciò chiarito, nel caso di specie, atteso che l'istante ha fornito la prova di specifiche sofferenza morali patite, non limitandosi a chiedere il ristoro del c.d. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psicologica, nel danno alla salute subito, ne consegue che va riconosciuto autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza dell'evento lesivo per cui vi è causa. I postumi evidenziati in sede di C.T.U., comportanti un pregiudizio all'integrità psico-fisica dell'attore, sia temporaneo che permanente, meritevole di apprezzamento medico-legale e di risarcimento, hanno altresì determinato lo sviluppo di una sindrome psichiatrica, ben relazionata dallo specialista che ha avuto il Fiocco in cura, da considerarsi come disturbo psichico cronico alla stregua dei criteri diagnostici che attestano la cronicità del disturbo verificatisi nel caso di specie (punto F: la durata delle alterazioni espresse è superiore ad 1 mese, per il DPTS, e punto
E: queste reazioni perdurano per almeno sei mesi o più, per l'ansia.). Nella puntuale analisi compiuta in sede di consulenza tecnica richiamata si legge, in merito, che “residuando, altresì, un disturbo neuro-psichico già inquadrato dalle precedenti visite specialistiche versate in atti, si dovrà necessariamente tenere presente anche questo aspetto, a cui si attribuisce una percentuale del 4%, procedendo con criterio analogico-proporzionale dalla voce “Forma lieve-Disturbo d'Ansia” (val. abituale 6-10%).”
Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico subito dall'attrice, dunque, lo stesso va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle di Milano, le quali sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati – nella misura del 17% in conformità con quanto risultante dalla summenzionata c.t.u. e, quindi, nell'importo complessivo di euro
64.762,50.
4.3. Al danneggiato compete, poi, il danno patrimoniale correlato agli oneri economici che ha dovuto sostenere in conseguenza dell'evento lesivo di cui è causa, le spese mediche documentate, pari ad euro 1.329,00 (vd.si docc. n. 16 e n. 17).
4.4. In relazione, poi, al danno patrimoniale da mancato guadagno per lucro cessante, l'attore ha fornito idonea documentazione attestante l'attività lavorativa espletata ed i guadagni percepiti negli anni antecedenti al verificarsi dell'incidente in discorso, non contestata, d'altronde, da parte dei convenuti;
pertanto, considerato che, aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, rileva l'incidenza dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo avuto riguardo al reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito. Nello specifico, il reddito da utilizzare quale base di calcolo si determina, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni. (Cfr. ex pluris e da ultimo, Cass. Civ., ord. N.
23330 del 29.08.2024)
Pertanto, alla luce dell'interpretazione richiamata e sulla base delle prodotte dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 (docc. n. 28 -n. 29 e n. 30 allegate all'atto di citazione), tale voce di danno può essere calcolata in misura di complessivi €. 4.411,55.
Alla luce delle esposte considerazioni giuridiche ha diritto al pagamento, a titolo Parte_1 di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento lesivo de quo della complessiva somma di euro 70.503,05 in valuta attuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza a partire dalla somma corrispondente alla valuta dell'epoca del fatto via via rivalutata di anno in anno, al pagamento della quale va condannata RT quale ex amm.re e socio della società “ . RT
5. Sulle spese di lite.
5.
1. Il regolamento delle spese del presente giudizio e del giudizio di ATP si liquidano come da dispositivo sulla base della nota spese depositata in atti .
5.2. Pone le spese di c.t.u. sostenute dall'attore nell'ambito del procedimento di A.T.P. e ivi liquidate in euro 700,00 devono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Luisa Zicari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Accoglie la domanda attorea;
B. Per l'effetto, condanna quale ex amm.re e socio accomandatario della RT società “ al pagamento a titolo di risarcimento del RT danno in favore di della somma di euro 70.503,05, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
[.. C. Condanna quale ex amm.re e socio accomandatario della società “ RT
al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, RT sia nel presente giudizio pari ad € 14.103,00 che nella fase cautelare pari ad € 3.827,00 oltre spese vive pari a complessive € 896,75, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute;
D. Pone definitivamente le spese della CTU svolta nel corso dell'ATP (euro 700,00) definitivamente a carico di parte convenuta;
E. Condanna la a manlevare la convenuta da tutte le pretese creditorie Controparte_2 riguardanti questo giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 26 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Luisa Zicari