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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composto dai magistrati
Dott.ssa Paola Demaria Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4042/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Francesco Pietro Curci e Stefano Ponza
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso ON C.F._2
dall'avv. Fabrizio Arduino
CONVENUTO
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dall'avv. Cristina Pizzo
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione: nel merito:
IN VIA PRINCIPALE
• accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 06.11.2009 a cura del Notaio dott. (rep. n. 54214 – Racc. Per_1
n. 23273) per tutti i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati ed avente ad oggetto gli immobili siti in CHIERI in Via Vittorio Emanuele II n. 68 ed identificati al catasto come segue:
- foglio 43 numero 132 subalterno 12 – cat. A/2 di vani 8;
- foglio 43 numero 132 subalterno 11 – cat. A/3 vani 5;
- foglio 43 numero 129 subalterno 8 – cat. C/6 mq. 28;
- foglio 43 numero 131 subalterno 9 – cat. C/6 mq. 19.
• accertare l'entità dei frutti percepiti dal sig. relativamente CP_1
agli immobili indicati nell'atto simulato e condannare lo stesso al pagamento dei frutti maturati dalla data di apertura della successione del sig. e maturandi fino alla data di consegna dei beni NA
immobili;
• accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni gratuite formulate in favore dei convenuti nella parte in cui ledono la quota legittima di parte attrice, tenuto conto del valore del patrimonio del de cuius percepito a seguito dell'accertamento della simulazione assoluta di cui al punto precedente.
IN VIA SUBORDINATA
2 • accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita del 06.11.2009 a cura del Notaio dott. (rep. n. 54214 – Racc. Per_1
n. 23273) e per l'effetto
• condannare i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di €. 65.798,89, ovvero 1/3 delle somme utilizzate per l'acquisto degli immobili indicati nell'atto simulato (rivalutate ad oggi come indicato in narrativa);
• accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni gratuite formulate in favore dei convenuti nella parte in cui ledono la quota legittima di parte attrice e per l'effetto
• condannare i sig.ri et a ON Controparte_2
corrispondere in favore di parte attrice in solido, o in alternativa nella percentuale delle somme percepite personalmente dai convenuti da parte del de cuius, le somme corrispondenti alla propria quota di legittima quantificate in €. 243.141,02 (ovvero €. 308.939,91 - €. 65.798,89 richieste con il punto precedente) o quella maggiore o veriore somma accertanda in corso di causa.
IN OGNI CASO
• con vittoria di spese, iva, cpa e rim. Forf.”.
Parte convenuta e parte convenuta ON Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria ragione, eccezione e deduzione:
- In via istruttoria:
(omissis)
- In via pregiudiziale, accogliere l'istanza di verificazione proposta dai convenuti con riferimento al documento 6, quadro F, prodotto dai medesimi e dichiarare che la sottoscrizione apposta in calce al medesimo è autografa dell'attrice;
3 - In via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dall'attrice per non avere esperito il procedimento di mediazione, con riferimento all'immobile oggetto della scrittura privata autenticata 16/10/2012
(v. all. 10 prodotto dall'attrice), poiché si tratta di una scrittura privata successiva al decesso di che non può essere oggetto NA
dell'azione di riduzione, assegnando all'attrice il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione;
- Nel merito, respingere le domande formulate in via principale nei confronti del convenuto , poiché non sussiste la simulazione assoluta ON
dell'atto di compravendita del 06/11/2009 a rogito del Notaio dott. Per_1
rep. n. 54214, racc. n. 23273 e per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi del medesimo, ivi compresa l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni asserito diritto dell'attrice, ordinando, a norma dell'art. 2668 c.c. all'Agenzia Entrate –
Ufficio Provinciale di Torino - Territorio –Servizio di Pubblicità Immobiliare di
Torino 2, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attrice in data 01/04/2021, ai numeri R.P. 10159, R.G. 13763;
- Nel merito, respingere le domande formulate in via principale nei confronti dei convenuti e , poiché non sussiste la ON Controparte_2
simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 06/11/2009 a rogito del
Notaio dott. rep. n. 54214, racc. n. 23273, per tutti i motivi esposti Per_1
negli scritti difensivi dei medesimi, ivi compresa l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni asserito diritto dell'attrice, ordinando, a norma dell'art.
2668 c.c. all'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Torino - Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 2, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attrice in data 01/04/2021 ai numeri R.P.
10159, R.G. 13763; inoltre, la convenuta , a norma Controparte_2
dell'art. 96 c.p.c., formula istanza affinché il Giudice condanni l'attrice al risarcimento dei danni, poiché la medesima ha trascritto la domanda giudiziale anche nei propri confronti e senza la normale prudenza, tenuto conto del fatto
4 che la medesima non è parte dell'atto di compravendita 06/11/2009, a rogito
Notaio dott. rep. n. 54214, racc. n. 23273; Per_1
- Nel merito, respingere le domande formulate in via subordinata nei confronti dei convenuti e , poiché non sussiste la ON Controparte_2
simulazione relativa dell'atto di compravendita del 06/11/2009, a rogito Notaio dott. rep. n. 54214, racc. n. 23273, per tutti i motivi esposti negli Per_1
scritti difensivi dei medesimi, ivi compresa l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni asserito diritto dell'attrice, ordinando, a norma dell'art.
2668 c.c. all'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Torino - Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 2, di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attrice in data 01/04/2021 ai numeri R.P.
10159, R.G. 13763;
- Nel merito, respingere la domanda di condanna dei convenuti
[...]
e al pagamento della somma di € 65.798,89, CP_1 Controparte_2
ovvero un terzo delle somme utilizzate per l'acquisto degli immobili indicati nell'atto asseritamente simulato, poiché non sussiste la simulazione relativa del predetto atto, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi del medesimo, ivi compresa l'intervenuta estinzione per prescrizione di ogni asserito diritto dell'attrice;
- In via pregiudiziale, previo accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di effettuata dall'attrice nell'anno 2011, nel NA
momento della richiesta e dell'incasso del rateo di pensione non riscosso dal medesimo, dichiarare l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attrice, in via subordinata, nei confronti del convenuto , ON
poiché manca la condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c.c., consistente nell'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario;
- Nel merito, respingere la domanda di condanna dei convenuti
[...]
e a corrispondere in favore di parte attrice in CP_1 Controparte_2
5 solido, o in alternativa, nella percentuale delle somme asseritamente percepite personalmente dai convenuti da parte del de cuius, corrispondenti alla asserita quota di legittima dell'attrice quantificate in € 243.141,02, o in quella maggiore
o veriore somma accertanda in corso di causa perché infondata sia in fatto che in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfettario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 2.03.2021 l'attrice, premesso in sintesi
- di essere l'unica figlia di , nato a [...] il [...] e NA
deceduto a Chieri il 15.10.2010, e di;
Controparte_2
- di avere tre figli, e , nati dall'unione con CP_1 Persona_3 Per_4
, e nata dall'unione con l'attuale compagno;
[...] Persona_5
- che tra ella e i suoi genitori non vi era mai stato un forte legame, avendo condotto da molti anni vite separate;
- che per varie circostanze familiari suo figlio aveva vissuto ON
con i propri nonni dai quali aveva ricevuto tutti i sostentamenti di cui avesse bisogno;
- che gli altri due nipoti, e , avevano sempre ricevuto dai Per_3 Per_5
nonni un trattamento diverso, caratterizzato da rapporti sporadici;
- che il de cuius , di famiglia benestante ed erede di un NA
ingente patrimonio, era un imprenditore, titolare insieme ai suoi fratelli e della Immobiliare Lucia s.r.l., cessata il CP_3 CP_4
12.09.2005, che nel corso degli anni aveva gestito ingenti patrimoni immobiliari;
- che la famiglia di origine di era titolare della NA CP_5
una storica ed importante società nata nel 1927, oggi con un capitale
6 sociale di € 5.000.000, poi assegnata nella divisione ereditaria al fratello
; Persona_6
- che il de cuius costituiva l'unica fonte di reddito della famiglia - ER
, poiché la moglie non svolgeva alcuna attività lavorativa né era CP_2
titolare di quote societarie;
- che neppure aveva mai svolto attività lavorativa;
ON
- che i convenuti nel corso degli anni hanno acquistato immobili per diverse centinaia di migliaia di euro, e in particolare:
o che con atto del 06.11.2009, il convenuto “acquistava” dal nonno
, la nuda proprietà degli immobili siti a Chieri, in NA
Corso Vittorio Emanuele II n. 68 per la somma di €. 180.000,00, il cui prezzo sarebbe stato corrisposto a mezzo di assegno bancario n.
2067252611 tratto su Unicredit;
o che in data 24.07.2008 e ON Controparte_2
acquistavano, il primo la nuda proprietà, la seconda l'usufrutto, di diversi immobili siti ad Imperia, in Via Privata Altamira, per la somma complessiva di € 247.500,00, pagata sempre a mezzo di assegno bancario tratto su Unicredit;
o che il convenuto, per gli acquisti di cui sopra, sosteneva una spesa complessiva pari ad € 316.125,00, tenuto conto del valore dell'usufrutto del secondo immobile in capo a , Controparte_2 pur essendo all'epoca ventiquattrenne senza alcuna attività lavorativa;
o che nel 2006 e acquistavano Controparte_2 ON
rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà dell'immobile sito a
Chieri in Via Della Gualderia n. 7 per la somma di € 150.000,00, pagata per mezzo di assegni;
o che la convenuta acquistava in data 11.04.1991 un immobile a
Chieri, in Via San Domenico n. 2 per la somma di £. 190.000.000 e
7 il 19.12.1990 un immobile sito a Chieri in Via Vittorio Emanuele II
n. 77 per la somma di £. 35.000.000, e che per entrambi gli acquisti non vi è traccia della modalità di pagamento;
o che con atto del 29.04.2016 il acquistava dalla nonna CP_1
l'immobile sito in Chieri, Via San Domenico n. 2 al prezzo di €
137.000,00 a mezzo di assegno bancario n. 9016529274 tratto su
Cassa Di Risparmio di Chieri;
o che con atto del 16.10.2012 il e l' acquistavano CP_1 CP_2
rispettivamente il primo la nuda proprietà e la seconda l'usufrutto delle unità immobiliari site a Chieri in Via Vittorio Emanuele II n.
113 per la somma di € 63.000,00 corrisposta mediante due assegni bancari n.ri 3303749615 et 3303749616 tratti su Banca Intesa San
Paolo;
- che avrebbe ricevuto dalla famiglia di origine solo Controparte_2
piccole unità immobiliari site in un piccolo complesso sito Chieri, Via
Avezzana n. 69;
- che con atto del 23.12.2016 la convenuta alienava a , Controparte_6
moglie di , un laboratorio ed una tettoia siti in Via ON
Avezzana n. 69 a Chieri e, con atto del 14.11.2017, Controparte_6
donava al marito parte della tettoia;
ON
- che con atto del 08.10.2019 la convenuta alienava una cantina sita a
Chieri, Via Avezzana n. 69 a (padre di Parte_2 Controparte_6
– moglie di ) per la somma di € 2.000,00; ON
- che con atto del 12.06.2018 la convenuta alienava alle sorelle e CP
(la prima suocera del convenuto) due cantine site sempre CP_8
nello stabile di Via Avezzana n. 69 a Chieri al prezzo di complessivo di €
4.000,00 (2.000,00 + 2.000,00);
- che le operazioni descritte potrebbero essere il frutto di un progetto per evitare che l'attrice possa ricevere la futura quota di legittima della madre,
8 come già messo in atto per la quota di legittima dell'eredità del padre, poiché, alla data del decesso del padre, gli unici immobili di proprietà di erano stati alienati al nipote e in banca non vi erano NA
risparmi;
- che gli immobili “acquistati” dai convenuti sono fonte di un ingente reddito proveniente dai canoni di locazione;
- di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario con atto del
24.09.2020;
- di avere attivato la procedura di mediazione con esito negativo;
- quanto alla domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 3.11.2009, che non avendo il alcun reddito CP_1
proprio, in relazione a tale acquisto possono esse formulate due differenti ipotesi:
o non è stato corrisposto alcun prezzo, essendovi in tal caso una simulazione assoluta, non potendo essere l'atto considerato quale donazione per difetto di forma, in mancanza dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni;
o il prezzo corrisposto proveniva da (o dalla NA
, con fondi comunque provenienti da ), CP_2 NA
realizzando in tal modo una simulazione relativa o donazione indiretta soggetta a riduzione;
- quanto alla domanda di riduzione, che tutte le somme utilizzate per gli atti di compravendita sono il frutto di donazioni dirette ed indirette poste in essere dal de cuius, meglio indicate in atto di citazione (pag. 11-12); concludeva come indicato in epigrafe.
2. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 8.07.2021 si costituivano in giudizio i convenuti con l'avv. Massimo Borletto,
- contestando la natura simulata dell'atto di compravendita del 6.11.2009 e producendo la copia dell'assegno bancario non trasferibile n. 2007252611-
9 00, tratto dal convenuto sulla Unicredit PB in data ON
6.11.2009, dell'importo di € 180.000,00, all'ordine di , e NA
producendo copia dell'estratto conto al 30.11.2009 del conto corrente del convenuto presso Unicredit PB recante l'addebito dell'assegno in CP_1
data 11.11.2009 con valuta in data 6.11.2009;
- eccependo la prescrizione decennale dell'azione di simulazione assoluta e relativa;
- rilevando che il convenuto , dopo l'acquisto, fece ristrutturare a CP_1
proprie spese gli immobili oggetto dell'atto sopra citato così incrementandone il valore;
- rilevando che, ferme le contestazioni di cui sopra, i frutti del citato immobile potrebbero essere riconosciuti solo dalla data della domanda giudiziale;
- eccependo l'inefficacia dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario posta in essere dall'attrice in data 24.09.2020, considerato che ella aveva rilasciato delega a favore della convenuta per la CP_2
riscossione di quanto dovutole in qualità di erede di a NA
titolo di ratei di pensione spettanti al de cuius, delega in forza della quale in data 20.06.2011 l' aveva presentato istanza all'INPS, ed CP_2
aveva in seguito riscosso a titolo di pensione del de cuius la somma di €
240,23 mediante accredito sul conto corrente della delegata alla riscossione e che l'attrice aveva pure riscosso, nella Controparte_2
qualità di erede di , il 50% delle rate pensione di NA
invalidità civile dovute al defunto, così accettando tacitamente l'eredità di
; NA
- eccependo di conseguenza l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta nei confronti di ex art. 564 c.c.; ON
10 - rilevando che erroneamente la domanda di simulazione era stata trascritta anche nei confronti di che non era stata parte dell'atto, Controparte_2
ed invocando il risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
- osservando che l'attrice non aveva provato l'esistenza degli atti dispositivi a titolo gratuito posti in essere a favore dei convenuti e non aveva provato che avesse ereditato un ingente patrimonio e fosse un NA
imprenditore;
- contestando che fosse l'unica fonte di reddito del nucleo NA
familiare e rilevando che l' aveva ricevuto da suo padre i beni CP_2
immobili siti in Chieri, via Avezzana n. 69, dei quali aveva sempre percepito i canoni di locazione, e che ella era altresì titolare di reddito da pensione;
- rilevando che i coniugi – erano stati in regime di ER CP_2
comunione legale dal 15.01.1978 sino al 19.07.1990, quando avevano adottato il regime di separazione dei beni mediante convenzione matrimoniale, per cui i frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione erano entrati in regime di comunione
- contestando la rilevanza degli atti di compravendita ai quali il de cuius era rimasto estraneo e di quelli del 16.10.2012 e del 29.04.2016 stipulati dopo la sua morte;
- esponendo in ordine alle vicende di natura personale e familiare di che Parte_1
o a fine agosto dell'anno 1997, l'attrice lasciò la casa coniugale ed andò a vivere presso la casa dei propri genitori insieme ai figli minori e;
CP_1 Per_3
o a fine settembre 1997, l'attrice lasciò improvvisamente la casa dei propri genitori, senza portare con sé i figli minori e e CP_1 Per_3
senza dire dove andasse, lasciando soltanto una comunicazione
11 scritta indirizzata ai propri genitori con la quale affermava che avrebbe rimborsato alla convenuta “tutti i soldi” e le CP_2
chiedeva di intestare “tutto ciò che mi tocca ai bambini”;
o rimase con i nonni sino a quando andò a vivere da ON
solo;
o il fratello rimase con i nonni dal 1997 al 2001 e Persona_3
durante tale periodo frequentò la seconda, la terza e la quarta elementare, quindi raggiunse la madre ad Imperia sino alla quarta classe delle scuole superiori (ragioneria), allorché fu portato dalla mamma a vivere di nuovo con il fratello ed i nonni, e durante il periodo di permanenza ad Imperia i nonni gli inviavano mensilmente il denaro necessario al mantenimento;
o sono infondate le affermazioni dell'attrice secondo le quali Per_3
e avrebbero ricevuto dai nonni un trattamento diverso Per_5
rispetto a CP_1
- e concludendo come indicato in epigrafe.
3. All'udienza del 27.09.2021, tra l'altro, parte attrice disconosceva le fotocopie di cui ai docc. 6, 7, 8 di parte convenuta (documenti INPS e INAIL) e il Giudice, verificata la procedibilità della domanda, concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice tra l'altro rilevava,
- a fronte dell'eccezione di prescrizione, di aver esercitato anche l'azione di riduzione, e che tale ultima domanda pone l'erede legittimario in posizione di terzo rispetto agli atti impugnati, con la possibilità di provare la simulazione con ogni mezzo, e determina che il dies a quo della prescrizione decorra dalla data di apertura della successione, ossia nella specie dal 15.10.2010, a fronte di una domanda di mediazione notificata alle controparti in data 6.10.2020 con effetti interruttivi della prescrizione;
12 - a fronte della questione relativa alla trascrizione della domanda di simulazione nei confronti di che ne era stata richiesta Controparte_2
la rettifica;
- a fronte della eccezione d'inammissibilità dell'azione di riduzione ex art. 564 c.c. che tale norma non si applica al legittimario totalmente pretermesso;
- che l'assegno di € 180.000,00 prodotto da controparte è diverso da quello indicato in atto di compravendita;
- che dall'estratto del conto corrente prodotto da controparte si evince che pochi giorni prima della emissione dell'assegno era stata accreditata a favore del una somma importante;
CP_1
- che l' percepiva solo modesti redditi dalla locazione degli CP_2
immobili di sua proprietà e non risultava avere svolto attività lavorativa con diritto alla pensione;
- che del pari il non risultava svolgere attività lavorativa;
CP_1
- che i convenuti erano soliti utilizzare il conto corrente del de cuius che era cointestato con sua moglie presso la filiale Intesa San Paolo di Riva di
Chieri e che non si vede come il de cuius, invalido totale al quale era stata riconosciuta dall'INPS l'indennità di accompagnamento, avesse potuto spendere dal 6.11.2009 alla data del decesso la somma di € 180.000,00;
- che la Immobiliare Lucia s.r.l. e le società appartenute al padre di ER
erano titolari di ingenti patrimoni e che il padre del de cuius,
[...]
avendo assegnato la al figlio , aveva compensato il figlio CP_5 CP_3
mediante elargizione di denaro. ER
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i convenuti tra l'altro rilevavano l'inefficacia del disconoscimento delle fotocopie posto in essere alla prima udienza dall'attrice e in ogni caso formulavano istanza di verificazione dei documenti nn. 6 e 7, rilevando anche che il documento n. 6 era autenticato da un funzionario dell'INPS, onde non era sufficiente il disconoscimento dello stesso.
13 Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice tra l'altro disconosceva i documenti nn. 14 e 15 di controparte.
Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i convenuti tra l'altro rilevavano che l'attrice nel proporre azione di simulazione non è terzo ma subentra nella posizione del de cuius, rilevavano che l'attrice non è legittimaria pretermessa, rilevavano che il numero dell'assegno indicato nell'atto di vendita del 6.11.2009 era frutto di un errore del notaio.
Con la successiva memoria n. 3 i convenuti hanno formulato istanza di verificazione dei documenti nn. 14 e 15.
La causa veniva istruita mediante ordini di esibizione documentali, diverse TU
e interrogatorio formale.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16.09.2022 si costituiva in giudizio l'avv. Fabrizio Arduino per entrambi i convenuti in sostituzione del precedente difensore.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3.11.2023 si costituiva in giudizio l'avv. Cristina Pizzo in sostituzione dell'avv. Fabrizio
Arduino per la sola convenuta Controparte_2
Nel corso della causa, veniva introdotto da in data 22.09.2022 un Parte_1
primo ricorso per sequestro conservativo che all'esito della instaurazione del contraddittorio veniva rigettato per carenza del periculum in mora.
In data 3.08.2023 veniva introdotto da un secondo ricorso per Parte_1
sequestro conservativo con il quale veniva allegato il mutamento delle circostanze che in precedenza avevano condotto al rigetto dell'istanza cautelare.
Con decreto inaudita altera parte dell'8.08.2023 il Tribunale autorizzava nei confronti dei convenuti il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili e di tutte le somme, anche dovute da terzi, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, fino alla concorrenza del credito determinato in complessivi €
700.000,00. Tale provvedimento veniva poi modificato solo relativamente al
14 quantum con ordinanza del 25-27.08.2023, che riduceva la somma per la quale veniva autorizzato il sequestro a € 351.234,00.
Con ricorso depositato il 2.10.2024 i convenuti chiedevano la modifica o la revoca del provvedimento di sequestro di cui all'ordinanza del 27.08.2023, e l'attrice costituendosi chiedeva aumentarsi la somma fino a concorrenza della quale era stato concesso il sequestro, quindi sentite le parti il Tribunale rigettava entrambe le domande.
All'udienza del 28.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La procedibilità della domanda
4. In ordine alla procedibilità della domanda è sufficiente rilevare che, come è stato già evidenziato dal G.I. con ordinanza del 27.09.2021, il riferimento alla compravendita del 16.10.2012, successiva alla morte del de cuius, viene operato dagli attori nell'ambito dell'azione di riduzione per sostenere che la provvista utilizzata per tale acquisto provenisse dal de cuius, per cui l'omessa menzione espressa di tale atto nella domanda di mediazione non determina l'improcedibilità della domanda.
Il thema decidendum
5. Occorre premettere, a fronte della modificazione delle conclusioni operata dalla parte attrice con la comparsa conclusionale, che saranno prese in esame unicamente le conclusioni come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non essendo ammissibile la modificazione delle conclusioni rassegnate in sede di comparsa conclusionale, che costituisce atto deputato unicamente all'illustrazione delle posizioni processuali precedentemente assunte (tra le altre, Cass. Sez. 1 n. 5751/1990, Sez. 2 n.
5402/2019).
15 La domanda di simulazione
6. Parte attrice ha svolto domanda di simulazione del contratto di compravendita a rogito Notaio del 6.11.2009, rep. n. 54214, racc. n. 23273 Persona_7
concluso tra e . NA ON
I convenuti, tra l'altro, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione.
L'eccezione è infondata, considerato che l'azione di simulazione è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. siccome è volta ad accertare la nullità del negozio apparente, potendo il decorso del tempo incidere unicamente sui diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato (così Cass. Sez. 2 n.
18025/2003 e Sez. 6 n. 19678/2013), che tuttavia nel caso di specie non vengono in rilievo, essendo l'azione proposta volta all'ottenimento di una sentenza dichiarativa della simulazione, con effetti automatici, in caso di accoglimento della domanda, sulla consistenza del patrimonio relitto.
Non si perviene a conclusioni dissimili neppure aderendo alla tesi secondo la quale quando l'azione di simulazione relativa sia diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato sarebbe applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale, posto che anche secondo i fautori di tale opzione interpretativa risulta pacifico che quando l'azione di simulazione relativa sia finalizzata ad accertare la nullità, tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione (Cass.
Sez. 2 n. 14562/2004).
Nel caso di specie la domanda proposta è volta a far accertare la natura simulata della compravendita posta in essere in data 6.11.2009 da in NA
favore di , con la quale le parti avrebbero dissimulato una ON
donazione, posto che la vendita stessa avvenne secondo l'attrice senza corresponsione effettiva del prezzo da parte del a favore del , e CP_1 ER
16 dunque sarebbe nulla per difetto di forma, essendo l'atto stato posto in essere in assenza di testimoni.
La domanda è dunque imprescrittibile, siccome volta a far dichiarare la nullità, oltre che del contratto simulato, anche del contratto dissimulato, ossia della donazione.
7. Nel merito, la domanda di simulazione è fondata.
7.1. In ordine al regime probatorio dell'azione di simulazione occorre premettere che l'attrice può beneficiare del regime probatorio più favorevole previsto dall'art. 1417 c.c., che consente anche il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, atteso che l'azione di simulazione proposta è funzionale alla tutela della sua quota di riserva, e ciò a prescindere dalla circostanza che ella affermi di essere una legittimaria pretermessa o solamente una legittimaria lesa nella sua quota di riserva.
Invero, ai fini della prova della simulazione, l'erede legittimario che agisca per far dichiarare la simulazione di un atto inter vivos del de cuius in funzione del successivo dispiegamento dell'azione di riduzione va considerato quale soggetto terzo rispetto ai contraenti dell'atto impugnato, poiché agisce per la tutela di un diritto proprio e non di un diritto acquisito iure hereditatis, dunque a norma dell'art. 1417 c.c. a lui non si applicano le limitazioni previste in tema di prova testimoniale (artt. 2721 e ss. c.c.) e prova per presunzioni dei contratti (art. 2729
c.c.).
Si richiamano al riguardo:
- Cass. Sez. 2 n. 19912/2014, secondo la quale “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda
17 di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso”;
- Cass. Sez. 2 n. 20960/2016, conforme alla precedente;
- Cass. Sez. 3 n. 8215/2013, secondo la quale “L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo”;
- Cass. Sez. 2 n. 24134/2009;
- Cass. Sez. 2 n. 20868/2004;
- Cass. Sez. 3 n. 6632/2006;
- Cass. Sez. 2 n. 12317/2019.
Quanto sopra a prescindere dall'ammissibilità e fondatezza o meno dell'azione di riduzione contestualmente spiegata, e finanche a prescindere dal contestuale esercizio di tale azione, come afferma Cass. Sez. 2 n. 11659/2023, secondo la quale “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata”.
7.2. A fronte dell'allegazione da parte dell'attrice della mancata corresponsione del prezzo da parte dell'acquirente a favore del venditore ON
in relazione alla compravendita della nuda proprietà degli NA
18 immobili siti in Chieri, via Vittorio Emanuele II n. 68 conclusa in data 6.11.2009,
i convenuti hanno prodotto in giudizio la copia dell'assegno bancario n. Part 2007252611-00 tratto convenuto sulla banca ON [...] all'ordine di dell'importo di € 180.000,00 Controparte_9 NA
(doc. 2) e la copia dell'estratto del conto corrente intestato al convenuto CP_1
presso Unicredit PB dal quale risulterebbe che tale assegno sia stato
[...]
addebitato in data 11.11.2009 con valuta 6.11.2009 (doc. 3).
Parte attrice ha dedotto che dall'estratto conto prodotto dalla controparte emerge che pochi giorni prima dell'emissione dell'assegno era stata accreditata a favore del una somma importante, ed ha chiesto l'esibizione del documento CP_1
privo delle cancellazioni presenti sul doc. 3 dei convenuti (cfr. la prima memoria ex art. 183 di parte attrice), oltre, più in generale, alla formulazione di ordini di esibizione documentale nei confronti degli istituti bancari.
A seguito dell'ordine di esibizione documentale emesso con ordinanza del G.I. del 12.06.2022 il convenuto ha prodotto in giudizio la copia ON
della sola pagina 1 di 2 dell'estratto conto al 30.11.2009 del conto corrente a lui intestato presso n. 5180657 (doc. 20 di parte Controparte_9
convenuta), nuovamente recante il dato relativo al saldo al 30.11.2009 oscurato
(si precisa che anche il doc. 3 originariamente prodotto dai convenuti con i dati oscurati conteneva la sola pagina 1 di 2).
Quindi, a seguito della produzione in giudizio da parte della Controparte_9
degli estratti conto dei quali si era ordinata l'esibizione, tra cui anche
[...] quelli del conto corrente n. 5180657 intestato a , all'udienza ON
dell'8.09.2022 parte attrice ha rilevato la difformità dell'estratto conto prodotto dal convenuto al doc. 3 e al doc. 20 da quello relativo al medesimo periodo prodotto da , essendo mancante in quest'ultimo Controparte_9
l'addebito dell'assegno di € 180.000,00 nella data dell'11.11.2009 con valuta
6.11.2009. Come meglio evidenziato dall'attrice nel secondo ricorso per sequestro conservativo, risulta pure difforme l'importo derivato dalla vendita dei
19 titoli in data 2.11.2009, che nell'estratto conto prodotto dalla banca è di €
19.767,12 e nell'estratto conto prodotto dai convenuti è di € 219.767,12.
Dopo aver richiesto ed ottenuto la concessione di un termine a difesa, mutato il difensore, il convenuto a mezzo del nuovo difensore avv. ON
Arduino all'udienza del 10.11.2022 ha riconosciuto “la validità dell'estratto conto al 30.11.2009 prodotto dalla (…) banca Unicredit a seguito di ordine di esibizione” e ha “rinuncia(to) (…) ai documenti nn. 3 e 20 prodotti in giudizio ritenendosi estraneo alle condotte lamentate dalla controparte”, e parte attrice ha dichiarato di non accettare la rinuncia.
In forza del principio di acquisizione processuale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (ex plurimis Cass. Sez. 3 n. 9592/1998, Sez. 1 n.
13430/2003, Sez. 2 n. 15300/2011, Sez. 2 n. 14284/2018).
La dichiarazione formulata a verbale dalla parte convenuta di rinuncia ai documenti nn. 3 e 20 va interpretata quale rinuncia ad avvalersi degli stessi ai fini della decisione, ossia ai fini della prova del pagamento del prezzo della compravendita. Trattasi di dichiarazione che non ha alcuna rilevanza per la decisione, atteso che, essendo stato accertato che i documenti nn. 3 e 20 di parte convenuta sono frutto di alterazione dell'estratto conto emesso dalla banca, degli stessi non si sarebbe potuto tenere conto per la decisione anche qualora tale rinuncia non fosse stata espressa, per la ragione che risulta accertato che essi sono stati falsificati, dunque non sono idonei a rappresentare la realtà.
Ai fini della decisione con riferimento alla questione del pagamento del prezzo della compravendita potrà per conseguenza tenersi conto solo dell'estratto conto prodotto dalla banca Unicredit, che alla pagina 163 non reca l'addebito dell'assegno di € 180.000,00.
Può dunque ritenersi accertato che il prezzo della compravendita conclusa tra e in data 6.11.2009 non sia stato mai NA ON
20 corrisposto, atteso che l'allegazione della parte convenuta secondo la quale il prezzo sarebbe stato corrisposto da a mezzo dell'assegno ON
bancario prodotto in copia al doc. 2 e indicato (verosimilmente con un errore di battitura nella numerazione dell'assegno) in atto di compravendita è risultata del tutto smentita dalle produzioni documentali successive, che hanno evidenziato come l'estratto del conto corrente intestato a n. 5180657 presso ON
, prodotto in causa dal convenuto sia stato manipolato Controparte_9
rispetto alla versione originale emessa dalla banca.
La falsificazione è consistita, in particolare
- nell'aggiunta del numero 14 in modo da modificare la somma di € 407,49 indicata come saldo iniziale nel documento originale in € 14.407,49;
- nell'aggiunta del numero 2 in modo da modificare la somma di € 19.767,12 ricavata dalla vendita dei titoli in data 2.11.2009 indicata nel documento originale in € 219.767,12;
- nell'aggiunta della riga contenente l'addebito dell'assegno di € 180.000,00 in data 11.11.2009 con valuta 6.11.2009.
Pur essendo sufficiente al fine di affermare la natura simulata del contratto la constatazione che quanto allegato dai convenuti, ossia la corresponsione del prezzo a mezzo di assegno bancario tratto sul citato conto corrente intestato a
, è risultato del tutto smentito dalle produzioni documentali, ON
occorre soffermarsi anche sulla condotta processuale del convenuto , che CP_1
è valutabile ai fini della decisione a norma dell'art. 116 c.p.c. per dedurne argomenti di prova.
La produzione da parte del convenuto, per ben due volte, di un estratto conto manipolato, e la successiva dichiarazione di rinunciare a tali documenti resa nel momento in cui, a seguito della produzione del medesimo estratto conto da parte della banca, ne è emersa la falsificazione, costituiscono significativa conferma della circostanza che il prezzo della compravendita non sia stato pagato.
21 Nello stesso senso milita l'ulteriore circostanza che con la comparsa conclusionale e la memoria di replica il convenuto abbia mutato CP_1
radicalmente versione in ordine a come il prezzo di vendita sarebbe stato pagato, sostenendo - in base alla constatazione della esistenza di una discrasia tra il numero dell'assegno indicato in atto di compravendita (n. 2067252611) e il numero dell'assegno prodotto al doc. 2 convenuta (n. 2007252611), che indica quale conto corrente il conto n. 5180627, del quale sono stati acquisiti gli estratti conto sopra esaminati - che il prezzo di vendita non sarebbe stato pagato con l'assegno prodotto dallo stesso convenuto al doc. 2, tratto sul conto corrente in essere presso , ma con altro assegno, mai prodotto in Controparte_9
causa e mai menzionato in precedenza dalla parte.
La circostanza che il numero dell'assegno indicato in atto (n. 2067252611) sia di una sola cifra diverso da quello prodotto in giudizio dalla parte convenuta (n.
2007252611), come si è detto, può essere ritenuta frutto di un errore materiale nella redazione dell'atto notarile.
La ricostruzione sopra descritta, operata per la prima volta con la comparsa conclusionale del convenuto alle pagine 10-11, e ribadita alle ON
pagine 9-10 della memoria di replica, è del tutto tardiva ed in totale contrasto con le allegazioni precedenti della parte, con le quali il convenuto aveva affermato di avere pagato il prezzo della compravendita con l'assegno prodotto al doc. 2 allegato alla comparsa di risposta.
Trattasi anche in questo caso di contegno processuale (radicale mutamento della prospettazione difensiva), dal quale desumere ulteriori argomenti di prova a norma dell'art. 116 c.p.c. a sostegno delle conclusioni a cui si è pervenuti, ossia della circostanza che il prezzo della compravendita non sia mai stato pagato. Si richiamano in ordine alla rilevanza, sia quale fonte di prova e di convincimento, sia quale elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo, del contegno processuale, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo
22 adottato nel processo a mezzo del procuratore, tra le altre, Cass. Sez. 2 n.
193/2005 e Cass. Sez. 3 n. 10568/2002.
Neppure coglie nel segno la difesa svolta nelle memorie conclusionali del convenuto là dove afferma, dopo aver esposto l'innovativa ricostruzione secondo la quale l'assegno utilizzato quale mezzo di pagamento sarebbe altro assegno mai prodotto in causa tratto su altro conto corrente neppure indicato, che l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio su ella gravante dimostrando che il pagamento del prezzo non sia avvenuto. Come insegna la Suprema Corte, invero, a fronte della esistenza di elementi, anche solo di natura indiziaria, idonei a provare la natura simulata del contratto, sarebbe spettato al convenuto fornire la prova del pagamento del prezzo, ciò che tuttavia non è avvenuto. Si vedano in questi termini Cass. Sez. 2 n. 5326/2017, secondo la quale “Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione,
l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (…)”, nonché la conforme Cass. Sez. 2 n. 18347/2024.
Dal mancato pagamento del prezzo può dedursi che la compravendita posta in essere dissimulava in realtà una donazione, non essendo emersa né essendo stata allegata altra ragione giustificativa dell'attribuzione patrimoniale così realizzata, potendo dunque ritenersi che con tale trasferimento immobiliare il abbia ER
inteso realizzare un fine di liberalità con l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario.
Trattandosi di compravendita che dissimula una donazione per la validità dell'atto dissimulato, ossia della donazione, avrebbero dovuto essere rispettati a pena di nullità i requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48 l.
89/1913 (legge notarile), ossia l'atto avrebbe dovuto essere stipulato in forma pubblica alla presenza di due testimoni. In mancanza dei testimoni, l'atto difetta
23 di un requisito formale essenziale (così Cass. Sez. 2 n. 892/1963) e dunque lo stesso deve ritenersi nullo.
La domanda di parte attrice va dunque accolta, con la precisazione che non si tratta di simulazione assoluta, che sussiste quando le parti non vogliono porre in essere alcun negozio, ma relativa, che si configura quando le parti vogliono porre in essere un negozio diverso da quello apparente, avendo le parti inteso concludere una donazione.
La domanda di restituzione dei frutti
8. Parte attrice ha chiesto la restituzione dei frutti percepiti da ON
dagli immobili oggetto dell'atto simulato e la condanna dello stesso al pagamento dei frutti maturati dalla data di apertura della successione di e NA
maturandi fino alla data di consegna dei beni immobili.
Dalla prima TU dell'arch. depositata il 29.12.2022 si evince che per Persona_8
gli immobili oggetto dell'atto simulato sono stati percepiti frutti derivanti dai seguenti contratti di locazione:
- contratto n. 3675/3T/2021 relativo all'immobile n. 3 indicato nella TU, ossia al box auto sito in corso Vittorio Emanuele II n. 68 a Chieri identificato al foglio
43, n. 129, sub. 8, locazione dal 1.04.2021 al 31.03.2022 rinnovabile per ugual periodo di tempo in assenza di disdetta delle parti al canone di € 1560,00 annui da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate di € 130,00;
- contratto n. 4096/3T/2022 relativo all'immobile n. 2 indicato nella TU, ossia all'appartamento sito in corso Vittorio Emanuele II n. 68 a Chieri identificato al foglio 43, n. 129, sub. 21, locazione dal 1.07.2022 al 30.06.2026, al canone di €
10.200,00 annui da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate di € 850,00;
- contratto n. 2207/3/2011 relativo all'immobile n. 2 indicato nella TU, ossia all'appartamento sito in corso Vittorio Emanuele II n. 68 a Chieri identificato al foglio 43, n. 129, sub. 21, locazione dal 1.07.2011 al 30.06.2015, al canone di €
9.600,00 annui da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate di € 800,00; tale contratto è stato risolto in data 30.06.2022.
24 In relazione al contratto relativo all'immobile n. 3 di cui alla TU non è stato allegato dal convenuto né il TU ha riferito che vi sia stata disdetta per la data del 31.03.2022, dunque può ritenersi che il rapporto si sia rinnovato alla prima scadenza per uguale periodo di tempo.
In base a quanto sopra il ha percepito per gli immobili di cui sopra sino CP_1 all'attualità i seguenti frutti:
- complessivi € 3.120,00 (pari a due annualità di canone) per l'immobile n. 3 in forza del contratto di locazione del 1.04.2021 con durata prevista di un anno, rinnovatosi automaticamente per un ulteriore anno sino al 31.03.2023;
- complessivi € 28.050,00 per l'immobile n. 2 in virtù di contratto di locazione dal 1.07.2022 sino all'attualità (marzo 2025);
- complessivi € 105.600,00 per l'immobile n. 2 in virtù di contratto di locazione dal 1.07.2011 al 30.06.2022; per complessivi € 136.770,00.
Considerato che per effetto della nullità della compravendita del 6.11.2009 i beni di cui sopra appartenevano ad al momento della sua morte, e NA
dunque sono caduti nella sua successione, considerato che in assenza di testamento la successione di si è aperta ex lege a favore della NA
moglie e della figlia per il 50% ciascuna (art. Controparte_2 Parte_1
581 c.c.), spetta a il 50% dei frutti complessivamente percepiti da Parte_1
come sopra determinati, con decorrenza dall'apertura della ON
successione, per complessivi € 68.385,00.
Tale importo non può essere compensato con le spese sostenute pro quota per l'immobile. L'eccezione di compensazione è stata infatti proposta tardivamente all'udienza del 13.03.2023, e ribadita nella comparsa conclusionale di CP_1
(pag. 25), mentre trattandosi di eccezione propria avrebbe dovuto essere proposta con la comparsa di risposta.
Sulla somma sopra determinata decorrono gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., applicabile anche alle obbligazioni di natura non
25 contrattuale (cfr. Cass. Sez. 3 n. 61/2023), a far data dalla domanda giudiziale
(2.03.2021) sino al saldo.
Infine, considerato che si tratta di immobili che appartengono all'attrice per il
50%, può essere accolta la domanda di condanna del alla CP_1
corresponsione a favore dell'attrice del 50% dei frutti percipiendi.
La domanda di riduzione nei confronti di ON
9. Parte attrice in via principale ha chiesto che venga accertato il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e venga dichiarata la nullità delle disposizioni gratuite formulate in favore dei convenuti nella parte in cui ledono la sua quota legittima.
Si tratta di una domanda di riduzione delle donazioni che sarebbero state disposte da in vita a favore di entrambi i convenuti. NA
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito che l'azione proposta sarebbe inammissibile nei confronti di in considerazione del ON disposto dell'art. 564 c.c., avendo l'attrice compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità prima di accettare l'eredità con beneficio di inventario in data
24.09.2020. In particolare, hanno riferito che avrebbe rilasciato Parte_1
una delega a favore della convenuta per la riscossione di Controparte_2
quanto dovutole in qualità di erede di a titolo di ratei di NA
pensione spettanti al de cuius, delega in forza della quale in data 20.06.2011
l aveva presentato istanza all'INPS, e che l'attrice aveva in seguito CP_2
riscosso a titolo di pensione del de cuius la somma di € 240,23 mediante accredito sul conto corrente della delegata alla riscossione . Controparte_2
L'attrice avrebbe pure riscosso, nella qualità di erede di , il 50% NA
delle rate pensione di invalidità civile dovute al defunto, così accettando tacitamente l'eredità di . NA
A sostegno di tale tesi i convenuti hanno prodotto i documenti nn. 6 e 7 allegati alla comparsa di risposta, la cui conformità agli originali è stata disconosciuta dall'attrice all'udienza del 27.09.2021.
26 Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. i convenuti hanno rilevato l'inefficacia del disconoscimento delle fotocopie posto in essere alla prima udienza dall'attrice e in ogni caso hanno formulato istanza di verificazione dei documenti nn. 6 e 7, rilevando anche che il documento n. 6 era autenticato da un funzionario dell'INPS, onde non era sufficiente il disconoscimento dello stesso.
I convenuti hanno poi prodotto documentazione proveniente dall'INPS via PEC con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (docc. 14 e 15) e parte attrice ha disconosciuto anche tali documenti con la propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Trattandosi, quanto agli allegati ai messaggi PEC di cui ai docc. 14 e 15, di documenti prodotti in copia, anche tale ultimo disconoscimento deve intendersi riferito alla conformità della copia all'originale.
I documenti sono stati poi acquisiti in originale in seguito alla emissione nei confronti dell'INPS con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. con ordinanza dell'11.06.2022.
In seguito alla produzione degli originali da parte dell'INPS la difesa dell'attrice ha dichiarato all'udienza dell'8.09.2022 di nulla osservare su produzione originali.
I documenti prodotti dall'INPS in originale, dai quali si evince che le copie prodotte dai convenuti ai docc. 6 e 7 e successivamente ai docc. 14 e 15 come allegati alla PEC erano conformi ai rispettivi originali, possono certamente essere utilizzati ai fini della decisione, non avendo la parte nei cui confronti essi sono stati prodotti effettuato ulteriori disconoscimenti o proposto querele di falso avverso tali documenti in seguito alla produzione degli originali da parte dell'INPS.
Invero, il disconoscimento della conformità della copia di un documento all'originale determina in capo alla parte che tale documento ha prodotto l'onere di produrre l'originale, e a sua volta la parte che voglia contestare la veridicità di tale documento ha l'onere di disconoscerlo o di proporre querela di falso una
27 volta che sia stato prodotto l'originale, non potendo il giudizio di verificazione della scrittura privata avere ad oggetto la fotocopia di un documento, ma dovendo lo stesso necessariamente svolgersi sull'originale. In questi termini si sono espresse, tra le altre, Cass. Sez. 1 n. 16551/2015, secondo la quale “A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso” e
Cass. Sez. 2 n. 1831/2000.
Non avendo la parte attrice disconosciuto o contestato gli originali prodotti dall'INPS gli stessi sono pienamente utilizzabili per la decisione.
Dai tali documenti si evince che sottoscrisse una delega a sua Parte_1
madre per riscuotere le rate di pensione dovute ad Controparte_2 ER
.
[...]
In particolare, si legge nel testo della dichiarazione sottoscritta da
[...]
: “Delego la persona sottoindicata a riscuotere in mio nome e vece Pt_1 quanto dovutomi in relazione alle rate pensione, con esonero dell'INPS e dell'ufficio pagatore da ogni responsabilità al riguardo”. La persona indicata come delegata era , con indicazione di tutte le generalità Controparte_2
complete. Tale delega venne autenticata nella sottoscrizione da un funzionario dell'INPS di Imperia in data 24.06.2011 previa identificazione del sottoscrittore a mezzo di carta di identità, e venne posta in calce a un modulo che era stato sottoscritto da con il quale quest'ultima chiedeva la Controparte_2
riscossione della pensione spettante a dichiarandosi erede per la NA
quota del 50% e dichiarando che l'altra erede era Parte_1
28 Dai documenti provenienti dall'INPS emerge altresì che in data 7.11.2011 venne corrisposto a favore di il 50% del rateo di pensione di invalidità Parte_1
civile di € 480,47 spettante a mediante accredito sul conto NA
corrente del delegato alla riscossione Controparte_2
Il conferimento da parte di di delega a favore della madre per la Parte_1
riscossione dei ratei di pensione spettanti al padre e la NA
successiva riscossione della quota parte di tali ratei corrispondente al 50%, ossia alla quota per la quale ella concorreva nella successione legittima del padre, costituiscono senza dubbio atto di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. da parte di trattandosi di atti che presupponevano Parte_1
necessariamente la sua volontà di accettare e che ella non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella qualità di erede del de cuius , restando NA del tutto irrilevante la circostanza che l'accredito sia avvenuto materialmente su conto corrente intestato a e non a atteso che Controparte_2 Parte_1 la prima era stata indicata dall'attrice quale delegata a ricevere il pagamento.
Sulla valenza quale accettazione tacita, in quanto atto dispositivo, della riscossione di un credito spettante al de cuius, si veda Cass. Sez. 3 n.
12327/1999.
All'accettazione tacita dell'eredità posta in essere nell'anno 2011 consegue l'inefficacia della successiva dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario formulata dinanzi al Notaio da Persona_9 Pt_1
in data 24.09.2020 (doc. 18 di parte attrice), posto che, come si è detto,
[...]
l'eredità era stata già accettata puramente e semplicemente diversi anni prima, e che l'accettazione costituisce atto irrevocabile in base al noto principio semel heres semper heres. Si richiama al riguardo, tra le altre, Cass. Sez.
6-2 n.
15663/2020, secondo la quale “L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora
l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere,
29 ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità (…)”.
Ne deriva ulteriormente a norma dell'art. 564 c.c. l'inammissibilità della domanda di riduzione delle donazioni formulata nei confronti di , ON
atteso che si tratta di soggetto non chiamato quale erede alla successione di
, e considerato che non è stata totalmente NA Parte_1
pretermessa dalla successione del padre, non avendo quest'ultimo disposto per testamento ed essendovi alla sua morte un attivo ereditario devolutosi agli eredi, di cui faceva parte la pensione riscossa pro quota da Parte_1
La domanda di riduzione nei confronti di Controparte_2
10. Considerato che è erede di , resta ora da Controparte_2 NA
esaminare la domanda di riduzione delle donazioni proposta nei suoi confronti, atteso che in ordine a tale domanda non opera la preclusione di cui all'art. 564
c.c., valevole solo nei confronti di coloro che non sono chiamati a succedere come coeredi.
Secondo la tesi attorea in vita avrebbe posto in essere a favore NA
dei convenuti elargizioni di somme di denaro a titolo liberale fornendo loro la provvista per acquistare diversi beni immobili.
In particolare, limitando l'esame agli atti posti in essere da Controparte_2
l'attrice ha fatto riferimento ai seguenti acquisti:
- in data 19.12.1990 acquisto di un immobile sito in Chieri, via Vittorio
Emanuele II n. 77 al prezzo di lire 35.000.000;
- in data 11.04.1991 acquisto della piena proprietà di un immobile sito in Chieri, via San Domenico n. 2, al prezzo di lire 190.000.000;
- nell'anno 2006 acquisto dell'usufrutto dell'immobile sito in Chieri, via della
Gualderia n. 7, con contestuale acquisto della nuda proprietà a favore di
[...]
, al prezzo complessivo di € 150.000,00 (doc. 6 di parte attrice, atto di CP_1
vendita in data 29.12.2006);
30 - il 24.07.2008 acquisto dell'usufrutto dell'immobile sito in Imperia, via Privata
Altamira, con contestuale acquisto della nuda proprietà a favore di
[...]
, al prezzo complessivo di € 247.500,00. CP_1
L'attrice ha anche fatto riferimento all'acquisto di un immobile sito in Chieri, via
Vittorio Emanuele n. 113 per l'usufrutto da parte di e per la Controparte_2
nuda proprietà da parte di in data 16.10.2012, e tuttavia tale ON
acquisto non può essere preso in considerazione quale donazione posta in essere dal de cuius, atteso che fu posto in essere ben due anni dopo la sua morte e che non vi è alcuna allegazione circa il momento anteriore alla morte nel quale sarebbe stata corrisposta all la provvista per porre in essere tale CP_2
acquisto, né risulta acquisita agli atti la prova della corresponsione di tale denaro.
La circostanza che i beni acquistati dall' prima della morte di CP_2 ER
siano stati pagati con provvista proveniente dal de cuius sarebbe provata
[...]
secondo l'attrice dal fatto che l non possedeva redditi propri e non CP_2
aveva ricevuto dalla propria famiglia di origine altro che alcune modeste unità immobiliari site in Chieri, via Avezzana n. 69.
Tale prospettazione, come si dirà meglio e con maggiore dettaglio nel prosieguo,
è stata del tutto smentita dall'esame dei conti correnti prodotti a seguito di ordine di esibizione documentale emesso su istanza della stessa attrice, essendo emerso dalla citata documentazione, esaminata con a mezzo di TU contabile, che l godeva di importanti rendite finanziarie ed era titolare di un ingente CP_2
capitale investito in strumenti finanziari, per cui era certamente in grado di fare fronte con sostanze proprie all'acquisto degli immobili di cui si discute.
D'altra parte, nessuna prova è stata fornita dalla parte attrice circa il fatto che le rendite e il capitale di cui si discute siano pervenute all' dal coniuge CP_2
. NA
Non si condivide invero la tesi attorea secondo la quale dal volume di tali rendite dovrebbe evincersi che i fondi investiti derivassero dal de cuius. Nessun elemento probatorio, neppure indiziario, è emerso dagli atti in tal senso, poiché,
31 anche ove fosse accertato che l' non godeva di redditi propri e non sia CP_2
stata beneficiaria di ingenti lasciti provenienti dalla propria famiglia di origine, ciò non costituirebbe indizio grave preciso e concordante del fatto che si intende provare, ossia del fatto che le sostanze utilizzate per gli acquisti provenissero da
, difettando il requisito dell'univocità di una simile conclusione, NA
(si richiama in tema di prova per presunzioni, tra le altre, Cass. Sez.
6-2 n-
2482/2019).
Neppure è stato provato che avesse ricavato ingenti guadagni NA
dalla sua attività lavorativa, non essendo significativo in tal senso il fatto che egli abbia svolto attività d'impresa.
Vi è peraltro pure un difetto di allegazione, atteso che l'attrice non indica quando il denaro sarebbe stato corrisposto all' dal coniuge e non identifica atti CP_2
di trasferimento di fondi da parte di a favore della coniuge. NA
Passando all'esame dei singoli atti di acquisto posti in essere da CP_2
il Tribunale rileva quanto segue.
[...]
Dall'esame dell'atto di vendita del 19.12.1990 (doc. 8 di parte attrice) non si evincono le modalità di pagamento del corrispettivo, essendo indicato che lo stesso era stato già pagato prima dell'atto, e non sono emersi elementi che consentano di ritenere che la provvista, invero non particolarmente elevata (lire
35.000.000), per tale acquisto, sia stata fornita all' da . CP_2 NA
Dall'esame dell'atto di vendita dell'11.04.1991 (doc. 7 di parte attrice) non si evincono le modalità di pagamento del corrispettivo, essendo indicato che lo stesso era stato già pagato prima dell'atto, e non sono emersi elementi che consentano di ritenere che la provvista per tale acquisto sia stata fornita all' da . CP_2 NA
Dall'esame dell'atto di vendita del 29.12.2006 (doc. 6 di parte attrice) avente ad oggetto beni immobili siti in Chieri, via della Gualderia n. 7 (poi venduti a terzi con atto del 22.01.2021, come si evince dal secondo ricorso per sequestro conservativo in corso di causa e dalla TU depositata l'11.09.2024) risulta che il
32 corrispettivo di tale acquisto venne determinato in € 75.000,00 per la nuda proprietà (acquistata da ) e € 75.000,00 per l'usufrutto (acquistato ON
da , e che alla data dell'atto il prezzo era stato già Controparte_2
integralmente corrisposto a mezzo di assegni bancari non trasferibili prima del
4.07.2006.
Dall'esame della documentazione bancaria prodotta non si evince in alcun modo che la provvista di € 75.000,00 occorsa ad per l'acquisto di Controparte_2 cui sopra sia stata fornita da , e d'altra parte considerato il NA
volume delle rendite finanziarie di cui godeva l' come emerso CP_2
dall'esame della documentazione bancaria, può ritenersi che ella avesse certamente la provvista necessaria per far fronte a tale acquisto.
Passando all'esame dell'atto di vendita del 24.07.2008 (doc. 5 di parte attrice), avente ad oggetto beni immobili siti in Imperia, via Privata Altamira n. 16 (poi venduti a terzi con atto del 9.12.2020, come si evince dal primo ricorso per sequestro conservativo in corso di causa e dalla TU depositata l'11.09.2024) risulta che il corrispettivo di tale acquisto venne determinato in € 247.500,00 Iva inclusa, e che alla data dell'atto il prezzo era stato già integralmente corrisposto a mezzo di assegni bancari tutti indicati in atto, per i quali il venditore rilasciò ampia quietanza salvo buon fine. Parte degli assegni citati in atto, segnatamente gli assegni (si veda l'allegato 5 alla citazione e l'allegato D2 alla relazione della
TU dott.ssa Per_10
- n. finale 021 del 15.01.2007 di € 25.000,00,
- n. finale 023 del 16.03.2007 di € 26.000,00,
- n. finale 028 del 15.06.2007 di € 26.000,00,
- n. finale 594 del 24.07.2008 di € 15.000,00,
- n. finale 595 del 24.07.2008 di € 10.000,00,
- n. finale 596 del 24.07.2008 di € 9.000,00,
- n. finale 597 del 24.07.2008 di € 12.500,00,
- n. finale 599 del 24.07.2008 di € 500,00,
33 per complessivi € 124.000,00, pari a circa la metà del prezzo, provenivano dal conto corrente intestato a tratto su Unicredit, e non risulta che Controparte_2
la provvista sia stata fornita da . La restante parte proveniva dal NA
conto corrente intestato a presso Unicredit. ON
D'altra parte, il già evidenziato importante volume di rendite finanziarie di cui godeva l' emerso dalla documentazione bancaria (si vedano in CP_2
particolare gli allegati D1 e D3 alla TU contabile), era certamente sufficiente affinché ella potesse far fronte a tale esborso, e, come sopra si è detto, non vi sono elementi sufficienti per affermare che il denaro investito provenisse da
. NA
Giova infine osservare che la somma di complessivi € 124.000,00 corrisposta da per l'acquisto effettuato in data 24.07.2008 corrispondeva Controparte_2 all'incirca al valore effettivo dell'usufrutto vitalizio di tali beni. Tale dato si può desumere dalla stima operata dalla TU arch. depositata Persona_8
l'11.09.2024, con la quale si è determinato il valore dell'usufrutto degli immobili in Imperia alla data del 15.10.2010, ossia alla morte di , NA
avvenuta due anni dopo, in € 115.650,00 complessivi, dato che appare in linea con quello di € 124.000,00 corrisposto, considerato che con il passare del tempo il valore dell'usufrutto vitalizio non può che decrescere, con corrispondente accrescimento di quello della nuda proprietà.
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene il Collegio che non risulti provata l'esistenza di donazioni a favore di da parte di Controparte_2 ER
. In particolare, non è emersa all'esito dell'istruttoria espletata e
[...]
dall'esame della documentazione versata in atti la circostanza che ER
abbia fornito ad la provvista per effettuare gli
[...] Controparte_2
acquisti immobiliari sopra citati.
Ne deriva che la domanda di riduzione deve essere rigettata.
34 L'istanza di cancellazione della trascrizione della domanda
e la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
11. Essendovi stato accoglimento della domanda di simulazione non va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda trascritta in data 1.04.2024
(Torino 2, RG 13763/RP10159) che, in seguito alla rettifica posta in essere in data 4.08.2021 (Torino 2, RG 37421/27418), risulta trascritta nei confronti del solo , e che ha ad oggetto solo i beni di cui al contratto simulato. ON
Quanto alla circostanza che in un primo momento la domanda di simulazione sia stata trascritta erroneamente anche nei confronti di , non Controparte_2
risulta allegato né provato che l' abbia subito alcun danno nel breve CP_2
lasso di tempo di soli 4 mesi intercorso tra la trascrizione della domanda e la rettifica della stessa. In particolare, non risulta allegato né provato che ella nel periodo di tempo considerato abbia tentato di vendere o di costituire ipoteca o comunque di disporre di uno degli immobili oggetto della domanda trascritta e non abbia potuto realizzare tale atto dispositivo a causa della trascrizione erroneamente eseguita nei suoi confronti. A ben guardare in nessun modo sarebbe ipotizzabile che ciò sia avvenuto, atteso che gli immobili di cui si discute erano intestati al solo , dunque non si vede come l' avrebbe CP_1 CP_2
potuto disporne.
Ne deriva che la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, posto che per consentire la liquidazione del danno, anche in via equitativa, la parte istante avrebbe dovuto almeno allegare il pregiudizio in concreto subito. Si richiamano in tal senso Cass. Sez. 3 n. 15175/2023, secondo la quale “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96
c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (conformi Cass. Sez. 3 n. 21798/2015 e Sez. 1
n. 27383/2005).
35 Le spese di lite
12. Le spese di lite della causa di merito possono essere integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, nel rapporto processuale tra e . Parte_1 ON
Quanto al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_2 considerata la soccombenza largamente prevalente a carico dell'attrice (essendo la convenuta risultata soccombente solo sulla domanda risarcitoria ex art. 96
c.p.c.), le spese vanno poste integralmente a carico dell'attrice.
Quanto alla liquidazione delle stesse, visto il DM 55/2014 e successive modifiche, deve tenersi conto che per le fasi di studio e introduttiva i due convenuti si sono avvalsi di una difesa comune, e che solo a partire dalla costituzione dell'avv. Pizzo per depositata in data 8.11.2023, quando CP_2
la causa si trovava in fase di avanzata istruzione, i convenuti sono stati difesi da due diversi procuratori.
Ne deriva che a favore della convenuta possono essere liquidate le fasi introduttiva e istruttoria nella misura del 50% (dovendo il 50% gravare, in forza della suindicata compensazione, sul convenuto ). CP_1
Quanto alla terza fase, tenuto conto che lo sdoppiamento delle difese si è avuto solo in fase di avanzata istruttoria, pare equo dividere la liquidazione della stessa in due parti uguali. Della prima parte vista la comune difesa sarà liquidata solo la metà, pari al 25% dell'intero, mentre la seconda parte, vista la difesa esclusiva assunta dall'avv. Pizzo, sarà liquidata per l'intero. Ne consegue che occorre liquidare a favore di il 75% dell'importo di tale fase, restando Controparte_2
il rimanente 25% a carico di . ON
Quanto alla fase decisionale, essa va liquidata nella misura del 100% a favore di posto che i due convenuti erano difesi nel corso di tale fase Controparte_2
da due diversi avvocati.
36 Quanto allo scaglione di riferimento, la causa può essere considerata di valore indeterminabile di complessità alta e possono ritenersi sufficienti i valori medi di liquidazione avuto riguardo all'attività svolta.
Ne consegue che a favore di le spese processuali del giudizio Controparte_2
di merito vanno liquidate come segue:
- fase di studio: € 1.276,00 (= 50% di € 2.552,00)
- fase introduttiva: € 814,00 (= 50% di 1.628,00)
- fase istruttoria: € 4.252,50 (= 50% di € 5.670,00)
- fase decisionale: € 4.253,00, per complessivi € 10.595,50 oltre accessori.
13. In ordine alle spese dei procedimenti cautelari in corso di causa occorre premettere che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole” (Cass. Sez. 2 n. 9785/2022).
Tenuto conto del citato principio ritiene il Collegio che con riferimento al primo ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, che è stato rigettato, l'attrice debba essere condannata alla rifusione delle spese processuali nei Parte_1
confronti di entrambi i convenuti.
Le spese si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della complessità alta, ai valori medi che possono ritenersi adeguati, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria siccome non
37 svolta nell'ambito del subprocedimento, per complessivi € 5.224,00 oltre accessori.
Quanto al secondo procedimento cautelare avente ad oggetto il ricorso per sequestro conservativo, che è stato accolto per una somma maggiore di quella riconosciuta all'esito della causa di merito, nel quale peraltro i convenuti non si sono costituiti, visto l'esito complessivo del giudizio di merito si stima equo prevedere che le spese sostenute dall'attrice restino a carico della stessa.
Infine, le spese del procedimento cautelare in corso di causa per la revoca o modifica dell'ordinanza con la quale era stata confermata la concessione del sequestro conservativo devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza in quel procedimento.
14. Nel corso del giudizio i convenuti hanno formulato diverse proposte conciliative che non sono state accolte dall'attrice.
Mentre alla convenuta è stato riconosciuto per l'intero il rimborso CP_2
delle spese di lite sostenute per il giudizio di merito, per cui non occorre alcuna valutazione delle proposte conciliative formulate al fine di regolare le spese stesse, con riferimento al convenuto occorre verificare se vi siano i CP_1 presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c. secondo il quale il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
Esaminate tutte le proposte conciliative, segnatamente quelle formulate alle udienze dell'8.05.2023, 19.10.2023 e 29.02.2024, e quella formulata nel corso delle operazioni peritali in data 21.05.2024, cui aveva fatto seguito una controproposta ad opera di parte attrice e una proposta conciliativa da parte del
TU (si vedano gli allegati 28 e 29 alla TU depositata in data 11.09.2024), ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per l'applicazione della richiamata disposizione, posto che nessuna delle proposte formulate dai
38 convenuti può ritenersi equivalente o superiore a quanto riconosciuto a favore dell'attrice con la presente sentenza.
15. Occorre regolare in via definitiva gli oneri di TU.
Al riguardo il Collegio ritiene che debbano essere posti definitivamente a carico di gli oneri della TU depositata in data 29.12.2022, liquidati ON
con decreto depositato il 14.03.2023, considerato che è ON
soccombente sulla domanda di restituzione dei frutti rispetto alla quale tale TU era funzionale.
Quanto agli oneri della seconda TU svolta, ossia la TU contabile depositata in data 26.09.2023, i cui oneri sono stati liquidati con decreto depositato in data
11.02.2024, ritiene il Collegio che in considerazione dell'esito della lite, che ha visto il rigetto o l'inammissibilità della domanda di riduzione, gli stessi debbano essere posti definitivamente a carico di parte attrice.
Devono essere pure posti in via definitiva a carico di parte attrice gli oneri della terza TU espletata, depositata in data 11.09.2024 (decreto di liquidazione depositato in data 15.10.2024), in quanto si tratta di TU funzionale all'azione di riduzione sulla quale l'attrice è risultata soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la simulazione e conseguentemente la nullità del contratto di compravendita a rogito Notaio del 6.11.2009, rep. n. 54214, Persona_7
racc. n. 23273 concluso tra e;
NA ON
2) condanna a restituire a la somma di € ON Parte_1
68.385,00 a titolo di frutti degli immobili oggetto dell'atto di compravendita di cui al punto che precede, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda giudiziale (2.03.2021) sino al saldo, oltre al 50% dei frutti percipiendi in relazione ai medesimi immobili;
39 3) dichiara inammissibile la domanda di riduzione delle donazioni svolta nei confronti di;
ON
4) rigetta la domanda di riduzione delle donazioni svolta nei confronti di
Controparte_2
5) rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. svolta da CP_2
nei confronti di
[...] Parte_1
6) compensa integralmente le spese del giudizio di merito tra e Parte_1
; ON
7) condanna alla rifusione a favore di delle Parte_1 Controparte_2
spese del giudizio di merito, che liquida in € 10.595,50, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e c.p.a.;
8) condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 ON CP_2
delle spese del primo procedimento cautelare in corso di causa, che
[...]
liquida in € 5.224,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e c.p.a.;
9) dichiara irripetibili le spese del secondo procedimento cautelare in corso di causa sostenute da Parte_1
10) compensa integralmente tra le parti le spese relative al procedimento cautelare in corso di causa per la revoca o modifica della misura cautelare già emessa;
11) pone definitivamente a carico di gli oneri di TU liquidati ON
con decreto del 14.03.2023;
12) pone definitivamente a carico di gli oneri di TU liquidati Parte_1
con decreti dell'11.02.2024 e del 15.10.2024.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Aloj Dott.ssa Paola Demaria
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