Sentenza 6 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/11/2002, n. 15564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15564 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
AVU адеталь RIZZO VIA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA. TASSA O DIRITTO AI SENSI DE UBBLICA ITALIANA S. LUCIA 87 DELLA LEGGE 11-8-73-N; 533 80132 N NOME DEL POPOLO ITALIANO1 5 564 02 4384 LA CORT SU R Oggetto interposizione di SEZIONI UNITE CIVILI manodopere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente R.G.N. 7190/99 36321 FINOCCHIARO- Presidente di sezione- Dott. Alfio Cron. Dott. Angelo GRIECO Presidente di sezione Rep. 45 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud.07/06/02 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere UFFICIO COPIE - GALE Richiesta copia - Rel. Consigliere- Dott. Federico ROSELLI dal Sig. NELU per diritt ha pronunciato la seguente 11 07.11.02 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: DI AN LV, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocatoVIA CRESCENZIO 62, PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI BATTISTA CIOTTI, BIAGIO GRASSO, giusta delega in calce al ricorso;
2002 ricorrente contro 901 -1- DATITALIA PROCESSING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 35, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA, rappresentata e difesa dell'avvocato NUNZIO RIZZO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè contro di BANCO NAPOLI S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. RENDANO 6, presso lo studio dell'avvocato SCIPIONE DER ROSAROLL, rappresentata e difesa dagliMARTINO avvocati FILIPPO BARBAGALLO, ALFREDO MUSTO, GAETANO RIZZO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3977/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli Avvocati Paolo ANTONELLI CAMPOSARCUNO, Domenico DI MARTINO, per delega dell'avvocato NUNZIO RIZZO, Gaetano RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per -2- l'accoglimento e terzo motivo, del primo motivo, assorbiti il secondo con rinvio al giudice di appello. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30 gennaio 1995 al Pretore di Napoli, NA Di NN esponeva di avere seguito, nel gennaio 1992, una proposta, rivoltale da certa società Sicad, di lavorare quale elaboratrice di dati elettronici per conto della s.p.a. Datitalia. Un incaricato di questa società l'aveva presentata a funzionari della s.p.a. Banco di Napoli, alle cui dipendenze esclusive ella aveva così prestato attività lavorativa. La Di NN chiedeva perciò l'accertamento della fattispecie di intermediazione di manodopera, vietata dall'art. 1 1. 23 ottobre 1960 n. 1369, e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la s.p.a. Banco di Napoli;
chiedeva inoltre la dichiarazione di illegittimità di due licenziamenti intimati verbalmente, con la condanna alle conseguenti prestazioni patrimoniali. Costituitasi la convenuta e integrato il contraddittorio nei confronti della s.p.a. Datitalia, il Pretore accoglieva la domanda con decisione dell'8 luglio 1997, riformata però dal Tribunale chex con sentenza del 23 ottobre 1998 rimetteva le parti davanti al giudice di primo grado, ritenendo necessaria l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della società Sicad. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la Di NN. Resistono con controricorso le società Banco di Napoli e Datitalia. Memorie della ricorrente e del Banco di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 1. 23 ottobre 1960 n. 1369 e 102 cod. proc. civ., considerando errata la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui in un processo di accertamento della fattispecie di intermediazione di manodopera, vietata dall'art. rednico cit., sussiste il litisconsorzio necessario fra appaltante (ossia interponente) e appaltatore (ossia interposto o intermediario). Le Sezioni unite si pronunciano ora su questo solo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. Esso è fondato. preliminarmente precisato che 2. Dev'essere l'art. 1 1. n. 1369 del 1960 vieta all'imprenditore di affidare in appalto о in subappalto о in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore о dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera о del servizio cui le prestazioni si riferiscono, e che è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto о subappalto, anche per l'esecuzione di opere ○ di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante, con la conseguenza che i prestatori di lavoro, occupati in violazione di tali divieti, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. Con la sentenza 21 marzo 1997 n. 2517 queste Sezioni unite hanno osservato come attraverso queste disposizioni il legislatore abbia inteso contrastare il fenomeno in cui un'impresa, comunemente detta interponente о appaltante, si giovi di una persona fisica o giuridica, la quale lavoratori apparentemente alle proprie conserva dipendenze, per destinarli poi in realtà ad esplicare le proprie mansioni nell'azienda gestita dall'impresa principale sotto la direzione tecnica e disciplinare di quest'ultima. Trattasi di un 6 sistema che pone in pericolo i diritti dei lavoratori, com'è detto negli atti parlamentari che precedettero la legge n. 1360. La sentenza su indicata aggiunge che l'effetto dell'interposizione vietata, previsto nel quinto comma dell'art. 1 cit., può verificarsi anche quando il tapporto di lavoro, con l'appaltante anche con l'appaltatore, sia stato già costituito ed anche quando non sia ravvisabile un accordo fraudolento simulatorio tra interponente e sufficiented the, malgrado interposto : è pertanto l'apparente titolarità del rapporto in capo organizzazione all'interposto, rischio economico, produttiva e interesse soddisfatto dalle prestazioni lavorative appartengano in realtà all'interponente (Sez. lav. 16 settembre 2000 n. 12249, 19 aprile 2001 n. 5737). Le Sezioni unite hanno infine escluso la coesistenza di due rapporti di lavoro, del prestatore d'opere con l'appaltatore e con l'appaltante (diverso è il caso in cui nello stesso periodo il lavoratore sia titolare di rapporti diversi, da attuare in ore diverse о comunque con modalità che li rendono conciliabili), salve restando le eventuali e residue responsabilità 7 dell'interposto, che abbia costituito una situazione di apparenza (responsabilità soprattutto nei confronti dei terzi) o che comunque versi in re illicita o, ancora, che abbia esercitato il potere direttivo di cui all'art. 2094 cod. civ. agendo quale lavoratore dipendente dall'interponente.
3. Tutto ciò premesso, è da osservare, sulla necessario nel questione del litisconsorzio processo di accertamento dell'interposizione vietata e di condanna del vero datore di lavoro a soddisfare i crediti del lavoratore, che fin 1360 questadall'entrata in vigore della legge n. Corte si è espressa in senso negativo, osservando come l'accertamento del rapporto di lavoro effettivo con l'interponente e della mera apparenza del rapporto con l'interposto, non imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che il secondo accertamento, salvo che sia richiesto con efficacia di giudicato, può compiersi e produrre i suoi effetti riflessi tra le parti del processo senza chiamare in giudizio il terzo, al quale non deriva alcun pregiudizio da una decisione inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti (Cass. 6 8 giugno 1989 n. 2740, 23 novembre 1994 n. 9928, 23 giugno 1998 n. 6214, 23 dicembre 1999 n. 14510, 16 febbraio 2000 n. 1733). In senso conforme con la sentenza 27 novembre 1987 n. 8808 queste Sezioni unite precisarono che, dipendente dell'appaltatore 10 se il dell'interposto) proponga azione nei confronti del (0 dell'interponente) per far committente dichiarare l'avvenuta costituzione ex lege del rapporto di lavoro rispetto a quest'ultimo, il lavoratore non ha l'onere di far dichiarare, con efficacia di giudicato, la nullità del rapporto di éderico appalto (0 di intermediazione), cui egli estraneo, ma deve solo dimostrare che le sue prestazioni sono state utilizzate dall'imprenditore committente con le modalità vietate dalla legge;
in tal caso, la domanda proposta dal dipendente può anche avere un'efficacia riflessa sul rapporto di costituito con l'interposto, ma ciò può lavoro giustificare un di lui intervento ad adiuvandum, non già una necessaria partecipazione al giudizio. Diverso, e perciò ininfluente sull'attuale questione, è il caso deciso da Cass. 23 febbraio 1979 n. 1182, nel quale era lo (pseudo) datore di lavoro interposto ad agire, allo scopo di negare 9 ogni suo obbligo verso il lavoratore, attraverso la prova della nullità del contratto d'appalto stipulato con l'interponente. In tal caso la nullità del rapporto datore interposto - prestatore d'opere costituiva oggetto principale, e non incidentale, del giudizio.
4. Più di recente, con la sentenza 13 novembre 1997 n. 11241 la Sezione lavoro ha manifestato un diverso avviso, ritenendo che, ove il lavoratore convenga in giudizio l'appaltante affinché sia dichiarato che nei suoi confronti è in realtà intercorso il rapporto di lavoro, sussiste il necessario nei confronti litisconsorzio dell'appaltatore, trattandosi di situazione giuridica unitaria. Nello stesso senso si è poi pronunciata la Sezione con le sentenze 5 maggio 1999 n. 4511 e 12 giugno 2000 n. 8013. Tutte queste pronunce vengono argomentate ritenendo che l'art. 1 1. n. 1360 disciplini "una situazione giuridica complessa, di cui sono parti necessarie l'imprenditore, datore di lavoro effettivo, quello interposto e il lavoratore;
situazione nell'ambito della quale non è dato sussistenza del rapporto che sipostulare la 10 asserisce effettivo se non previo accertamento della illegittimità e quindi della mera apparenza dell'altro rapporto". Nella sent. n. 11241 del 1997 si aggiunge poi che l'interposto "resta pur sempre formalmente il titolare del rapporto di lavoro, responsabile dei correlativi adempimenti". ammettendo il Si Osserva infine che "solo litisconsorzio necessario si evita che all'esito del giudizio possa venire paradossalmente a risultare non essere la lavoratrice alle effettive dipendenze né dell'uno né dell'altro imprenditore". Benché queste affermazioni abbiano portata necessità delgenerale, ossia riferibile alla litisconsorzio sostanziale, la sent. n. 11241 del 1997 avverte che nel caso di specie si configurava un litisconsorzio meramente processuale giacché l'interposto era stato chiamato iussu iudicis nel giudizio di primo grado, "il che determinava l'esigenza di tenere integro il contraddittorio nel successivo grado di giudizio". Anche nelle sentenze 21 giugno 1999 n. 6277 e Sez. un. 14 luglio 2000 n. 497 si afferma la litisconsorzio, ma solo di natura necessità del processuale, ossia rilevabile non nel momento 11 dell'instaurazione bensì nelle successive fasi di svolgimento del processo.
5. Queste Sezioni unite ritengono di dover confermare il meno recente orientamento della Corte, che è anche quello a cui si sono attenute le pronunce più numerose, e cioè l'orientamento che esclude il litisconsorzio necessario. L'art. 102 del codice di procedura civile, che impone il litisconsorzio "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti", venne introdotto nell'ordinamento processuale del 1940 sulla base di una dottrina di ispirazione pubblicistica, ossia non aliena dal porre limiti al potere dispositivo delle parti: esse sono pienamente libere di esercitare le loro situazioni soggettive sostanziali e di disporne, ma, nel momento in cui si rivolgono al magistrato, questi controlla lo svolgimento del processo e non può pronunciare sentenze inutili, nel senso di non eseguibili oppure destinate ad essere caducate pur dopo essere passate in giudicato. Gli effetti della sentenza non sono quelli che l'attore si propone, ma anche quelli richiesti dalla situazione oggettiva onde realizzare la volontà concreta della legge. Il litisconsorzio necessario si pone così 12 come eccezione alla regola che riserva alle parti di valutare l'utilità della sentenza e quindi anche la sua estensione soggettiva. La decisione pronunciata a contraddittorio non integro è perciò inutile (inutiliter data) in quanto non idonea a fissare la volontà della legge rispetto all'intera situazione sostanziale dedotta in giudizio. Né occorre in questa sede stabilire se l'inutilità si traduca nell'inesistenza del provvedimento oppure nella sua inopponibilità al litisconsorte pretermesso, legittimato all'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. non6. La riportata formula dell'art. 102 chiarisce però quando la sentenza debba essere pronunciata nei confronti di più parti e lascia perciò aperto un problema interpretativo da risolvere avendo riguardo al rapporto sostanziale affermato o negato dalle parti. La più accettata sistemazione dottrinale, sulla base della casistica, distingue icostruita casi (straordinaria) addi legittimazione esercitare un diritto altrui, nei quali sono litisconsorti necessari sostituto e sostituito (ad es. art. 2900, secondo comma, cod. civ.), dai casi 13 in cui è il legislatore che, senza cogente necessità logica ma solo per opportunità, prevede il litisconsorzio necessario (ad es. art. 784 cod. proc. civ., quanto ai creditori opponenti), dai casi, infine, di litisconsorzio determinato dall'essere stato dedotto in giudizio un rapporto giuridico sostanziale con più parti. Tralasciando le prime due ipotesi, estranee all'attuale tema di decisione, debbono essere qui considerati i rapporti che si presentano come unici ma con pluralità di soggetti, ○ come situazioni soggettive con più contitolari, nella loro astratta ossia secondo la loro strutturaconfigurabilità quale risulta dalla normativa sostanziale;
in questi casi la necessaria partecipazione al processo di tutti i contitolari costituisce applicazione del criterio della legittimazione ad causam canonizzato nell'art. 101 cod. proc. civ. Si suole portare l'esempio della divisione giudiziale, in cui sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari, o del giudizio avente ad oggetto la servitù su un fondo comune, о l'usucapione del fondo comune (Cass. 28 novembre 1999 n. 1158), ○ ancora, nel diritto delle obbligazioni, dei rapporti bilaterali connessi in modo 14 particolarmente intenso, come nell'azione di simulazione ex art. 1415, secondo comma, cod. civ., in cui sono litisconsorti i contraenti del negozio simulato e il terzo (vedi infra, par. 8), o nella risoluzione di una vendita, quando più siano i compratori o i venditori. della dottrina Osserva come la Una parte necessità del litisconsorzio derivi certamente che destinatari della sentenza dalla necessità siano non solo i soggetti designati dall'attore ma tutte le parti del rapporto sostanziale, garantiti dall'art. 24 Cost. del diritto di far valere le loro ragioni in giudizio, ma altresì dall'esigenza di fornire alle medesime non un qualsivoglia provvedimento di merito ma una sentenza idonea a regolare compiutamente il rapporto controverso;
con la conseguenza che la necessità del litisconsorzio va affermata sulla base del petitum invece che della causa petendi.
7. Così delineata, per quanto qui interessa, la nozione di litisconsorzio necessario, non sembra alle Sezioni unite che nella fattispecie di interposizione di manodopera, vietata dall'art. 1 1. n. 1369 del 1960, sia ravvisabile quell'unica "situazione giuridica complessa", di cui parla la 15 citata sentenza n. 11241 del 1997. La struttura del rapporto di lavoro dalla normativasubordinato, quale risulta sostanziale (art. 2094 cod. civ.), è bilaterale e non plurilaterale (né rileva ora l'inserzione del lavoratore nella comunità di persone organizzata in quanto operante nell'impresa). Il lavoratore che, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altra persona, non deduce in giudizio alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità (vedi Cass. Sez. un. n. 2517 del 1997, cit. sub part. 2) ma tende ad un'utilità (il petitum) ottenibile rivolgendosi ad una sola persona, ossia al datore vero. L'accertamento negativo del rapporto fittizio, - rapporto che con il datore di lavoro interposto per lo più è frutto di accordo simulatorio fra interponente e interposto, ma non necessariamente: costituisce oggetto di Cass. n. 2517 del 1997 - questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata, ovvero, ancora, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.
8. Diverso, come s'è detto, è il caso deciso da 16 Cass. n. 1182 del 1979, cit. sub park. 3, nel quale il datore di lavoro interposto agiva per la dichiarazione di nullità del detto accordo necessariamente simulatorio e perciò coinvolgeva tre soggetti interessati. In tema di simulazione soggettiva, questa Corte è solita ritenere il litisconsorzio necessario tra tutte le parti del negozio simulato quando l'azione giudiziale sia direttamente intesa all'accertamento della simulazione (Cass. 16 settembre 1986 n. 5626, 7 luglio 1987 n. 5958, 9 giugno 1989 n. 2819, 29 dicembre 1987 n. 13091, 3 aprile 1998 n. 3425) ma non anche quando questa debba essere accertata in via incidentale e le parti controvertano in via diretta sugli effetti nel negozio dissimulato (Cass. 8 aprile 1989 n. 1708, 16 agosto 2000 n. 10841, 2 febbraio 2001 n. 1510). da aggiungere che, in mancanza di una E' teorica, generale ed astratta, di nozione litisconsorzio necessario (l'enunciato dell'art. 102, primo comma, cod. proc. civ., si risolve in una prescrizione in bianco), tanto completa e coerente da poter fornire soluzioni logicamente irresistibili, è opportuno attenersi al criterio di libertà, che rimette per quanto possibile alla 17 parte, e non all'intervento autoritativo del giudice, la determinazione della estensione e soggettiva del provvedimento (oggettiva) richiesto. E' da considerare che spesso il lavoratore, attore in giudizio per l'accertamento del rapporto di lavoro vero, con l'interponente, afferma in giudizio la mera apparenza di una pluralità di rapporti succedutisi, e intercorsi con soggetti non sempre facilmente identificabili: sarebbe contrario ai principi di economia e di speditezza processuale (tutelati dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cit., secondo comma, nei confronti di questi soggetti, dalla cui partecipazione al giudizio attore e convenuto non potrebbero trarre alcuna utilità e che comunque essi potrebbero chiamare in causa, se interessati (art. 106 cod. proc. civ.). In altre parole, senza il litisconsorzio di questi soggetti il lavoratore- attore può conseguire una sentenza idonea a fornirgli tutta l'utilità fisiologicamente derivante dalla situazione sostanziale dedotta in giudizio, anche in sede esecutiva e senza pregiudizio di terza estranei, ossia in definitiva 18 una sentenza non inutiliter data. Quanto all'eventualità, paventata dalla sent. n. 11241 del 1997, di giudicati contrastanti l'altrologicamente (uno reso all'interponente e all'interposto), è da osservare che essa sussiste sempre quando sulla questione pregiudiziale debba decidersi senza efficacia di giudicato (cfr. art. 34 cod. proc. civ.) ed è bilanciata dalle suddette esigenze di economia e di speditezza. Non è vero infine che l'interposto rimanga pur sempre e formalmente il titolare del rapporto di lavoro, responsabile dei correlativi adempimenti: è configurabile, invece, una responsabilità del medesimo, ma solo in via residua ed eventuale e per cause diverse dalla titolarità del rapporto di lavoro. In conclusione, accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, che provvederà anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, anche per 19 le spese. Così deciso Il Relatore Fednico Rovelli in Roma il 7 giugno 2002. Il Presidente Will #CANGELLIEH ovanni TT Depositare in Cancolle. - 6 NOV. 2002 oggi, li IL CANCELLIERD Glover AM ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OG SPISA, TASSA O DIRITTO SEM! DELL'ART. 10 533 2 20 0