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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 600/23 (riunita la causa RG n. 603/23)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause promosse con appelli depositati in data 19 ottobre 2023 da
PAV. (C.F. e P.IVA: Pt_1 Parte_2
) in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., Sig. P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio de Luigi, giusto Parte_3
mandato in calce allegato agli atti di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante nella causa RG n. 600/23 e appellata nella causa riunita RG n.
603/23-
e da (c.f.: , rappresentata e Parte_4 C.F._1
difesa dall'avv. Gabriele Beccara, giusta delega in calce allegata agli atti di appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
- appellante nella causa riunita RG n. 603/23 e appellata nella causa RG n.
600/23-
Contro
(c.f.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Luca Borchia, giusta procura alle liti allegata alle memorie difensive in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3
e nei confronti di
(c.f. e P.IVA.: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio de Luigi, con domicilio eletto presso il suo Studio in 30174 Venezia –
Mestre, Via Pescheria Vecchia, n. 26, in virtù della procura generale allegata alle memorie difensive in appello, PEC:
Email_1
-appellati-
(c.f. e P.IVA: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, non costituita
Oggetto: appelli avverso sentenza n. 149/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni da infortunio.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
pag. 2/34 Conclusioni per PAV. nella causa Pt_1 Parte_2
RG n. 600/23: “IN VIA PRELIMINARE DI RITO: si chiede, per i motivi sopra esposti, l'autorizzazione alla chiamata in causa di: -
[...]
(P.IVA: ), in persona del legale ON P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, avente sede legale in Avio (TN), Loc. Ischiaforana, n. 1, al fine di accertare, per i motivi riferiti in premessa, la responsabilità della stessa nella causazione del sinistro de quo, in via esclusiva e/o in via concorrenziale con Pav. e/o con gli altri Pt_1 Parte_2 soggetti parti del giudizio, nella misura che il Giudicante riterrà di giustizia e, conseguentemente, commisurare l'eventuale accertata richiesta di risarcimento del ricorrente a dette responsabilità. - (C.F.: _5
), residente a [...]
Destra, n. 137B, al fine di accertare, per i motivi riferiti in premessa, la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro de quo, in via esclusiva e/o in via concorrenziale con Pav. e/o con gli altri Pt_1 Parte_2 soggetti parti del giudizio, nella misura che il Giudicante riterrà di giustizia e, conseguentemente, commisurare l'eventuale accertata richiesta di risarcimento del ricorrente a dette responsabilità e/o comunque condannare il signor a risarcire il danno patito e accertato a carico di _5 Parte
Pav. S.r.l.. Pt_1
NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 149/2023 pubblicata in data 19.04.2023 – non notificata – pronunciata dal Tribunale di Treviso Sezione Lavoro, G. Lav. Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, nella causa inter partes iscritta al n. 227/2020 R.G. Lav., stante l'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro de quo in capo alla scrivente convenuta respingersi, per quanto sopra esposto, le Pt_1 CP_6 domande formulate dal ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla domanda di manleva di cui alla chiamata in causa nei confronti di Controparte_2
Per l'effetto condannare il Sig. a restituire integralmente Controparte_1 quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di Controparte_2
Primo Grado anche a titolo di spese legali oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Spese di entrambi i gradi integralmente rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per l'ipotesi denegata di accertamento di un concorso causale a carico di
Pav. con il/i soggetto/i che il Giudice riterrà di giustizia Pt_1 Parte_2 nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente, graduare la condanna pag. 3/34 della scrivente convenuta in proporzione all'accertata responsabilità e, per l'effetto, limitare la domanda del ricorrente in proporzione ad essa e nei limiti dei danni effettivamente patiti dal ricorrente nella misura che verrà strettamente provata in corso di causa e, conseguentemente, accogliere la domanda di manleva, in ogni caso, nei limiti di effettiva operatività e secondo le condizioni, i massimali e le eccezioni di cui alla polizza n. 272108366. Controparte_2
Per l'effetto condannare il Sig. a restituire in proporzione Controparte_1 quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di Controparte_2
Primo Grado che dovesse risultare in eccesso anche a titolo di spese legali oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse accertare una qualche responsabilità a carico della Pav. in relazione Pt_1 Parte_2 alla causazione del sinistro oggetto del presente giudizio, anche in forma concorrenziale con altri soggetti e, conseguentemente, la stessa fosse condannata a risarcire il danno a favore del ricorrente e/o a favore di chicchessia, dichiararsi la compagnia di assicurazioni Controparte_2
(già (P.IVA: ), in persona del Controparte_7 P.IVA_5 legale rappresentante pro-tempore, avente sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, n. 14, a manlevare la Pav. Pt_1 Parte_2
da detto risarcimento e/o comunque da ogni condanna di
[...] pagamento. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA:” nella causa riunita RG n. 603/23: “IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: disporsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 C.P.C., la riunione della presente causa a quella promossa da . Pt_5 Parte_2 portante il n. 600/23 R.G. – C.I. Dott. Alessio, che verrà chiamata sempre alla medesima udienza del 13.03.2025 innanzi all'Ufficio giudiziario adito e le cui conclusioni devono intendersi qui richiamate. NEL MERITO – IN PRINCIPALITÀ: respingersi l'appello proposto dall'Ing. in quanto infondato in fatto e in diritto per le causali di Parte_4 cui in narrativa, quantomeno per ciò che attiene al motivo di appello di cui al numero III, pag. 24, e numero III, lettera D, pag. 33 ovvero quanto meno nella parte in cui deduce la responsabilità di . Pt_5 Parte_2
Spese di lite rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
pag. 4/34 Si ripropongo le domande proposte in primo grado e oggetto dell'Appello iscritto al n. 600/2023 R.G.Lav.: … Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie per interpello e testi formulate in primo grado e non accolte che di seguito si riportano: 1) Vero che al momento dell'infortunio erano, tra gli altri, presenti in cantiere: - Il legale rappresentante della società signor Controparte_3
- Il direttore dei lavori Ing. ; - Il Controparte_8 CP_9 coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Ing.
- Il legale rappresentante di Parte_4 Controparte_10
2) Vero che tra la società Pav.
[...] Pt_1 [...] esisteva, all'epoca del sinistro, un rapporto continuativo, Controparte_11 perdurante da più di 10 anni, di subappalto a carico della prima e a favore della seconda? 3) Vero che la Pav. si occupava di realizzare Pt_1 Parte_2 pavimentazioni industriali presso i cantieri indicati dalla ON previo specifico incarico conferito da quest'ultima? 4) Vero che nei cantieri indicati dalla la società Pav. per ON Pt_1 Parte_2 realizzare la pavimentazione, utilizzava le betoniere, il calcestruzzo e l'autopompa per il getto del calcestruzzo stesso, fornite e/o di proprietà della 5) Vero che il 15/04/2013, cioè il giorno in cui si è CP_4 verificato l'infortunio del ricorrente, la aveva incaricato la CP_4 Pt_1
Pav. DU di realizzare una pavimentazione industriale presso una fabbrica di rottami ferrosi, sita nel paese di AR (TN)? 6) Vero che
[...]
, amministratore di Pav. aveva comandato al Per_1 Pt_1 Parte_2 ricorrente, nonché altri operai della squadra sigg.ri , NU _5
Tica, e di recarsi, in data 15.04.2013, Persona_2 Persona_3 presso il cantiere sito a AR (TN)? 7) Vero che, arrivati nel cantiere di destinazione a AR (TN), il signor legale rappresentante Controparte_8 della società e gli operai di Pav. DU S.r.l. Controparte_3 Pt_1 appurarono l'assenza dei “distanziatori” necessari per l'esecuzione della pavimentazione? 8) Vero che il signor amministratore e ON legale rappresentate della chiede al signor ON _5
, caposquadra degli operai della Pav. di recarsi subito
[...] Pt_1 Parte_2 presso in altro cantiere a Riva del Garda (TN), cioè nel luogo ove si è verificato poi l'infortunio de quo, per realizzare li, e precisamente nel solaio di un edificio, una pavimentazione industriale? Firmato Da: DE IG IO Emesso Da: RI CA Firma Qualificata Serial#: 15cd638903685fa4 25 PAV. + altri – Ricorso Pt_1 Parte_6 in appello 9) Dica il teste se gli operai della Pav. durante la Pt_1 Parte_2 mattinata del 15.04.2013 fino all'ora dell'infortunio, effettuarono telefonate pag. 5/34 e/o comunicazioni all'amministratore e/o al personale amministrativo della Parte
Pav. S.r.l. in merito al cambio di cantiere da AR (TN) a Riva Pt_1 del Garda (TN)? 10) Vero che il signor era il caposquadra _5 degli operai della Pav. nonché (responsabile della Pt_1 Parte_2 CP_12 sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08) alla data del sinistro? 11) Vero che all'epoca del sinistro il numero aziendale in dotazione al signor _5
era il seguente: 348/0117012? 12) Vero che all'epoca del sinistro il
[...] numero di cellulare del signor , all'epoca dei fatti legale Persona_1 rappresentante di Pav. era il seguente: , Pt_1 Parte_2 P.IVA_6 mentre quello della sede della società convenuta era ?” P.IVA_7
Conclusioni per nelle cause RG nn. 600/23 e Parte_4
603/23: “- in via preliminare: in virtù della chiamata in causa di terzo di cui alla memoria difensiva dd. 3 luglio 2020, ai sensi dell'art. 420, comma 9 c.p.c., voglia l'adita Corte di Appello, a modifica del decreto di cui all'art. 415, comma 2 c.p.c. e previa se del caso rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., fissare nuova udienza di discussione al fine di consentire la notificazione all'ing. , nato a [...] il 21 CP_9 maggio 1977 e residente a [...]del Garda (TN), loc. Fangolino n. 8, c.f.
del ricorso introduttivo e della memoria di CodiceFiscale_4 costituzione, nonché di tutti gli altri atti di causa nei termini di legge;
- nel merito: accertarsi che l'infortunio occorso al signor Controparte_1 il giorno 15 aprile 2013 deve essere ascritto a responsabilità della della Pav. e dell'ing. Controparte_3 Pt_1 Parte_2 [...]
, e respingersi ogni avversaria domanda e pretesa nei confronti CP_9 dell'ing. in quanto infondata in fatto e in diritto;
Parte_4
- in via subordinata: liquidarsi il danno del ricorrente nei rigorosi limiti di giustizia e con esclusione di ogni duplicazione risarcitoria, con detrazione di quanto già percepito a qualsivoglia titolo dall' ; CP_13
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali di I e II grado nella misura di legge rifusi.”
Conclusioni per nella causa RG n. 600/23: “In via Controparte_1 preliminare
- disporsi la riunione dei due procedimenti pendenti avanti a questa Ecc. Corte promossi da Pav. (RG n. 600/2023) e da Ing. Pt_1 CP_14
(RG n. 603/2023) per la riforma della sentenza del Parte_4
Tribunale di Treviso n. 149/2023; Sempre in via preliminare:
pag. 6/34 - respingere la richiesta di Pav. di autorizzazione a Pt_1 CP_14 chiamare in causa la società e il lavoratore;
ON _5
In via principale:
- respingere l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 149/2023 pubblicata il 19.04.2023 (fermo l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al quantum per correggere l'errore di calcolo in cui era incorso il Giudice di primo grado); In via istruttoria:
- respingere le istanze avversarie e nella denegata ipotesi che vengano ammessi i capitoli di prova formulati dall'appellante si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi (Strada del Parauro Persona_3
89 - Noale - VE) e (Via Ronchi Destra 137B - Piombino _5
Dese - PD). In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio direttamente a favore dello scrivente difensore antistatario.”
nella causa riunita 603/23: “In via preliminare
- disporsi la riunione dei due procedimenti pendenti avanti a questa Ecc. Corte promossi da Pav. (RG n. 600/2023) e da Ing. Pt_1 CP_14
(RG n. 603/2023) per la riforma della sentenza del Parte_4
Tribunale di Treviso n. 149/2023; Sempre in via preliminare:
- respingere la richiesta dell'Ing. di autorizzazione a chiamare in Parte_4 causa il Direttore dei Lavori, Ing. ; CP_9
In via principale:
- respingere l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 149/2023 pubblicata il 19.04.2023 (fermo l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al quantum per correggere l'errore di calcolo in cui era incorso il Giudice di primo grado); In via istruttoria :
- respingere le istanze avversarie in quanto irrilevanti, generiche e vertenti su circostanze documentali;
nella denegata ipotesi che vengano ammessi i capitoli di prova formulati dall'appellante si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi (Strada del Parauro 89 - Noale Persona_3
- VE) e (Via Ronchi Destra 137B – Piombino Dese - PD). _5
In ogni caso:
pag. 7/34 - con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere direttamente a favore dello scrivente difensore antistatario.”
Conclusioni per nella causa 600/23: “NEL Controparte_2
MERITO – IN PRINCIPALITÀ: accogliersi l'appello proposto da AV. DUE e, per l'effetto, in Pt_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 149/2023 pubblicata in data 19.04.2023 – non notificata – pronunciata dal Tribunale di Treviso Sezione Lavoro, G. Lav. Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, nella causa inter partes iscritta al n° 227/2020 R.G. Lav., respingersi le domande tutte formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_15 con ogni conseguente statuizione in ordine alla domanda di manleva di cui alla chiamata in causa da parte della società nei Controparte_15 confronti di Controparte_2
Per l'effetto condannare il Sig. a restituire integralmente Controparte_1 quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di Controparte_2
Primo Grado anche a titolo di spese Legali, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Spese di entrambi i gradi integralmente rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO – IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della società PAV. Pt_1
accogliere le domande del Sig. nei limiti del provato e Parte_2 CP_1 di Giustizia e secondo la quota di responsabilità propria che dovesse essere accertata in capo all'Assicurata con congrua riduzione in conformità al concorso di colpa dello stesso ricorrente nei limiti del provato e, conseguentemente, accogliere la domanda di manleva, secondo le condizioni, i massimali e le eccezioni di cui alla polizza prodotta in causa. Per l'effetto condannare il Sig. a restituire in proporzione Controparte_1 quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di Controparte_2
Primo Grado che dovesse risultare in eccesso anche a titolo di spese Legali, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO: pur riconosciuta la manleva integrale a favore dell'assicurata, limitarsi l'obbligo di garanzia a carico di Controparte_2 alla quota responsabilità ravvisabile in capo all'assicurata
[...]
AV. e, quindi, sin d'ora, accertarsi e dichiararsi il diritto Pt_1 Parte_2 per la Compagnia di agire in regresso nei confronti degli eventuali responsabili e coobbligati in solido per quanto fosse Controparte_2
pag. 8/34 tenuta a corrispondere oltre l'importo corrispondente alla quota di responsabilità dell'assicurata. Spese e compensi di lite rifusi o quantomeno compensate. IN VIA ISTRUTTORIA:”
nella causa riunita 603/23: “IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: disporsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 C.P.C., la riunione della presente causa a quella previamente iscritta e portante il n. 600/23 R.G.Lav. – C.I. Dott. Alessio – promossa da e che verrà chiamata sempre alla Parte_5 Parte_2 medesima udienza del 13.03.2025 innanzi all'Ufficio giudiziario adito e le cui conclusioni devono intendersi qui richiamate. NEL MERITO – IN PRINCIPALITÀ: respingersi l'appello proposto dall'Ing. in quanto infondato in fatto e in diritto per le causali di Parte_4 cui in narrativa, quantomeno per ciò che attiene al motivo di appello di cui al numero III, pag. 24, e numero III, lettera D, pag. 33 nella parte in cui imputa la responsabilità dell'accaduto anche a . Pt_5 Parte_2
Spese di lite rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO – IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della società PAV. Pt_1
accogliere le domande del Sig. nei limiti del provato e Parte_2 CP_1 di Giustizia e secondo la quota di responsabilità propria che dovesse essere accertata in capo all'Assicurata Pav. DU. e, conseguentemente, Pt_1 Pt_2 accogliere la domanda di manleva, in ogni caso nei limiti di effettiva operatività e secondo le condizioni, pur riconosciuta la manleva integrale nei confronti dell'assicurata, limitarsi l'obbligo di garanzia a carico di alla quota di responsabilità ravvisabile in capo Controparte_2 all'assicurata Pav. e, quindi, sin d'ora, accertarsi e Pt_1 Parte_2 dichiararsi il diritto per la Compagnia di agire in regresso nei confronti degli eventuali responsabili e coobbligati in solido per quanto
[...] fosse tenuta a corrispondere oltre l'importo corrispondente alla CP_2 quota di responsabilità dell'assicurata. Spese di lite compensate.”
Svolgimento del processo
Con autonomi ricorsi in appello depositati entrambi in data 19 ottobre 2023 la Pav. e l'ingegnere Pt_1 Parte_2 Parte_4
hanno impugnato la sentenza n.149/23 del giudice del lavoro del Tribunale pag. 9/34 di Treviso con la quale ha condannato Pav. DU e Controparte_3 Pt_1
in solido fra loro, a corrispondere a Parte_4 Controparte_1
dipendente della seconda società le somme di €.42.226,87 a titolo di danno non patrimoniale, €.6.555,7 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli accessori di legge, ponendo le spese di consulenza tecnica medico-legale e quelle di lite (in favore del signor a carico delle stesse parti, CP_1
nonché a tenere indenne la propria assicurata . Controparte_2 Pt_5
da tutte le somme che la stessa era tenuta a pagare Parte_2
all'odierno ricorrente in base alla presente sentenza, “limitatamente alla propria quota di responsabilità e fatta salva l'applicazione della franchigia contrattuale”, oltre alla rifusione alla propria assicurata le spese di lite.
Ha rigettato ogni residua domanda. Parte Con il proprio appello la società Pav. ha chiesto l'integrale Pt_1
riforma della sentenza nei propri confronti, mentre l'architetto Parte_4
nei propri.
Si sono costituiti ritualmente sia sia le parti appellanti nei CP_1
reciproci giudizi, sia , rassegnando le conclusioni in epigrafe Controparte_2
riportate, mentre la non costituitasi, è stata evocata in Controparte_3
giudizio ai fini della mera litis denuntiatio.
Le cause, disposto un primo rinvio d'ufficio per impedimento del giudice relatore, a seguito di loro riunione sono state discusse all'odierna udienza all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Secondo quanto prospettato col ricorso di primo grado dal signor nel corso dell'anno 2012 la committente el CP_1 Controparte_16
pag. 10/34 al fine di ristrutturare il Padiglione “C” del quartiere CP_17
fieristico sito in località Baltera a Riva del Garda (TN), a seguito di bando di gara aveva assegnato l'appalto alla società - che Controparte_3
costituiva a tale fine apposita A.T.I..
Tra le opere oggetto dell'appalto era previsto anche il rifacimento dei solai del padiglione fieristico. Per la loro realizzazione la aveva CP_3
affidato l'attività di fornitura del calcestruzzo alla ON
dovendo provvedere quest'ultima al getto di
[...]
completamento del solaio prefabbricato. A sua volta la aveva CP_4
subappaltato la materiale posa in opera del calcestruzzo per la realizzazione Parte del pavimento alla società Pav. Pt_1 Pt_2
La progettazione e la direzione dei lavori venivano affidati dalla committente all'ingegnere , mentre l'incarico di CP_9
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori veniva conferito all'ingegnere Parte_4
La mattina del 15 aprile 2013 presso il cantiere erano presenti nove lavoratori, tra i quali l'odierno appellato.
Verso le 9,00 circa, durante la fase di posa in opera del calcestruzzo sul solaio del primo piano (c.d. fase di getto), circa la metà (45 mq) dello stesso solaio crollava a terra, facendo precipitare al suolo, per un'altezza di circa cinque metri, gli operai ivi presenti tra i quali lo stesso CP_1
2) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano ha accertato la responsabilità solidale degli odierni appellanti in relazione all'infortunio sul lavoro occorso a il 15 aprile 2013. Controparte_1
La domanda risarcitoria conseguente a tale accertamento, svolta nei confronti delle odierne parti appellanti nella rispettiva qualità di datore di pag. 11/34 lavoro (la società) e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei riguardi dell'ingegnere era stata Parte_4
pure azionata nei confronti della in qualità di Controparte_3
committente, rimasta contumace, anche nei suoi riguardi accolta.
3) Quanto alla ricostruzione del fatto la sentenza ha chiarito che elementi sostanzialmente concordanti era stati forniti dai verbali dello e dalle Pt_7
sentenze già intervenute sulle vicende di causa, rese nei confronti di talune delle parti della presente controversia: in sede penale (la sentenza del
Tribunale di Rovereto n.325 del 2015 e quella di appello, Corte d'Appello di Trento n.257 del 2018, quest'ultima, in riforma della prima, assolutoria per non aver commesso il fatto nei confronti dell'ingegnere , in Parte_4
sede civile quelle già citate nella sentenza 597 del 2022 del Tribunale di
Venezia, Sezione Lavoro.
Ulteriore apporto ricostruttivo era dato dalla consulenza tecnica dinamico- ricostruttiva del sinistro e valutativa delle sue conseguenze disposta dal giudice.
Sul tema, in sintesi, il giudice ha ritenuto che sia la consulenza tecnica disposta in sede penale, sia quella disposta nel proprio giudizio avevano confermato quanto già riscontrato in sede di sopralluogo il Pt_7
cedimento del solaio era avvenuto in quanto i puntelli metallici noleggiati da per il puntellamento del solaio in vista della posa del CP_3
calcestruzzo, non erano idonei, anche per come collocati, a supportare il peso della colata di cemento.
3.1) Per quanto rileva in questa sede, poi, il giudice ha accertato la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione dell'infortunio (con differenziata incidenza percentuale sul piano risarcitorio), riconoscendo che pag. 12/34 il cedimento del solaio per la causa indicata, coinvolgeva anche la
Pav. DU che non aveva verificato l'idoneità del cantiere e l'ingegnere Pt_1
che non aveva adeguatamente adempiuto ai propri obblighi di Parte_4
controllo e coordinamento della sicurezza.
In particolare ha evidenziato che dovesse essere affermata responsabilità
“indipendentemente dalla sussistenza o meno di un appalto diretto (ovvero mediato attraverso tra e Pav.DU: la ON CP_18 Pt_1
violazione della normativa antinfortunistica che costituisce causa dell'infortunio è direttamente addebitabile ad essendo CP_3
afferente ad attività per la quale essa aveva mantenuto una gestione diretta
e che aveva anche materialmente eseguito (i puntelli metallici erano stati posizionati da propri dipendenti).”.
3.2) Nell'esaminare i profili di imputabilità dell'evento il giudice ha chiarito che al datore di lavoro essa era addebitabile non avendo verificato la stabilità, l'idoneità e le modalità di montaggio dei puntelli secondo quanto prescritto dalla ditta produttrice degli stessi e/o comunque dalle previsioni progettuali.
Ha escluso, poi, la fondatezza dell'allegazione della . DU circa Pt_5
l'assegnazione dei lavoratori ad una diversa opera il giorno dell'infortunio per cui solo per un imprevisto erano stati inviati dal legale rappresentante di a Baltera, senza che la datrice di lavoro ne fosse a CP_4
conoscenza: il giudice sul punto ha ritenuto che fosse da escludere tale ignoranza richiamando quanto accertato con il verbale dal quale Pt_7
risultava che al momento dell'incidente, attorno alle 9, e stante l'avanzamento dei lavori gli stessi dovevano essere iniziati attorno alle 7.
pag. 13/34 3.3) Quanto alla posizione dell'Ingegnere incaricata dalla Parte_4
committente Patrimonio del Trentino s.p.a. quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il giudice ha richiamato le considerazioni del proprio consulente, ritendo che la professionista non avesse compiutamente adempiuto agli obblighi relativi agli incarichi conferiti. Citando la relazione del proprio ausiliario ha affermato che “in qualità di CSE, l'Ing. Parte_4
non ha valutato l'idoneità dei POS delle varie imprese operanti in cantiere
e non ha adeguato il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, cosa che invece, risulta aver fatto solo a seguito dell'infortunio (cfr. consulenza tecnica dell'Ing. . Il compito Per_4
di controllo del CSE sull'idoneità dei POS che non prevedono le modalità operative di una specifica lavorazione e/o l'analisi degli specifici rischi ad essa connessi, non è limitato alla regolarità formale degli stessi ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa. I POS, infatti, devono intendersi come piani complementari di dettaglio del PSC. Nel caso in esame, il PSC non prevedeva l'analisi di una complessa ed importante lavorazione quale quella di realizzazione del getto del solaio e dei rischi interferenziali ad essa connessa e i POS non prevedevano, nel dettaglio, i rischi connessi alle singole fasi della lavorazione, tra cui il puntellamento del solaio....
Un coordinamento della sicurezza più attento e puntuale, … avrebbe potuto indurre il CSE a mettere in atto opportune azioni, tra cui anche la sospensione dei lavori fino alla verifica degli avvenuti necessari adeguamenti. …”.
pag. 14/34 3.4) Con riguardo alla chiamata in manleva di . DU nei confronti Pt_5
di il giudice ha accolto la domanda in relazione alla Controparte_2
corrispondente quota di responsabilità (corrispondente al 20 % dei danni globalmente quantificati).
4) Con il proprio appello (n.R.G. 600/23) la . DU pone a Pt_5
fondamento della richiesta di riforma della sentenza i seguenti motivi.
4.1) Col primo articolato motivo censura la sentenza in relazione alla carente ed errata motivazione con cui ha imputato anche alla società la responsabilità per l'infortunio.
4.1.a) In primo luogo, lamenta la mancata indicazione delle norme dalla cui violazione deriverebbe la responsabilità per l'infortunio in tema di sicurezza sul lavoro, ovvero l'inadempienza di alcun obbligo relativo alla sicurezza ricadente sulla società, non potendo essere sufficiente il generico riferimento all'art.2087 c.c..
4.1.b) In senso opposto sostiene che è provato e non contestato dalle parti, che la causa del sinistro è da rinvenirsi esclusivamente nell'inadeguata puntellatura del solaio in esecuzione, quindi, un fattore decisivo, ma estraneo alla società. Richiama a tale riguardo la consulenza tecnica di primo grado, a sua volta tributaria dell'elaborato tecnico in sede penale, nel quale viene individuato la causa del sinistro nell'inadeguatezza dei puntelli utilizzati, oltre al fatto che non è stato seguito quanto il fornitore del solaio aveva espressamente prescritto per il puntellamento. Nella consulente del
Pubblico Ministero, infatti, era stato chiarito come l'interasse tra un puntello e l'altro fosse maggiore rispetto ai 150 centimetri prescritti dal fornitore ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1086/71 e, comunque, come pag. 15/34 riportato sulle lastre “con riferimento alla distanza massima di autoportanza”.
4.1.c) In questa prospettiva richiama la sentenza n.597 del 2022 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, relativa al medesimo evento, ma riferito ad altro lavoratore infortunato, nella quale la società pure convenuta, era stata mandata esente da responsabilità non potendo esserle imputato non aver verificato il corretto posizionamento dei puntelli.
Il compito della società Pav. DU si limitava, esclusivamente, alla Pt_1
mera fornitura di manodopera e, cioè, di operai specializzati nella realizzazione di pavimenti industriali, previa fornitura degli strumenti e dei mezzi necessari, quali betoniere, “autobetopompe” e calcestruzzo da parte della società Nel contempo afferma di essere stata ON
subappaltatrice di quest'ultima, con l'esclusivo compito di eseguire materialmente l'attività della posa del calcestruzzo, senza alcun compito riguardante l'approntamento del cantiere.
Reputa “evidente”, pertanto, che non potesse essere tenuta a verificare il corretto puntellamento del solaio – che non aveva realizzato – né a prevedere tale attività nel proprio Piano Operativo di Sicurezza.
4.1.d) Rammenta che in relazione alle opere provvisionali, è previsto esclusivamente che esse vengano elencate nel P.O.S. (punto 3.2.1, lett. d) dell'Allegato XV). Non è disposto, dunque, che le opere provvisionali predisposte da altre società siano, di volta in volta, verificate anche dalle subappaltatrici.
Gli altri obblighi del datore di lavoro, nella qualità di impresa esecutrice, sono disciplinati dall'art. 96 del d.l.vo n. 81/08, mentre nessuna altra pag. 16/34 norma del Testo Unico del 2008 individua un obbligo di verificare le opere provvisionali predisposte da altri.
4.1.e) Ritiene, ad ogni modo, che nell'astratta ipotesi in cui avesse dovuto procedere alla verifica della presenza delle opere provvisionali, avrebbe potuto esclusivamente rilevare che il solaio era stato puntellato e, quindi, che erano state prontamente attuate tutte le misure provvisionali e di sicurezza previste e necessarie per la corretta esecuzione dell'opera e, ovviamente, per impedire in teoria il crollo del solaio.
4.2) Col secondo motivo lamenta la mancata istruttoria su punto deciso della controversia.
Premette che tra la Pav. e la esisteva al Pt_1 Parte_2 ON
momento del sinistro un rapporto “storico”, perdurante da più di dieci anni, di subappalto a carico della prima e a favore della seconda. Nell'ambito di tale rapporto esisteva un accordo prevedente la messa a disposizione di una squadra di operai dipendenti della Pav. DU nei casi in cui si fosse Pt_1
resa necessaria la realizzazione di pavimentazioni industriali presso i vari cantieri indicati da ON
La mattina dell'infortunio, la Pav. DU aveva dato istruzioni ad una Pt_1
squadra di propri dipendenti agli “ordini” di (capo squadra) _5
di eseguire un lavoro per conto della nel contesto di un ON
appalto da eseguirsi presso una fabbrica di rottami ferrosi sita in AR
(Trento). Allega che, giunti in prossimità del cantiere e constatata la mancanza dei c.d. distanziatori necessari per eseguire l'opera di pavimentazione, la squadra dei propri operai, su autonoma iniziativa di amministratore e legale rappresentante della ON CP_4
pag. 17/34 s.n.c., avevo disposto l'invio della squadra stessa preso il diverso cantiere di Riva del Garda – Baltera, luogo dell'incidente.
La richiesta di spostamento sarebbe stata rivolta direttamente e solo al caposquadra il quale, tuttavia, si sarebbe, a sua volta, determinato in _5
autonomia e senza nulla riferire al proprio datore di lavoro o ad altro responsabile della società.
Dall'accertamento in sede istruttoria di tali circostanze deriverebbe l'assoluta esenzione da responsabilità della società alla quale nessun tipo di intervento sarebbe stato consentito in via di prevenzione.
5) Con il proprio appello l'ingegnere quale coordinatrice in Parte_4
materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori, premette di avere redatto e depositato il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), con i relativi allegati ed adeguamenti, e di avere effettuato in cantiere visite periodiche al fine di verificare il rispetto da parte delle ditte esecutrici dei lavori e dei loro dipendenti delle prescrizioni generali dettate dalla normativa antiinfortunistica, e delle prescrizioni speciali contenute nei POS delle aziende e nel PSC.
5.1) Atteso tale suo ruolo non si era occupata delle direttive tecniche sulle procedure di esecuzione dei lavori, e del controllo sulla loro correttezza, compiti attribuiti per legge al direttore dei lavori . CP_9
Richiama la motivazione della Corte distrettuale penale tridentina con la quel era stata assolta: “il crollo del solaio era da imputare alla insufficienza e instabilità dei paletti di sostegno del solaio in costruzione.
Non era pertanto richiesto di adottare misure integrative ulteriori a quelle ordinarie, di natura antifortunistica, rispetto al normale uso della diligenza da parte dell'appaltatore. (...) ”; pertanto “assodata la presenza dei
pag. 18/34 dispositivi di protezione collettivi e individuali (giacché nessun addebito di questo genere è mosso al coordinatore per la sicurezza), non competeva al coordinatore, ma semmai al direttore dei lavori oltreché alla impresa esecutrice di verificare la idoneità dei puntelli e la loro corretta utilizzazione, in relazione alla specificità della singola lavorazione”.
5.2) Ciò premesso col primo motivo lamenta la mancata chiamata in causa del direttore dei lavori nonostante la rituale richiesta formulato CP_9
all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
5.3) Col secondo motivo afferma l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, senza motivare, recepisce in maniera acritica le argomentazioni e conclusioni espresse dal consulente tecnico in punto responsabilità. In particolare, tale immotivato richiamo alla consulenza ha riguardato le risposte date al quesito posto dal giudice al proprio ausiliario, segnatamente ai punti 2, 4 e 51 , in quanto esorbitante dai compiti del consulente, per cui non può sostituirsi al giudicante nelle valutazioni giuridiche.
Ribadisce, quindi, la contestazione mossa in primo grado nella prima difesa utile, ritenendo da un lato superfluo l'intero quesito alla luce della documentazione e delle sentenze già in atti, dall'altro lato in quanto la ricostruzione fattuale dell'infortunio doveva essere compiuta tramite pag. 19/34 l'esperimento delle prove orali tempestivamente dedotte dalle parti;
infine, considerando che la valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti doveva essere operata dal giudice senza possibilità di essere demandata al proprio ausiliario.
5.3) Col terzo motivo l'Ingegnere lamenta l'erroneità della Parte_4
sentenza nella parte in cui ha accertato ed afferma la propria responsabilità con condanna al risarcimento del danno patito dal lavoratore.
Osserva che, nonostante il richiamo ai cinque precedenti in sede penale e civili2 che dello stesso evento infortunistico si sono occupati, reputando che non rientrasse tra gli obblighi del coordinatore per la sicurezza la verifica circa la regolarità della sistemazione dei puntelli, il giudice trevigiano ha omesso di valutare la valenza argomentativa delle pronunce affidandosi “ciecamente” alle valutazioni espresse dal proprio ausiliario:
“ben quattro sentenze [civili], emesse da Giudici diversi, hanno già escluso la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'ing. con Parte_4
riferimento al crollo avvenuto in data 15 aprile 2013, ed all'origine
(anche) dei danni oggetto del presente giudizio.”.
Tutte le sentenze richiamate condividono il decisivo argomento secondo cui nessuna norma imponeva all'ingegner di occuparsi della Parte_4
adeguatezza e della stabilità dei puntelli di sostegno del solaio in costruzione, in coerenza con il principio più volte affermato da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 57954/2017).
pag. 20/34 Rammenta che al coordinatore compete una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il controllo puntuale delle singole attività lavorative, che è invece demandata al datore di lavoro dell'impresa esecutrice (richiamando Cass. pen. Sez. V
21.12.2011).
Avvalora la conclusione quanto previsto dall'allegato XV.1 nel quale è operata una classificazione degli strumenti che il piano della sicurezza e coordinamento deve considerare escludendo i puntelli, i quali sono opere di sostegno necessarie per garantire la tenuta della struttura fino a quando la stessa non avrà la capacità di sorreggersi autonomamente (puntelli, armature, centine …), e non hanno carattere di apprestamento, che invece compete alle misure necessarie ai fini della tutela dei lavoratori in cantiere,
e che rientra nei costi della sicurezza (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletto, parapetti, ecc. - come descritti nell'all. XV punto 1.1.1. c) –
XV.1). L'area del rischio presidiata dal coordinatore attiene alla conformazione generale delle lavorazioni (che tiene conto dell'area e dell'organizzazione del cantiere, delle lavorazioni e delle interferenze).
Ricorda che “la specificità del rischio non è data dalla maggiore o minore difficoltà di esecuzione della lavorazione ma dalla riconduzione di esso all'attività per la quale si è fatto ricorso alla ditta esecutrice, o invece dalla sua inerenza alla conformazione generale del cantiere” (Cass. Pen.
27.09.2016 n. 3288).
Pertanto, i rischi che il coordinatore deve considerare, individuati al punto
2.2.3 dell'all. XV, sono quelli derivanti da lavorazioni considerate nella loro interazione con il cantiere, non quelli attinenti alla singola lavorazione,
e come tali definibili rischi specifici di impresa.
pag. 21/34 5.4) Nella valutazione espressa dal consulente dell'Ufficio la responsabilità del coordinatore, e le censure mosse al PSC redatto dall'appellante sono riferite non alla tipologia degli strumenti che il piano della sicurezza e coordinamento avrebbe dovuto considerare (di cui all'allegato XV.1), bensì dall'“importanza” o “complessità” della lavorazione, affatto estranei i compiti del coordinatore ai sensi dell'art. 92 del d.l.vo n. 81 del 2008.
5.5) Col quarto motivo lamenta l'errata quantificazione dei danni non patrimoniali.
Dà atto che il legale che assiste il lavoratore ha riconosciuto accettando di percepire, in sede esecutiva, una somma inferiore a quelle liquidata dal giudice, per cui del motivo non si chiede l'esame se anche in sede giudiziale resta ferma tale posizione.
6) L'appello della società non merita accoglimento.
Va premesso che la compagnia assicuratrice ha svolto difesa del tutto adesiva alle ragioni dell'assicurata.
Ciò posto va precisato che la società non solleva questione né sulla quantificazione del risarcimento del danno, né nella sua ripartizione interna agli obbligati solidali nei termini fissati dalla sentenza impugnata, di talché su tali statuizioni della sentenza si è formato il giudicato nei confronti della parte appellante.
6.1) Esaminando il primo motivo di gravame il collegio ritiene di non condividere la critica posta alla sentenza, al di là della carenza della motivazione con riguardo alla mancanza di riferimenti normativi che devono sostenere l'affermazione della responsabilità datoriale.
pag. 22/34 Non è controverso che la causa efficiente dell'evento sia da imputare alla mancanza di corretta predisposizione dei puntelli. Anche tale punto della sentenza non è controverso avendo acquisito la sostanza del giudicato.
Su tali premesse vanno svolte la seguente puntualizzazioni in fatto.
6.2) Risulta indifferente ai fini dell'indagine circa la responsabilità civile della società appellante la propria posizione come subappaltatore della ovvero della Rileva, invece, che l'attività CP_4 CP_3
lavorativa fosse del tutto promiscua. In tale senso depone la “fotografia” delle presenze sul cantiere al momento dell'infortunio come documentato dal verbale di accertamento del 22 aprile 2013: i lavoratori coinvolti nella caduta erano indifferentemente dipendenti del datore di lavoro del signor e della Si tratta, quindi, di una tipica situazione di CP_1 CP_4
cosiddetto rischio interferenziale che vedeva coinvolta la committenza e, a cascata tutte le imprese interessate all'esecuzione dell'opera, per quanto rileva la società appellante impegnata nella posa in opera del solaio.
6.3) A mente dell'art.26 comma 2 del d.l.vo n.81 del 2008, quindi, nel caso di esecuzione di opere in appalto, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Per ciò solo si deve ritenere che l'assenza di qualsivoglia iniziativa del datore di lavoro circa la corretta posa in opera dei puntelli e, in particolare, il loro corretto distanziamento, costituisse passaggio necessario pag. 23/34 nell'organizzazione dell'intervento dei propri dipendenti in occasione della posa in opera del solaio. Tanto baste per ritenere la responsabilità civile del datore di lavoro in linea con la giurisprudenza di legittimità (più di recente
Cass. pen. n. 8297 del 2025).
6.4) Va pure ritenuto infondato il secondo motivo di impugnazione.
In primo luogo, va rilevato che l'appellante non pone la propria critica al rilievo giudiziale circa l'inconsistenza dell'allegazione, centrata sulla anteriorità oraria (ore 7,00) della presenza in cantiere della squadra di operai tra i quali vi era l'appellato rispetto al momento dell'infortunio (ore
9,00). Si tratta, tra l'altro. di dato richiamato nella consulenza del Pubblico
Ministero.
Ne deriva che già solo per tale ragione le richieste istruttorie risultano del tutto eccentriche rispetto all'accertamento compimento dal primo giudice in quanto non mirano a fornire una ricostruzione della sequenza oraria diversa da quella accertata dal primo giudice.
In ogni caso la tesi della società è contraddetta dalla stessa sua allegazione: nell'assunto difensivo la società operava nell'ambito di subappalto presso il cantiere di Riva del Garda. Ne consegue che, in assenza di specifiche deduzioni circa la mera fornitura di manodopera e, quindi, dell'imputabilità del rapporto di lavoro alla risulta irrilevante la prova richiesta. CP_4
La deduzione circa la mera fornitura di manodopera (peraltro del tutto generica) si pone in eliminabile contraddizione con la deduzione circa il rapporto “storico” di subappalto con l'altra società. Inoltre, mai la società appellante ha dedotto che il rapporto lavorativo con il signor non CP_1
fosse ad essa imputabile.
pag. 24/34 Infine, va rilevato che anche a volere ritenere la ricostruzione dell'appellante corretta si tratta di situazione che integra un evidente profilo di responsabilità per avere scelto come capo squadra una persona inaffidabile, avendo accettato di “dirottare” la squadra dal cantiere verso il quale era diretta, a quello di Riva del Garda, su indicazione di un terzo pur sempre estraneo all'impresa.
7) Va accolto, al contrario, l'appello dell'Ingegner in relazione Parte_4
al secondo e terzo motivo nei termini di seguito precisati, con assorbimento di ogni altra questione.
7.1) Quanto al primo motivo, da ritenere comunque assorbito dall'accoglimento del gravame, va comunque rammentato che non è sindacabile la mancata autorizzazione alla chiamata di terzo (tra le altre
Cass. n.2331 del 2022). Il quarto motivo atteso l'esito assolutorio da responsabilità dell'ingegner infine, non viene esaminato. Parte_4
7.2) Nel caso di specie al coordinatore per l'esecuzione dei lavori era imputata l'inosservanza dell'art.92 comma 1 lett. b) del d.l.vo n.81 del
2008 per non essersi curata di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice dei lavori.
Nel proprio ricorso di primo grado il signor aveva affermato che CP_1
“la figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è titolare di una autonoma e indipendente posizione di garanzia, che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e non costituisce una duplicazione di quella del datore di lavoro (Cass. Pen., sez. IV, Sent. n. 115/2011 e Sent. n.1225/2011).”.
Solo in appello la difesa del signor svolge considerazioni in linea CP_1
con i profili di addebito evidenziati dal consulente dell'Ufficio, ma non pag. 25/34 entra nel merito della pertinenza rispetto alla propria deduzione di primo grado e soprattutto alla luce del terzo motivo di gravame svolto dall'appellante.
7.3) La norma sopra richiamata, tra l'altro, prevede: “
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) …;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
…”.
7.3.a) Nel caso di specie va rammentato che alla società appaltatrice era stato imputato di non aver “adottato precauzioni tali da garantire che le opere di armatura utilizzate sul solaio realizzato in prefabbricati cementizi, con puntelli di sostegno (privi di marcatura), offrissero una resistenza tale da consentire il getto di calcestruzzo sul solaio stesso, in sicurezza.
Oltretutto, lungo la superficie del costruendo solaio, i puntelli utilizzati per il sostegno dello stesso, non sono stati appropriatamente fissati e sono risultati in potenziale stato di instabilità...”.
7.3.b) E' rispetto a tale profilo di inadeguatezza del cantiere, quindi, che l'addebito si muove.
pag. 26/34 In sede giudiziale è stato accertato che la carenza decisiva era costituita dal posizionamento non corretto dei puntelli;
la previsione di tale operazione, anche se non contemplata nel POS, lo era nel PSC3 (peraltro nella parte dedicata alle operazioni preventive all'inizio delle lavorazioni) redatto dall'appellante, che a pagina 20 aveva previsto: “A carico della ditta esecutrice delle opere edili sono previsti, prima dell'inizio dei lavori, nelle seguenti operazioni: -puntellare completamente il solaio di base esistente del padiglione C, interessato dai lavori, al fine di garantire la portata richiesta…”
7.3.c) E' pure emerso pacificamente che l'impresa che aveva predisposto l'ambiente lavorativo con i puntelli aveva la disponibilità delle prescrizioni del fornitore (la Ferromet s.p.a. di Prevalle) circa le loro caratteristiche e modalità di posizionamento, prescrizione a cui l'impresa non si era attenuta.
7.3.d) Ciò posto, quindi, una difettosa esecuzione del puntellamento, come accertato in sede penale, costituisce aspetto affatto estraneo al profilo di addebito evocato nei confronti dell'Ingegnere almeno sotto due Parte_4
profili nel presente giudizio civile.
pag. 27/34 In primo luogo, rispetto al ricordato profilo di addebito, la mancata valutazione del P.O.S., si pone sul piano causale come dato ulteriore ed autonomo il rilievo operato in sede ispettiva secondo cui “il piano operativo di sicurezza redatto per l'impresa ed inerente il Controparte_3
cantiere sopra rubricato, è aspecifico e generico, in particolar modo per ciò che concerne le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, durante ogni fase lavorativa... non è stato redatto alcun progetto corredato di calcolo, con il quale si potesse attestare la sicurezza delle scelte effettuate dal datore di lavoro, per la realizzazione del solaio”.
In altri termini ci si deve chiedere se una specifica indicazione nel P.O.S. delle istruzioni sulla realizzazione del puntellamento avrebbe indotto gli esecutori dell'opera ad una diversa sistemazione dei puntelli.
La risposta è negativa: l'impresa Italbertoldi aveva la disponibilità delle istruzioni per realizzare tale opera e alle stesse non si era attenuta;
prevedere che tale prescrizione sarebbe stata osservata perché il coordinatore avrebbe dovuto evidenziare che il POS era per questo aspetto carente, rinviando alle stesse istruzioni è una mera congettura in quanto anche il coordinatore a tale fonte si sarebbe rifatto.
Anche volendo ritenere che il carattere cogente della prescrizione del coordinatore avrebbe potuto indurre l'impresa ad una maggiore diligenza nell'esecuzione di detta opera vale il secondo profilo.
A riguardo va evidenziato che l'opera eseguita non correttamente atteneva alla statica del cantiere, e non a quelle opere provvisionali che avevano diretta attinenza con le prescrizioni in tema di sicurezza e di prevenzione antinfortunistica. Ha fondamento, quindi, la doglianza dell'appellante che pag. 28/34 in tale senso riprende il passaggio argomentativo della sentenza penale d'appello assolutoria.
7.4) Ma anche accedendo ad un diverso ordine di considerazioni alla professionista non poteva essere addebitata la mancanza di una verifica sul
“campo”.
Ribadito che si tratta di deduzione mai svolta nel corso del giudizio civile,
è noto al collegio che il criterio di imputazione della responsabilità in ambito civile (riferito alla disciplina ratione temporis previgente, ma valevole anche nella vigenza del d.l.vo n.81/08) si discosta da quello adottato dalla giurisprudenza di legittimità nel giudizio penale.
La più recente giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Civili afferma:
“In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma
1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa
pag. 29/34 ad evitare l'evento).” (Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/20234 , Rv.
669079 – 01; in senso contrario la giurisprudenza penale: Cass. pen. n.3288 del 20175). 4 In motivazione viene chiarito quanto segue: “… Le regole suddette, inoltre, sono di stretta interpretazione, in quanto costituiscono diretta attuazione dell'art. 6 della Direttiva 92/57/CEE
[“riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE]. Tale norma stabilisce infatti che il coordinatore per la sicurezza nominato dal committente provveda, tra l'altro, a: -) assicurare che gli appaltatori “applichino il piano di sicurezza e di salute”; -) assicurare che gli appaltatori adeguino il piano di sicurezza all'evoluzione dei lavori;
-) coordinare il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;
-) adottare le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.
2.4. Il blocco normativo appena riassunto impedisce di concludere che il coordinatore per la sicurezza abbia solo funzioni di “alta vigilanza”: sia qualcuno, insomma, che metta delle firme in calce a documenti, invece di recarsi sul cantiere a verificare che succede. Ciò sia per l'interpretazione letterale, che per l'interpretazione finalistica.
2.4.1. Sul piano dell'interpretazione letterale l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui “la legge non impone al coordinatore per la sicurezza la presenza giornaliera sul cantiere”, non si concilia con gli obblighi previsti dalla legge, …. Appare arduo, infatti, immaginare come si possano prevenire “pericoli imminenti”, oppure adottare le “opportune azioni di controllo”, od ancora verificare la “corretta applicazione delle procedure di lavoro”, se non per mezzo d'un controllo diretto e de visu.
2.4.2. Sul piano dell'interpretazione sistematica, poi, v'è da considerare che il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori è una figura professionale che deve possedere i requisiti prescritti dalla legge. Una figura professionale, quindi, che ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., deve adempiere i propri compiti non con la generica diligenza quam in suis, ma con la diligenza rafforzata dell'homo eiusdem generis et condicionis. Sicché, anche a voler supporre che la legge speciale presenti qualche margine di ambiguità, essa proprio per questo si sarebbe dovuta integrare con la norma generale dettata dal codice civile (come già ritenuto da questa Corte, proprio con riferimento agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 29029 del 13/11/2018, in motivazione).
2.5. Reputa doveroso il Collegio aggiungere che la diversa opinione adottata da varie decisioni pronunciate dalle Sezioni penali di questa Corte [da ultimo, ex aliis, Sez. 4 - , Sentenza n. 24915 del
10/06/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) Rv. 281489 - 01; in adesione all'orientamento inaugurato da Sez. 4,
Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247536 - 0], quale che ne sia la condivisibilità ai fini dell'accertamento dei fatti-reato, non può condividersi quando si tratti di accertare gli elementi costitutivi dell'illecito civile. …
2.5.1. Ora, la colpa civile (quale che sia l'opzione teorica cui si volesse aderire circa la sua essenza) reca necessariamente in sé l'idea della “devianza”: è colposa la condotta che diverga da una norma di legge, da un precetto giuridico, da una regola di comune prudenza. La colpa, insomma, consiste in uno iato tra la condotta tenuta e quella che si sarebbe dovuta tenere. Tra le condotte che il coordinatore per la sicurezza deve tenere, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 494/96, nonché ai sensi dell'art. 6 Direttiva 92/57/CEE, c'è l'esecuzione di “opportune azioni di controllo”. La legge dunque non parla di “atti di controllo”; ma di
“azioni di controllo” (e reputa questa Corte superfluo soffermarsi sulla distinzione tra “atti” ed “azioni”, attesa la sua notorietà nel mondo del diritto civile). Se dunque è obbligo del coordinatore per la sicurezza eseguire “azioni di controllo”, ciò vuol dire che egli non può limitarsi ad un mero controllo cartolare, e pag. 30/34 Peraltro, nella motivazione della sentenza massimata si rinvia ad altro precedente di legittimità (Cass. n.29029 del 2018) che, in realtà, tempera tale rigore a conclusione del proprio ragionamento e con specifico riferimento al rilievo delle norme codicistiche e alla loro rilevanza nel definire gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: “La vigilanza sulla sicurezza dell'esecuzione non può, infatti, attestarsi in limiti formali, ma deve elasticamente e appropriatamente conformarsi alla situazione concreta in cui il cantiere viene a trovarsi: e qui proprio rileva
l'inevitabile incidenza delle norme generali regolanti la condotta di un professionista come condotta necessariamente esente da ogni negligenza in rapporto alle sue conoscenze tecniche. Se, infatti, un quisque de populo ben poteva non avvertire l'importanza delle istruzioni di montaggio da parte del progettista strutturale, al contrario un tecnico non poteva non avvertirla come elemento di carenza e quindi di insicurezza immediatamente percepibile.” (in motivazione, pag.18).
non è dunque condivisibile l'opinione secondo cui “il coordinatore [per l'esecuzione dei lavori] procede per atti formali”, e cioè unicamente mediante controlli cartacei.”. 5 In motivazione così si esprime: “Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni;
essenziale é che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici. Attività di verifica, tuttavia, non può significare presenza diuturna nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, quindi, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno afferma i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure;
tanto é vero che un potere- dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli
[art. 92, co. 1 lett.f) d.lgs. n. 81/2008]. Può dirsi che il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani
'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto;
ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie).”
pag. 31/34 7.5) Nel contesto in cui il lavoro di puntellamento era stato eseguito (inizio di aprile, secondo la ricostruzione della stessa appellante in primo grado, non contestata) pochi giorni prima dell'incidente del 15 aprile, non poteva essere addebitata quella “azione” preventiva e stringente all'ingegner in presenza delle figure istituzionalmente preposte all'osserva Parte_4
degli obblighi di sicurezza (17, 18 e 19 del d. l.vo n. 81 cit.), per di più trattandosi di opera, si ripete, attinente all'aspetto esecutivo dell'intervento edile e non di misure tesa a prevenire il rischio infortunistico che solo in ragione di una presenza sul solaio delle squadre di operai prive delle necessarie misure di ancoraggio (pure prescritte nel POS: pag.22 dedicata al “getto” ripreso pag. 19 del PCS in cui è previsto il rischio di caduta dall'alto).
8) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nella quota parte di quelle già liquidate con la sentenza, fissandola nei minimi per quanto riguardo il primo grado nel rapporto processuale tra e CP_1 Parte_4
tenuto conto della complessiva liquidazione disposta con la sentenza impugnata (€.9.000,00) e per questo grado in relazione ad entrambi gli appelli riuniti, in assenza di attività istruttoria, nei medi, in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
La società appellante va manlevata dalla compagnia assicuratrice, mentre nel rapporto processuale interno tra le due sussistono le ragioni per la compensazione attesa la convergenza delle difese e del loro svolgimento ad opera dell'unico patrocinio.
Nulla nel resto.
pag. 32/34 9) Per quanto sia consentito in questa sede si dà atto che il procuratore dell'appellato avvocato Luca Borchia, si è dichiarato antistatario CP_1
anche per il presente grado
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_4 [...]
CP_1
- rigetta l'appello proposto da Pav. nei Pt_1 Parte_2
confronti di Controparte_1
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_4
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_1
grado in favore di , liquidate quanto al primo grado in Parte_4
€.4.629,00 e quanto al presente grado in €.6.946,00 oltre rimborso forfetario ex lege, iva e cpа;
- condanna Pav. al pagamento delle spese di Pt_1 Parte_2
lite del presente grado in favore di liquidate in Controparte_1
€.6.946,00 oltre rimborso forfetario ex lege, iva е сра;
- condanna a manlevare Pav. Controparte_2 Pt_1 Parte_2
in relazione al capo di condanna sulle spese di lite del presente
[...]
grado nei confronti di Controparte_1
- compensa le spese di lite del grado relative alla domanda di manleva;
- nulla sulle spese di lite per il resto.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 33/34 Gianluca Alessio
pag. 34/34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riportano i punti del quesito richiamati: “1) …; 2) quale sia stato il ruolo (anche omissivo) svolto da ciascuna delle parti interessate nella situazione data, con specifica indicazione degli elementi rivelatori del ruolo in questione;
3) …; 4) quale sia, sul piano tecnico, l'imputazione soggettiva della responsabilità sotto il profilo della colpa generica (imprudenza, negligenza ed imperizia) e specifica (violazione di norme cautelari scritte), con precisa individuazione delle regole cautelari (scritte e non) violate;
e ciò considerando tutte le condotte causalmente rilevanti, tra cui (in ipotesi) quella della vittima;
5) in quale misura percentuale le condotte colpose e causalmente rilevanti sul piano tecnico abbiano inciso sulla verificazione dell'evento…” 2 sentenza penale n. 257/2018 della Corte d'Appello di Trento, sentenza n. 46/2020 del Tribunale di
Rovereto, sezione lavoro, sentenza n. 49/2020 Tribunale di Rovereto, sezione lavoro;
sentenza n.
348/2022 Tribunale di Padova, sezione lavoro;
sentenza n. 597/2022 emessa dal Tribunale di Venezia, sezione lavoro 3 Va dato atto che la consulenza tecnica svolta nell'ambito dell'indagine penale rimarca che l'originario piano redatto dall'ingegner all'epoca dell'incidente, violava la prescrizione del'art.91 comma 1 Parte_4 lett. a) del d.l.vo n.81 cit. in quanto “…pur richiamando in modo superficiale la fase di montaggio e di puntellazione del solaio all'interno del P.S.C. nelle navi del rischio, non considera il fatto di richiedere
l'idoneità dei puntelli, ne sottolinea le problematiche e i rischi di tale fase dell'elaborazione., anche avanzando richieste di procedure complementari di dettaglio.” (pag. 31), l'elaborato prosegue affermando: “Altra violazione riferita in questo caso al C.S.E., ing. , si riferisce all'art. Parte_4 92, comma 1, lettera B. Sempre del d.lgs. 81/2008, relativamente alla verifica dei piani operativi di sicurezza, all'adeguamento del PSC in funzione delle modifiche e/o all'evoluzione dei lavori. Infatti come ribadito precedentemente, il POS della ditta DB RT risulta incompleto e aveva l'obbligo di valutarlo e accettarlo prima della messa in opera.” (pag. 33)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause promosse con appelli depositati in data 19 ottobre 2023 da
PAV. (C.F. e P.IVA: Pt_1 Parte_2
) in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., Sig. P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio de Luigi, giusto Parte_3
mandato in calce allegato agli atti di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante nella causa RG n. 600/23 e appellata nella causa riunita RG n.
603/23-
e da (c.f.: , rappresentata e Parte_4 C.F._1
difesa dall'avv. Gabriele Beccara, giusta delega in calce allegata agli atti di appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
- appellante nella causa riunita RG n. 603/23 e appellata nella causa RG n.
600/23-
Contro
(c.f.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Luca Borchia, giusta procura alle liti allegata alle memorie difensive in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3
e nei confronti di
(c.f. e P.IVA.: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio de Luigi, con domicilio eletto presso il suo Studio in 30174 Venezia –
Mestre, Via Pescheria Vecchia, n. 26, in virtù della procura generale allegata alle memorie difensive in appello, PEC:
Email_1
-appellati-
(c.f. e P.IVA: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, non costituita
Oggetto: appelli avverso sentenza n. 149/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni da infortunio.
Causa trattata all'udienza del 22 maggio 2025.
pag. 2/34 Conclusioni per PAV. nella causa Pt_1 Parte_2
RG n. 600/23: “IN VIA PRELIMINARE DI RITO: si chiede, per i motivi sopra esposti, l'autorizzazione alla chiamata in causa di: -
[...]
(P.IVA: ), in persona del legale ON P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, avente sede legale in Avio (TN), Loc. Ischiaforana, n. 1, al fine di accertare, per i motivi riferiti in premessa, la responsabilità della stessa nella causazione del sinistro de quo, in via esclusiva e/o in via concorrenziale con Pav. e/o con gli altri Pt_1 Parte_2 soggetti parti del giudizio, nella misura che il Giudicante riterrà di giustizia e, conseguentemente, commisurare l'eventuale accertata richiesta di risarcimento del ricorrente a dette responsabilità. - (C.F.: _5
), residente a [...]
Destra, n. 137B, al fine di accertare, per i motivi riferiti in premessa, la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro de quo, in via esclusiva e/o in via concorrenziale con Pav. e/o con gli altri Pt_1 Parte_2 soggetti parti del giudizio, nella misura che il Giudicante riterrà di giustizia e, conseguentemente, commisurare l'eventuale accertata richiesta di risarcimento del ricorrente a dette responsabilità e/o comunque condannare il signor a risarcire il danno patito e accertato a carico di _5 Parte
Pav. S.r.l.. Pt_1
NEL MERITO: in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 149/2023 pubblicata in data 19.04.2023 – non notificata – pronunciata dal Tribunale di Treviso Sezione Lavoro, G. Lav. Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, nella causa inter partes iscritta al n. 227/2020 R.G. Lav., stante l'assenza di responsabilità nella causazione del sinistro de quo in capo alla scrivente convenuta respingersi, per quanto sopra esposto, le Pt_1 CP_6 domande formulate dal ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione in ordine alla domanda di manleva di cui alla chiamata in causa nei confronti di Controparte_2
Per l'effetto condannare il Sig. a restituire integralmente Controparte_1 quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di Controparte_2
Primo Grado anche a titolo di spese legali oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Spese di entrambi i gradi integralmente rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per l'ipotesi denegata di accertamento di un concorso causale a carico di
Pav. con il/i soggetto/i che il Giudice riterrà di giustizia Pt_1 Parte_2 nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente, graduare la condanna pag. 3/34 della scrivente convenuta in proporzione all'accertata responsabilità e, per l'effetto, limitare la domanda del ricorrente in proporzione ad essa e nei limiti dei danni effettivamente patiti dal ricorrente nella misura che verrà strettamente provata in corso di causa e, conseguentemente, accogliere la domanda di manleva, in ogni caso, nei limiti di effettiva operatività e secondo le condizioni, i massimali e le eccezioni di cui alla polizza n. 272108366. Controparte_2
Per l'effetto condannare il Sig. a restituire in proporzione Controparte_1 quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di Controparte_2
Primo Grado che dovesse risultare in eccesso anche a titolo di spese legali oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per la denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse accertare una qualche responsabilità a carico della Pav. in relazione Pt_1 Parte_2 alla causazione del sinistro oggetto del presente giudizio, anche in forma concorrenziale con altri soggetti e, conseguentemente, la stessa fosse condannata a risarcire il danno a favore del ricorrente e/o a favore di chicchessia, dichiararsi la compagnia di assicurazioni Controparte_2
(già (P.IVA: ), in persona del Controparte_7 P.IVA_5 legale rappresentante pro-tempore, avente sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, n. 14, a manlevare la Pav. Pt_1 Parte_2
da detto risarcimento e/o comunque da ogni condanna di
[...] pagamento. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA:” nella causa riunita RG n. 603/23: “IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: disporsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 C.P.C., la riunione della presente causa a quella promossa da . Pt_5 Parte_2 portante il n. 600/23 R.G. – C.I. Dott. Alessio, che verrà chiamata sempre alla medesima udienza del 13.03.2025 innanzi all'Ufficio giudiziario adito e le cui conclusioni devono intendersi qui richiamate. NEL MERITO – IN PRINCIPALITÀ: respingersi l'appello proposto dall'Ing. in quanto infondato in fatto e in diritto per le causali di Parte_4 cui in narrativa, quantomeno per ciò che attiene al motivo di appello di cui al numero III, pag. 24, e numero III, lettera D, pag. 33 ovvero quanto meno nella parte in cui deduce la responsabilità di . Pt_5 Parte_2
Spese di lite rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
pag. 4/34 Si ripropongo le domande proposte in primo grado e oggetto dell'Appello iscritto al n. 600/2023 R.G.Lav.: … Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie per interpello e testi formulate in primo grado e non accolte che di seguito si riportano: 1) Vero che al momento dell'infortunio erano, tra gli altri, presenti in cantiere: - Il legale rappresentante della società signor Controparte_3
- Il direttore dei lavori Ing. ; - Il Controparte_8 CP_9 coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Ing.
- Il legale rappresentante di Parte_4 Controparte_10
2) Vero che tra la società Pav.
[...] Pt_1 [...] esisteva, all'epoca del sinistro, un rapporto continuativo, Controparte_11 perdurante da più di 10 anni, di subappalto a carico della prima e a favore della seconda? 3) Vero che la Pav. si occupava di realizzare Pt_1 Parte_2 pavimentazioni industriali presso i cantieri indicati dalla ON previo specifico incarico conferito da quest'ultima? 4) Vero che nei cantieri indicati dalla la società Pav. per ON Pt_1 Parte_2 realizzare la pavimentazione, utilizzava le betoniere, il calcestruzzo e l'autopompa per il getto del calcestruzzo stesso, fornite e/o di proprietà della 5) Vero che il 15/04/2013, cioè il giorno in cui si è CP_4 verificato l'infortunio del ricorrente, la aveva incaricato la CP_4 Pt_1
Pav. DU di realizzare una pavimentazione industriale presso una fabbrica di rottami ferrosi, sita nel paese di AR (TN)? 6) Vero che
[...]
, amministratore di Pav. aveva comandato al Per_1 Pt_1 Parte_2 ricorrente, nonché altri operai della squadra sigg.ri , NU _5
Tica, e di recarsi, in data 15.04.2013, Persona_2 Persona_3 presso il cantiere sito a AR (TN)? 7) Vero che, arrivati nel cantiere di destinazione a AR (TN), il signor legale rappresentante Controparte_8 della società e gli operai di Pav. DU S.r.l. Controparte_3 Pt_1 appurarono l'assenza dei “distanziatori” necessari per l'esecuzione della pavimentazione? 8) Vero che il signor amministratore e ON legale rappresentate della chiede al signor ON _5
, caposquadra degli operai della Pav. di recarsi subito
[...] Pt_1 Parte_2 presso in altro cantiere a Riva del Garda (TN), cioè nel luogo ove si è verificato poi l'infortunio de quo, per realizzare li, e precisamente nel solaio di un edificio, una pavimentazione industriale? Firmato Da: DE IG IO Emesso Da: RI CA Firma Qualificata Serial#: 15cd638903685fa4 25 PAV. + altri – Ricorso Pt_1 Parte_6 in appello 9) Dica il teste se gli operai della Pav. durante la Pt_1 Parte_2 mattinata del 15.04.2013 fino all'ora dell'infortunio, effettuarono telefonate pag. 5/34 e/o comunicazioni all'amministratore e/o al personale amministrativo della Parte
Pav. S.r.l. in merito al cambio di cantiere da AR (TN) a Riva Pt_1 del Garda (TN)? 10) Vero che il signor era il caposquadra _5 degli operai della Pav. nonché (responsabile della Pt_1 Parte_2 CP_12 sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08) alla data del sinistro? 11) Vero che all'epoca del sinistro il numero aziendale in dotazione al signor _5
era il seguente: 348/0117012? 12) Vero che all'epoca del sinistro il
[...] numero di cellulare del signor , all'epoca dei fatti legale Persona_1 rappresentante di Pav. era il seguente: , Pt_1 Parte_2 P.IVA_6 mentre quello della sede della società convenuta era ?” P.IVA_7
Conclusioni per nelle cause RG nn. 600/23 e Parte_4
603/23: “- in via preliminare: in virtù della chiamata in causa di terzo di cui alla memoria difensiva dd. 3 luglio 2020, ai sensi dell'art. 420, comma 9 c.p.c., voglia l'adita Corte di Appello, a modifica del decreto di cui all'art. 415, comma 2 c.p.c. e previa se del caso rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., fissare nuova udienza di discussione al fine di consentire la notificazione all'ing. , nato a [...] il 21 CP_9 maggio 1977 e residente a [...]del Garda (TN), loc. Fangolino n. 8, c.f.
del ricorso introduttivo e della memoria di CodiceFiscale_4 costituzione, nonché di tutti gli altri atti di causa nei termini di legge;
- nel merito: accertarsi che l'infortunio occorso al signor Controparte_1 il giorno 15 aprile 2013 deve essere ascritto a responsabilità della della Pav. e dell'ing. Controparte_3 Pt_1 Parte_2 [...]
, e respingersi ogni avversaria domanda e pretesa nei confronti CP_9 dell'ing. in quanto infondata in fatto e in diritto;
Parte_4
- in via subordinata: liquidarsi il danno del ricorrente nei rigorosi limiti di giustizia e con esclusione di ogni duplicazione risarcitoria, con detrazione di quanto già percepito a qualsivoglia titolo dall' ; CP_13
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali di I e II grado nella misura di legge rifusi.”
Conclusioni per nella causa RG n. 600/23: “In via Controparte_1 preliminare
- disporsi la riunione dei due procedimenti pendenti avanti a questa Ecc. Corte promossi da Pav. (RG n. 600/2023) e da Ing. Pt_1 CP_14
(RG n. 603/2023) per la riforma della sentenza del Parte_4
Tribunale di Treviso n. 149/2023; Sempre in via preliminare:
pag. 6/34 - respingere la richiesta di Pav. di autorizzazione a Pt_1 CP_14 chiamare in causa la società e il lavoratore;
ON _5
In via principale:
- respingere l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 149/2023 pubblicata il 19.04.2023 (fermo l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al quantum per correggere l'errore di calcolo in cui era incorso il Giudice di primo grado); In via istruttoria:
- respingere le istanze avversarie e nella denegata ipotesi che vengano ammessi i capitoli di prova formulati dall'appellante si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi (Strada del Parauro Persona_3
89 - Noale - VE) e (Via Ronchi Destra 137B - Piombino _5
Dese - PD). In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio direttamente a favore dello scrivente difensore antistatario.”
nella causa riunita 603/23: “In via preliminare
- disporsi la riunione dei due procedimenti pendenti avanti a questa Ecc. Corte promossi da Pav. (RG n. 600/2023) e da Ing. Pt_1 CP_14
(RG n. 603/2023) per la riforma della sentenza del Parte_4
Tribunale di Treviso n. 149/2023; Sempre in via preliminare:
- respingere la richiesta dell'Ing. di autorizzazione a chiamare in Parte_4 causa il Direttore dei Lavori, Ing. ; CP_9
In via principale:
- respingere l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 149/2023 pubblicata il 19.04.2023 (fermo l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al quantum per correggere l'errore di calcolo in cui era incorso il Giudice di primo grado); In via istruttoria :
- respingere le istanze avversarie in quanto irrilevanti, generiche e vertenti su circostanze documentali;
nella denegata ipotesi che vengano ammessi i capitoli di prova formulati dall'appellante si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi (Strada del Parauro 89 - Noale Persona_3
- VE) e (Via Ronchi Destra 137B – Piombino Dese - PD). _5
In ogni caso:
pag. 7/34 - con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere direttamente a favore dello scrivente difensore antistatario.”
Conclusioni per nella causa 600/23: “NEL Controparte_2
MERITO – IN PRINCIPALITÀ: accogliersi l'appello proposto da AV. DUE e, per l'effetto, in Pt_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 149/2023 pubblicata in data 19.04.2023 – non notificata – pronunciata dal Tribunale di Treviso Sezione Lavoro, G. Lav. Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, nella causa inter partes iscritta al n° 227/2020 R.G. Lav., respingersi le domande tutte formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto Controparte_15 con ogni conseguente statuizione in ordine alla domanda di manleva di cui alla chiamata in causa da parte della società nei Controparte_15 confronti di Controparte_2
Per l'effetto condannare il Sig. a restituire integralmente Controparte_1 quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di Controparte_2
Primo Grado anche a titolo di spese Legali, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Spese di entrambi i gradi integralmente rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO – IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della società PAV. Pt_1
accogliere le domande del Sig. nei limiti del provato e Parte_2 CP_1 di Giustizia e secondo la quota di responsabilità propria che dovesse essere accertata in capo all'Assicurata con congrua riduzione in conformità al concorso di colpa dello stesso ricorrente nei limiti del provato e, conseguentemente, accogliere la domanda di manleva, secondo le condizioni, i massimali e le eccezioni di cui alla polizza prodotta in causa. Per l'effetto condannare il Sig. a restituire in proporzione Controparte_1 quanto ricevuto da in esecuzione della sentenza di Controparte_2
Primo Grado che dovesse risultare in eccesso anche a titolo di spese Legali, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. IN OGNI CASO: pur riconosciuta la manleva integrale a favore dell'assicurata, limitarsi l'obbligo di garanzia a carico di Controparte_2 alla quota responsabilità ravvisabile in capo all'assicurata
[...]
AV. e, quindi, sin d'ora, accertarsi e dichiararsi il diritto Pt_1 Parte_2 per la Compagnia di agire in regresso nei confronti degli eventuali responsabili e coobbligati in solido per quanto fosse Controparte_2
pag. 8/34 tenuta a corrispondere oltre l'importo corrispondente alla quota di responsabilità dell'assicurata. Spese e compensi di lite rifusi o quantomeno compensate. IN VIA ISTRUTTORIA:”
nella causa riunita 603/23: “IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: disporsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 C.P.C., la riunione della presente causa a quella previamente iscritta e portante il n. 600/23 R.G.Lav. – C.I. Dott. Alessio – promossa da e che verrà chiamata sempre alla Parte_5 Parte_2 medesima udienza del 13.03.2025 innanzi all'Ufficio giudiziario adito e le cui conclusioni devono intendersi qui richiamate. NEL MERITO – IN PRINCIPALITÀ: respingersi l'appello proposto dall'Ing. in quanto infondato in fatto e in diritto per le causali di Parte_4 cui in narrativa, quantomeno per ciò che attiene al motivo di appello di cui al numero III, pag. 24, e numero III, lettera D, pag. 33 nella parte in cui imputa la responsabilità dell'accaduto anche a . Pt_5 Parte_2
Spese di lite rifuse oltre a spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. NEL MERITO – IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della società PAV. Pt_1
accogliere le domande del Sig. nei limiti del provato e Parte_2 CP_1 di Giustizia e secondo la quota di responsabilità propria che dovesse essere accertata in capo all'Assicurata Pav. DU. e, conseguentemente, Pt_1 Pt_2 accogliere la domanda di manleva, in ogni caso nei limiti di effettiva operatività e secondo le condizioni, pur riconosciuta la manleva integrale nei confronti dell'assicurata, limitarsi l'obbligo di garanzia a carico di alla quota di responsabilità ravvisabile in capo Controparte_2 all'assicurata Pav. e, quindi, sin d'ora, accertarsi e Pt_1 Parte_2 dichiararsi il diritto per la Compagnia di agire in regresso nei confronti degli eventuali responsabili e coobbligati in solido per quanto
[...] fosse tenuta a corrispondere oltre l'importo corrispondente alla CP_2 quota di responsabilità dell'assicurata. Spese di lite compensate.”
Svolgimento del processo
Con autonomi ricorsi in appello depositati entrambi in data 19 ottobre 2023 la Pav. e l'ingegnere Pt_1 Parte_2 Parte_4
hanno impugnato la sentenza n.149/23 del giudice del lavoro del Tribunale pag. 9/34 di Treviso con la quale ha condannato Pav. DU e Controparte_3 Pt_1
in solido fra loro, a corrispondere a Parte_4 Controparte_1
dipendente della seconda società le somme di €.42.226,87 a titolo di danno non patrimoniale, €.6.555,7 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli accessori di legge, ponendo le spese di consulenza tecnica medico-legale e quelle di lite (in favore del signor a carico delle stesse parti, CP_1
nonché a tenere indenne la propria assicurata . Controparte_2 Pt_5
da tutte le somme che la stessa era tenuta a pagare Parte_2
all'odierno ricorrente in base alla presente sentenza, “limitatamente alla propria quota di responsabilità e fatta salva l'applicazione della franchigia contrattuale”, oltre alla rifusione alla propria assicurata le spese di lite.
Ha rigettato ogni residua domanda. Parte Con il proprio appello la società Pav. ha chiesto l'integrale Pt_1
riforma della sentenza nei propri confronti, mentre l'architetto Parte_4
nei propri.
Si sono costituiti ritualmente sia sia le parti appellanti nei CP_1
reciproci giudizi, sia , rassegnando le conclusioni in epigrafe Controparte_2
riportate, mentre la non costituitasi, è stata evocata in Controparte_3
giudizio ai fini della mera litis denuntiatio.
Le cause, disposto un primo rinvio d'ufficio per impedimento del giudice relatore, a seguito di loro riunione sono state discusse all'odierna udienza all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Secondo quanto prospettato col ricorso di primo grado dal signor nel corso dell'anno 2012 la committente el CP_1 Controparte_16
pag. 10/34 al fine di ristrutturare il Padiglione “C” del quartiere CP_17
fieristico sito in località Baltera a Riva del Garda (TN), a seguito di bando di gara aveva assegnato l'appalto alla società - che Controparte_3
costituiva a tale fine apposita A.T.I..
Tra le opere oggetto dell'appalto era previsto anche il rifacimento dei solai del padiglione fieristico. Per la loro realizzazione la aveva CP_3
affidato l'attività di fornitura del calcestruzzo alla ON
dovendo provvedere quest'ultima al getto di
[...]
completamento del solaio prefabbricato. A sua volta la aveva CP_4
subappaltato la materiale posa in opera del calcestruzzo per la realizzazione Parte del pavimento alla società Pav. Pt_1 Pt_2
La progettazione e la direzione dei lavori venivano affidati dalla committente all'ingegnere , mentre l'incarico di CP_9
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori veniva conferito all'ingegnere Parte_4
La mattina del 15 aprile 2013 presso il cantiere erano presenti nove lavoratori, tra i quali l'odierno appellato.
Verso le 9,00 circa, durante la fase di posa in opera del calcestruzzo sul solaio del primo piano (c.d. fase di getto), circa la metà (45 mq) dello stesso solaio crollava a terra, facendo precipitare al suolo, per un'altezza di circa cinque metri, gli operai ivi presenti tra i quali lo stesso CP_1
2) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano ha accertato la responsabilità solidale degli odierni appellanti in relazione all'infortunio sul lavoro occorso a il 15 aprile 2013. Controparte_1
La domanda risarcitoria conseguente a tale accertamento, svolta nei confronti delle odierne parti appellanti nella rispettiva qualità di datore di pag. 11/34 lavoro (la società) e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei riguardi dell'ingegnere era stata Parte_4
pure azionata nei confronti della in qualità di Controparte_3
committente, rimasta contumace, anche nei suoi riguardi accolta.
3) Quanto alla ricostruzione del fatto la sentenza ha chiarito che elementi sostanzialmente concordanti era stati forniti dai verbali dello e dalle Pt_7
sentenze già intervenute sulle vicende di causa, rese nei confronti di talune delle parti della presente controversia: in sede penale (la sentenza del
Tribunale di Rovereto n.325 del 2015 e quella di appello, Corte d'Appello di Trento n.257 del 2018, quest'ultima, in riforma della prima, assolutoria per non aver commesso il fatto nei confronti dell'ingegnere , in Parte_4
sede civile quelle già citate nella sentenza 597 del 2022 del Tribunale di
Venezia, Sezione Lavoro.
Ulteriore apporto ricostruttivo era dato dalla consulenza tecnica dinamico- ricostruttiva del sinistro e valutativa delle sue conseguenze disposta dal giudice.
Sul tema, in sintesi, il giudice ha ritenuto che sia la consulenza tecnica disposta in sede penale, sia quella disposta nel proprio giudizio avevano confermato quanto già riscontrato in sede di sopralluogo il Pt_7
cedimento del solaio era avvenuto in quanto i puntelli metallici noleggiati da per il puntellamento del solaio in vista della posa del CP_3
calcestruzzo, non erano idonei, anche per come collocati, a supportare il peso della colata di cemento.
3.1) Per quanto rileva in questa sede, poi, il giudice ha accertato la responsabilità solidale dei convenuti nella causazione dell'infortunio (con differenziata incidenza percentuale sul piano risarcitorio), riconoscendo che pag. 12/34 il cedimento del solaio per la causa indicata, coinvolgeva anche la
Pav. DU che non aveva verificato l'idoneità del cantiere e l'ingegnere Pt_1
che non aveva adeguatamente adempiuto ai propri obblighi di Parte_4
controllo e coordinamento della sicurezza.
In particolare ha evidenziato che dovesse essere affermata responsabilità
“indipendentemente dalla sussistenza o meno di un appalto diretto (ovvero mediato attraverso tra e Pav.DU: la ON CP_18 Pt_1
violazione della normativa antinfortunistica che costituisce causa dell'infortunio è direttamente addebitabile ad essendo CP_3
afferente ad attività per la quale essa aveva mantenuto una gestione diretta
e che aveva anche materialmente eseguito (i puntelli metallici erano stati posizionati da propri dipendenti).”.
3.2) Nell'esaminare i profili di imputabilità dell'evento il giudice ha chiarito che al datore di lavoro essa era addebitabile non avendo verificato la stabilità, l'idoneità e le modalità di montaggio dei puntelli secondo quanto prescritto dalla ditta produttrice degli stessi e/o comunque dalle previsioni progettuali.
Ha escluso, poi, la fondatezza dell'allegazione della . DU circa Pt_5
l'assegnazione dei lavoratori ad una diversa opera il giorno dell'infortunio per cui solo per un imprevisto erano stati inviati dal legale rappresentante di a Baltera, senza che la datrice di lavoro ne fosse a CP_4
conoscenza: il giudice sul punto ha ritenuto che fosse da escludere tale ignoranza richiamando quanto accertato con il verbale dal quale Pt_7
risultava che al momento dell'incidente, attorno alle 9, e stante l'avanzamento dei lavori gli stessi dovevano essere iniziati attorno alle 7.
pag. 13/34 3.3) Quanto alla posizione dell'Ingegnere incaricata dalla Parte_4
committente Patrimonio del Trentino s.p.a. quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il giudice ha richiamato le considerazioni del proprio consulente, ritendo che la professionista non avesse compiutamente adempiuto agli obblighi relativi agli incarichi conferiti. Citando la relazione del proprio ausiliario ha affermato che “in qualità di CSE, l'Ing. Parte_4
non ha valutato l'idoneità dei POS delle varie imprese operanti in cantiere
e non ha adeguato il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, cosa che invece, risulta aver fatto solo a seguito dell'infortunio (cfr. consulenza tecnica dell'Ing. . Il compito Per_4
di controllo del CSE sull'idoneità dei POS che non prevedono le modalità operative di una specifica lavorazione e/o l'analisi degli specifici rischi ad essa connessi, non è limitato alla regolarità formale degli stessi ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa. I POS, infatti, devono intendersi come piani complementari di dettaglio del PSC. Nel caso in esame, il PSC non prevedeva l'analisi di una complessa ed importante lavorazione quale quella di realizzazione del getto del solaio e dei rischi interferenziali ad essa connessa e i POS non prevedevano, nel dettaglio, i rischi connessi alle singole fasi della lavorazione, tra cui il puntellamento del solaio....
Un coordinamento della sicurezza più attento e puntuale, … avrebbe potuto indurre il CSE a mettere in atto opportune azioni, tra cui anche la sospensione dei lavori fino alla verifica degli avvenuti necessari adeguamenti. …”.
pag. 14/34 3.4) Con riguardo alla chiamata in manleva di . DU nei confronti Pt_5
di il giudice ha accolto la domanda in relazione alla Controparte_2
corrispondente quota di responsabilità (corrispondente al 20 % dei danni globalmente quantificati).
4) Con il proprio appello (n.R.G. 600/23) la . DU pone a Pt_5
fondamento della richiesta di riforma della sentenza i seguenti motivi.
4.1) Col primo articolato motivo censura la sentenza in relazione alla carente ed errata motivazione con cui ha imputato anche alla società la responsabilità per l'infortunio.
4.1.a) In primo luogo, lamenta la mancata indicazione delle norme dalla cui violazione deriverebbe la responsabilità per l'infortunio in tema di sicurezza sul lavoro, ovvero l'inadempienza di alcun obbligo relativo alla sicurezza ricadente sulla società, non potendo essere sufficiente il generico riferimento all'art.2087 c.c..
4.1.b) In senso opposto sostiene che è provato e non contestato dalle parti, che la causa del sinistro è da rinvenirsi esclusivamente nell'inadeguata puntellatura del solaio in esecuzione, quindi, un fattore decisivo, ma estraneo alla società. Richiama a tale riguardo la consulenza tecnica di primo grado, a sua volta tributaria dell'elaborato tecnico in sede penale, nel quale viene individuato la causa del sinistro nell'inadeguatezza dei puntelli utilizzati, oltre al fatto che non è stato seguito quanto il fornitore del solaio aveva espressamente prescritto per il puntellamento. Nella consulente del
Pubblico Ministero, infatti, era stato chiarito come l'interasse tra un puntello e l'altro fosse maggiore rispetto ai 150 centimetri prescritti dal fornitore ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1086/71 e, comunque, come pag. 15/34 riportato sulle lastre “con riferimento alla distanza massima di autoportanza”.
4.1.c) In questa prospettiva richiama la sentenza n.597 del 2022 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, relativa al medesimo evento, ma riferito ad altro lavoratore infortunato, nella quale la società pure convenuta, era stata mandata esente da responsabilità non potendo esserle imputato non aver verificato il corretto posizionamento dei puntelli.
Il compito della società Pav. DU si limitava, esclusivamente, alla Pt_1
mera fornitura di manodopera e, cioè, di operai specializzati nella realizzazione di pavimenti industriali, previa fornitura degli strumenti e dei mezzi necessari, quali betoniere, “autobetopompe” e calcestruzzo da parte della società Nel contempo afferma di essere stata ON
subappaltatrice di quest'ultima, con l'esclusivo compito di eseguire materialmente l'attività della posa del calcestruzzo, senza alcun compito riguardante l'approntamento del cantiere.
Reputa “evidente”, pertanto, che non potesse essere tenuta a verificare il corretto puntellamento del solaio – che non aveva realizzato – né a prevedere tale attività nel proprio Piano Operativo di Sicurezza.
4.1.d) Rammenta che in relazione alle opere provvisionali, è previsto esclusivamente che esse vengano elencate nel P.O.S. (punto 3.2.1, lett. d) dell'Allegato XV). Non è disposto, dunque, che le opere provvisionali predisposte da altre società siano, di volta in volta, verificate anche dalle subappaltatrici.
Gli altri obblighi del datore di lavoro, nella qualità di impresa esecutrice, sono disciplinati dall'art. 96 del d.l.vo n. 81/08, mentre nessuna altra pag. 16/34 norma del Testo Unico del 2008 individua un obbligo di verificare le opere provvisionali predisposte da altri.
4.1.e) Ritiene, ad ogni modo, che nell'astratta ipotesi in cui avesse dovuto procedere alla verifica della presenza delle opere provvisionali, avrebbe potuto esclusivamente rilevare che il solaio era stato puntellato e, quindi, che erano state prontamente attuate tutte le misure provvisionali e di sicurezza previste e necessarie per la corretta esecuzione dell'opera e, ovviamente, per impedire in teoria il crollo del solaio.
4.2) Col secondo motivo lamenta la mancata istruttoria su punto deciso della controversia.
Premette che tra la Pav. e la esisteva al Pt_1 Parte_2 ON
momento del sinistro un rapporto “storico”, perdurante da più di dieci anni, di subappalto a carico della prima e a favore della seconda. Nell'ambito di tale rapporto esisteva un accordo prevedente la messa a disposizione di una squadra di operai dipendenti della Pav. DU nei casi in cui si fosse Pt_1
resa necessaria la realizzazione di pavimentazioni industriali presso i vari cantieri indicati da ON
La mattina dell'infortunio, la Pav. DU aveva dato istruzioni ad una Pt_1
squadra di propri dipendenti agli “ordini” di (capo squadra) _5
di eseguire un lavoro per conto della nel contesto di un ON
appalto da eseguirsi presso una fabbrica di rottami ferrosi sita in AR
(Trento). Allega che, giunti in prossimità del cantiere e constatata la mancanza dei c.d. distanziatori necessari per eseguire l'opera di pavimentazione, la squadra dei propri operai, su autonoma iniziativa di amministratore e legale rappresentante della ON CP_4
pag. 17/34 s.n.c., avevo disposto l'invio della squadra stessa preso il diverso cantiere di Riva del Garda – Baltera, luogo dell'incidente.
La richiesta di spostamento sarebbe stata rivolta direttamente e solo al caposquadra il quale, tuttavia, si sarebbe, a sua volta, determinato in _5
autonomia e senza nulla riferire al proprio datore di lavoro o ad altro responsabile della società.
Dall'accertamento in sede istruttoria di tali circostanze deriverebbe l'assoluta esenzione da responsabilità della società alla quale nessun tipo di intervento sarebbe stato consentito in via di prevenzione.
5) Con il proprio appello l'ingegnere quale coordinatrice in Parte_4
materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori, premette di avere redatto e depositato il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), con i relativi allegati ed adeguamenti, e di avere effettuato in cantiere visite periodiche al fine di verificare il rispetto da parte delle ditte esecutrici dei lavori e dei loro dipendenti delle prescrizioni generali dettate dalla normativa antiinfortunistica, e delle prescrizioni speciali contenute nei POS delle aziende e nel PSC.
5.1) Atteso tale suo ruolo non si era occupata delle direttive tecniche sulle procedure di esecuzione dei lavori, e del controllo sulla loro correttezza, compiti attribuiti per legge al direttore dei lavori . CP_9
Richiama la motivazione della Corte distrettuale penale tridentina con la quel era stata assolta: “il crollo del solaio era da imputare alla insufficienza e instabilità dei paletti di sostegno del solaio in costruzione.
Non era pertanto richiesto di adottare misure integrative ulteriori a quelle ordinarie, di natura antifortunistica, rispetto al normale uso della diligenza da parte dell'appaltatore. (...) ”; pertanto “assodata la presenza dei
pag. 18/34 dispositivi di protezione collettivi e individuali (giacché nessun addebito di questo genere è mosso al coordinatore per la sicurezza), non competeva al coordinatore, ma semmai al direttore dei lavori oltreché alla impresa esecutrice di verificare la idoneità dei puntelli e la loro corretta utilizzazione, in relazione alla specificità della singola lavorazione”.
5.2) Ciò premesso col primo motivo lamenta la mancata chiamata in causa del direttore dei lavori nonostante la rituale richiesta formulato CP_9
all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
5.3) Col secondo motivo afferma l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui, senza motivare, recepisce in maniera acritica le argomentazioni e conclusioni espresse dal consulente tecnico in punto responsabilità. In particolare, tale immotivato richiamo alla consulenza ha riguardato le risposte date al quesito posto dal giudice al proprio ausiliario, segnatamente ai punti 2, 4 e 51 , in quanto esorbitante dai compiti del consulente, per cui non può sostituirsi al giudicante nelle valutazioni giuridiche.
Ribadisce, quindi, la contestazione mossa in primo grado nella prima difesa utile, ritenendo da un lato superfluo l'intero quesito alla luce della documentazione e delle sentenze già in atti, dall'altro lato in quanto la ricostruzione fattuale dell'infortunio doveva essere compiuta tramite pag. 19/34 l'esperimento delle prove orali tempestivamente dedotte dalle parti;
infine, considerando che la valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti doveva essere operata dal giudice senza possibilità di essere demandata al proprio ausiliario.
5.3) Col terzo motivo l'Ingegnere lamenta l'erroneità della Parte_4
sentenza nella parte in cui ha accertato ed afferma la propria responsabilità con condanna al risarcimento del danno patito dal lavoratore.
Osserva che, nonostante il richiamo ai cinque precedenti in sede penale e civili2 che dello stesso evento infortunistico si sono occupati, reputando che non rientrasse tra gli obblighi del coordinatore per la sicurezza la verifica circa la regolarità della sistemazione dei puntelli, il giudice trevigiano ha omesso di valutare la valenza argomentativa delle pronunce affidandosi “ciecamente” alle valutazioni espresse dal proprio ausiliario:
“ben quattro sentenze [civili], emesse da Giudici diversi, hanno già escluso la sussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'ing. con Parte_4
riferimento al crollo avvenuto in data 15 aprile 2013, ed all'origine
(anche) dei danni oggetto del presente giudizio.”.
Tutte le sentenze richiamate condividono il decisivo argomento secondo cui nessuna norma imponeva all'ingegner di occuparsi della Parte_4
adeguatezza e della stabilità dei puntelli di sostegno del solaio in costruzione, in coerenza con il principio più volte affermato da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 57954/2017).
pag. 20/34 Rammenta che al coordinatore compete una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il controllo puntuale delle singole attività lavorative, che è invece demandata al datore di lavoro dell'impresa esecutrice (richiamando Cass. pen. Sez. V
21.12.2011).
Avvalora la conclusione quanto previsto dall'allegato XV.1 nel quale è operata una classificazione degli strumenti che il piano della sicurezza e coordinamento deve considerare escludendo i puntelli, i quali sono opere di sostegno necessarie per garantire la tenuta della struttura fino a quando la stessa non avrà la capacità di sorreggersi autonomamente (puntelli, armature, centine …), e non hanno carattere di apprestamento, che invece compete alle misure necessarie ai fini della tutela dei lavoratori in cantiere,
e che rientra nei costi della sicurezza (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletto, parapetti, ecc. - come descritti nell'all. XV punto 1.1.1. c) –
XV.1). L'area del rischio presidiata dal coordinatore attiene alla conformazione generale delle lavorazioni (che tiene conto dell'area e dell'organizzazione del cantiere, delle lavorazioni e delle interferenze).
Ricorda che “la specificità del rischio non è data dalla maggiore o minore difficoltà di esecuzione della lavorazione ma dalla riconduzione di esso all'attività per la quale si è fatto ricorso alla ditta esecutrice, o invece dalla sua inerenza alla conformazione generale del cantiere” (Cass. Pen.
27.09.2016 n. 3288).
Pertanto, i rischi che il coordinatore deve considerare, individuati al punto
2.2.3 dell'all. XV, sono quelli derivanti da lavorazioni considerate nella loro interazione con il cantiere, non quelli attinenti alla singola lavorazione,
e come tali definibili rischi specifici di impresa.
pag. 21/34 5.4) Nella valutazione espressa dal consulente dell'Ufficio la responsabilità del coordinatore, e le censure mosse al PSC redatto dall'appellante sono riferite non alla tipologia degli strumenti che il piano della sicurezza e coordinamento avrebbe dovuto considerare (di cui all'allegato XV.1), bensì dall'“importanza” o “complessità” della lavorazione, affatto estranei i compiti del coordinatore ai sensi dell'art. 92 del d.l.vo n. 81 del 2008.
5.5) Col quarto motivo lamenta l'errata quantificazione dei danni non patrimoniali.
Dà atto che il legale che assiste il lavoratore ha riconosciuto accettando di percepire, in sede esecutiva, una somma inferiore a quelle liquidata dal giudice, per cui del motivo non si chiede l'esame se anche in sede giudiziale resta ferma tale posizione.
6) L'appello della società non merita accoglimento.
Va premesso che la compagnia assicuratrice ha svolto difesa del tutto adesiva alle ragioni dell'assicurata.
Ciò posto va precisato che la società non solleva questione né sulla quantificazione del risarcimento del danno, né nella sua ripartizione interna agli obbligati solidali nei termini fissati dalla sentenza impugnata, di talché su tali statuizioni della sentenza si è formato il giudicato nei confronti della parte appellante.
6.1) Esaminando il primo motivo di gravame il collegio ritiene di non condividere la critica posta alla sentenza, al di là della carenza della motivazione con riguardo alla mancanza di riferimenti normativi che devono sostenere l'affermazione della responsabilità datoriale.
pag. 22/34 Non è controverso che la causa efficiente dell'evento sia da imputare alla mancanza di corretta predisposizione dei puntelli. Anche tale punto della sentenza non è controverso avendo acquisito la sostanza del giudicato.
Su tali premesse vanno svolte la seguente puntualizzazioni in fatto.
6.2) Risulta indifferente ai fini dell'indagine circa la responsabilità civile della società appellante la propria posizione come subappaltatore della ovvero della Rileva, invece, che l'attività CP_4 CP_3
lavorativa fosse del tutto promiscua. In tale senso depone la “fotografia” delle presenze sul cantiere al momento dell'infortunio come documentato dal verbale di accertamento del 22 aprile 2013: i lavoratori coinvolti nella caduta erano indifferentemente dipendenti del datore di lavoro del signor e della Si tratta, quindi, di una tipica situazione di CP_1 CP_4
cosiddetto rischio interferenziale che vedeva coinvolta la committenza e, a cascata tutte le imprese interessate all'esecuzione dell'opera, per quanto rileva la società appellante impegnata nella posa in opera del solaio.
6.3) A mente dell'art.26 comma 2 del d.l.vo n.81 del 2008, quindi, nel caso di esecuzione di opere in appalto, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Per ciò solo si deve ritenere che l'assenza di qualsivoglia iniziativa del datore di lavoro circa la corretta posa in opera dei puntelli e, in particolare, il loro corretto distanziamento, costituisse passaggio necessario pag. 23/34 nell'organizzazione dell'intervento dei propri dipendenti in occasione della posa in opera del solaio. Tanto baste per ritenere la responsabilità civile del datore di lavoro in linea con la giurisprudenza di legittimità (più di recente
Cass. pen. n. 8297 del 2025).
6.4) Va pure ritenuto infondato il secondo motivo di impugnazione.
In primo luogo, va rilevato che l'appellante non pone la propria critica al rilievo giudiziale circa l'inconsistenza dell'allegazione, centrata sulla anteriorità oraria (ore 7,00) della presenza in cantiere della squadra di operai tra i quali vi era l'appellato rispetto al momento dell'infortunio (ore
9,00). Si tratta, tra l'altro. di dato richiamato nella consulenza del Pubblico
Ministero.
Ne deriva che già solo per tale ragione le richieste istruttorie risultano del tutto eccentriche rispetto all'accertamento compimento dal primo giudice in quanto non mirano a fornire una ricostruzione della sequenza oraria diversa da quella accertata dal primo giudice.
In ogni caso la tesi della società è contraddetta dalla stessa sua allegazione: nell'assunto difensivo la società operava nell'ambito di subappalto presso il cantiere di Riva del Garda. Ne consegue che, in assenza di specifiche deduzioni circa la mera fornitura di manodopera e, quindi, dell'imputabilità del rapporto di lavoro alla risulta irrilevante la prova richiesta. CP_4
La deduzione circa la mera fornitura di manodopera (peraltro del tutto generica) si pone in eliminabile contraddizione con la deduzione circa il rapporto “storico” di subappalto con l'altra società. Inoltre, mai la società appellante ha dedotto che il rapporto lavorativo con il signor non CP_1
fosse ad essa imputabile.
pag. 24/34 Infine, va rilevato che anche a volere ritenere la ricostruzione dell'appellante corretta si tratta di situazione che integra un evidente profilo di responsabilità per avere scelto come capo squadra una persona inaffidabile, avendo accettato di “dirottare” la squadra dal cantiere verso il quale era diretta, a quello di Riva del Garda, su indicazione di un terzo pur sempre estraneo all'impresa.
7) Va accolto, al contrario, l'appello dell'Ingegner in relazione Parte_4
al secondo e terzo motivo nei termini di seguito precisati, con assorbimento di ogni altra questione.
7.1) Quanto al primo motivo, da ritenere comunque assorbito dall'accoglimento del gravame, va comunque rammentato che non è sindacabile la mancata autorizzazione alla chiamata di terzo (tra le altre
Cass. n.2331 del 2022). Il quarto motivo atteso l'esito assolutorio da responsabilità dell'ingegner infine, non viene esaminato. Parte_4
7.2) Nel caso di specie al coordinatore per l'esecuzione dei lavori era imputata l'inosservanza dell'art.92 comma 1 lett. b) del d.l.vo n.81 del
2008 per non essersi curata di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa esecutrice dei lavori.
Nel proprio ricorso di primo grado il signor aveva affermato che CP_1
“la figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è titolare di una autonoma e indipendente posizione di garanzia, che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e non costituisce una duplicazione di quella del datore di lavoro (Cass. Pen., sez. IV, Sent. n. 115/2011 e Sent. n.1225/2011).”.
Solo in appello la difesa del signor svolge considerazioni in linea CP_1
con i profili di addebito evidenziati dal consulente dell'Ufficio, ma non pag. 25/34 entra nel merito della pertinenza rispetto alla propria deduzione di primo grado e soprattutto alla luce del terzo motivo di gravame svolto dall'appellante.
7.3) La norma sopra richiamata, tra l'altro, prevede: “
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) …;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
…”.
7.3.a) Nel caso di specie va rammentato che alla società appaltatrice era stato imputato di non aver “adottato precauzioni tali da garantire che le opere di armatura utilizzate sul solaio realizzato in prefabbricati cementizi, con puntelli di sostegno (privi di marcatura), offrissero una resistenza tale da consentire il getto di calcestruzzo sul solaio stesso, in sicurezza.
Oltretutto, lungo la superficie del costruendo solaio, i puntelli utilizzati per il sostegno dello stesso, non sono stati appropriatamente fissati e sono risultati in potenziale stato di instabilità...”.
7.3.b) E' rispetto a tale profilo di inadeguatezza del cantiere, quindi, che l'addebito si muove.
pag. 26/34 In sede giudiziale è stato accertato che la carenza decisiva era costituita dal posizionamento non corretto dei puntelli;
la previsione di tale operazione, anche se non contemplata nel POS, lo era nel PSC3 (peraltro nella parte dedicata alle operazioni preventive all'inizio delle lavorazioni) redatto dall'appellante, che a pagina 20 aveva previsto: “A carico della ditta esecutrice delle opere edili sono previsti, prima dell'inizio dei lavori, nelle seguenti operazioni: -puntellare completamente il solaio di base esistente del padiglione C, interessato dai lavori, al fine di garantire la portata richiesta…”
7.3.c) E' pure emerso pacificamente che l'impresa che aveva predisposto l'ambiente lavorativo con i puntelli aveva la disponibilità delle prescrizioni del fornitore (la Ferromet s.p.a. di Prevalle) circa le loro caratteristiche e modalità di posizionamento, prescrizione a cui l'impresa non si era attenuta.
7.3.d) Ciò posto, quindi, una difettosa esecuzione del puntellamento, come accertato in sede penale, costituisce aspetto affatto estraneo al profilo di addebito evocato nei confronti dell'Ingegnere almeno sotto due Parte_4
profili nel presente giudizio civile.
pag. 27/34 In primo luogo, rispetto al ricordato profilo di addebito, la mancata valutazione del P.O.S., si pone sul piano causale come dato ulteriore ed autonomo il rilievo operato in sede ispettiva secondo cui “il piano operativo di sicurezza redatto per l'impresa ed inerente il Controparte_3
cantiere sopra rubricato, è aspecifico e generico, in particolar modo per ciò che concerne le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, durante ogni fase lavorativa... non è stato redatto alcun progetto corredato di calcolo, con il quale si potesse attestare la sicurezza delle scelte effettuate dal datore di lavoro, per la realizzazione del solaio”.
In altri termini ci si deve chiedere se una specifica indicazione nel P.O.S. delle istruzioni sulla realizzazione del puntellamento avrebbe indotto gli esecutori dell'opera ad una diversa sistemazione dei puntelli.
La risposta è negativa: l'impresa Italbertoldi aveva la disponibilità delle istruzioni per realizzare tale opera e alle stesse non si era attenuta;
prevedere che tale prescrizione sarebbe stata osservata perché il coordinatore avrebbe dovuto evidenziare che il POS era per questo aspetto carente, rinviando alle stesse istruzioni è una mera congettura in quanto anche il coordinatore a tale fonte si sarebbe rifatto.
Anche volendo ritenere che il carattere cogente della prescrizione del coordinatore avrebbe potuto indurre l'impresa ad una maggiore diligenza nell'esecuzione di detta opera vale il secondo profilo.
A riguardo va evidenziato che l'opera eseguita non correttamente atteneva alla statica del cantiere, e non a quelle opere provvisionali che avevano diretta attinenza con le prescrizioni in tema di sicurezza e di prevenzione antinfortunistica. Ha fondamento, quindi, la doglianza dell'appellante che pag. 28/34 in tale senso riprende il passaggio argomentativo della sentenza penale d'appello assolutoria.
7.4) Ma anche accedendo ad un diverso ordine di considerazioni alla professionista non poteva essere addebitata la mancanza di una verifica sul
“campo”.
Ribadito che si tratta di deduzione mai svolta nel corso del giudizio civile,
è noto al collegio che il criterio di imputazione della responsabilità in ambito civile (riferito alla disciplina ratione temporis previgente, ma valevole anche nella vigenza del d.l.vo n.81/08) si discosta da quello adottato dalla giurisprudenza di legittimità nel giudizio penale.
La più recente giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Civili afferma:
“In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma
1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa
pag. 29/34 ad evitare l'evento).” (Sez. 3 - , Sentenza n. 25738 del 04/09/20234 , Rv.
669079 – 01; in senso contrario la giurisprudenza penale: Cass. pen. n.3288 del 20175). 4 In motivazione viene chiarito quanto segue: “… Le regole suddette, inoltre, sono di stretta interpretazione, in quanto costituiscono diretta attuazione dell'art. 6 della Direttiva 92/57/CEE
[“riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE]. Tale norma stabilisce infatti che il coordinatore per la sicurezza nominato dal committente provveda, tra l'altro, a: -) assicurare che gli appaltatori “applichino il piano di sicurezza e di salute”; -) assicurare che gli appaltatori adeguino il piano di sicurezza all'evoluzione dei lavori;
-) coordinare il controllo della corretta applicazione delle procedure di lavoro;
-) adottare le misure necessarie affinché soltanto le persone autorizzate possano accedere al cantiere.
2.4. Il blocco normativo appena riassunto impedisce di concludere che il coordinatore per la sicurezza abbia solo funzioni di “alta vigilanza”: sia qualcuno, insomma, che metta delle firme in calce a documenti, invece di recarsi sul cantiere a verificare che succede. Ciò sia per l'interpretazione letterale, che per l'interpretazione finalistica.
2.4.1. Sul piano dell'interpretazione letterale l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui “la legge non impone al coordinatore per la sicurezza la presenza giornaliera sul cantiere”, non si concilia con gli obblighi previsti dalla legge, …. Appare arduo, infatti, immaginare come si possano prevenire “pericoli imminenti”, oppure adottare le “opportune azioni di controllo”, od ancora verificare la “corretta applicazione delle procedure di lavoro”, se non per mezzo d'un controllo diretto e de visu.
2.4.2. Sul piano dell'interpretazione sistematica, poi, v'è da considerare che il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori è una figura professionale che deve possedere i requisiti prescritti dalla legge. Una figura professionale, quindi, che ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., deve adempiere i propri compiti non con la generica diligenza quam in suis, ma con la diligenza rafforzata dell'homo eiusdem generis et condicionis. Sicché, anche a voler supporre che la legge speciale presenti qualche margine di ambiguità, essa proprio per questo si sarebbe dovuta integrare con la norma generale dettata dal codice civile (come già ritenuto da questa Corte, proprio con riferimento agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 29029 del 13/11/2018, in motivazione).
2.5. Reputa doveroso il Collegio aggiungere che la diversa opinione adottata da varie decisioni pronunciate dalle Sezioni penali di questa Corte [da ultimo, ex aliis, Sez. 4 - , Sentenza n. 24915 del
10/06/2021 Ud. (dep. 30/06/2021) Rv. 281489 - 01; in adesione all'orientamento inaugurato da Sez. 4,
Sentenza n. 18149 del 21/04/2010 Ud. (dep. 13/05/2010) Rv. 247536 - 0], quale che ne sia la condivisibilità ai fini dell'accertamento dei fatti-reato, non può condividersi quando si tratti di accertare gli elementi costitutivi dell'illecito civile. …
2.5.1. Ora, la colpa civile (quale che sia l'opzione teorica cui si volesse aderire circa la sua essenza) reca necessariamente in sé l'idea della “devianza”: è colposa la condotta che diverga da una norma di legge, da un precetto giuridico, da una regola di comune prudenza. La colpa, insomma, consiste in uno iato tra la condotta tenuta e quella che si sarebbe dovuta tenere. Tra le condotte che il coordinatore per la sicurezza deve tenere, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 494/96, nonché ai sensi dell'art. 6 Direttiva 92/57/CEE, c'è l'esecuzione di “opportune azioni di controllo”. La legge dunque non parla di “atti di controllo”; ma di
“azioni di controllo” (e reputa questa Corte superfluo soffermarsi sulla distinzione tra “atti” ed “azioni”, attesa la sua notorietà nel mondo del diritto civile). Se dunque è obbligo del coordinatore per la sicurezza eseguire “azioni di controllo”, ciò vuol dire che egli non può limitarsi ad un mero controllo cartolare, e pag. 30/34 Peraltro, nella motivazione della sentenza massimata si rinvia ad altro precedente di legittimità (Cass. n.29029 del 2018) che, in realtà, tempera tale rigore a conclusione del proprio ragionamento e con specifico riferimento al rilievo delle norme codicistiche e alla loro rilevanza nel definire gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: “La vigilanza sulla sicurezza dell'esecuzione non può, infatti, attestarsi in limiti formali, ma deve elasticamente e appropriatamente conformarsi alla situazione concreta in cui il cantiere viene a trovarsi: e qui proprio rileva
l'inevitabile incidenza delle norme generali regolanti la condotta di un professionista come condotta necessariamente esente da ogni negligenza in rapporto alle sue conoscenze tecniche. Se, infatti, un quisque de populo ben poteva non avvertire l'importanza delle istruzioni di montaggio da parte del progettista strutturale, al contrario un tecnico non poteva non avvertirla come elemento di carenza e quindi di insicurezza immediatamente percepibile.” (in motivazione, pag.18).
non è dunque condivisibile l'opinione secondo cui “il coordinatore [per l'esecuzione dei lavori] procede per atti formali”, e cioè unicamente mediante controlli cartacei.”. 5 In motivazione così si esprime: “Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni;
essenziale é che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici. Attività di verifica, tuttavia, non può significare presenza diuturna nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, quindi, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno afferma i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure;
tanto é vero che un potere- dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli
[art. 92, co. 1 lett.f) d.lgs. n. 81/2008]. Può dirsi che il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani
'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto;
ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie).”
pag. 31/34 7.5) Nel contesto in cui il lavoro di puntellamento era stato eseguito (inizio di aprile, secondo la ricostruzione della stessa appellante in primo grado, non contestata) pochi giorni prima dell'incidente del 15 aprile, non poteva essere addebitata quella “azione” preventiva e stringente all'ingegner in presenza delle figure istituzionalmente preposte all'osserva Parte_4
degli obblighi di sicurezza (17, 18 e 19 del d. l.vo n. 81 cit.), per di più trattandosi di opera, si ripete, attinente all'aspetto esecutivo dell'intervento edile e non di misure tesa a prevenire il rischio infortunistico che solo in ragione di una presenza sul solaio delle squadre di operai prive delle necessarie misure di ancoraggio (pure prescritte nel POS: pag.22 dedicata al “getto” ripreso pag. 19 del PCS in cui è previsto il rischio di caduta dall'alto).
8) Le spese di lite seguono in virtù del principio di soccombenza e si liquidano in ragione del valore di causa dichiarato, nella quota parte di quelle già liquidate con la sentenza, fissandola nei minimi per quanto riguardo il primo grado nel rapporto processuale tra e CP_1 Parte_4
tenuto conto della complessiva liquidazione disposta con la sentenza impugnata (€.9.000,00) e per questo grado in relazione ad entrambi gli appelli riuniti, in assenza di attività istruttoria, nei medi, in base ai parametri di cui alle tabelle del d.m.10 marzo 2014 n.55, e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
La società appellante va manlevata dalla compagnia assicuratrice, mentre nel rapporto processuale interno tra le due sussistono le ragioni per la compensazione attesa la convergenza delle difese e del loro svolgimento ad opera dell'unico patrocinio.
Nulla nel resto.
pag. 32/34 9) Per quanto sia consentito in questa sede si dà atto che il procuratore dell'appellato avvocato Luca Borchia, si è dichiarato antistatario CP_1
anche per il presente grado
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_4 [...]
CP_1
- rigetta l'appello proposto da Pav. nei Pt_1 Parte_2
confronti di Controparte_1
- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_4
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_1
grado in favore di , liquidate quanto al primo grado in Parte_4
€.4.629,00 e quanto al presente grado in €.6.946,00 oltre rimborso forfetario ex lege, iva e cpа;
- condanna Pav. al pagamento delle spese di Pt_1 Parte_2
lite del presente grado in favore di liquidate in Controparte_1
€.6.946,00 oltre rimborso forfetario ex lege, iva е сра;
- condanna a manlevare Pav. Controparte_2 Pt_1 Parte_2
in relazione al capo di condanna sulle spese di lite del presente
[...]
grado nei confronti di Controparte_1
- compensa le spese di lite del grado relative alla domanda di manleva;
- nulla sulle spese di lite per il resto.
Venezia, 22 maggio 2025
Il Presidente estensore pag. 33/34 Gianluca Alessio
pag. 34/34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riportano i punti del quesito richiamati: “1) …; 2) quale sia stato il ruolo (anche omissivo) svolto da ciascuna delle parti interessate nella situazione data, con specifica indicazione degli elementi rivelatori del ruolo in questione;
3) …; 4) quale sia, sul piano tecnico, l'imputazione soggettiva della responsabilità sotto il profilo della colpa generica (imprudenza, negligenza ed imperizia) e specifica (violazione di norme cautelari scritte), con precisa individuazione delle regole cautelari (scritte e non) violate;
e ciò considerando tutte le condotte causalmente rilevanti, tra cui (in ipotesi) quella della vittima;
5) in quale misura percentuale le condotte colpose e causalmente rilevanti sul piano tecnico abbiano inciso sulla verificazione dell'evento…” 2 sentenza penale n. 257/2018 della Corte d'Appello di Trento, sentenza n. 46/2020 del Tribunale di
Rovereto, sezione lavoro, sentenza n. 49/2020 Tribunale di Rovereto, sezione lavoro;
sentenza n.
348/2022 Tribunale di Padova, sezione lavoro;
sentenza n. 597/2022 emessa dal Tribunale di Venezia, sezione lavoro 3 Va dato atto che la consulenza tecnica svolta nell'ambito dell'indagine penale rimarca che l'originario piano redatto dall'ingegner all'epoca dell'incidente, violava la prescrizione del'art.91 comma 1 Parte_4 lett. a) del d.l.vo n.81 cit. in quanto “…pur richiamando in modo superficiale la fase di montaggio e di puntellazione del solaio all'interno del P.S.C. nelle navi del rischio, non considera il fatto di richiedere
l'idoneità dei puntelli, ne sottolinea le problematiche e i rischi di tale fase dell'elaborazione., anche avanzando richieste di procedure complementari di dettaglio.” (pag. 31), l'elaborato prosegue affermando: “Altra violazione riferita in questo caso al C.S.E., ing. , si riferisce all'art. Parte_4 92, comma 1, lettera B. Sempre del d.lgs. 81/2008, relativamente alla verifica dei piani operativi di sicurezza, all'adeguamento del PSC in funzione delle modifiche e/o all'evoluzione dei lavori. Infatti come ribadito precedentemente, il POS della ditta DB RT risulta incompleto e aveva l'obbligo di valutarlo e accettarlo prima della messa in opera.” (pag. 33)