Decreto cautelare 14 maggio 2021
Sentenza breve 6 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 14/05/2021, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00458/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2021, proposto da
EN AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Farina in Padova, Via Berchet, 11;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
AT UT e ES ZO, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del provvedimento del Comune di Venezia del 20 aprile 2021 (PG/2021/0191700), con cui è stato disposto il mancato superamento da parte della Signora EN AN della prova scritta e la conseguente mancata ammissione alla prova orale nell'ambito del concorso pubblico per la copertura di n. 15 posti nel profilo professionale "Ispettore di Vigilanza" cat. D1 relativi a diversi ambiti specifici (Codice 01/2020);
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi a tutte le operazioni concernenti le prove scritte;
- per quanto occorrer possa del provvedimento di nomina della commissione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda proposta con il ricorso, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui si chiede una misura cautelare monocratica che ammetta con riserva la ricorrente “ a sostenere la prova orale in simultaneità con gli altri partecipanti ”;
Rilevato che lo svolgimento di tale prova è previsto in una data antecedente alla prima camera di consiglio utile per trattazione collegiale della domanda cautelare;
Ritenuta di conseguenza la sussistenza dei presupposti per l’adozione della richiesta misura cautelare inaudita altera parte ;
Vista altresì l’istanza di autorizzazione alla notificazione mediante pubblici proclami, depositata contestualmente al ricorso e motivata con riferimento all’elevato numero di controinteressati;
Visti gli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto di accogliere la domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale web del Comune di Venezia, di un avviso dal quale risulti:
– l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
– il nome della ricorrente e l’indicazione delle amministrazioni intimate;
– gli estremi e l’oggetto degli atti impugnati;
– l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso;
– l’indicazione del numero della presente decisione, con la specificazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
P.Q.M.
1) accoglie la domanda di misura cautelare monocratica e per l’effetto ammette la ricorrente alle prove orali del concorso, con riserva dell’esito finale del ricorso;
2) fissa, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 16 giugno 2021;
3) autorizza l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 14 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO