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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8341/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 28/04/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8341/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 29 00187 ROMA presso il difensore avv. CAROSI VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge
5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36, “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, all'art. 1 si è previsto che:
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art.
3 -bis.
pagina 1 di 6
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge
21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n.
555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed
è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini
è nato in [...]».
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare
e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che, seppur perfettibili anche in sede di conversione, risultano rispondere pagina 2 di 6 ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera dell'atto avente forza di legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con ricorso depositato il 07 luglio 2023 i ricorrenti conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendenti diretti in linea paterna di nato il [...] a Persona_1
Diecimo (LU), di cittadinanza italiana in quanto suddito del regno d'Italia, emigrato in Bralisa ma mai naturalizzatosi brasiliano (docc. 3 e 5).
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presupponga ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun pagina 3 di 6 ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente documentato da parte ricorrente che ha prodotto la schermata del sito web del di San Paolo attestante liste di attesa per gli anni precedenti al Parte_3
2011, il 2011 e 2012, impartendo istruzioni;
senza tuttavia documentare altrettanto sulla richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti che asseriscono di avere fatto.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato il [...] a [...] poiché tale Persona_1
avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio nato il 17 Persona_2
novembre 1911 a Sorocaba (Brasile) che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, non si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_3
pagina 4 di 6 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n.
7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza sufficientemente documetata al , pur integro il CP_1
suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
ittadini italiani;
Parte_1 Parte_4
ORDINA
pagina 5 di 6 Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA
Le spese del giudizio.
Firenze, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE nella persona del Giudice dott. Roberto Monterverde
In esito all'udienza scritta del 28/04/2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8341/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
CAROSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 29 00187 ROMA presso il difensore avv. CAROSI VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva che con ordinanza in data 05/03/2025, dep. 07/03/2025, relativamente ad altra controversia fra parti diverse avente lo stesso oggetto, questo Tribunale di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 1 Legge
5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Con DECRETO-LEGGE 28 marzo 2025, n. 36, “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”, all'art. 1 si è previsto che:
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art.
3 -bis.
pagina 1 di 6
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge
21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n.
555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed
è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini
è nato in [...]».
2. All'articolo 19 -bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 - bis. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
2 -ter. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare
e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».
La questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi superata, essendo state previste nel DL richiamato limitazioni che, seppur perfettibili anche in sede di conversione, risultano rispondere pagina 2 di 6 ai dubbi di legittimità sollevati con la suddetta ordinanza quanto all'automatico riconoscimento dello status civitatis per discendenza da cittadini italiani senza limiti generazionali o di altro genere.
Parimenti, deve ritenersi che la chiara lettera dell'atto avente forza di legge, nel prevedere che lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, senza alcun diverso o ulteriore requisito o limitazione, intenda far salva l'intera disciplina previgente per tutti i rapporti processuali instaurati fino alla mezzanotte del 27/03/2025, senza distinzione alcuna fra disciplina sostanziale e disciplina processuale, in deroga al principio di immediata applicabilità al rapporto processuale pendente della disposizione di diritto processuale sopravvenuta.
A tale interpretazione non osta il preambolo del citato DL nella parte in cui prevede:
Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali ... instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto, atteso che, come risulta dall'intero contenuto del preambolo, lo scopo del legislatore si è obiettivato nel determinare una netta cesura fra il regime previgente e quello sopravvenuto, riconducendo pertanto il riferimento alle “norme sostanziali” proprio e soltanto all'applicazione della regola di giudizio da mantenere per i giudizi pendenti, senza peraltro nulla dire né specificare riguardo all'applicazione delle nuove disposizioni processuali di cui all'art. 1, comma 2 del DL, la cui applicabilità ai giudizi in corso deve escludersi proprio per l'espressa salvezza di applicazione delle norme previgenti di cui al ricordato soprastante comma 1 lettera b).
Nel merito, con ricorso depositato il 07 luglio 2023 i ricorrenti conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1
discendenti diretti in linea paterna di nato il [...] a Persona_1
Diecimo (LU), di cittadinanza italiana in quanto suddito del regno d'Italia, emigrato in Bralisa ma mai naturalizzatosi brasiliano (docc. 3 e 5).
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, e deve quindi esserne CP_1
confermata la contumacia già dichiarata in udienza.
In via preliminare, va osservato che l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022).
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presupponga ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun pagina 3 di 6 ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente documentato da parte ricorrente che ha prodotto la schermata del sito web del di San Paolo attestante liste di attesa per gli anni precedenti al Parte_3
2011, il 2011 e 2012, impartendo istruzioni;
senza tuttavia documentare altrettanto sulla richiesta per poter procedere alla consegna dei documenti che asseriscono di avere fatto.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato il [...] a [...] poiché tale Persona_1
avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio nato il 17 Persona_2
novembre 1911 a Sorocaba (Brasile) che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, non si registrano in realtà passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Persona_3
pagina 4 di 6 È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n.
7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza sufficientemente documetata al , pur integro il CP_1
suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.;
ACCOGLIE
La domanda e per l'effetto
DICHIARA
ittadini italiani;
Parte_1 Parte_4
ORDINA
pagina 5 di 6 Al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
COMPENSA
Le spese del giudizio.
Firenze, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Roberto Monterverde
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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