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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 26 marzo 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.23013 -2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata in [...] in data [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Maria Mauro come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
1) La ricorrente ha concluso: “dichiarare che la Sig.ra Parte_1
è cittadina italiana IURE SANGUINIS;
[...]
2) In via subordinata, ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della Sig.ra
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Parte_1
autorità consolari competenti;
3) Spese come per legge”.
Tutto come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) La ricorrente chiede che venga dichiarato lo status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza in linea retta di , nata a [...] in data [...]. Persona_1
La sig.ra madre della ricorrente, era cittadina italiana, in quanto figlia Persona_1
di nato a [...], in data [...], e Persona_2 CP_2
nata a [...], in data [...].; la madre nel 1952,
[...]
emigrava in Venezuela
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille. Sul punto si precisa che sotto l'aspetto della validità delle prove documentali, i certificati depositati sono stati correttamente prodotti con la cd. formalità della apostille.
Sulla cittadinanza si precisa che l'art. 11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente nonché con l'articolo 12 del preambolo al codice civile 1865 che è categorico nell'affermare che una legge straniera non può incidere sullo stato delle persone italiane in quanto ciò sarebbe contrario all'ordine pubblico: “In nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone...”. Il richiamato articolo 11 del Codice civile del 1865 prevede che “La cittadinanza si perde: ... 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
...”. Tale articolo si deve correttamente interpretare, come sin dall'inizio è stata interpretata la norma, nel senso che perde la cittadinanza italiana esclusivamente colui che abbia chiesto e ottenuto ovvero che abbia posto in essere un'azione positiva.
Dalla documentazione si può evincere come per tabulas l'avo non si è mai naturalizzato per quanto di seguito indicato. Ad ogni buon conto, si precisa che il Certificato Negativo di Naturalizzazione è un documento ufficiale rilasciato dalla Stato federale brasiliano e ai sensi del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile", all'articolo 11 prevede espressamente che “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza_probante di atti_pubblici anche_per l'altra Parte...". La legge 555-1912, disciplinava in particolare all'art.1 i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Deducevano quindi che sulla base della situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione, a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. Il non si è costituito. Il PM ha espresso parere favorevole. CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L.
46/2017 in vigore dal 18.8.2017 e successive modifiche ed integrazioni;
a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd.
Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non
è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_1
soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che Controparte_1
influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune
di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23
commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Affermata quindi la giurisdizione del giudice adito, nonché la legittimazione
passiva del convenuto , deve ritenersi correttamente Controparte_1
instaurato il giudizio tra i ricorrenti ed il , in quanto, Controparte_1
equivale ad un sostanziale diniego del diritto azionato l'imposizione di un tempo di attesa di oltre 10 anni, tale essendo la proiezione temporale ipotizzabile per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate dagli attori presso il Consolato d'Italia di San Paolo. (ex plurimis ordinanze del Tribunale di Roma n. 17341/2022; n. 17405/2020; n.
18294/2022; n. 18638/2022; n. 22112/2019). Ad ogni buon conto si osserva che - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui
Cass. nr. 28873/2008 applicabile analogicamente anche al caso che ci occupa,
nonché copiosa giurisprudenza di merito ad oggi maturata - la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 572 del
1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà
dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa o una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino e che la Legge nr. 91 del 1992 sulla cittadinanza, attuata dal D.P.R. n. 572 del 1993, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino.
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca,
negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a
Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile,
giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, il riconoscimento della filiazione naturale è unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita,
e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio. Circa l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità dello status filiationis si precisa che la Legge 219 del 10.12.2012 ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013, attuativo della legge
219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più
figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, proprio in virtù del principio della unicità dello status di “figlio”, con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha il nuovo art. 236
c.c. che prevede che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” che deve essere letto in combinato disposto all'art. 33, L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità
dello stato di figlio”, nonché al successivo art. 35.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna, si osserva quanto segue.
In virtù della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio Inoltre, ai sensi della legge n.555/1912, art. 10:
"La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana", senza, quindi che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo personale, così come avviene oggi, e soprattutto, senza che vi sia una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere detto status civitatis.
Giova sul punto ricordare anche la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ciò anche in considerazione della sentenza della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in se de giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritti.
Ciò posto, la domanda merita accoglimento.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che parte ricorrente come in atti generalizzata e difesa è cittadina italiana;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 23 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa A. De Simone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 26 marzo 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.23013 -2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nata in [...] in data [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Maria Mauro come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 le trettuale dello Stato
Resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
1) La ricorrente ha concluso: “dichiarare che la Sig.ra Parte_1
è cittadina italiana IURE SANGUINIS;
[...]
2) In via subordinata, ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della Sig.ra
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Parte_1
autorità consolari competenti;
3) Spese come per legge”.
Tutto come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) La ricorrente chiede che venga dichiarato lo status di cittadina italiana in virtù della comune discendenza in linea retta di , nata a [...] in data [...]. Persona_1
La sig.ra madre della ricorrente, era cittadina italiana, in quanto figlia Persona_1
di nato a [...], in data [...], e Persona_2 CP_2
nata a [...], in data [...].; la madre nel 1952,
[...]
emigrava in Venezuela
La storia genealogica della famiglia è confermata dalla documentazione allegata in atti e dai certificati di Stato Civile muniti di apposite apostille. Sul punto si precisa che sotto l'aspetto della validità delle prove documentali, i certificati depositati sono stati correttamente prodotti con la cd. formalità della apostille.
Sulla cittadinanza si precisa che l'art. 11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente nonché con l'articolo 12 del preambolo al codice civile 1865 che è categorico nell'affermare che una legge straniera non può incidere sullo stato delle persone italiane in quanto ciò sarebbe contrario all'ordine pubblico: “In nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone...”. Il richiamato articolo 11 del Codice civile del 1865 prevede che “La cittadinanza si perde: ... 2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
...”. Tale articolo si deve correttamente interpretare, come sin dall'inizio è stata interpretata la norma, nel senso che perde la cittadinanza italiana esclusivamente colui che abbia chiesto e ottenuto ovvero che abbia posto in essere un'azione positiva.
Dalla documentazione si può evincere come per tabulas l'avo non si è mai naturalizzato per quanto di seguito indicato. Ad ogni buon conto, si precisa che il Certificato Negativo di Naturalizzazione è un documento ufficiale rilasciato dalla Stato federale brasiliano e ai sensi del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile", all'articolo 11 prevede espressamente che “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza_probante di atti_pubblici anche_per l'altra Parte...". La legge 555-1912, disciplinava in particolare all'art.1 i casi in cui veniva tramandata la cittadinanza italiana iure sanguinis, lasciando in sostanza alla donna cittadina solo ipotesi di carattere residuale rispetto al padre cittadino di poter tramandare la propria cittadinanza italiana alla prole, difatti la norma recitava: “E' cittadino per nascita: E' cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Deducevano quindi che sulla base della situazione familiare descritta intendono far accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis sin dalla nascita e senza interruzione, a tal fine allegano al ricorso i certificati tutti come richiesti dalla normativa italiana. Il non si è costituito. Il PM ha espresso parere favorevole. CP_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L.
46/2017 in vigore dal 18.8.2017 e successive modifiche ed integrazioni;
a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd.
Minniti - “le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non
è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_1
soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000.
La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al
, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che Controparte_1
influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune
di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23
commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Affermata quindi la giurisdizione del giudice adito, nonché la legittimazione
passiva del convenuto , deve ritenersi correttamente Controparte_1
instaurato il giudizio tra i ricorrenti ed il , in quanto, Controparte_1
equivale ad un sostanziale diniego del diritto azionato l'imposizione di un tempo di attesa di oltre 10 anni, tale essendo la proiezione temporale ipotizzabile per l'evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate dagli attori presso il Consolato d'Italia di San Paolo. (ex plurimis ordinanze del Tribunale di Roma n. 17341/2022; n. 17405/2020; n.
18294/2022; n. 18638/2022; n. 22112/2019). Ad ogni buon conto si osserva che - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui
Cass. nr. 28873/2008 applicabile analogicamente anche al caso che ci occupa,
nonché copiosa giurisprudenza di merito ad oggi maturata - la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 572 del
1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà
dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa o una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino e che la Legge nr. 91 del 1992 sulla cittadinanza, attuata dal D.P.R. n. 572 del 1993, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino.
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è fondata.
Parte ricorrente ha dedotto che la legge n.555 del 1912, vigente all'epoca,
negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a
Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile,
giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti debitamente tradotta ed apostillata.
Nel caso in esame, il riconoscimento della filiazione naturale è unicamente da considerarsi quello effettuato nell'unico atto valido, ossia nell'atto di nascita,
e che per l'effetto i figli della coppia portano il cognome paterno, come conseguenza del riconoscimento dello stato filiatorio. Circa l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, e quindi dell'unicità dello status filiationis si precisa che la Legge 219 del 10.12.2012 ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli, e a seguito del d.lgs. 154/2013, attuativo della legge
219, tale equiparazione è diventata pressoché totale in quanto non vi sono più
figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio, in conseguenza di ciò “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”. La ratio della L. 219/2012 è proprio quella di addivenire al superamento nell'ordinamento nazionale di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, proprio in virtù del principio della unicità dello status di “figlio”, con conseguenti e significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Sul punto significativi riflessi, anche per il caso de quo, ha il nuovo art. 236
c.c. che prevede che “la filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile” che deve essere letto in combinato disposto all'art. 33, L. 31 maggio 1995 n. 218 che prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita [...]. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità
dello stato di figlio”, nonché al successivo art. 35.
In merito al riconoscimento della cittadinanza per linea materna, si osserva quanto segue.
In virtù della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio Inoltre, ai sensi della legge n.555/1912, art. 10:
"La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana", senza, quindi che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo personale, così come avviene oggi, e soprattutto, senza che vi sia una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere detto status civitatis.
Giova sul punto ricordare anche la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. Ciò anche in considerazione della sentenza della
Corte costituzionale n. 87 del 1975 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in se de giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009). “Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritti.
Ciò posto, la domanda merita accoglimento.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che parte ricorrente come in atti generalizzata e difesa è cittadina italiana;
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Napoli in data 23 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa A. De Simone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti