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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 224/2024 R.G., avente ad oggetto: “Responsabilità ex art. 2051 c.c.”
promossa da
, in Parte_1 persona dell'Assessore pro tempore (C.F.: ) e , in persona del P.IVA_1 Controparte_1
Presidente pro tempore (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Catania;
Appellanti/Appellati Incidentali
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Pia Grassia (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
Appellato/Appellante Incidentale
1 di
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Antonella Cordaro (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._3
Appellato
e di
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F.: ), giusta C.F._4
procura in atti;
Appellata/Appellante Incidentale
All'udienza di discussione del 11 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5280/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023, la Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania (nel giudizio iscritto al n. 13771/2018 R.G.), accoglieva la domanda di risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da solo nei confronti CP_2 dell' e, per Parte_1
l'effetto, condannava l' al pagamento in favore dell'attore di una somma pari a € CP_5
21.092,36 (già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali), oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Condannava, altresì, l'Assessorato soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese gen. come per legge.
Rigettava, invece, la medesima domanda proposta dal nei confronti del CP_2 CP_3
che veniva autorizzato a chiamare in causa (al fine di essere
[...] Controparte_4
manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria), condannandolo alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti, liquidate in € 5.077,00 cadauno, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Poneva, infine, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' Parte_1
regionale soccombente.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
chiedendo: 1) in via cautelare, la sospensione dell'efficacia
[...]
2 esecutiva della sentenza di primo grado;
2) nel merito, la riforma della sentenza appellata in quanto ritenuta priva di ogni fondamento e la conseguente revoca delle statuizioni di condanna emesse a carico dell'appellante, tanto con riguardo all'accertamento della responsabilità quanto alle spese di lite e al rimborso delle spese di CTU;
3) in via subordinata, l'accertamento della responsabilità solidale e concorrente del con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_3
primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale del 7 maggio 2024 si costituiva in giudizio chiedendo: 1) nel merito, l'accoglimento dell'appello proposto CP_2 dall' con la conseguente riforma della parte della sentenza di primo grado Parte_1 relativa alla responsabilità concorrente dell' stesso e del 2) il rigetto Parte_1 Controparte_3 dell'appello nel capo relativo al difetto di legittimazione passiva dell' ; 3) l'accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale proposto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento della responsabilità concorrente del e dell' per il sinistro Controparte_3 Parte_1
occorso; 4) in parziale riforma della sentenza appellata, la condanna solidale del e Controparte_3 dell' alla refusione delle spese di lite di primo grado, ovvero, alla Parte_1
compensazione delle stesse tra il Conti, il e la Controparte_3 Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 1° luglio 2024 si costituiva nel medesimo giudizio il eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande avanzate dagli Controparte_3
appellanti e chiedendo, nel merito, il totale rigetto dell'appello. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato del 8 maggio 2024 si costituiva nel giudizio di appello anche la chiedendo: Controparte_4
1) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'avvenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alla parte della sentenza ove il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento, formulata da parte attrice,
a titolo di danno morale;
2) nel merito, il rigetto dei motivi di impugnazione e la conferma della pronuncia di primo grado;
3) in via subordinata e incidentale, di ridurre il risarcimento dovuto in favore di in ragione del concorso di colpa preponderante o, comunque, concorrente del CP_2
conducente; 4) in via ulteriormente subordinata, di contenere l'eventuale condanna della
[...]
nei limiti previsti dalla polizza qualora il Comune avesse riproposto la domanda Controparte_4
di manleva, con vittoria di spese e onorari.
3 All'udienza di comparizione del 2 luglio 2024, verificata la regolarità del contraddittorio, la
Corte si riservava di provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 4 luglio 2024, ritenendo non sussistere i requisiti della manifesta fondatezza dell'appello principale proposto e del c.d. “periculum in mora”, la Corte rigettava la chiesta inibitoria e rinviava la causa per la discussione orale all'udienza dell'11 marzo 2025, assegnando alle parti il termine di dieci giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
All'udienza dell'11 marzo 2025, la Corte, in seguito alla discussione delle parti e lette le note difensive conclusionali depositate, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale si deduce il difetto di legittimazione passiva dell' per i danni subiti da in seguito al sinistro verificatosi sulla Parte_1 CP_2
regia trazzera che collega a . CP_3 Pt_2
Nello specifico, la difesa dell' lamenta che “la pronuncia impugnata appare Parte_1
evidentemente contraddittoria, nella parte in cui, per un verso, il Decidente richiama la normativa in tema di gestione dei beni del demanio, sulla scorta della quale la vigilanza sugli stessi deve ritenersi attribuita ai Comuni e, per altro verso, esclude la legittimazione passiva dell' CP_6 imputando la responsabilità del sinistro all' appellante”. Parte_1
Il motivo di appello è infondato.
Invero, secondo gli appellanti e , nell'isola è presente Controparte_1 Parte_1
una rete di strade denominate Regie Trazzere che si estendono per circa 11 mila km, con larghezza legale minima pari a 37,68 metri e che nel loro insieme costituiscono il c.d. “Demanio trazzerale”.
Esse, in origine, erano strade a fondo naturale utilizzate per il trasferimento degli armenti dai pascoli invernali delle pianure ai pascoli estivi delle montagne e, per tale motivo, il demanio trazzerale
è anche conosciuto con la denominazione di “demanio armentizio”.
Tali vie di comunicazione, sebbene già esistenti ai tempi del regno di , Persona_1
furono successivamente fatte oggetto di una specifica disciplina nel R.D. n. 3244 del 1923, il cui art. 1 sanciva che: “le trazzere di Sicilia continuano ad essere di demanio pubblico”.
4 A seguire, il demanio statale delle trazzere è stato trasferito alla , in forza Controparte_1 dell'art. 32 dello Statuto Speciale e del R.D.L. n. 455 del 1946 (Approvazione dello statuto della
). Pertanto, in quanto beni demaniali, ancorché di proprietà della , le Controparte_1 Controparte_1
trazzere partecipano del regime giuridico fissato dall'art. 823 c.c.
Si osserva, inoltre, che la , attraverso l'emanazione della L.R. n. 39 del 28 Controparte_1
luglio 1949, in tema di “trasformazione delle trazzere Siciliane”, ha specificamente inteso attribuire ai sensi dell'art. 1, all'Assessorato Regionale dell'agricoltura e delle foreste il compito di provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia”, e ai sensi dell'art. 10, il compito di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle trazzere in corso di trasformazione o di sistemazione.
L , peraltro, gode di ampie facoltà di gestione del demanio trazzerale, Parte_1 atteso che ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 10 del 1999, in materia di alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili, è autorizzato a procedere alla “legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria e, se del caso, alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultino destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, risulta di tutta evidenza come il legislatore statale prima e il legislatore regionale dopo (in seguito al transito dei beni dal demanio statale a quello regionale) abbiano inteso mantenere una distinzione nell'attribuzione delle competenze concernenti il Demanio
Trazzerale, per cui dette competenze, rimaste immutate nel tempo, ad oggi sono da ascrivere unicamente all' , odierno appellante. Parte_1
Nel caso di specie, dunque, proprio in funzione di tale specifico potere di gestione, deve necessariamente riconoscersi in capo all'Assessorato Regionale appellante la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni subiti da e ciò in quanto, è la legge regionale stessa, rimasta CP_2
peraltro immutata nel tempo, ad istituire un rapporto di custodia tra l'ente amministrativo regionale e la regia trazzera in cui si è verificato il sinistro, nonché una relazione di fatto tale da attribuire all'ente stesso il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Con il secondo motivo dell'appello principale e il primo motivo di appello incidentale avanzato da , che per la loro connessione logico – giuridica meritano di essere trattati CP_2
5 congiuntamente, si deduce la responsabilità concorrente del per i danni subiti in Controparte_3
seguito al verificarsi del sinistro.
Nello specifico, entrambi gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che “… sulla scorta dell'esame della normativa vigente, non si ravvisa una concorrente responsabilità degli enti convenuti …”., atteso che entrambi gli enti avevano il potere di intervenire sulla manutenzione e gestione della regia trazzera – , seppure a diverso titolo, in quanto CP_3 Pt_2
uno ne è proprietario e il secondo ne esercita un potere di vigilanza.
Entrambi i motivi sono fondati.
Invero, sebbene la legge regionale individui espressamente in capo all' Parte_1
, e dunque della , la proprietà, la custodia e il controllo su tutto il
[...] Controparte_1
demanio trazzerale, va precisato, tuttavia, che anche ai Comuni sono riconosciute delle competenze in materia di Demanio Trazzerale di natura complementare a quelle riconosciute in via esclusiva all'ente regionale.
Difatti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1 del 2 gennaio 1979, in materia di attribuzioni ai
Comuni di funzioni amministrative e regionali, è riconosciuto agli stessi il potere di vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio, sulla base di un rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva di funzioni tra ente ed ente.
L'esigibilità, normativamente riconosciuta al di tale obbligo di vigilanza, infatti, CP_3 integra l'esistenza di una relazione tra ente e cosa del tutto assimilabile a quella di custodia riconosciuta ex art. 2051 c.c. in capo all' , potendosi esigere da entrambi, sebbene in forme e Parte_1
con modalità differenti, il medesimo obbligo di tutelare l'incolumità di terzi soggetti che fruiscono di un bene pubblico.
Deve, pertanto, riconoscersi in capo all' e al la Parte_1 Controparte_3
responsabilità solidale passiva ex art. 2055 c.c. per i danni subiti da atteso che, pur in CP_2
presenza di un obbligo giuridico di custodia e vigilanza, gli stessi non hanno intrapreso alcun tipo di attività volta a monitorare e/o segnalare la presenza di insidie, né hanno dedotto o, tanto meno, provato di aver eseguito - nel caso concreto - interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in grado di agevolare e rendere meno pericoloso per gli utenti il passaggio sulla pubblica via.
Alla luce di quanto sopra e in parziale riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, riconosciuta la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dell , Parte_1
6 dello e del per i danni subiti da Parte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_2
sulla cui natura, entità e quantificazione accertate dal primo giudice non sono stati avanzati
[...]
motivi di gravame. Detto Assessorato Regionale e il vanno, quindi, condannati Controparte_3
solidalmente al pagamento in favore di della somma già liquidata in suo favore dal CP_2
primo giudice a titolo di risarcimento del danno.
Per quanto attiene alla posizione processuale e alle difese svolte dal si deve Controparte_3
CP_ rilevare che detto territoriale, costituendosi in giudizio, non ha espressamente riproposto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado e, pertanto, in mancanza di una specifica reiterazione della stessa nel presente giudizio di appello, questa deve intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c. A tal fine non rileva il richiamo alla detta domanda di manleva effettuato solo con le note conclusive autorizzate.
Di conseguenza, l'appello incidentale condizionato avanzato da Controparte_4 inerente all'eccepito concorso di colpa di nel sinistro oggetto di causa, ai limiti e alle CP_2
condizioni della polizza assicurativa stipulata con il rimane assorbito dall'omessa Controparte_3
riproposizione della domanda di garanzia.
In ragione di quanto sopra, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello principale e del secondo motivo dell'appello incidentale avanzato da , le spese di primo grado, come già CP_2
liquidate dal primo giudice in sentenza in favore di vanno poste solidalmente a carico CP_2 dell' e del Parte_1
Controparte_3
Viceversa, invece, in ragione dell'accertata solidarietà passiva, le spese di entrambi i gradi del giudizio inerenti al rapporto tra il l' e la Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
vanno interamente compensate tra le parti (ex art. 92 comma 2 c.p.c.), così come quelle inerenti al rapporto processuale tra il e la parte, terza chiamata, Controparte_3 Controparte_4
atteso che, sebbene la società assicurativa sia stata legittimamente chiamata in giudizio dal CP_3
in ragione della polizza assicurativa esistente tra le parti, nei suoi confronti non è stata
[...]
riproposta la domanda di manleva originariamente formulata dal Controparte_3
Per le medesime ragioni di cui sopra, anche le spese di CTU, come liquidate in primo grado, vanno poste solidalmente a carico dell' appellante e del Parte_1 Controparte_3
7 In ragione dell'esito complessivo del giudizio e delle ragioni della decisione, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di appello sostenute da vanno poste solidalmente CP_2
a carico dell' Parte_1
e del e saranno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della Controparte_3
controversia, come dichiarato in appello (€ 21.092,36), dell'attività difensiva svolta e della complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147/2022, ad eccezione per la fase di trattazione per la quale si applicheranno i parametri minimi (scaglione da € 5.200,01 - € 26.000,00), in mancanza di alcuna attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 224/2024
R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale avanzato dall'
[...]
e in accoglimento dell'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 5280/2023 emessa dal Tribunale di CP_2
Catania in data 27 dicembre 2023 nel giudizio iscritto al N.R.G. 13771/2018, condanna in solido l e il Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 21.092,36 a titolo di Controparte_3 CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza.
Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato avanzato da Controparte_4
[...]
Condanna l' Parte_1
e il in solido al pagamento in favore di delle spese di
[...] Controparte_3 CP_2
primo grado, già liquidate in sentenza dal primo giudice in € 5.077,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimb. spese generali al 15%.
Compensa interamente tra l' Parte_1
, la e il le spese di lite del giudizio di
[...] Controparte_1 Controparte_3
primo e di secondo grado.
Compensa interamente tra il e le spese del Controparte_3 Controparte_4
giudizio di primo e di secondo grado.
8 Condanna l' Parte_1
e il in solido, alla rifusione in favore di delle spese del
[...] Controparte_3 CP_2 presente giudizio di appello che si liquidano per l'intero in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Pone, infine, le spese della CTU espletata in primo grado, in via solidale, a carico dell' e del Parte_1
Controparte_3
Così deciso in Catania il 24.04.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile
nella persona dei magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 224/2024 R.G., avente ad oggetto: “Responsabilità ex art. 2051 c.c.”
promossa da
, in Parte_1 persona dell'Assessore pro tempore (C.F.: ) e , in persona del P.IVA_1 Controparte_1
Presidente pro tempore (C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Catania;
Appellanti/Appellati Incidentali
nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e CP_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Pia Grassia (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
Appellato/Appellante Incidentale
1 di
(P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Antonella Cordaro (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._3
Appellato
e di
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F.: ), giusta C.F._4
procura in atti;
Appellata/Appellante Incidentale
All'udienza di discussione del 11 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note difensive conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5280/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023, la Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania (nel giudizio iscritto al n. 13771/2018 R.G.), accoglieva la domanda di risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da solo nei confronti CP_2 dell' e, per Parte_1
l'effetto, condannava l' al pagamento in favore dell'attore di una somma pari a € CP_5
21.092,36 (già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali), oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Condannava, altresì, l'Assessorato soccombente alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese gen. come per legge.
Rigettava, invece, la medesima domanda proposta dal nei confronti del CP_2 CP_3
che veniva autorizzato a chiamare in causa (al fine di essere
[...] Controparte_4
manlevato in caso di accoglimento della domanda risarcitoria), condannandolo alla refusione delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti, liquidate in € 5.077,00 cadauno, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Poneva, infine, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' Parte_1
regionale soccombente.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' Parte_1
chiedendo: 1) in via cautelare, la sospensione dell'efficacia
[...]
2 esecutiva della sentenza di primo grado;
2) nel merito, la riforma della sentenza appellata in quanto ritenuta priva di ogni fondamento e la conseguente revoca delle statuizioni di condanna emesse a carico dell'appellante, tanto con riguardo all'accertamento della responsabilità quanto alle spese di lite e al rimborso delle spese di CTU;
3) in via subordinata, l'accertamento della responsabilità solidale e concorrente del con conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_3
primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale del 7 maggio 2024 si costituiva in giudizio chiedendo: 1) nel merito, l'accoglimento dell'appello proposto CP_2 dall' con la conseguente riforma della parte della sentenza di primo grado Parte_1 relativa alla responsabilità concorrente dell' stesso e del 2) il rigetto Parte_1 Controparte_3 dell'appello nel capo relativo al difetto di legittimazione passiva dell' ; 3) l'accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale proposto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento della responsabilità concorrente del e dell' per il sinistro Controparte_3 Parte_1
occorso; 4) in parziale riforma della sentenza appellata, la condanna solidale del e Controparte_3 dell' alla refusione delle spese di lite di primo grado, ovvero, alla Parte_1
compensazione delle stesse tra il Conti, il e la Controparte_3 Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 1° luglio 2024 si costituiva nel medesimo giudizio il eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande avanzate dagli Controparte_3
appellanti e chiedendo, nel merito, il totale rigetto dell'appello. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Infine, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato del 8 maggio 2024 si costituiva nel giudizio di appello anche la chiedendo: Controparte_4
1) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'avvenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alla parte della sentenza ove il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento, formulata da parte attrice,
a titolo di danno morale;
2) nel merito, il rigetto dei motivi di impugnazione e la conferma della pronuncia di primo grado;
3) in via subordinata e incidentale, di ridurre il risarcimento dovuto in favore di in ragione del concorso di colpa preponderante o, comunque, concorrente del CP_2
conducente; 4) in via ulteriormente subordinata, di contenere l'eventuale condanna della
[...]
nei limiti previsti dalla polizza qualora il Comune avesse riproposto la domanda Controparte_4
di manleva, con vittoria di spese e onorari.
3 All'udienza di comparizione del 2 luglio 2024, verificata la regolarità del contraddittorio, la
Corte si riservava di provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza del 4 luglio 2024, ritenendo non sussistere i requisiti della manifesta fondatezza dell'appello principale proposto e del c.d. “periculum in mora”, la Corte rigettava la chiesta inibitoria e rinviava la causa per la discussione orale all'udienza dell'11 marzo 2025, assegnando alle parti il termine di dieci giorni prima della suddetta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
All'udienza dell'11 marzo 2025, la Corte, in seguito alla discussione delle parti e lette le note difensive conclusionali depositate, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale si deduce il difetto di legittimazione passiva dell' per i danni subiti da in seguito al sinistro verificatosi sulla Parte_1 CP_2
regia trazzera che collega a . CP_3 Pt_2
Nello specifico, la difesa dell' lamenta che “la pronuncia impugnata appare Parte_1
evidentemente contraddittoria, nella parte in cui, per un verso, il Decidente richiama la normativa in tema di gestione dei beni del demanio, sulla scorta della quale la vigilanza sugli stessi deve ritenersi attribuita ai Comuni e, per altro verso, esclude la legittimazione passiva dell' CP_6 imputando la responsabilità del sinistro all' appellante”. Parte_1
Il motivo di appello è infondato.
Invero, secondo gli appellanti e , nell'isola è presente Controparte_1 Parte_1
una rete di strade denominate Regie Trazzere che si estendono per circa 11 mila km, con larghezza legale minima pari a 37,68 metri e che nel loro insieme costituiscono il c.d. “Demanio trazzerale”.
Esse, in origine, erano strade a fondo naturale utilizzate per il trasferimento degli armenti dai pascoli invernali delle pianure ai pascoli estivi delle montagne e, per tale motivo, il demanio trazzerale
è anche conosciuto con la denominazione di “demanio armentizio”.
Tali vie di comunicazione, sebbene già esistenti ai tempi del regno di , Persona_1
furono successivamente fatte oggetto di una specifica disciplina nel R.D. n. 3244 del 1923, il cui art. 1 sanciva che: “le trazzere di Sicilia continuano ad essere di demanio pubblico”.
4 A seguire, il demanio statale delle trazzere è stato trasferito alla , in forza Controparte_1 dell'art. 32 dello Statuto Speciale e del R.D.L. n. 455 del 1946 (Approvazione dello statuto della
). Pertanto, in quanto beni demaniali, ancorché di proprietà della , le Controparte_1 Controparte_1
trazzere partecipano del regime giuridico fissato dall'art. 823 c.c.
Si osserva, inoltre, che la , attraverso l'emanazione della L.R. n. 39 del 28 Controparte_1
luglio 1949, in tema di “trasformazione delle trazzere Siciliane”, ha specificamente inteso attribuire ai sensi dell'art. 1, all'Assessorato Regionale dell'agricoltura e delle foreste il compito di provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia”, e ai sensi dell'art. 10, il compito di provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle trazzere in corso di trasformazione o di sistemazione.
L , peraltro, gode di ampie facoltà di gestione del demanio trazzerale, Parte_1 atteso che ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 10 del 1999, in materia di alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili, è autorizzato a procedere alla “legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria e, se del caso, alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultino destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, risulta di tutta evidenza come il legislatore statale prima e il legislatore regionale dopo (in seguito al transito dei beni dal demanio statale a quello regionale) abbiano inteso mantenere una distinzione nell'attribuzione delle competenze concernenti il Demanio
Trazzerale, per cui dette competenze, rimaste immutate nel tempo, ad oggi sono da ascrivere unicamente all' , odierno appellante. Parte_1
Nel caso di specie, dunque, proprio in funzione di tale specifico potere di gestione, deve necessariamente riconoscersi in capo all'Assessorato Regionale appellante la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni subiti da e ciò in quanto, è la legge regionale stessa, rimasta CP_2
peraltro immutata nel tempo, ad istituire un rapporto di custodia tra l'ente amministrativo regionale e la regia trazzera in cui si è verificato il sinistro, nonché una relazione di fatto tale da attribuire all'ente stesso il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Con il secondo motivo dell'appello principale e il primo motivo di appello incidentale avanzato da , che per la loro connessione logico – giuridica meritano di essere trattati CP_2
5 congiuntamente, si deduce la responsabilità concorrente del per i danni subiti in Controparte_3
seguito al verificarsi del sinistro.
Nello specifico, entrambi gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che “… sulla scorta dell'esame della normativa vigente, non si ravvisa una concorrente responsabilità degli enti convenuti …”., atteso che entrambi gli enti avevano il potere di intervenire sulla manutenzione e gestione della regia trazzera – , seppure a diverso titolo, in quanto CP_3 Pt_2
uno ne è proprietario e il secondo ne esercita un potere di vigilanza.
Entrambi i motivi sono fondati.
Invero, sebbene la legge regionale individui espressamente in capo all' Parte_1
, e dunque della , la proprietà, la custodia e il controllo su tutto il
[...] Controparte_1
demanio trazzerale, va precisato, tuttavia, che anche ai Comuni sono riconosciute delle competenze in materia di Demanio Trazzerale di natura complementare a quelle riconosciute in via esclusiva all'ente regionale.
Difatti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1 del 2 gennaio 1979, in materia di attribuzioni ai
Comuni di funzioni amministrative e regionali, è riconosciuto agli stessi il potere di vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio, sulla base di un rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva di funzioni tra ente ed ente.
L'esigibilità, normativamente riconosciuta al di tale obbligo di vigilanza, infatti, CP_3 integra l'esistenza di una relazione tra ente e cosa del tutto assimilabile a quella di custodia riconosciuta ex art. 2051 c.c. in capo all' , potendosi esigere da entrambi, sebbene in forme e Parte_1
con modalità differenti, il medesimo obbligo di tutelare l'incolumità di terzi soggetti che fruiscono di un bene pubblico.
Deve, pertanto, riconoscersi in capo all' e al la Parte_1 Controparte_3
responsabilità solidale passiva ex art. 2055 c.c. per i danni subiti da atteso che, pur in CP_2
presenza di un obbligo giuridico di custodia e vigilanza, gli stessi non hanno intrapreso alcun tipo di attività volta a monitorare e/o segnalare la presenza di insidie, né hanno dedotto o, tanto meno, provato di aver eseguito - nel caso concreto - interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria in grado di agevolare e rendere meno pericoloso per gli utenti il passaggio sulla pubblica via.
Alla luce di quanto sopra e in parziale riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, riconosciuta la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dell , Parte_1
6 dello e del per i danni subiti da Parte_1 Parte_1 Controparte_3 CP_2
sulla cui natura, entità e quantificazione accertate dal primo giudice non sono stati avanzati
[...]
motivi di gravame. Detto Assessorato Regionale e il vanno, quindi, condannati Controparte_3
solidalmente al pagamento in favore di della somma già liquidata in suo favore dal CP_2
primo giudice a titolo di risarcimento del danno.
Per quanto attiene alla posizione processuale e alle difese svolte dal si deve Controparte_3
CP_ rilevare che detto territoriale, costituendosi in giudizio, non ha espressamente riproposto la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado e, pertanto, in mancanza di una specifica reiterazione della stessa nel presente giudizio di appello, questa deve intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c. A tal fine non rileva il richiamo alla detta domanda di manleva effettuato solo con le note conclusive autorizzate.
Di conseguenza, l'appello incidentale condizionato avanzato da Controparte_4 inerente all'eccepito concorso di colpa di nel sinistro oggetto di causa, ai limiti e alle CP_2
condizioni della polizza assicurativa stipulata con il rimane assorbito dall'omessa Controparte_3
riproposizione della domanda di garanzia.
In ragione di quanto sopra, in parziale accoglimento del terzo motivo di appello principale e del secondo motivo dell'appello incidentale avanzato da , le spese di primo grado, come già CP_2
liquidate dal primo giudice in sentenza in favore di vanno poste solidalmente a carico CP_2 dell' e del Parte_1
Controparte_3
Viceversa, invece, in ragione dell'accertata solidarietà passiva, le spese di entrambi i gradi del giudizio inerenti al rapporto tra il l' e la Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
vanno interamente compensate tra le parti (ex art. 92 comma 2 c.p.c.), così come quelle inerenti al rapporto processuale tra il e la parte, terza chiamata, Controparte_3 Controparte_4
atteso che, sebbene la società assicurativa sia stata legittimamente chiamata in giudizio dal CP_3
in ragione della polizza assicurativa esistente tra le parti, nei suoi confronti non è stata
[...]
riproposta la domanda di manleva originariamente formulata dal Controparte_3
Per le medesime ragioni di cui sopra, anche le spese di CTU, come liquidate in primo grado, vanno poste solidalmente a carico dell' appellante e del Parte_1 Controparte_3
7 In ragione dell'esito complessivo del giudizio e delle ragioni della decisione, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di appello sostenute da vanno poste solidalmente CP_2
a carico dell' Parte_1
e del e saranno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della Controparte_3
controversia, come dichiarato in appello (€ 21.092,36), dell'attività difensiva svolta e della complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alle tabelle allegate al
D.M. Giustizia n. 147/2022, ad eccezione per la fase di trattazione per la quale si applicheranno i parametri minimi (scaglione da € 5.200,01 - € 26.000,00), in mancanza di alcuna attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 224/2024
R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale avanzato dall'
[...]
e in accoglimento dell'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 5280/2023 emessa dal Tribunale di CP_2
Catania in data 27 dicembre 2023 nel giudizio iscritto al N.R.G. 13771/2018, condanna in solido l e il Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 21.092,36 a titolo di Controparte_3 CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla sentenza.
Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato avanzato da Controparte_4
[...]
Condanna l' Parte_1
e il in solido al pagamento in favore di delle spese di
[...] Controparte_3 CP_2
primo grado, già liquidate in sentenza dal primo giudice in € 5.077,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimb. spese generali al 15%.
Compensa interamente tra l' Parte_1
, la e il le spese di lite del giudizio di
[...] Controparte_1 Controparte_3
primo e di secondo grado.
Compensa interamente tra il e le spese del Controparte_3 Controparte_4
giudizio di primo e di secondo grado.
8 Condanna l' Parte_1
e il in solido, alla rifusione in favore di delle spese del
[...] Controparte_3 CP_2 presente giudizio di appello che si liquidano per l'intero in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali (15%).
Pone, infine, le spese della CTU espletata in primo grado, in via solidale, a carico dell' e del Parte_1
Controparte_3
Così deciso in Catania il 24.04.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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