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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 616/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FONDELLI Parte_1 C.F._1
PITER, elettivamente domiciliata in Santa Croce sull'Arno (PI), Via Basili n. 4 presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate ex art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024.
OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 4.03.2024 la sig.ra chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di affidamento dei figli minori e nati rispettivamente il 20.01.2015 e il Per_1 Per_2
26.01.2017 dalla convivenza more uxorio con il sig. Controparte_1
In particolare, la ricorrente riferiva che con provvedimento del 22.01.2020 il Tribunale di Pisa disponeva l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori;
tuttavia, la ricorrente riportava che il sig. non ha mai rispettato i provvedimenti assunti da questo Tribunale, prendendo i figli con CP_1
sé raramente e non pagando mai alla madre il mantenimento per gli stessi. Pertanto, in riforma di quanto già stabilito dal Tribunale di Pisa con provvedimento datato 22 gennaio
2020 nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. RGV 1981/2018, chiedeva:
➢ dichiarare e disporre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., ultimo comma, l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, IG.ra , con facoltà, per la Per_1 Persona_3 Parte_1
stessa, di prendere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per i figli e collocazione esclusiva dei medesimi presso la madre;
➢ modificare il diritto di visita del padre disponendo che lo stesso possa vedere ed incontrare i figli soltanto previo accordo con la ricorrente e con esclusione del pernotto;
All'udienza collegiale del 22.05.2024, verificata la rituale notificazione, veniva dichiarata la contumacia del sig. Alla medesima udienza, questo Collegio, Controparte_1
ritenutane la necessità, emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: affidava in via esclusiva i figli e alla madre, disponeva che il padre potesse vedere e incontrare i figli Per_1 Per_2
soltanto previo accordo con la madre e senza pernotto, disponeva indagini a mezzo di Polizia
Tributaria della GdF in ordine all'attività lavorativa, patrimoniale ed economica del sig. CP_1 disponeva l'assunzione di informazioni sulla condotta di vita, morale e sociale del sig. e CP_1 fissava l'udienza del 19.09.2024 per l'ascolto dei minori e . Alla predetta udienza, dopo Per_1 Per_2
l'ascolto dei minori, la Presidente fissava udienza di rimessione della causa in decisione e assegnava alla parte i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Visti gli atti di causa, il Collegio osserva quanto segue.
Meritano di essere integralmente recepite le conclusioni formulate dalla parte costituita, difatti il padre risulta assente nella quotidianità dei figli ormai da tanto tempo;
in particolare, la sig.ra dell' Pt_1 all'udienza di comparizione del 22.05.2024 riferiva: “I miei figli non hanno mai dormito da lui, lui mi scrive su WhatsApp e mi chiede se può prendere i bambini, ad esempio sono andati ai oppure Per_4 fanno una merenda insieme” e all'udienza del 19.09.2024, ancora, riferiva: “a luglio è venuto a prenderli per portarli a mare. non si ricordava com'era dormire con il babbo e io li ho Per_2
Per_ mandati. Mi sono sentita di mandarli a San Vincenzo dicendo ad che è più grande di chiamarmi.
Sono stati 4 giorni e 3 notti. A San Vincenzo in un residence. Mi ha detto dov'era. I bimbi erano tranquilli”. Allo stesso modo la minore alla predetta udienza, a domanda della Presidente su Per_1 quanto vedeva il padre, ha risposto: “ci viene a prendere circa 3-4 volte al mese”. Pertanto, emerge un rapporto padre-figli molto discontinuo, in cui il padre prende con sé i figli poche volte al mese, senza viverli nella loro quotidianità, essendo presente solo con alcune telefonate, come riportato dalla sig. all'udienza del 19.09.2024: “fino a poco tempo fa faceva un vocale ora li chiama. Parte_1
Chiama sul mio telefono i bambini non hanno il telefono”
Inoltre, con atto dell'11.06.2024 i Carabinieri di Buti riferivano che il sig. dorme CP_1 all'interno di una macchina, perdipiù noleggiata e che si appoggerebbe a casa del padre per i servizi igienici;
nonché, riferivano che il risulta essere senza fissa dimore, in quanto è stato CP_1
cancellato per irreperibilità dal comune di Castelfranco di Sotto (PI) da circa due anni e non ha mai provveduto a richiedere una nuova residenza.
Pertanto, visto che “nelle decisioni sull'affidamento dei figli minori, il giudice deve rispettare il criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, favorendo il genitore che sembri il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla scissione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto nel passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ. n. 38005/2022), merita accoglimento la domanda della parte ricorrente di affidamento super esclusivo dei figli e , vista la Per_1 Per_2
perdurante assenza del sig. nella vita dei figli. CP_1
Tuttavia, in sede di ascolto dei minori, questi sono apparsi contenti del rapporto con il padre, anzi alla domanda della Presidente se lo volessero vedere più spesso, entrambi i minori hanno risposto affermativamente. Dunque, oltre alla poca frequenza nella frequentazione padre-figli, questo Collegio non ravvede problemi gravi tale da limitare questo rapporto, motivo per cui è accoglibile la domanda della ricorrente di disporre che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre e con esclusione del pernotto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico del sig. Controparte_1
soccombente nel presente procedimento, fino alla concorrenza di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto in data 22.01.2020, così provvede:
1. Dispone l'affidamento super esclusivo alla sig.ra dell' dei figli e , con Pt_1 Pt_1 Per_1 Per_2
la possibilità per la madre di prendere le decisioni di maggiore importante, anche senza l'accordo del padre, sig. Controparte_1
2. Dispone che il sig. possa vedere e incontrare i figli soltanto previo Controparte_1 accordo con la sig.ra e con esclusione del pernotto. Parte_1
3. Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite fino alla Controparte_1 Parte_1 concorrenza di un terzo del totale, spese che liquida, per l'interno, in euro 3895,05, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 616/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FONDELLI Parte_1 C.F._1
PITER, elettivamente domiciliata in Santa Croce sull'Arno (PI), Via Basili n. 4 presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate ex art.127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024.
OGGETTO: ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato in data 4.03.2024 la sig.ra chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di affidamento dei figli minori e nati rispettivamente il 20.01.2015 e il Per_1 Per_2
26.01.2017 dalla convivenza more uxorio con il sig. Controparte_1
In particolare, la ricorrente riferiva che con provvedimento del 22.01.2020 il Tribunale di Pisa disponeva l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori;
tuttavia, la ricorrente riportava che il sig. non ha mai rispettato i provvedimenti assunti da questo Tribunale, prendendo i figli con CP_1
sé raramente e non pagando mai alla madre il mantenimento per gli stessi. Pertanto, in riforma di quanto già stabilito dal Tribunale di Pisa con provvedimento datato 22 gennaio
2020 nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. RGV 1981/2018, chiedeva:
➢ dichiarare e disporre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., ultimo comma, l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, IG.ra , con facoltà, per la Per_1 Persona_3 Parte_1
stessa, di prendere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per i figli e collocazione esclusiva dei medesimi presso la madre;
➢ modificare il diritto di visita del padre disponendo che lo stesso possa vedere ed incontrare i figli soltanto previo accordo con la ricorrente e con esclusione del pernotto;
All'udienza collegiale del 22.05.2024, verificata la rituale notificazione, veniva dichiarata la contumacia del sig. Alla medesima udienza, questo Collegio, Controparte_1
ritenutane la necessità, emanava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: affidava in via esclusiva i figli e alla madre, disponeva che il padre potesse vedere e incontrare i figli Per_1 Per_2
soltanto previo accordo con la madre e senza pernotto, disponeva indagini a mezzo di Polizia
Tributaria della GdF in ordine all'attività lavorativa, patrimoniale ed economica del sig. CP_1 disponeva l'assunzione di informazioni sulla condotta di vita, morale e sociale del sig. e CP_1 fissava l'udienza del 19.09.2024 per l'ascolto dei minori e . Alla predetta udienza, dopo Per_1 Per_2
l'ascolto dei minori, la Presidente fissava udienza di rimessione della causa in decisione e assegnava alla parte i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
Visti gli atti di causa, il Collegio osserva quanto segue.
Meritano di essere integralmente recepite le conclusioni formulate dalla parte costituita, difatti il padre risulta assente nella quotidianità dei figli ormai da tanto tempo;
in particolare, la sig.ra dell' Pt_1 all'udienza di comparizione del 22.05.2024 riferiva: “I miei figli non hanno mai dormito da lui, lui mi scrive su WhatsApp e mi chiede se può prendere i bambini, ad esempio sono andati ai oppure Per_4 fanno una merenda insieme” e all'udienza del 19.09.2024, ancora, riferiva: “a luglio è venuto a prenderli per portarli a mare. non si ricordava com'era dormire con il babbo e io li ho Per_2
Per_ mandati. Mi sono sentita di mandarli a San Vincenzo dicendo ad che è più grande di chiamarmi.
Sono stati 4 giorni e 3 notti. A San Vincenzo in un residence. Mi ha detto dov'era. I bimbi erano tranquilli”. Allo stesso modo la minore alla predetta udienza, a domanda della Presidente su Per_1 quanto vedeva il padre, ha risposto: “ci viene a prendere circa 3-4 volte al mese”. Pertanto, emerge un rapporto padre-figli molto discontinuo, in cui il padre prende con sé i figli poche volte al mese, senza viverli nella loro quotidianità, essendo presente solo con alcune telefonate, come riportato dalla sig. all'udienza del 19.09.2024: “fino a poco tempo fa faceva un vocale ora li chiama. Parte_1
Chiama sul mio telefono i bambini non hanno il telefono”
Inoltre, con atto dell'11.06.2024 i Carabinieri di Buti riferivano che il sig. dorme CP_1 all'interno di una macchina, perdipiù noleggiata e che si appoggerebbe a casa del padre per i servizi igienici;
nonché, riferivano che il risulta essere senza fissa dimore, in quanto è stato CP_1
cancellato per irreperibilità dal comune di Castelfranco di Sotto (PI) da circa due anni e non ha mai provveduto a richiedere una nuova residenza.
Pertanto, visto che “nelle decisioni sull'affidamento dei figli minori, il giudice deve rispettare il criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, favorendo il genitore che sembri il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla scissione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto nel passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ. n. 38005/2022), merita accoglimento la domanda della parte ricorrente di affidamento super esclusivo dei figli e , vista la Per_1 Per_2
perdurante assenza del sig. nella vita dei figli. CP_1
Tuttavia, in sede di ascolto dei minori, questi sono apparsi contenti del rapporto con il padre, anzi alla domanda della Presidente se lo volessero vedere più spesso, entrambi i minori hanno risposto affermativamente. Dunque, oltre alla poca frequenza nella frequentazione padre-figli, questo Collegio non ravvede problemi gravi tale da limitare questo rapporto, motivo per cui è accoglibile la domanda della ricorrente di disporre che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre e con esclusione del pernotto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico del sig. Controparte_1
soccombente nel presente procedimento, fino alla concorrenza di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto in data 22.01.2020, così provvede:
1. Dispone l'affidamento super esclusivo alla sig.ra dell' dei figli e , con Pt_1 Pt_1 Per_1 Per_2
la possibilità per la madre di prendere le decisioni di maggiore importante, anche senza l'accordo del padre, sig. Controparte_1
2. Dispone che il sig. possa vedere e incontrare i figli soltanto previo Controparte_1 accordo con la sig.ra e con esclusione del pernotto. Parte_1
3. Condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite fino alla Controparte_1 Parte_1 concorrenza di un terzo del totale, spese che liquida, per l'interno, in euro 3895,05, oltre iva,
c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori