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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RGC 1353/2021 trattenuta in decisione il 10.12.2024 e avente ad oggetto: Separazione giudiziale
T R A
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Comito – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
nata a [...] il Controparte_1
10.12.1972 ivi residente in [...];
Resistente contumace
Nonché
PM – sede - intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 20.10.2021, il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con la resistente nella Repubblica Dominicana in data 22.3.2013, annotato e delibato in Italia;
che dall'unione non nascevano figli;
di essere già da alcuni anni separato di fatto dalla moglie – chiedeva, per le ragioni dettagliatamente indicate in ricorso,
pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, con le statuizioni consequenziali.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.11.2023, più volte rinviata per consentire la regolare notifica alla resistente residente all'estero, non esperibile il tentativo di
Pag. 1 a 3 conciliazione in ragione della mancata costituzione della convenuta resasi irreperibile,
il Presidente del Tribunale con ordinanza del 5.12.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.
All'udienza del 10.12.2024, verificata la regolarità della notificazione dell'OP alla resistente, ne veniva dichiarata la contumacia;
indi la causa veniva riservata in decisione senza termini con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti'”(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148 e numerose altre successive di analogo tenore).
Nel caso di specie, la circostanza che la convivenza tra le parti sia divenuta impossibile, a causa delle incompatibilità caratteriali e della distanza fisica tra i coniugi, risulta altresì dalla circostanza che i coniugi di fatto vivono ormai da parecchi anni in Stati diversi e distanti : ricorrente in Italia (Vibo Valentia) e la resistente in
SA IN.
Sulle spese del giudizio
Pag. 2 a 3 La natura del giudizio e la sostanziale assenza di contestazioni depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
– smg -;
[...]
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Macerata per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) (R.A.M. Comune di Macerata - Anno 2014 - Parte II - Serie C - Atto n. 28);
C) Compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Vibo Valentia nella Camera di Consiglio dell'11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RGC 1353/2021 trattenuta in decisione il 10.12.2024 e avente ad oggetto: Separazione giudiziale
T R A
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Comito – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
nata a [...] il Controparte_1
10.12.1972 ivi residente in [...];
Resistente contumace
Nonché
PM – sede - intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 20.10.2021, il ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio con la resistente nella Repubblica Dominicana in data 22.3.2013, annotato e delibato in Italia;
che dall'unione non nascevano figli;
di essere già da alcuni anni separato di fatto dalla moglie – chiedeva, per le ragioni dettagliatamente indicate in ricorso,
pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi, con le statuizioni consequenziali.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.11.2023, più volte rinviata per consentire la regolare notifica alla resistente residente all'estero, non esperibile il tentativo di
Pag. 1 a 3 conciliazione in ragione della mancata costituzione della convenuta resasi irreperibile,
il Presidente del Tribunale con ordinanza del 5.12.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.
All'udienza del 10.12.2024, verificata la regolarità della notificazione dell'OP alla resistente, ne veniva dichiarata la contumacia;
indi la causa veniva riservata in decisione senza termini con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti'”(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148 e numerose altre successive di analogo tenore).
Nel caso di specie, la circostanza che la convivenza tra le parti sia divenuta impossibile, a causa delle incompatibilità caratteriali e della distanza fisica tra i coniugi, risulta altresì dalla circostanza che i coniugi di fatto vivono ormai da parecchi anni in Stati diversi e distanti : ricorrente in Italia (Vibo Valentia) e la resistente in
SA IN.
Sulle spese del giudizio
Pag. 2 a 3 La natura del giudizio e la sostanziale assenza di contestazioni depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
– smg -;
[...]
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Macerata per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) (R.A.M. Comune di Macerata - Anno 2014 - Parte II - Serie C - Atto n. 28);
C) Compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Vibo Valentia nella Camera di Consiglio dell'11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3