Art. 15.
L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, e' punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e sempreche' il fatto non costituisca un piu' grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila).
E' estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.
L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, e' punita, indipendentemente dalla eventuale revoca delle concessioni, e sempreche' il fatto non costituisca un piu' grave reato, coll'ammenda fino a L. 3000 (tremila).
E' estesa alle dette infrazioni, la competenza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 434, ultimo alinea, del Codice per la marina mercantile.