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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4502/2023
Il Giudice Gabri ell a Puzzovio, al l'udi enza del 14/01/ 2025, all 'esito dell a discussi one m edi ant e s cambi o di note scritt e ex art. 127 ter cpc, ha pronunci ato l a s eguente
SENTENZA
nell a caus a propost a da rappresentata e difesa dall'Avv.to SCIANNAMBLO Parte_1
CARLO
Ricorrente
contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO/ resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part e ri corrent e con ricorso ritualm ent e deposit ato conveniva in giudizi o l' lam entando il mancat o pagam ento dell'indennità di CP_1
accompagnam ent o - per i l periodo dal 01 ot tobre 2019 al 31 gennaio
2021 per l a som ma com plessivam ent e m aturata di euro 8.319,10 - com e da sent enza del Tri bunal e di B rindisi del 2/ 03/2023 n. 329/2023 (r.g.
118/2022 ).
L' , si costituiva in giudizio e chiedeva che fosse dichiarata la CP_1
cessazione della m at eri a del cont endere atteso che l a prestazi one non era stat a erogat a a causa del ritardo della ri corrent e nel l'invio dell a necessari a di chi arazi one ap70 .
Precisava, infatti, il co nvenuto i stitut o di aver richiest o, i n data
25.07.2023, alla ri corrent e di far pervenire una di chi arazione di non ricovero nel peri odo ri conosciuto, al fine di sbl occare gli arret rati accant onati e che tal e dichiarazione, sottoscritt a dal la ri corrente il
08.09.2023 (doc. 6 cp.), perveniva all ' solo dopo l a noti fica del CP_1
ricorso. n é
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il cons oli dat o ins egnamento del Giudi ce di Legi ttimità, "l a pronuncia di cessazione dell a mat eri a del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudi zio fat ti tali da det erminare la tot al e eli minazione dell e r agioni di cont rast o tra le part i e, con ciò, il venir meno dell 'i nteress e ad agire ed a contraddire e dell a conseguente necessit à di una pronuncia del giudice sull'oggett o della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agi to in giudi zio, è necessario che la s ituazi one sopravvenuta soddisfi in modo pi eno ed irret ratt abil e il diri tto es er cit ato, così da non residuare al cuna utili tà alla pronuncia di merit o " (cfr. C ass. C iv. S ez. Lav., S ent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di s peci e è venuto m eno l 'int eresse dell e parti all a pronunci a sul m erito;
- anche i procuratori dell e parti hanno preso atto del sopravvenut o mutam ento dell a si t u azione sost anziale dedott a i n giudizi o, chiedendo pronunci arsi la cess azione dell a m at eri a del cont endere (cfr. verbal e d'udi enza del 14.01.2025 );
- la statui zione di cess azione dell a m ateria del cont endere comporta l'obbligo per il gi udice di provvedere sulle spese processuali del l'int ero giudi zio, s al va l a facolt à di disporne l a com pensazi one, tot al e o parzi al e
(Cass. S ez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/ 2016). Il giudi cant e non è esonerato dall'es am e del m eri to della vi cenda, at teso che naturale
Pag. 2 di 3 coroll ario del la cess azione dell a m at eri a del cont endere è l'accert am ent o dell a soccom benza virtual e ai fini dell a regolam entazione del le spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I,
Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avvis o d el giudicante l'i stituto resist ent e sarebbe rim ast o soccom bent e, i n quanto è st at a offerta prova del diritto del l a ricorrent e all a prest azione invocata;
- allo st ato ris ult a che l a ri corrente abbi a evocato in giudi zi o l'ente in piena buona fede avendo la m edesim a ott emperat o a t utt e l e obbligazioni su di l ei gravanti;
- vicevers a, risult a per tabul as che abbi a erogato l a prest azione sol o CP_1
dopo il deposi to del ri cors o ( 21.11.2023) e l a noti fi ca dello stesso nonostante l'inoltro della documentazione nec essaria e della relativa dichiarazione di cui è in at ti prova della trasmissione t el em at ica in data
06.10.2023 . il Tribunal e, al la l uce dell e argom ent azi oni innanzi esposte, riti ene che le spese di lite vadano poste a carico dell' e siano liquidate tenuto CP_1 conto della esigua attività processuale svolta e della condotta dell'ente,
P.Q.M.
definit ivament e pronuncia ndo, così provvede:
a)- di chi ara cess at a l a m at eria del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante le CP_1
spese di lit e che si li qui dano in EUR O 1860,00 per com pensi professi onali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 14.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Gabri ell a P uzzovio
Pag. 3 di 3
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 4502/2023
Il Giudice Gabri ell a Puzzovio, al l'udi enza del 14/01/ 2025, all 'esito dell a discussi one m edi ant e s cambi o di note scritt e ex art. 127 ter cpc, ha pronunci ato l a s eguente
SENTENZA
nell a caus a propost a da rappresentata e difesa dall'Avv.to SCIANNAMBLO Parte_1
CARLO
Ricorrente
contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to ZAMBONI GIULIANO/ resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part e ri corrent e con ricorso ritualm ent e deposit ato conveniva in giudizi o l' lam entando il mancat o pagam ento dell'indennità di CP_1
accompagnam ent o - per i l periodo dal 01 ot tobre 2019 al 31 gennaio
2021 per l a som ma com plessivam ent e m aturata di euro 8.319,10 - com e da sent enza del Tri bunal e di B rindisi del 2/ 03/2023 n. 329/2023 (r.g.
118/2022 ).
L' , si costituiva in giudizio e chiedeva che fosse dichiarata la CP_1
cessazione della m at eri a del cont endere atteso che l a prestazi one non era stat a erogat a a causa del ritardo della ri corrent e nel l'invio dell a necessari a di chi arazi one ap70 .
Precisava, infatti, il co nvenuto i stitut o di aver richiest o, i n data
25.07.2023, alla ri corrent e di far pervenire una di chi arazione di non ricovero nel peri odo ri conosciuto, al fine di sbl occare gli arret rati accant onati e che tal e dichiarazione, sottoscritt a dal la ri corrente il
08.09.2023 (doc. 6 cp.), perveniva all ' solo dopo l a noti fica del CP_1
ricorso. n é
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il cons oli dat o ins egnamento del Giudi ce di Legi ttimità, "l a pronuncia di cessazione dell a mat eri a del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudi zio fat ti tali da det erminare la tot al e eli minazione dell e r agioni di cont rast o tra le part i e, con ciò, il venir meno dell 'i nteress e ad agire ed a contraddire e dell a conseguente necessit à di una pronuncia del giudice sull'oggett o della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agi to in giudi zio, è necessario che la s ituazi one sopravvenuta soddisfi in modo pi eno ed irret ratt abil e il diri tto es er cit ato, così da non residuare al cuna utili tà alla pronuncia di merit o " (cfr. C ass. C iv. S ez. Lav., S ent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di s peci e è venuto m eno l 'int eresse dell e parti all a pronunci a sul m erito;
- anche i procuratori dell e parti hanno preso atto del sopravvenut o mutam ento dell a si t u azione sost anziale dedott a i n giudizi o, chiedendo pronunci arsi la cess azione dell a m at eri a del cont endere (cfr. verbal e d'udi enza del 14.01.2025 );
- la statui zione di cess azione dell a m ateria del cont endere comporta l'obbligo per il gi udice di provvedere sulle spese processuali del l'int ero giudi zio, s al va l a facolt à di disporne l a com pensazi one, tot al e o parzi al e
(Cass. S ez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/ 2016). Il giudi cant e non è esonerato dall'es am e del m eri to della vi cenda, at teso che naturale
Pag. 2 di 3 coroll ario del la cess azione dell a m at eri a del cont endere è l'accert am ent o dell a soccom benza virtual e ai fini dell a regolam entazione del le spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I,
Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avvis o d el giudicante l'i stituto resist ent e sarebbe rim ast o soccom bent e, i n quanto è st at a offerta prova del diritto del l a ricorrent e all a prest azione invocata;
- allo st ato ris ult a che l a ri corrente abbi a evocato in giudi zi o l'ente in piena buona fede avendo la m edesim a ott emperat o a t utt e l e obbligazioni su di l ei gravanti;
- vicevers a, risult a per tabul as che abbi a erogato l a prest azione sol o CP_1
dopo il deposi to del ri cors o ( 21.11.2023) e l a noti fi ca dello stesso nonostante l'inoltro della documentazione nec essaria e della relativa dichiarazione di cui è in at ti prova della trasmissione t el em at ica in data
06.10.2023 . il Tribunal e, al la l uce dell e argom ent azi oni innanzi esposte, riti ene che le spese di lite vadano poste a carico dell' e siano liquidate tenuto CP_1 conto della esigua attività processuale svolta e della condotta dell'ente,
P.Q.M.
definit ivament e pronuncia ndo, così provvede:
a)- di chi ara cess at a l a m at eria del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante le CP_1
spese di lit e che si li qui dano in EUR O 1860,00 per com pensi professi onali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 14.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Gabri ell a P uzzovio
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