Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2960/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2960/2021 Ruolo Generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Siciliano, ed CP_2
elettivamente domiciliata in alla fax: 0814618829; pec: CP_1 Controparte_1
Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa da se stessa, ed Controparte_3 C.F._1
elettivamente domiciliata in al vico Campane Donnalbina n. 4; fax: 0815516670; pec: CP_1
Email_2
-Opposto–
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: Come da verbali di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.01.2021 il sito in alla , CP_1 CP_1 Controparte_1
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In particolare, tale pagamento veniva richiesto in virtù dell'ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord, la quale - pronunciata nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi R. G. n. 4116/2019, instaurato contro il debitore esecutato
[...]
ed in cui il Condominio rivestiva ruolo di terzo debitor debitoris - trovava origine Controparte_4
nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli R. G. n. 5919/2018 intercorsa tra e la suddetta società Controparte_3 Controparte_4
L'opponente eccepiva l'illegittimità dell'intimazione per carenza del diritto a procedere ad CP_1 esecuzione forzata, non avendo parte creditrice precedentemente notificato l'ordinanza in esame né atteso i 20 giorni necessari prima di notificare il precetto, la violazione della previsione di cui all'art. 63 disp.att. c.c., nonché la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c. in merito alla forma e al contenuto dell'atto, l'erronea quantificazione del dovuto, con l'aggiunta di spese e competenze professionali del procuratore invero non spettanti.
Il chiedeva, quindi, di accogliere l'opposizione, dichiarando la nullità dell'atto di precetto CP_1
e la non sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese.
Si costituiva che contestava quanto dedotto dall'opponente, ribadendo la Controparte_3 sussistenza del proprio diritto di procedere alla notifica dell'ordinanza unitamente all'atto di precetto, la correttezza del calcolo delle somme richieste a titolo di competenze e diritti professionali, il cui pagamento risultava giustificato dal protrarsi dell'inadempimento, e l'assenza di qualsiasi imprudenza nel proprio contegno processuale.
Domandava, quindi, il rigetto dell'opposizione proposta, condannando il al pagamento CP_1
delle somme precettate e respingendo la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
In corso di causa le parti davano atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in quanto era venuto meno in sede di appello il titolo esecutivo della creditrice verso CP_3 [...]
e di conseguenza anche l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa nei Controparte_4
confronti del Condominio quale terzo debitor debitoris in favore della creditrice era stata CP_3 travolta, in conseguenza dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal stesso. CP_1
All'udienza del 19.12.2024 la causa è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
*****
E' pacifico ed incontestato tra le parti che la materia del contendere del presente giudizio è cessata per essere venuto meno il titolo esecutivo azionato dalla verso il in quanto è a monte CP_3 CP_1
pagina 2 di 3 venuto meno il titolo esecutivo azionato da verso l'originario debitore CP_3 Controparte_4
[...
Ed infatti l'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 26.11.2020 deve ritenersi venuta meno per effetto della sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 15/2023 pubblicata il 04/01/2023, pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc promossa dal avverso la suddetta ordinanza del GE. CP_1
Tale sentenza, dando appunto conto della sopravvenienza della sentenza della Corte d'Appello di
Napoli con cui veniva integralmente riformata la sentenza n. 5918/2018 che costituiva il titolo su cui si fondava l'azione esecutiva in questione, dichiarava cessata la materia del contendere sull'opposizione agli atti esecutivi e condannava la al rimborso delle spese di lite in base al principio della CP_3
soccombenza virtuale in favore del CP_1
Ebbene, in conseguenza dei passaggi processuali sopra enucleati, anche nel presente giudizio si è determinata la cessazione della materia del contendere e residua una pronuncia solo sulle spese processuali, da regolarsi in base a soccombenza virtuale.
In applicazione di tale principio, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria, devono gravare a carico della parte opposta Controparte_3 per avere troppo precocemente intimato il precetto sulla base dell'ordinanza di assegnazione di somme pronunciata dal giudice dell'esecuzione il 26.11.2020 e notificata in data 14.1.2021 unitamente al precetto stesso, nel quale venivano inserite spese e compensi professionali del procuratore, che invero non erano dovuti prima della scadenza dei venti giorni indicati nell'ordinanza stessa quale termine dilatorio concesso al terzo per il pagamento.
p.q.m.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da nei Controparte_1
confronti di avverso il precetto notificato il 14.1.2021, così provvede: Controparte_3
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente CP_1 liquidandole in € 100,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali del procuratore, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, il 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
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