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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 31473/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. DI GENIO GIANCARLO
ricorrente contro
( ) CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80
Conclusioni : come nel ricorso e nell'udienza di discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
30/08/2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data
25.7.24) del 7.8.2024, risulta tempestivamente proposto.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è fondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal 24/10/2022
(epoca di presentazione della domanda amministrativa)
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né all'udienza di discussione.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n.
18/80 a decorrere dal 24/10/2022.
3. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, sono poste a carico dell' le spese di lite, liquidate in dispositivo, visto quanto previsto dal CP_1
decreto 10.3.2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e
147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, nonché delle fasi del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell CP_1
Pag. 2 di 3 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza ed eccezione
- dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal 24/10/2022;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del CP_1
procuratore antistatario della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., oltre I.V.A. e C.P.A.;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
05/02/2025 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 31473/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. DI GENIO GIANCARLO
ricorrente contro
( ) CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80
Conclusioni : come nel ricorso e nell'udienza di discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
30/08/2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data
25.7.24) del 7.8.2024, risulta tempestivamente proposto.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è fondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal 24/10/2022
(epoca di presentazione della domanda amministrativa)
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né all'udienza di discussione.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n.
18/80 a decorrere dal 24/10/2022.
3. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, sono poste a carico dell' le spese di lite, liquidate in dispositivo, visto quanto previsto dal CP_1
decreto 10.3.2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e
147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, nonché delle fasi del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell CP_1
Pag. 2 di 3 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza ed eccezione
- dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal 24/10/2022;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del CP_1
procuratore antistatario della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., oltre I.V.A. e C.P.A.;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
05/02/2025 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 3 di 3