CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite, iscritte al 465/2022 e 32/2023, promosse da
in persona del l.r.p.t. (P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Sechi P.IVA_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Tramonte CodiceFiscale_3
-appellati –
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto e reiectiis contrariis:
1. dichiarare nullo il lodo impugnato per i motivi innanzi rappresentati;
conseguentemente dichiarare risolta l'assegnazione degli immobili così come previsto dall'assemblea del 3.8.2012 e in riforma dello stesso ridurre l'ammontare delle somme spettanti a ciascuno degli appellati nella misura così indicata: per € 32.894,38; per Controparte_1 [...]
€ 94.319,54; per € 68.742,12, e pertanto per un importo complessivo CP_2 Controparte_3 pari a € 195.956,04; decurtati delle perdite sofferte dalla cooperativa come da bilanci prodotti sin dalla fase arbitrale;
e delle spese riferite al procedimento cautelare dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese di Bari del 31.01.2022 RG 2021/15952; 2.dichiarare, inoltre, compensate le somme rivendicate dal sig. nei limiti con la somma di euro 9.472,39 che lo stesso deve Controparte_1
a seguito del lodo arbitrale del 16.10.2020 e con tutte le perdite di esercizio assunte dallo stesso CP_1 con la scrittura dell'1.6.2012; con eventuale condanna del delle differenze di somme Controparte_1 derivanti tra quanto preteso e quando dallo stesso dovuto per le somme rivendicate dalla cooperativa.
3.Condannare le parti opposte alla rifusione delle spese di giudizio sia in grado Arbitrale che del presente gravame.
Conclusioni delle parti appellate: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa: a) Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni innanzi riportate;
b)Dichiarare inammissibili e/o rigettare, con la migliore formula, le domande tutte avanzate da parte appellante;
c) Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre accessori e Cap come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, (moglie del primo) e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(sorella del primo), soci della cooperativa ARCOBALENO Soc. coop. ed il primo, CP_4 anche suo Amministratore Unico dal 2005 al 2017, ne venivano esclusi con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2017, con conseguente cancellazione dal registro dei soci.
Impugnata la delibera con ricorso all'arbitrato rituale, previsto dallo statuto per le controversie di tal genere, l'esclusione veniva confermata con lodo del 18.9.2020, divenuto definitivo.
Venuto meno il rapporto societario, ciascuno di essi chiedeva alla società cooperativa la restituzione delle somme versate nel corso degli anni pregressi a titolo di
“assegnazione alloggio” sino alla loro espulsione, ma che non avevano più causa, non essendo stati conclusi tra le parti i contratti di compravendita degli immobili agli stessi predestinati.
La richiesta veniva disattesa dalla Cooperativa, la quale contestava l'entità delle somme richieste in restituzione, deducendo che dalle scritture contabili risultavano somme di minore entità. Gli ex-soci facevano anche questa volta ricorso all'arbitrato, richiedendo in data 13.12.2021 la nomina del collegio arbitrale al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Taranto;
chiedevano ed ottenevano altresì dal Tribunale di Taranto il sequestro conservativo dei beni della società Cooperativa. Con lodo emesso in data 6.10.2022, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Taranto in data 20.11.2022 (Ruolo generale n. 3291/2022 V.G.), in accoglimento delle domande proposte da , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, si accertava: che il primo aveva versato alla cooperativa euro CP_2
142.892,38, la seconda euro 134.319,54 e la terza euro 130.742,12; si riconosceva in capo agli stessi il diritto alla loro restituzione;
si disponeva la condanna della Cooperativa al pagamento delle predette somme. Con compensazione delle spese tra le parti.
Avverso il lodo ha proposto appello la cooperativa , deducendo: Parte_1
1)la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 4 c.p.c. per l'incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere sulla controversia, esulando la medesima dal rapporto societario;
2)la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 9 c.p.c., non essendo stato ritualmente instaurato il contraddittorio, in quanto mai notificata alla cooperativa la richiesta di nomina degli arbitri, come previsto dall'art. 41.2 dello Statuto, mai depositata la domanda presso il Registro delle Imprese, come previsto dall'art. 35 del d.l.vo n. 5/2003, e mai notificato alla Cooperativa l'atto di proposizione del procedimento arbitrale nei 60 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di accoglimento del sequestro conservativo, come richiesto dall'art. 669 octies, comma V, c.p.c.;
3)la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 2 c.p.c. per l'illegittima nomina del Collegio Arbitrale da parte di soggetto diverso rispetto alla previsione della clausola statutaria;
4)la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 9, c.p.c., per mancata attuazione del principio del contraddittorio (mancata trasmissione della bozza del c.t.u. e mancata concessione di un termine per esame della c.t.u.);
5)la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 n. 12, c.p.c., per omessa decisione, da parte degli arbitri, delle domande riconvenzionali proposte dalla in sede di Parte_1 costituzione nel procedimento;
6)la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., per violazione delle regole di diritto relative al merito, avendo gli arbitri errato nell'attribuire valore di confessione, ai sensi dell'art. 2730 c.c., alla Delibera dell'Assemblea del 6.6.2013, ed avendo pertanto errato nel ritenere provati i versamenti indicati nella predetta delibera.
Alla prima udienza del 17.5.2023 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello avente n. 32/2023 r.g., avente ad oggetto il medesimo appello proposto dalla avverso il medesimo lodo, e la causa è stata rinviata per la Parte_1
p.c. all'udienza del 1°.
3.2024. A tale udienza le parti non sono comparse e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 12.4.24 e poi all'udienza dell'11.10.24 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame merita accoglimento, essendo fondata l'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale, di cui al primo motivo di appello.
Come già enunciato nei provvedimenti cautelari emessi tra le parti e versati in atti (quello del Tribunale di Bari, sezione specializzata delle Imprese e quello del Tribunale di Taranto), la controversia non riguarda il rapporto societario, ma investe il rapporto sinallagmatico che, parallelamente al primo, intercorre tra la società cooperativa avente, come quella in esame, la finalità di costruire immobili per assegnarle ai soci in locazione, in proprietà, ed a riscatto con patto di futura vendita, ed il singolo socio interessato alla acquisizione dell'immobile.
Nella concreta fattispecie in esame, in cui il rapporto societario è venuto meno, ed in cui è incontestabilmente venuto meno il diritto ed il dovere delle parti di addivenire alla stipula del contratto di trasferimento del bene, le questioni oggetto di controversia (restituzione di somme che non hanno più titolo) attengono al rapporto di scambio che intercorre tra soci e cooperativa e non al rapporto associativo tra gli stessi, e solo rispetto al quale ricorre la competenza degli arbitri, secondo quanto stabilito nella convenzione d'arbitrato contenuta nell'art. 40 dello Statuto, in cui si fa riferimento: a tutte le controversi tra soci o tra soci e Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili connessi al rapporto societario (lettera a), come per esempio il diritto al rimborso del capitale versato, in capo al socio escluso o receduto, previa decurtazione in proporzione delle perdite, previsto dall'art. 14 dello statuto, ed impropriamente richiamato dagli appellati nella domanda di arbitrato, ma per nulla pertinente alla concreta fattispecie in esame); a tutte le controversie relative alla validità delle delibere assembleari (lettera b); a tutte le controversie nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci (lettera c).
L'eccezione di incompetenza, come richiesto dall'art. 817 c.p.c., è stata proposta dalla Cooperativa in sede di costituzione del procedimento arbitrale (cfr. memoria di costituzione, in atti), in cui si è eccepito che le conclusioni delle altri parti esorbitavano dai limiti della convenzione arbitrale. Pertanto, la poteva impugnare il lodo, Parte_1 sotto questo profilo.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe tutti gli altri e conduce alla dichiarazione di nullità del loro ai sensi dell'art. 829 c.p.c. n.
4. L'esito della lite comporta la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellante, che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia dell'attività processuale svolta e dei parametri medi di cui al d.m. 147/22, in complessivi euro 11.156,50, di cui 9.991,00 per compenso, e 1165,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa , nonché al pagamento delle spese di giudizio del grado arbitrale, che si liquidano, sulla base dei medesimi criteri, in euro 7085,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'impugnazione del lodo emesso dal Collegio Arbitrale, composto dalla d.ssa dalla d.ssa e dal dr. in data Persona_1 CP_5 Controparte_6
6.10.2022, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Taranto in data 20.11.2022 (Ruolo generale n. 3291/2022 V.G.), proposta dalla in Parte_2 persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti di , Controparte_1
e , così provvede: Controparte_3 Controparte_2
1) ACCOGLIE l'appello, e, per l'effetto, DICHIARA NULLO il lodo, ai sensi dell'art. 829 n. 4) c.p.c.
2) AN , Controparte_1 Controparte_3
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 della in persona del suo legale rappresentante Parte_2
p.t., delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 11.156,50, di cui 9.991,00 per compenso, e 1165,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, nonché al pagamento delle spese di giudizio del grado arbitrale, che si liquidano in euro 7085,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
Taranto, così deciso in data 29.1.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente d.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva