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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 813 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del pro tempore, rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante/Appellato
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea CP_1
Lippi e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Antonio Baiamonti n. 4 Appellato/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2251/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 22/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , Appuntato Scelto dei Carabinieri in congedo, premesso di aver CP_1 riportato in data 19/02/1999, a seguito di percosse ricevute da un soggetto fermato
1 per un controllo, lesioni per le quali veniva posta diagnosi di “sclerosi corticale della lente cristallina occhio dx con visus naturale 4/10 corretto 8/10”, patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio nel 2007, e dedotto di aver inoltrato domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, peraltro neanche istruita, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “… accertare, ricorrendone i presupposti di legge, lo status del ricorrente quale vittima del dovere per l'infermità contratta in servizio e per causa del medesimo. Conseguentemente voglia dichiarare, previa occorrenda disapplicazione di qualsiasi eventuale atto o provvedimento confliggente e determinazione dell'esatto grado di invalidità complessiva riportato in occasione dell'evento indicato in premessa, che si indica nella misura del 44% (salva la misura minima del 30%) conformemente alle disposizioni di Legge, il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al D.P.R.
7.7.2006 n. 243, art. 1 comma 563 e 564 della Legge 266/2005 ed ex Legge 206/2004, condannando il a riconoscere e liquidare al ricorrente i seguenti Parte_1 benefici: • la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 della Legge 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 della Legge n. 222/2007 nella misura di Legge pari ad €. 88.000,00 + rivalutazione ISTAT, o in quella eventualmente minore/maggiore che il Giudice riterrà di accertare. • l'assegno vitalizio di cui alla Legge 407/1998 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal D.P.R. 243/2006 a decorrere dal 01.01.2006 fin dalla predetta data nella misura di legge + perequazione ISTAT dal dì del dovuto al soddisfo;
• lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della Legge 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 della Legge n. 244/2007 a decorrere dal 01.01.2008 fin dalla predetta data e nella misura di legge + perequazione ISTAT dal di del dovuto al soddisfo. Condannare, altresì, il a corrispondere, su tutte le somme Parte_1 arretrate, gli interessi legali sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali, Cassa Previdenza Avvocati e IVA come per legge delle quali ci si dichiara antistatari”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha così statuito: “- Parte_1 in accoglimento parziale del ricorso condanna il al riconoscimento Parte_1 del ricorrente quale vittima del dovere ex art. 1 comma 563 lettera a) ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, all'inserimento del ricorrente nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione Parte_1 dei benefici assistenziali ex D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 legge n. 266/05, ex art. 1904 d.lgs. n. 66/2010, al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge n. 206/04 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 6%, al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 della Legge n. 206/04, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al saldo;
al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 1egge n. 407/98 nell'importo mensile di euro 500,00, oltre perequazioni ex lege, dal 1° gennaio 2006 al saldo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo;
- condanna altresì il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che Parte_1
2 liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. liquidate come da separato Parte_1 decreto”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) sussistente la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro;
b) tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione sollevata dal;
c) fondata la domanda di riconoscimento dello status di vittima Parte_1 del dovere, avendo il ricorrente riportato una invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di un evento verificatosi nella tutela dell'ordine pubblico.
1.3. Pertanto, alla stregua delle conclusioni del nominato c.t.u., il giudice di prime cure ha determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 6%, ed ha concesso al ricorrente i benefici della speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge n. 206/04 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 6%, dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 della Legge n. 206/04, e dell'assegno vitalizio ex art. 2 1egge n. 407/98 nell'importo mensile di € 500,00. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il , lamentando Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 416, comma 2, c.p.c., per avere il primo giudice fatto discendere dalla tardiva costituzione in giudizio del la Parte_1 decadenza dalla possibilità di eccepire la prescrizione del diritto dedotto in giudizio, violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c., per aver comunque il Tribunale ritento erroneamente infondata l'eccezione di prescrizione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 407/1988 e dell'art. 5, comma 3, legge n. 204/2006, per aver il primo giudice riconosciuto all'originario ricorrente i benefici dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 della Legge n. 206/04, e dell'assegno vitalizio ex art. 2 1egge n. 407/98 pur in presenza di una percentuale di invalidità permanente inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. ha proposto altresì appello incidentale, lamentando, con un unico CP_1 ed articolato motivo, l'errata quantificazione della percentuale di invalidità complessiva in violazione della normativa di riferimento.
2.3. All'odierna udienza, all'esito della disposta c.t.u. medico-legale, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che non risulta impugnata da chi ne aveva interesse la statuizione del giudice di prime cure di fondatezza della domanda di riconoscimento in capo a dello status di vittima del dovere o soggetto CP_2 equiparato, ragion per cui tale statuizione non è più suscettibile di essere posta nuovamente in discussione in questa sede, mentre restano devolute alla cognizione della Corte unicamente le questioni attinenti l'eccezione di prescrizione sollevata dal
3 in primo grado e la determinazione del grado di invalidità derivato Parte_1 all'appellante incidentale dall'evento del 19/02/1999. 4. Nel merito, sono infondati il primo ed il secondo motivo dell'appello principale proposto dal , che censurano la gravata sentenza nella parte in Parte_1 cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio.
4.1. Difatti, in primo luogo, corretta deve ritenersi l'affermazione del primo giudice secondo cui non avendo il eccepito tempestivamente la Parte_1 prescrizione giusta la tardiva (pacifica) costituzione nel giudizio di primo grado, da ciò è conseguita la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
4.2. Trattasi di affermazione conforme alla legge ed al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “Nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8134 del 28/03/2008 conformi Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020, Sez. L, Sentenza n. 27866 del 24/11/2008).
4.3. In ogni caso, va evidenziato che non risulta prodotto in atti, né dal Parte_1 originario convenuto, né tantomeno da , alcun atto del procedimento CP_2 amministrativo, con la conseguenza che resta in ogni caso indimostrato che la questione della prescrizione fosse stata posta dall'Amministrazione anche in quella sede.
4.4. A ciò si aggiunga che, alla stregua della pronuncia richiamata dal Tribunale e finanche dal ricorso in appello (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17440 del 30/05/2022), il diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere non si prescrive, mentre si prescrivono i benefici economici;
tuttavia, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha valutato nel merito l'eccezione di prescrizione, né tantomeno l'ha ritenuta infondata, limitandosi unicamente ad evidenziare come il fosse decaduto a Parte_1 causa della tardiva costituzione in giudizio, affermazione quest'ultima che resta immune da qualsiasi critica.
5. Ciò posto, vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il terzo motivo dell'appello principale ed il motivo unico dell'appello incidentale.
5.1. Difatti, da un lato, il sostiene che i benefici riconosciuti in Parte_1 favore di , ai sensi dell'art. 2 della legge n. 407/1998 e dell'art. 5, comma CP_1
3, della legge n. 206/2004, sono concessi solo alle vittime di eventi lesivi che abbiano comportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, laddove, nel caso di specie, all'esito della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, è stata accertata una percentuale di invalidità permanente del 6%.
5.2. Dall'altro, ha lamentato - reiterando le osservazioni già poste alla CP_1 relazione del c.t.u. nominato in primo grado - l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha determinato la percentuale di invalidità complessiva nella misura del 4 6% senza tenere conto della valutazione più favorevole che egli aveva già ottenuto nell'ambito del procedimento attinente la causa di servizio. 4. In merito a tali questioni la Corte ha disposto nuova c.t.u. medico-legale, conferendo al nominato consulente dott. il seguente quesito: “Accerti il ctu, alla Persona_1 luce dei motivi di appello, esaminata la documentazione in atti e sottoposto a visita
, la percentuale di Invalidità Complessiva conseguente all'evento del CP_1
19/02/1999 alla luce dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.p.r. n. 181/2009, alla data dell'evento, alla data del 06/11/2017, alla data del 24/02/2021 ed alla data del ricorso di primo grado, indicando altresì la data di stabilizzazione dei postumi permanenti”.
4.1. Ricostruita la storia clinica ed amministrativa riferita esclusivamente all'infermità oculare all'occhio destro, attinto dal fatto traumatico (trauma per un violento calcio diretto sull'occhio destro), il nominato c.t.u. ha dapprima precisato che: i) le alterazioni strutturali retiniche hanno coinvolto equamente entrambi gli occhi indipendentemente dal trauma subito dell'OD; ii) infatti, l'OS ha sviluppato nel corso degli anni una patologia retinica che produce un distacco di retina, per il quale il viene operato di vitrectomia e cataratta, sviluppa un foro maculare e poi un CP_1 versamento di sangue nel vitreo (emovitreo) e viene quindi sottoposto a trattamento laser: trattasi di problematica di nessuna attinenza con il trauma all'occhio destro, e che concerne alterazioni strutturali retiniche compatibili con l'età, alterazioni costituzionali di tipo vascolare e pertanto presenti bilateralmente;
iii) nella valutazione dei postumi relativi all'occhio destro è stata, comunque, valutata l'acutezza visiva dell'occhio sinistro in quanto sia da un punto di vista topografico, Parte_3 che da un punto di vista anatomo funzionale e quindi fisiopatologico.
4.2. Con riferimento specifico all'evoluzione del quadro clinico relativo al trauma conclusivo OD, riconosciuto dipendente da causa di servizio, ha osservato il c.t.u. che: i) l'infermità dell'occhio destro non ha inciso nella inidoneità al servizio espressa nel 2017, pur essendo riconosciuta come dipendente da causa di servizio con tabella B per 4 anni;
ii) l'infermità oculare viene riconosciuta nell'anno 2021 come dipendente da causa di servizio e viene assegnata la tabella B per quattro anni ai fini di PPO, dato anamnestico che non è vincolante ai fini della presente valutazione, e comunque tale condizione non è stata considerata permanente già dal 2021 (con un visus residuo in OD che all'epoca risultava di 8/10) tanto che il recuperava il visus dopo CP_1
l'intervento di cataratta;
iii) non è d'uso nella classificazione oculistica il termine
“ambliopia relativa”: verosimilmente il “relativo” si riferiva ad una condizione non irreversibile in quanto legata ad una cataratta post-traumatica ritenuta dapprima inoperabile e successivamente operata con recupero quasi totale del visus (8/10); iv) l'entità dell'infermità oculare, pur riconosciuta “si dipendente da cause di servizio”, non è tale da configurare le “lesioni gravi, infermità invalidanti” a cui si riferisce il DPR 243/06, essendo avvenuto l'evento traumatico in operazioni routinarie al di fuori dell'eccezionalità a cui tale decreto di riferisce.
4.3. Pertanto, il c.t.u. dott. ha così concluso: i) risulta affetto da Per_1 CP_1
“Esiti di trauma contusivo in occhio destro consistenti in cataratta post- traumatica con 5 recupero della capacità visiva (VODc 8-9/10 VOSc 10/10) in portatore di patologia vitreo-retinica bilaterale, non correlabile all'evento traumatico”; ii) l'invalidità complessiva, calcolata ai sensi del d.p.r. n. 181/2009, va determinata nelle seguenti percentuali: - 2% alla data dell'evento traumatico del 19/02/1999 (Sclerosi corticale della lente cristallina occhio dx con visus naturale 4/10 corretto 8/10); - non determinabile alla data del 06/11/2017 per documentato miglioramento successivo della capacità visiva (Ambliopia relativa OD con cataratta corticale inoperabile;
OS esiti vitrectomia e peeling con gliosi epiretinica secondaria con pseudoforo. In OO visus pari a 2-3/10 naturali); - 16,5% non applicabile per deficit visivo OS alla data della domanda amministrativa del 16/05/2019; - 5% alla data del 16/02/2021, epoca della stabilizzazione, per “Esiti di trauma contusivo in occhio destro consistenti in cataratta post-traumatica con recupero della capacità visiva (VODc 8-9/10 VOSc 10/10) in portatore di patologia vitreo-retinica bilaterale, non correlabile all'evento traumatico”.
4.4. Trattasi di conclusioni, a fronte delle quali alcuna osservazione critica è stata mossa dalle parti, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici.
4.4.1. Vanno, d'altro canto, disattese le argomentazioni illustrate dal procuratore dell'appellante incidentale all'odierna udienza di discussione, tardivamente rispetto alle operazioni di svolgimento della c.t.u. e, dunque, non ritualmente valutate dal nominato consulente, le cui conclusioni, in ogni caso, resistono anche a tali censure. Difatti, da un lato, il dott. – concordando sul punto con il c.t.u. del primo grado Per_1
– ha ben precisato che l'assegnazione della tabella B per quattro anni ai fini di PPO non è vincolante ai fini della valutazione dell'invalidità complessiva ma rappresenta soltanto un dato anamnestico. Inoltre, come già precisato dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, l'infermità oggetto di valutazione non è ascrivibile a tabella B e tanto meno a categoria e quindi, essendo inquadrabile come non classificabile, va valutata nel range 0-10%: inoltre, il c.t.u. dott. aveva evidenziato “le Per_2 imprecisioni dei verbali della CMO, la scarsa comprensibilità, il riferimento a visite oculistiche mal lette e mal copiate e talora non rinvenute in atti, fattispecie che impongono di effettuare una valutazione sula base della reale realtà clinica e non solo medico legale” e ribadito che “nel caso del sig. (facendo riferimento alle voci CP_1 tabellari) le alterazioni sono tutt'altro che irreparabili visto che la cataratta è risultata poi operabile e l'acuità visiva è stata recuperata fino a ben 10/10 (dico 10/10) in occhio destro ed anche all'occhio sinistro, cosicché vengono a decadere anche le affermazioni relative alla valutazione in caso di organi pari ed in tal caso all'occhio superstite”, per poi concludere che «La condizione attuale, con visus invero recuperato anche all'occhio sinistro, non rientra invero neanche nella tabella B che contempla alla voce 17 “Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale”» 5. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto dell'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, il rigetto della domanda, proposta con il ricorso di primo grado, di condanna del al riconoscimento in Parte_1
6 favore di dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998, esteso alle CP_1 vittime del dovere dall'art. 4 d.p.r. n. 243/2006 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004 come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, poiché trattasi di benefici che presuppongono il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 25%. Resta ferma, diversamente, al condanna del “al riconoscimento del ricorrente quale vittima Parte_1 del dovere ex art. 1 comma 563 lettera a) ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, all'inserimento del ricorrente nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. 7 Parte_1 luglio 2006 n. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 legge n. 266/05, ex art. 1904 d.lgs. n. 66/2010, al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge n. 206/04 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 6%”. 6. L'esito complessivo del giudizio ed il parziale accoglimento delle domande proposte con l'originario ricorso, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico del
, al pari delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. Controparte_3
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla parte appellante incidentale delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
7.1. In tal senso deve, dunque, procedersi alla correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, laddove, per mero refuso, è stata omessa – immediatamente dopo la parola
“decreto” – la declaratoria di sussistenza delle condizioni oggettive previste dalla legge per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, rigetta la domanda di condanna del al Parte_1 riconoscimento in favore di dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. CP_1
407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 d.p.r. n. 243/2006 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004 come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007. Compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 3.000,00 e per il secondo in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico del appellante principale Parte_1
e con distrazione. Pone definitivamente a carico del appellante principale le Parte_1 spese di c.t.u. di primo grado come ivi liquidate e le spese di c.t.u. del grado di appello,
7 liquidate come da separato decreto. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 813 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del pro tempore, rappresentato e Parte_1 Pt_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellante/Appellato
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea CP_1
Lippi e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Antonio Baiamonti n. 4 Appellato/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2251/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 22/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , Appuntato Scelto dei Carabinieri in congedo, premesso di aver CP_1 riportato in data 19/02/1999, a seguito di percosse ricevute da un soggetto fermato
1 per un controllo, lesioni per le quali veniva posta diagnosi di “sclerosi corticale della lente cristallina occhio dx con visus naturale 4/10 corretto 8/10”, patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio nel 2007, e dedotto di aver inoltrato domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere, peraltro neanche istruita, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “… accertare, ricorrendone i presupposti di legge, lo status del ricorrente quale vittima del dovere per l'infermità contratta in servizio e per causa del medesimo. Conseguentemente voglia dichiarare, previa occorrenda disapplicazione di qualsiasi eventuale atto o provvedimento confliggente e determinazione dell'esatto grado di invalidità complessiva riportato in occasione dell'evento indicato in premessa, che si indica nella misura del 44% (salva la misura minima del 30%) conformemente alle disposizioni di Legge, il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco previsto dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al D.P.R.
7.7.2006 n. 243, art. 1 comma 563 e 564 della Legge 266/2005 ed ex Legge 206/2004, condannando il a riconoscere e liquidare al ricorrente i seguenti Parte_1 benefici: • la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 della Legge 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 della Legge n. 222/2007 nella misura di Legge pari ad €. 88.000,00 + rivalutazione ISTAT, o in quella eventualmente minore/maggiore che il Giudice riterrà di accertare. • l'assegno vitalizio di cui alla Legge 407/1998 esteso alle vittime del dovere ed equiparati dal D.P.R. 243/2006 a decorrere dal 01.01.2006 fin dalla predetta data nella misura di legge + perequazione ISTAT dal dì del dovuto al soddisfo;
• lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5 commi 3 e 4 della Legge 206/2004, esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 della Legge n. 244/2007 a decorrere dal 01.01.2008 fin dalla predetta data e nella misura di legge + perequazione ISTAT dal di del dovuto al soddisfo. Condannare, altresì, il a corrispondere, su tutte le somme Parte_1 arretrate, gli interessi legali sino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali, Cassa Previdenza Avvocati e IVA come per legge delle quali ci si dichiara antistatari”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha così statuito: “- Parte_1 in accoglimento parziale del ricorso condanna il al riconoscimento Parte_1 del ricorrente quale vittima del dovere ex art. 1 comma 563 lettera a) ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, all'inserimento del ricorrente nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione Parte_1 dei benefici assistenziali ex D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 legge n. 266/05, ex art. 1904 d.lgs. n. 66/2010, al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge n. 206/04 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 6%, al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 della Legge n. 206/04, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al saldo;
al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 1egge n. 407/98 nell'importo mensile di euro 500,00, oltre perequazioni ex lege, dal 1° gennaio 2006 al saldo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo;
- condanna altresì il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che Parte_1
2 liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre IVA e CAP come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U. liquidate come da separato Parte_1 decreto”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) sussistente la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro;
b) tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione sollevata dal;
c) fondata la domanda di riconoscimento dello status di vittima Parte_1 del dovere, avendo il ricorrente riportato una invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di un evento verificatosi nella tutela dell'ordine pubblico.
1.3. Pertanto, alla stregua delle conclusioni del nominato c.t.u., il giudice di prime cure ha determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 6%, ed ha concesso al ricorrente i benefici della speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge n. 206/04 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 6%, dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 della Legge n. 206/04, e dell'assegno vitalizio ex art. 2 1egge n. 407/98 nell'importo mensile di € 500,00. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il , lamentando Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 416, comma 2, c.p.c., per avere il primo giudice fatto discendere dalla tardiva costituzione in giudizio del la Parte_1 decadenza dalla possibilità di eccepire la prescrizione del diritto dedotto in giudizio, violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c., per aver comunque il Tribunale ritento erroneamente infondata l'eccezione di prescrizione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 407/1988 e dell'art. 5, comma 3, legge n. 204/2006, per aver il primo giudice riconosciuto all'originario ricorrente i benefici dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 della Legge n. 206/04, e dell'assegno vitalizio ex art. 2 1egge n. 407/98 pur in presenza di una percentuale di invalidità permanente inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. ha proposto altresì appello incidentale, lamentando, con un unico CP_1 ed articolato motivo, l'errata quantificazione della percentuale di invalidità complessiva in violazione della normativa di riferimento.
2.3. All'odierna udienza, all'esito della disposta c.t.u. medico-legale, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che non risulta impugnata da chi ne aveva interesse la statuizione del giudice di prime cure di fondatezza della domanda di riconoscimento in capo a dello status di vittima del dovere o soggetto CP_2 equiparato, ragion per cui tale statuizione non è più suscettibile di essere posta nuovamente in discussione in questa sede, mentre restano devolute alla cognizione della Corte unicamente le questioni attinenti l'eccezione di prescrizione sollevata dal
3 in primo grado e la determinazione del grado di invalidità derivato Parte_1 all'appellante incidentale dall'evento del 19/02/1999. 4. Nel merito, sono infondati il primo ed il secondo motivo dell'appello principale proposto dal , che censurano la gravata sentenza nella parte in Parte_1 cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio.
4.1. Difatti, in primo luogo, corretta deve ritenersi l'affermazione del primo giudice secondo cui non avendo il eccepito tempestivamente la Parte_1 prescrizione giusta la tardiva (pacifica) costituzione nel giudizio di primo grado, da ciò è conseguita la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
4.2. Trattasi di affermazione conforme alla legge ed al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “Nel processo del lavoro la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8134 del 28/03/2008 conformi Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020, Sez. L, Sentenza n. 27866 del 24/11/2008).
4.3. In ogni caso, va evidenziato che non risulta prodotto in atti, né dal Parte_1 originario convenuto, né tantomeno da , alcun atto del procedimento CP_2 amministrativo, con la conseguenza che resta in ogni caso indimostrato che la questione della prescrizione fosse stata posta dall'Amministrazione anche in quella sede.
4.4. A ciò si aggiunga che, alla stregua della pronuncia richiamata dal Tribunale e finanche dal ricorso in appello (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17440 del 30/05/2022), il diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere non si prescrive, mentre si prescrivono i benefici economici;
tuttavia, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha valutato nel merito l'eccezione di prescrizione, né tantomeno l'ha ritenuta infondata, limitandosi unicamente ad evidenziare come il fosse decaduto a Parte_1 causa della tardiva costituzione in giudizio, affermazione quest'ultima che resta immune da qualsiasi critica.
5. Ciò posto, vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il terzo motivo dell'appello principale ed il motivo unico dell'appello incidentale.
5.1. Difatti, da un lato, il sostiene che i benefici riconosciuti in Parte_1 favore di , ai sensi dell'art. 2 della legge n. 407/1998 e dell'art. 5, comma CP_1
3, della legge n. 206/2004, sono concessi solo alle vittime di eventi lesivi che abbiano comportato un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, laddove, nel caso di specie, all'esito della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, è stata accertata una percentuale di invalidità permanente del 6%.
5.2. Dall'altro, ha lamentato - reiterando le osservazioni già poste alla CP_1 relazione del c.t.u. nominato in primo grado - l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha determinato la percentuale di invalidità complessiva nella misura del 4 6% senza tenere conto della valutazione più favorevole che egli aveva già ottenuto nell'ambito del procedimento attinente la causa di servizio. 4. In merito a tali questioni la Corte ha disposto nuova c.t.u. medico-legale, conferendo al nominato consulente dott. il seguente quesito: “Accerti il ctu, alla Persona_1 luce dei motivi di appello, esaminata la documentazione in atti e sottoposto a visita
, la percentuale di Invalidità Complessiva conseguente all'evento del CP_1
19/02/1999 alla luce dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.p.r. n. 181/2009, alla data dell'evento, alla data del 06/11/2017, alla data del 24/02/2021 ed alla data del ricorso di primo grado, indicando altresì la data di stabilizzazione dei postumi permanenti”.
4.1. Ricostruita la storia clinica ed amministrativa riferita esclusivamente all'infermità oculare all'occhio destro, attinto dal fatto traumatico (trauma per un violento calcio diretto sull'occhio destro), il nominato c.t.u. ha dapprima precisato che: i) le alterazioni strutturali retiniche hanno coinvolto equamente entrambi gli occhi indipendentemente dal trauma subito dell'OD; ii) infatti, l'OS ha sviluppato nel corso degli anni una patologia retinica che produce un distacco di retina, per il quale il viene operato di vitrectomia e cataratta, sviluppa un foro maculare e poi un CP_1 versamento di sangue nel vitreo (emovitreo) e viene quindi sottoposto a trattamento laser: trattasi di problematica di nessuna attinenza con il trauma all'occhio destro, e che concerne alterazioni strutturali retiniche compatibili con l'età, alterazioni costituzionali di tipo vascolare e pertanto presenti bilateralmente;
iii) nella valutazione dei postumi relativi all'occhio destro è stata, comunque, valutata l'acutezza visiva dell'occhio sinistro in quanto sia da un punto di vista topografico, Parte_3 che da un punto di vista anatomo funzionale e quindi fisiopatologico.
4.2. Con riferimento specifico all'evoluzione del quadro clinico relativo al trauma conclusivo OD, riconosciuto dipendente da causa di servizio, ha osservato il c.t.u. che: i) l'infermità dell'occhio destro non ha inciso nella inidoneità al servizio espressa nel 2017, pur essendo riconosciuta come dipendente da causa di servizio con tabella B per 4 anni;
ii) l'infermità oculare viene riconosciuta nell'anno 2021 come dipendente da causa di servizio e viene assegnata la tabella B per quattro anni ai fini di PPO, dato anamnestico che non è vincolante ai fini della presente valutazione, e comunque tale condizione non è stata considerata permanente già dal 2021 (con un visus residuo in OD che all'epoca risultava di 8/10) tanto che il recuperava il visus dopo CP_1
l'intervento di cataratta;
iii) non è d'uso nella classificazione oculistica il termine
“ambliopia relativa”: verosimilmente il “relativo” si riferiva ad una condizione non irreversibile in quanto legata ad una cataratta post-traumatica ritenuta dapprima inoperabile e successivamente operata con recupero quasi totale del visus (8/10); iv) l'entità dell'infermità oculare, pur riconosciuta “si dipendente da cause di servizio”, non è tale da configurare le “lesioni gravi, infermità invalidanti” a cui si riferisce il DPR 243/06, essendo avvenuto l'evento traumatico in operazioni routinarie al di fuori dell'eccezionalità a cui tale decreto di riferisce.
4.3. Pertanto, il c.t.u. dott. ha così concluso: i) risulta affetto da Per_1 CP_1
“Esiti di trauma contusivo in occhio destro consistenti in cataratta post- traumatica con 5 recupero della capacità visiva (VODc 8-9/10 VOSc 10/10) in portatore di patologia vitreo-retinica bilaterale, non correlabile all'evento traumatico”; ii) l'invalidità complessiva, calcolata ai sensi del d.p.r. n. 181/2009, va determinata nelle seguenti percentuali: - 2% alla data dell'evento traumatico del 19/02/1999 (Sclerosi corticale della lente cristallina occhio dx con visus naturale 4/10 corretto 8/10); - non determinabile alla data del 06/11/2017 per documentato miglioramento successivo della capacità visiva (Ambliopia relativa OD con cataratta corticale inoperabile;
OS esiti vitrectomia e peeling con gliosi epiretinica secondaria con pseudoforo. In OO visus pari a 2-3/10 naturali); - 16,5% non applicabile per deficit visivo OS alla data della domanda amministrativa del 16/05/2019; - 5% alla data del 16/02/2021, epoca della stabilizzazione, per “Esiti di trauma contusivo in occhio destro consistenti in cataratta post-traumatica con recupero della capacità visiva (VODc 8-9/10 VOSc 10/10) in portatore di patologia vitreo-retinica bilaterale, non correlabile all'evento traumatico”.
4.4. Trattasi di conclusioni, a fronte delle quali alcuna osservazione critica è stata mossa dalle parti, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici.
4.4.1. Vanno, d'altro canto, disattese le argomentazioni illustrate dal procuratore dell'appellante incidentale all'odierna udienza di discussione, tardivamente rispetto alle operazioni di svolgimento della c.t.u. e, dunque, non ritualmente valutate dal nominato consulente, le cui conclusioni, in ogni caso, resistono anche a tali censure. Difatti, da un lato, il dott. – concordando sul punto con il c.t.u. del primo grado Per_1
– ha ben precisato che l'assegnazione della tabella B per quattro anni ai fini di PPO non è vincolante ai fini della valutazione dell'invalidità complessiva ma rappresenta soltanto un dato anamnestico. Inoltre, come già precisato dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, l'infermità oggetto di valutazione non è ascrivibile a tabella B e tanto meno a categoria e quindi, essendo inquadrabile come non classificabile, va valutata nel range 0-10%: inoltre, il c.t.u. dott. aveva evidenziato “le Per_2 imprecisioni dei verbali della CMO, la scarsa comprensibilità, il riferimento a visite oculistiche mal lette e mal copiate e talora non rinvenute in atti, fattispecie che impongono di effettuare una valutazione sula base della reale realtà clinica e non solo medico legale” e ribadito che “nel caso del sig. (facendo riferimento alle voci CP_1 tabellari) le alterazioni sono tutt'altro che irreparabili visto che la cataratta è risultata poi operabile e l'acuità visiva è stata recuperata fino a ben 10/10 (dico 10/10) in occhio destro ed anche all'occhio sinistro, cosicché vengono a decadere anche le affermazioni relative alla valutazione in caso di organi pari ed in tal caso all'occhio superstite”, per poi concludere che «La condizione attuale, con visus invero recuperato anche all'occhio sinistro, non rientra invero neanche nella tabella B che contempla alla voce 17 “Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale”» 5. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto dell'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, il rigetto della domanda, proposta con il ricorso di primo grado, di condanna del al riconoscimento in Parte_1
6 favore di dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998, esteso alle CP_1 vittime del dovere dall'art. 4 d.p.r. n. 243/2006 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004 come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, poiché trattasi di benefici che presuppongono il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 25%. Resta ferma, diversamente, al condanna del “al riconoscimento del ricorrente quale vittima Parte_1 del dovere ex art. 1 comma 563 lettera a) ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, all'inserimento del ricorrente nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. 243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. 7 Parte_1 luglio 2006 n. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 legge n. 266/05, ex art. 1904 d.lgs. n. 66/2010, al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 commi 1 legge n. 206/04 da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 6%”. 6. L'esito complessivo del giudizio ed il parziale accoglimento delle domande proposte con l'originario ricorso, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico del
, al pari delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. Controparte_3
7. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla parte appellante incidentale delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
7.1. In tal senso deve, dunque, procedersi alla correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo, laddove, per mero refuso, è stata omessa – immediatamente dopo la parola
“decreto” – la declaratoria di sussistenza delle condizioni oggettive previste dalla legge per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, rigetta l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, rigetta la domanda di condanna del al Parte_1 riconoscimento in favore di dell'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. CP_1
407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 d.p.r. n. 243/2006 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004 come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007. Compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 3.000,00 e per il secondo in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico del appellante principale Parte_1
e con distrazione. Pone definitivamente a carico del appellante principale le Parte_1 spese di c.t.u. di primo grado come ivi liquidate e le spese di c.t.u. del grado di appello,
7 liquidate come da separato decreto. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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