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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1087 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 18 febbraio 2025, promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, con procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Maria Rosa Crocitti del Foro di Reggio Calabria, con elezione di domicilio in Taurianova alla Via Pentolai n. 17;
- ricorrente –
e da
, nata il [...], in [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Milena
Deleo, presso il cui studio, sito in Cittanova alla Via G. Alessio n. 28, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 24.09.2024, con il quale ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale tra i coniugi, con condanna della resistente,
[...]
, alla restituzione delle somme anticipate da esso ricorrente per la ristrutturazione CP_1
della abitazione familiare ovvero, in subordine, al pagamento delle rate del prestito sostenuto per il medesimo immobile con restituzione di parte degli arredi;
- letta la comparsa di costituzione della resistente, la quale non si è opposta alla separazione, ma ha chiesto l'addebito della responsabilità al coniuge, per abbandono del domicilio familiare,
e la previsione di un assegno in suo favore;
- considerato che le parti, personalmente comparse dinanzi al G.I. all'udienza del 21.1.2025, hanno escluso ogni possibilità di riconciliarsi e che, alla medesima udienza, sono state autorizzate a vivere separate, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti provvisori, essendo stata rigettata – in considerazione della breve durata dell'unione e della qualifica professionale posseduta dalla resistente – la domanda di assegno di mantenimento;
- rilevato che, all'udienza del 18 febbraio 2025, le parti, personalmente presenti, hanno confermato la volontà di concludere il presente giudizio senza alcuna condizione, riservandosi di agire in separata sede per eventuali domande restitutorie e/o risarcitorie ed i loro procuratori hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale senza alcuna condizione;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 06.08.2021 le parti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Polistena, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune atto n. 44, parte II, serie A, anno 2021; b) che dal matrimonio non sono nati figli;
c) che le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale senza condizioni;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.09.2024 da contro , Parte_1 Controparte_1 trasformato in ricorso congiunto all'udienza dinanzi al GI del 18.02.2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Polistena il 06.08.2021 (atto n.44, parte II, serie A, anno 2021 del registro degli atti di matrimonio di quel Comune), senza condizioni;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 22.02.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1087 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 18 febbraio 2025, promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, con procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Maria Rosa Crocitti del Foro di Reggio Calabria, con elezione di domicilio in Taurianova alla Via Pentolai n. 17;
- ricorrente –
e da
, nata il [...], in [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Milena
Deleo, presso il cui studio, sito in Cittanova alla Via G. Alessio n. 28, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 24.09.2024, con il quale ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale tra i coniugi, con condanna della resistente,
[...]
, alla restituzione delle somme anticipate da esso ricorrente per la ristrutturazione CP_1
della abitazione familiare ovvero, in subordine, al pagamento delle rate del prestito sostenuto per il medesimo immobile con restituzione di parte degli arredi;
- letta la comparsa di costituzione della resistente, la quale non si è opposta alla separazione, ma ha chiesto l'addebito della responsabilità al coniuge, per abbandono del domicilio familiare,
e la previsione di un assegno in suo favore;
- considerato che le parti, personalmente comparse dinanzi al G.I. all'udienza del 21.1.2025, hanno escluso ogni possibilità di riconciliarsi e che, alla medesima udienza, sono state autorizzate a vivere separate, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti provvisori, essendo stata rigettata – in considerazione della breve durata dell'unione e della qualifica professionale posseduta dalla resistente – la domanda di assegno di mantenimento;
- rilevato che, all'udienza del 18 febbraio 2025, le parti, personalmente presenti, hanno confermato la volontà di concludere il presente giudizio senza alcuna condizione, riservandosi di agire in separata sede per eventuali domande restitutorie e/o risarcitorie ed i loro procuratori hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale senza alcuna condizione;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 06.08.2021 le parti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Polistena, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune atto n. 44, parte II, serie A, anno 2021; b) che dal matrimonio non sono nati figli;
c) che le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale senza condizioni;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.09.2024 da contro , Parte_1 Controparte_1 trasformato in ricorso congiunto all'udienza dinanzi al GI del 18.02.2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Polistena il 06.08.2021 (atto n.44, parte II, serie A, anno 2021 del registro degli atti di matrimonio di quel Comune), senza condizioni;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 22.02.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero Viola