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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7531 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4607/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO NONA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4607/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL LE, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 5 20135 MILANO presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TAVOLARO Controparte_1 C.F._2
LOREDANA, elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO DA CAZZANIGA, 9/4 20121 MILANO presso il difensore RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero in data 7 febbraio 2025.
Conclusioni rassegnate all'udienza del 23 settembre 2025 Il procuratore di parte ricorrente ha concluso insistendo nelle domande formulate nel ricorso introduttivo:
pagina 1 di 5
1. Accertare e dichiarare un peggioramento della situazione economica del ricorrente a causa del pensionamento e, valutata anche la circostanza che i due figli maggiori del Sig. prestano entrambi attività lavorativa, disporre la riduzione Parte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli minori e , nella Persona_1 Persona_2 misura di € 200/250,00 omnicomprensiva del 50% delle spese extra, o in quell'importo che il Giudice riterrà secondo giustizia;
1) Confermare nel resto quanto statuito nella sentenza n. 3120/24 prodotta sub doc. 7;
2) Con vittoria di compensi e spese oltre accessori come per legge;
Il procuratore di parte resistente ha concluso insistendo nelle domande formulate nella memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. dell'11 settembre 2025:
1) rigettare ogni istanza e domanda del ricorrente;
2) confermare tutte le statuizioni della sentenza n. 3120 depositata il 21 marzo 2024 del Tribunale di Milano, Sezione IX;
3) in ogni caso, dichiarare dovuta dal terzo (attualmente la CP_2 rivalutazione automatica ISTAT dell'importo versato direttamente alla madre per il mantenimento dei minori, con decorrenza da febbraio 2025;
4) Con vittoria di spese, diritti e competenze di lite da liquidarsi anche a mente dell'art. 96 c.p.c.
Svolgimento del processo Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Egitto in data 28 novembre 1996. Dal matrimonio sono nati quattro figli, di cui due oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti
- nato il [...] e nata il [...] - e due minorenni, Persona_3 Persona_4
, nato il [...] e nata il [...]. Persona_2 Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente, come da verbale di separazione omologato in data 13.2.2020; in tale occasione, il contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del sig. è Per_1 stato determinato nella misura complessiva di 500 euro, con la previsione che detto importo fosse versato direttamente alla sig. dal datore di lavoro dell'odierno ricorrente, ovvero CP_1
l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) presso cui il svolgeva l'attività di Per_1 custode. Le condizioni di separazione sono state modificate con sentenza del Tribunale di Milano n. 3120/24 del 21 marzo 2024 che ha ridotto il quantum dovuto dall'odierno ricorrente, per il tramite del suo datore di lavoro, alla somma complessiva di 400 euro, oltre rivalutazione, stante la sopravvenuta maggiore età ed autosufficienza economica di due dei quattro figli della coppia. Il sig. ha instaurato in data 6 febbraio 2025 il presente giudizio al fine di ottenere una nuova Per_1 modifica delle condizioni economiche di separazione e, in particolare, un'ulteriore riduzione del contributo al mantenimento dei figli, da corrispondere nella misura non superiore a 200/250 euro.
pagina 2 di 5 A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato, quale fatto sopravvenuto, la circostanza del suo pensionamento e dunque la modifica – a ribasso - delle proprie condizioni reddituali: mentre in precedenza percepiva infatti uno stipendio lordo di 1600 euro lavorando come custode presso un immobile ALER, allo stato egli ha invece rappresentato di percepire una pensione lorda di 850 euro. Ad ulteriore riprova della fondatezza della sua pretesa, il sig. ha allegato la circostanza del suo Per_1 imminente sfratto dai locali abitati sinora in virtù di un contratto di comodato gratuito connesso alla propria attività di custode e dunque la necessità di trovare una nuova soluzione abitativa sobbarcandosene i relativi costi. La resistente si è costituita in giudizio in data 15 maggio 2025 chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate e la conseguente conferma delle condizioni di mantenimento precedentemente stabilite dal Tribunale di Milano. In particolare, la sig. ha contestato la sussistenza di circostanze nuove o sopravvenute CP_1 tali da determinare la modifica delle condizioni di separazione pregresse e dunque la stessa ammissibilità della domanda formulata da controparte;
è stata inoltre rilevata l'assenza di riscontri probatori in ordine all'imminente sfratto del ricorrente dai locali attualmente abitati a titolo gratuito e dunque la mancanza di prova relativamente ai costi abitativi che, asseritamente, il ricorrente ha allegato di essere prossimo a sostenere.
All'udienza del 5 giugno 2025 innanzi al GOT, le parti non sono addivenute ad alcun accordo conciliativo pertanto sono state rinviate innanzi a questo Giudice Delegato. All'udienza del 23 settembre 2025, il Giudice Delegato ha formulato la proposta conciliativa di ridurre il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del sig. nella misura di 325 euro Per_1 omnicomprensivi, con decorrenza da settembre 2025. Le parti non hanno accettato e, pertanto, dato atto della mancata formulazione di istanze istruttorie da parte del ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Delegato ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa che è stata dunque trattenuta in decisione.
****** Motivi della decisione La domanda di modifica delle condizioni di separazione svolta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. deve essere accolta in quanto fondata nei limiti che seguono. La circostanza fattuale del sopravvenuto pensionamento del sig. che, a decorrere dal dicembre Per_1
2024, ha cessato la propria attività di custode ALER, vedendo così sensibilmente ridotto il proprio reddito – che, si rammenta, è passato da un importo lordo di 1600 euro ad uno di 850 euro – costituisce di per sé motivo sufficiente a disporre la riduzione, sia pur contenuta, del contributo dovuto a titolo di mantenimento dei figli minori. Il sopravvenuto pensionamento del ricorrente e dunque la cessazione della sua attività di custode presso uno stabile ALER, oltre a comportare la significativa riduzione degli introiti del sig. di cui si è Per_1 detto, ha esposto lo stesso all'ulteriore incombente di dover sostenere costi abitativi di cui sinora non si era sobbarcato a fronte della disponibilità di un appartamento concessogli in comodato gratuito dal suo datore di lavoro. pagina 3 di 5 Sebbene, come rilevato dalla difesa di parte resistente, la circostanza dell'imminente sfratto dai locali sinora abitati dal gratuitamente non è stata provata documentalmente in giudizio, la stessa risulta Per_1 comunque dimostrata in via presuntiva: la concessione infatti di un appartamento a titolo di comodato gratuito al ricorrente da parte di ALER – suo datore di lavoro – si giustifica unicamente in ragione della particolare attività lavorativa di custode svolta sino al dicembre 2024, dovendosi pertanto presumere che la cessazione del suddetto rapporto abbia determinato - o sia comunque prossima a determinare - l'interruzione del godimento gratuito dell'immobile fino a questo momento abitato dal Per_1
Fermo restando quanto illustrato, non può non tenersi conto, nella rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli dovuto dall'odierno ricorrente, della condizione di particolare difficoltà in cui versa la parte resistente, affidataria esclusiva e collocataria prevalente dei figli minori e di Per_2 Per_1
14 e 11 anni, che lo stesso sig. ha riferito di non vedere né frequentare affatto. Per_1
A riguardo, la sig. , nel corso del giudizio, ha documentato il suo attuale stato di CP_1 disoccupazione, nonché soprattutto la propria inabilità al lavoro, essendo affetta da una invalidità al 50% che, pur non accordandole il diritto a ricevere sussidi statali, le impedisce di fatto di provvedere a sé stessa e ai propri figli con lei conviventi, ai fini del cui sostentamento percepisce l'Assegno unico universale nella misura di 3432,80 annui1. La resistente ha dichiarato altresì di vivere attualmente nella casa familiare, di proprietà ALER, rappresentando tuttavia di aver ricevuto la notifica della convalida di sfratto per morosità e dunque la necessità di ricercare un nuovo alloggio per sé e per i figli. Ebbene, la condizione di indigenza in cui versa la signora , chiamata a provvedere ai CP_1 bisogni di e in uno con le indubitabili ristrettezze economiche che il sig. si trova ad Per_2 Per_1 Per_1 affrontare a fronte del pensionamento, impongono di apportare una modifica, sia pur contenuta, alle condizioni separative cristallizzate nella sentenza del Tribunale di Milano n. 3120/24, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di deposito della presente sentenza, l'importo omnicomprensivo di 325,00 euro, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2026, base di calcolo ottobre 2025. In difetto di accordo in ordine alle modalità di adempimento della prestazione da parte dell' trova CP_2 applicazione al la normativa ex art. 473 bis. 37 c.p.c. Le spese di lite. Il Tribunale, tenuto conto della contenuta modifica al contributo al mantenimento apportata con la sentenza di cui trattasi e dunque dell'accoglimento solo parziale della domanda svolta da parte ricorrente, dato atto che il Collegio ha fatto propria la proposta conciliativa del Giudice Delegato non accettata da nessuna delle parti, ritenuto che quelle anzidette integrino gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., dispone procedersi in tal senso. 1 Cfr. Dichiarazione relativa alle informazioni economiche depositata dalla parte resistente in data 23 settembre 2025. pagina 4 di 5 Da ultimo, l'esito del presente giudizio, ovvero il parziale accoglimento della pretesa attorea, evidenzia l'infondatezza della domanda svolta dalla resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il cui presupposto logico-giuridico è costituito dalla soccombenza della parte nei cui confronti si richiede accertarsi la responsabilità per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate in data 13.2.2020 come già parzialmente modificate con sentenza del Tribunale di Milano n. 3120/24 del 21 marzo 2024 così decide: 1.PONE a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di deposito della presente sentenza, l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli minori versano alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo omnicomprensivo di 325,00 euro, oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione novembre 2026, base di calcolo ottobre 2025;
2.CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
3. COMPENSA le spese di lite. Manda alla cancelleria per la comunicazione Milano 24 settembre 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Laura Cosmai
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero.
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