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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/12/2024, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai SInori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2250 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2020, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Fargiorgio, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti
Appellante/Appellata incidentale
E
, n.q. di erede di , rappresentata e difesa dall'avv.to _1 Persona_1
Giancarlo Di Biase, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata/Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 878/2020 del Tribunale di Latina, sezione lavoro, pubblicata in data 07/07/2020.
Conclusioni: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver lavorato alle dipendenze dello studio medico del dott. Parte_1 Per_1
, specialista in Ginecologia ed Ostetricia, nel periodo compreso tra il 17/12/2000 ed il
[...]
12/03/2012, con inquadramento formale livello 4 del ccnl studi professionali Consilp, con mansioni di impiegata addetta alla Segreteria;
di aver lavorato senza alcuna regolare assunzione fino al
21.05.2001, data in cui veniva formalizzato il rapporto di lavoro tra le parti;
di avere lavorato per un numero di ore maggiore a quelle previste in contratto e di avere svolto mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento;
di non avere percepito quanto dovuto a titolo di 13esima, 14esima, TFR per il livello di inquadramento contrattuale attribuitole, ratei di ferie e permessi non goduti;
di essere stata licenziata in data 12.3.2012 in assenza di un giustificato motivo oggettivo, ha agito in giudizio nei confronti di formulando le seguenti conclusioni “qualificato correttamente il Persona_1
rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente ed il Dott. , e ritenutolo Persona_1
conseguentemente inquadrabile nel 3°livello, così come definito dal CCNL Studi Professionali
Consilp, condannare il resistente al pagamento in favore della SI.ra della somma Parte_1 di € 113.585,61 a titolo di differenze retributive, di mancato godimento di ferie e permessi, di 13^ e
14^ mensilità per tutto l'arco lavorativo e di differenza di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti, disponendo la trasmissione CP_ dell'emananda sentenza agli Previdenziali per le consequenziali, ulteriori determinazioni e per
l'ulteriore condanna del resistente al versamento della somma di € 29.656,18 al fine di ripristinare la corretta collocazione dell'istante presso gli Enti;
b) accertato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 06/03/2012 è illegittimo in quanto privo radicalmente delle previste condizioni e dei necessari presupposti, condannare ulteriormente il Dott. al Persona_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 13.000, pari a 10 mensilità di retribuzione, avendo ella maturato un'anzianità di servizio superiore a 10 anni;
c) condannare il resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”
Il Tribunale, nella resistenza della parte convenuta, ha così disposto “1) dichiara illegittimo il licenziamento comminato con missiva del 06.03.2012 e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della sig.ra , di € 10.952,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi Pt_1
legali dal 12.3.2012 al saldo;
2)respinge per il resto la domanda;
3) compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere in favore della ricorrente il restante terzo liquidato in €
1710,33, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, oltre alle spese per
c.u. pari ad € 165,00”. Il primo giudice ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso argomentando che: i) la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti dal 21/05/2001 al 12/03/2012, con orario di lavoro part-time e con mansioni di segretaria inquadrata al IV livello del CCNL Studi professionali era pacifico in causa e risultava dalle buste paga;
ii) l'attività istruttoria svolta non aveva confermato le deduzioni della parte ricorrente in merito all'inizio del rapporto di lavoro sin dal 17.12.2000, non avendo saputo riferire nessuno dei testi indicati dalla ricorrente la data o il periodo di inizio del rapporto lavorativo di quest'ultima alle dipendenze del convenuto, mentre i testi indicati dal resistente avevano confermato la presenza della lavoratrice presso lo studio medico dal giugno 2001 o, comunque, in un periodo non oggetto di contestazione;
iii) in merito all'orario di lavoro che la ricorrente aveva dedotto essere sempre stato a tempo pieno, nessuno dei testi indicati dalla ricorrente aveva potuto riferire con certezza sulla circostanza mentre dalle univoche dichiarazioni rese dai testi di parte resistente era emerso che lo studio medico del dott. era chiuso la mattina, circostanza corroborata dal fatto Per_1 che quest'ultimo prestava servizio presso l'ospedale di Forlì per cui non riceveva privatamente nel suo studio professionale la mattina;
iv) quanto alle mansioni superiori rivendicate il ricorso si presentava generico non allegando nulla in punto di fatto e non avendo la ricorrente indicato nel corso del rapporto le declaratorie professionali di riferimento, e la prova espletata non aveva dimostrato l'assunto attoreo per il riconoscimento del superiore inquadramento verificato;
v) dalle deposizioni testimoniali era univocamente emerso che la ricorrente, quale segretaria, prendeva gli appuntamenti telefonici della clientela, apriva la porta e rispondeva al telefono, effettuava gli ordini del materiale necessario allo studio e lo riceveva presso lo studio professionale;
vi) quanto alla mansione indicata in ricorso “di aver curato senza ausilio del datore di lavoro, tutto l'iter necessario per le coppie che optavano per la raccolta e la conservazione delle cellule staminali…” l'istruttoria aveva evidenziato che si era trattata di una mera attività di informativa generale alle coppie interessate alla procedura, senza seguire- peraltro nemmeno in autonomia- alcun sviluppo successivo dell'iter in questione;
vii) dal raffronto tra le mansioni espletate e le declaratorie contrattuali emergeva che le prestazioni rese dalla ricorrente rientravano senza alcun dubbio nel 4°livello, attesa la natura prevalentemente semplice ed ordinaria, priva di reale e concreta autonomia;
viii) la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato con missiva del 6.3.2012 era fondata non avendo il datore di lavoro dimostrato la sussistenza dei motivi indicati nella lettera di recesso, attinenti alle sue condizioni di salute con diminuzione della presenza presso lo studio medico, risultando insufficiente la dichiarazione della testimone , che non aveva specificato in che termini l'attività Tes_1
professionale del dottore si era ridotta rispetto a prima, e non avendo gli altri testi riferito nulla in merito. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata: 1) per non aver riconosciuto il livello superiore delle mansioni svolte, chiaramente indicate dall'appellante nel ricorso in cui aveva dettagliatamente descritto le attività svolte all'interno e in parte anche all'esterno dello studio, e che risultavano dalle deposizioni testimoniali; 2) per non aver riconosciuto l'orario di lavoro a tempo pieno prestato dalla ricorrente emerso dalle dichiarazioni dei testi;
3) per il mancato riconoscimento e conseguente mancata assegnazione delle somme mai corrisposte alla lavoratrice a titolo di TFR, 13esima, 14esima mensilità, per il livello di inquadramento attribuitole, ratei di ferie e permessi non goduti relativamente all'anno 2012.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, di tutte le domande formulate con il ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio moglie di , deceduto in data 19 luglio _1 Persona_1
2020, a seguito della notifica del ricorso in riassunzione effettuata anche alle figlie quali eredi, eccependo la nullità del ricorso per violazione dell'art. 303 c.p.c. per mancata indicazione del petitum e causa petendi, chiedendo comunque il rigetto dell'appello. Ha, altresì, proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice essendo stato provato, invece, che il datore di lavoro aveva ridotto appuntamenti e frequenza dello studio per le sue condizioni di salute.
Disposta ed espletata Ctu di natura contabile, all'odierna udienza la causa, all'esito degli adempimenti previsti, è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si osserva che, in assenza di specifica impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno sulla infondatezza di quella parte della domanda attinente all'inizio dell'attività lavorativa della originaria ricorrente in data anteriore a quella della formale assunzione.
Ancora in via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso in riassunzione, formulata nella memoria di costituzione di _1
E' noto che il “ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., gli "estremi della domanda", per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo, pur se non è necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda proposta, occorre tuttavia che siano resi noti - in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale - tutti gli elementi idonei all'identificazione della causa e del suo oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di detti indispensabili requisiti formali, l'atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo”. (Cass. Sez. 2 5895/2004, n. 13736/2005, e da ultimo Cass. Sez. 1 n. 5579/2018).
La lettura del ricorso in riassunzione regolarmente notificato agli eredi di , in cui sono Persona_1
state riportate interamente le conclusioni formulate nel giudizio dalla parte appellante nei confronti del de cuius, con chiaro riferimento quindi all'oggetto della domanda originaria, consente di ritenere soddisfatti i requisiti formali ritenuti indispensabili per l'identificazione della causa e la conoscenza della stessa da parte degli eredi.
Tanto premesso, l'appello principale è in parte fondato mentre l'appello incidentale non è meritevole di accoglimento per le considerazioni di seguito espresse.
Non può trovare accoglimento, innanzitutto, il profilo di contestazione attinente al rigetto delle rivendicazioni avanzate dalla appellante in ordine al preteso svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento. lamenta il mancato riconoscimento delle Parte_1
mansioni superiori che erano state chiaramente indicate nel ricorso originario e confermate dalle dichiarazioni rese dai testi della ricorrente. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe attribuito una valenza “assorbente e preponderante” alle deposizioni testimoniali dei testi addotti dalla parte resistente “stante la carenza di qualsivoglia legame di parentela o lavorativo con le parti, nonché la mancanza di interesse all'esito della controversia…”, laddove anche i testimoni della parte ricorrente non erano legati da rapporti di parentela o lavorativi con la Pt_1
Appare opportuno riportare le declaratorie contrattuali per cui è causa, come indicate nel ccnl Studi
Professionali applicabile alla fattispecie in giudizio.
Appartengono al 3°livello di inquadramento ( quello rivendicato dall'originaria ricorrente) “ i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico- professionali comunque acquisite anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali: contabili di concetto…segretari di concetto, segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela, infermieri professionali, tecnici di laboratorio…”
Appartengono invece al 4°livello ( quello formalmente attribuito alla lavoratrice) i lavoratori che
“svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi, centralinisti telefonici, addetti alla segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine, addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di pratiche ordinarie ed elementari, commissioni presso enti, uffici sia pubblici che privati, addetti all'accettazione di clienti, consegna referto clinici, assistenti di studio odontoiatrico”.
Afferma l'appellante che dalla corretta valutazione dell'esame testimoniale dei testi dalla stessa addotti, ed in particolare dalle dichiarazioni di , Testimone_2 Testimone_3
e , poteva evincersi che le mansioni svolte dalla ricorrente non erano quelle di mera Testimone_4
addetta alla segreteria.
Osserva la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( Cass. n.
16467/2017). In tema di valutazione dell'attendibilità del teste, la Corte di Cassazione ha inoltre ribadito che il giudice, nel verificare la veridicità della deposizione, deve discrezionalmente valutarla alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( Cass.
21239/2019).
Tanto premesso si osserva che l'iter logico seguito dal giudice di prime cure risulta conforme ai principi affermati con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 2164 del 5/2/2004 e Cass. n. 20272 del 27/9/2010).
Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è in particolare sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr. Cass. n. 8025 del 21/5/2003). In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (prima ancora che di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Nel presente caso di specie il
Tribunale aveva espressamente escluso sia che la lavoratrice avesse fornito idonee allegazioni in fatto in ordine allo svolgimento di mansioni riconducibili al livello oggetto di rivendicazione sia che tale svolgimento di mansioni superiori avesse trovato sufficiente riscontro all'esito dell'istruttoria orale espletata. Trattasi di valutazioni che risultano meritevoli di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione.
Il teste , fornitore dello studio per materiale sanitario, dal 2002 al 2010, ha Testimone_2
riferito che la merce veniva consegnata alla presso lo studio del dottore;
che gli ordini Pt_1
venivano effettuati dalla ricorrente telefonicamente e che, qualche volta, due o tre volte nel corso del rapporto era capitato, come per tutti i clienti, che il ritiro della merce era stato effettuato da parte della presso il suo ufficio di sabato mattina. Pt_1
Il teste , che aveva conosciuto la ricorrente in quanto la sua compagna Testimone_3
era stata una paziente di dal 2003 al 2009, ha riferito che la era la segretaria Persona_1 Pt_1
dello studio con cui prendevano gli appuntamenti telefonici, contattandola anche sulla sua utenza privata per quelli fuori orario di lavoro precisando “ penso che fosse una forma di gentilezza da parte della ricorrente e non di una modalità organizzativa del Dott. ”, di averla vista pulire i Per_1 macchinari dell'ecografia, sistemare la carta del lettino, avere rapporti con gli informatori farmaceutici, approvvigionare il magazzino per le attività ambulatoriali, di averla vista occuparsi delle buste relative ai rifiuti speciali nei contenitori appositi e di averla vista anche consegnarla agli addetti al ritiro ma di non sapere se firmasse o meno le bolle o ricevute di consegna. Ha riferito anche che la aveva loro illustrato sulla base di un depliant la procedura per la conservazione delle Pt_1
cellule staminali ma di non sapere dire nulla di più.
Il teste , informatore farmaceutico che aveva frequentato lo studio medico per tale Testimone_4
motivo, ha riferito che gli appuntamenti venivano presi tramite la ricorrente ma di non sapere con esattezza le ulteriori mansioni svolte da quest'ultima dal momento che la sua permanenza presso lo studio “era ridotta all'essenziale”. Il teste ha dichiarato di avere affidato alla ricorrente tutto il materiale pubblicitario da distribuire alle coppie unitamente alla modulistica necessaria per acquisirne il consenso che, se prestato, venivano messe in contatto con lui tramite la Pt_1 Dalla deposizione della teste , che era stata, insieme anche alla figlia, paziente del Testimone_5
dott. e che aveva avuto una frequentazione continua dello studio per la patologia da cui era Per_1
affetta la figlia che richiedeva visite e controlli frequentissimi, emerge che la ricorrente apriva la porta e rispondeva al telefono, non affiancava mai il dottore nella stanza di visita, prendeva gli appuntamenti. Medesime attività riferite anche dalle testi e . Testimone_6 Testimone_7
Il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che dalle dichiarazioni sopra riportate, non solo quelle dei testi addotti dalla parte resistente, ma anche da quelle dei testi indicati dalla ricorrente che, secondo la ricostruzione della parte appellante, avrebbero invece confortato l'assunto di parte attrice, è emerso univocamente che l'attuale parte appellante era la segretaria dello studio medico del dott. e che, come tale, prendeva gli appuntamenti con i pazienti, apriva la Per_1
porta e rispondeva al telefono, effettuava gli ordini dei materiali, prendeva gli appuntamenti anche per gli informatori farmaceutici. Si limitava ad una attività di informazione alle coppie interessate alla procedura per la raccolta e conservazione delle cellule staminali, consegnando il depliant lasciato dall'informatore . Attività che appaiono perfettamente compatibili con le mansioni relative Tes_4
al 4° livello di inquadramento attribuito alla lavoratrice, trattandosi di compiti meramente esecutivi, di natura semplice ed ordinaria, privi di autonomia, non riconducibili al superiore livello rivendicato, comprendente “mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico- professionali comunque acquisite…segretari di concetto, segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine …”.
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
Con il secondo motivo di appello critica la sentenza impugnata per avere Parte_1 erroneamente valutato le risultanze testimoniali anche per quanto riguarda l'orario di lavoro effettivamente espletato.
Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
Nulla ha saputo riferire il teste di parte ricorrente, , in merito all'orario di Testimone_2
lavoro svolto dalla così come il teste , mentre il teste , anche questo Pt_1 Tes_4 Tes_3
addotto dalla ricorrente, ha dichiarato di non poter riferire con certezza gli orari di lavoro “ ma quando ci recavamo lì all'apertura intorno alle 15.00 o uscivamo in tarda sera anche alle 21.30/22.00 ciò
(sarà capitato circa sei volte in sei anni) la ricorrente si trovava in studio, così come era in studio quando andavamo via verso le 18.00 o anche verso le 16.00. …lo studio era aperto dal lunedì al venerdì ma ricordo che capitò di andarci anche di sabato e di aver visto lavorare la ricorrente”. Dichiarazioni che di certo non confermano l'orario di 40 ore settimanali fino al 2010, come dedotto in ricorso, avendo il teste riferito, per il periodo dal 2003 al 2009 in cui era stato cliente dello studio, di orari solo pomeridiani e in maniera generica, indicando anche giornate di sabato di cui non vi è menzione neppure nel ricorso introduttivo del giudizio.
Concordi invece le dichiarazioni dei testi di parte resistente che hanno riferito con certezza che lo studio medico era chiuso di mattina, anche perché il dottor prestava servizio presso l'ospedale Per_1
di Fondi e non visitava privatamente la mattina presso il suo studio.
Con il terzo motivo di appello contesta la sentenza del giudice di prime cure per non Parte_1
essersi pronunciato sulla domanda di condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di 13esima e 14esima (come esplicitate al punto 7 del ricorso ex art. 414 c.p.c.) per tutto l'arco lavorativo, tranne che per la sola annata 2011, dovute comunque alla lavoratrice, indipendentemente dal riconoscimento del superiore livello di inquadramento, del
TFR, dei ratei di ferie e permessi non goduti nel 2012.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.
Nella memoria di costituzione in primo grado il datore di lavoro di in merito alla Parte_1
richiesta di pagamento di somme a titolo di 13esima mensilità ha dedotto di avere effettuato tali pagamenti in contanti, mentre non vi è stata contestazione relativamente alle rivendicazioni economiche per i ratei di ferie e permessi non goduti nel 2012.
Osserva il Collegio che in realtà non si comprende come essendo stati sempre corrisposti gli emolumenti alla lavoratrice a mezzo di assegni bancari, il pagamento di quanto dovuto per 13ma sarebbe invece avvenuto in contanti. Circostanza di cui non è stata comunque offerta in giudizio prova alcuna non avendo nessuno dei testi riferiti in merito. Quanto invece al pagamento del TRF all'udienza del 15 febbraio 2024 il procuratore dell'appellante ha riconosciuto l'intero Pt_1
versamento delle somme richieste a tale titolo.
In considerazione del lungo arco temporale del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, non avendo le stesse raggiunto l'accordo conciliativo prospettato dalla Corte, è stata disposta consulenza tecnica contabile per determinare, in base agli atti di causa e alla documentazione prodotta, le somme dovute alla lavoratrice, in forza del posseduto 4°livello di inquadramento di cui al contratto di lavoro part- time intercorso tra le parti, a titolo di 13ma e 14ma, ratei di ferie e permessi relativi all'anno 2012.
Il Ctu ha calcolato, allegando la tabella riepilogativa degli elementi della retribuzione dal 2001 al
2012, considerando il part-time a 20 ore, 14 ore e 28 ore, che spettano alla lavoratrice complessivi €
13.605,03 a titolo di differenze retributive di cui euro 6.344,91 a titolo di 13ma, euro 7.252,87 a titolo di 14ma ed euro 7,25 per permessi non goduti, somme calcolate al lordo degli oneri e ritenute di legge.
Trattasi di conclusioni, elaborate anche tenuto conto delle osservazioni mosse dal procuratore della parte appellata, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici.
In accoglimento, dunque, del terzo motivo dell'appello principale e in parziale riforma della gravata sentenza la parte appellata nella qualità di erede di , deve essere _1 Persona_1
condannata al pagamento della somma calcolata dal Ctu per le voci indicate.
Infondato, infine, è l'appello incidentale con cui si censura la decisione di prime cure per avere escluso il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, pur avendo il Tribunale ritenuti incontestati i problemi di salute del datore di lavoro a causa dei quali aveva ridotto gli orari presso lo studio, come emerso dalla deposizione della teste . Tes_1
Il Tribunale, pur ritenendo pacifica la circostanza dei problemi di salute del datore di lavoro nel 2011, ha ritenuto che l'istruttoria espletata non consentiva di inferire dai prospettati problemi di salute la riduzione dell'attività lavorativa, tale da giustificare il licenziamento intimato, risultando insufficiente la deposizione dell'unica teste che aveva riferito in merito.
Rileva il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sono meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
La teste ha riferito che “Posso confermare che l'attività del dottore è cessata per Testimone_5
quattro mesi circa mi pare perché aveva avuto problemi di salute e poi quando ha ripreso ha ridotto
l'attività fissando un minor numero di appuntamenti e stando in studio meno giorni. Per quanto riguarda la posizione della signora il dottore mi disse che aveva ridotto gli orari dello Pt_1
studio per cui la segretaria non era più necessaria e potevo chiamare direttamente la moglie per gli appuntamenti”. Dichiarazioni da cui non si evince, in effetti, in che termini l'attività professionale del si fosse ridotta rispetto a prima della malattia e quanti giorni in meno il dottore fosse Per_1
presente in studio. Circostanze che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, non erano state specificate nemmeno nella memoria di costituzione in primo grado.
Tali i motivi della decisione alla stregua dei quali in parziale accoglimento dell'appello di Pt_1
e in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, nella
[...] _1
qualità di erede di , deve essere condannata al pagamento in favore di Persona_1 Parte_1 della somma lorda di €. 13.605,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, mentre deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da _1 In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, possono essere compensate nella misura della metà, con condanna di _1 al pagamento della residua metà in favore dell'appellante principale.
Spese della Ctu, liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della gravata Parte_1
sentenza, confermata nel resto, condanna nella qualità di erede di _1 Per_1
, al pagamento in favore di della somma lorda di €. 13.605,03, oltre interessi
[...] Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
rigetta l'appello proposto da
[...]
Compensa nella misura della metà le spese processuali del doppio grado del giudizio, CP_1 complessivamente liquidate per il primo grado di giudizio in € 2.800,00. e, per il presente, in €
3.400,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e condanna
[...]
al pagamento della residua metà in favore di Spese della Ctu, liquidate CP_1 Parte_1
in separato decreto, a carico solidale delle parti. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa